Contract
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER L’EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E GENERI ALIMENTARI DOLCI E SALATI, FRESCHI E PRECONFEZIONATI - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026
Art. 1 - Oggetto
Il presente affidamento ha per oggetto la concessione in via esclusiva di spazi presso diversi edifici comunali per l’installazione di distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde, generi alimentari dolci e salati, freschi e preconfezionati, come di seguito dettagliato:
Edificio | Indirizzo | Distributore bevande calde | Distributore di bevande fredde | Distributore di generi alimentari e bevande fredde |
Municipio | Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 | 1 | - | 1 |
Biblioteca “La Biblio” | Via Rosati 46 | 1 | - | 1 |
Istituto Comprensivo “X.Xxxx” | Xxx 0x Xxxxxx, 000 (xxxx elementari) | 1 | 1 | 1 |
Istituto Comprensivo “X.Xxxx” | Xxx 0x Xxxxxx, 000 (xxxx medie) | 1 | 1 | 1 |
Scuola dell’Infanzia Statale | Xxx xxxxx Xxxxxxx, 0 (xxxxxxx) | 1 | - | - |
TOTALE | 5 | 2 | 4 |
Gli spazi ed il numero dei distributori per singola tipologia individuati ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell’Amministrazione comunale, in virtù delle effettive attuali esigenze, potranno subire variazioni/incrementi/decrementi in base alle eventuali diverse esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente.
Eventuali nuove installazioni saranno concordate tra la ditta aggiudicataria e il Comune di Cavezzo, sulla base dei consumi stimati e di altre variabili opportunamente valutate.
In caso di completo trasferimento dei di servizi comunali presso altre sedi, o di riorganizzazioni strutturali, sarà cura della ditta provvedere a spostare i distributori in parola, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – Durata
La durata del contratto è di mesi 60 (sessanta) con decorrenza dal 01.01.2022.
È prevista la possibilità di proroga del contratto a insindacabile giudizio dell’Ente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Alla scadenza dei 60 mesi l’Ente comunicherà la volontà o meno di avvalersi della proroga.
Art. 3 – Canone di concessione e modalità di pagamento
Per l’utilizzo degli spazi concessi in esclusiva e per il rimborso forfettario dei servizi (acqua, energia elettrica e pulizia dell’area attigua ai distributori) messi a disposizione, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere un canone non soggetto ad IVA.
L’importo a base d’asta è di € 7.700,00 annui e quindi complessivi € 38.500,00 per il quinquennio così determinato:
Tipologia distributore | Canone annuo | N. distributori | Totale annuo € |
Distributore automatico di bevande calde | € 700,00 | 5 | 3.500,00 |
Distributore automatico di generi alimentari e bevande fredde | € 700,00 | 4 | 2.800,00 |
Distributore automatico di bevande fredde | € 700,00 | 2 | 1.400,00 |
Totale canone annuo a base d’asta | 7.700,00 |
Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Cavezzo, per tutta la durata del contratto, i canoni di concessione offerti per ciascuna tipologia di distributore e versati complessivamente in un’unica rata anticipata entro il 28 Febbraio di ogni anno, seguendo le indicazioni dell’avviso di pagamento che verrà inviato dall’Amministrazione.
Per ogni distributore aggiuntivo installato nel corso dell’anno, il canone da corrispondere entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, sarà suddiviso in dodicesimi di anno e il concessionario dovrà versare le mensilità di effettivo utilizzo dello spazio, contestualmente al pagamento del prossimo canone annuale dovuto.
Art. 4 – Obblighi e Condizioni
Il concessionario dovrà:
- essere in possesso dei requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande mediante distributori automatici;
- essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo il sistema HACCP (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) previsto dal D.Lgs. n. 193/2007; tale documento dovrà essere consegnato in copia all’Amministrazione Comunale entro la data di installazione dei distributori. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, l’installazione delle macchine distributrici presso le varie sedi comunali, nel numero indicato all’art. 1, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ovvero entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di ulteriori distributori.
L’installazione delle macchine distributrici dovrà essere eseguita a regola d’arte, secondo le norme vigenti previo accordo con il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione dell’Ente.
Al termine del contratto il concessionario dovrà ritirare, a propria cura e spese, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 7 giorni solari e consecutivi dalla data di scadenza contrattuale.
Il concessionario dovrà inoltre:
❖ Assicurare la rigorosa ed inappuntabile pulizia e sanificazione interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un’ottimale condizione igienica e sanitaria delle stesse e dei prodotti ivi contenuti ed evitare contestazioni da parte dei consumatori;
❖ Effettuare gli interventi di ricarica dei prodotti in modo tempestivo, con almeno un passaggio ogni 5/7 giorni solari; Tali interventi saranno essere effettuati negli orari di apertura degli edifici identificati;
❖ Provvedere al mantenimento in efficienza delle apparecchiature anche in riferimento all’erogazione del “resto”;
❖ Provvedere al rimborso tempestivo della somma spesa dall’utilizzatore, in caso di mancata erogazione del prodotto a causa di malfunzionamento dell’apparecchiatura;
❖ Provvedere alla consegna delle “chiavette ricaricabili” richieste, concordando il giorno e l’ora della consegna con il Referente dell’Amministrazione;
❖ Provvedere agli interventi di manutenzione, pulizia e rifornimento extra, entro il termine di 24 ore dal momento della segnalazione. Tali interventi dovranno essere effettuati negli orari di apertura degli edifici identificati.
Ad ogni distributore dovrà essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore referente al
quale l’Amministrazione potrà rivolgersi in caso di bisogno.
Il concessionario, in base alla verifica sull’andamento dei consumi, potrà presentare all’Amministrazione Comunale soluzioni alternative maggiormente in linea con le esigenze dei servizi presso i quali vengono installati i distributori. In tal caso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di adottare o meno le proposte di variazione alla tipologia di distributori installati eventualmente presentate dal Concessionario. Qualora venga installata una tipologia di distributore diversa da quelle riportate all’art.1, il canone di concessione sarà determinato in proporzione al valore offerto in sede di gara per il distributore più similare.
Al fine del monitoraggio del servizio, il concessionario si impegna a trasmettere all’Ente a mezzo PEC, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il rendiconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:
• Tipologia e Modello della macchina
• Ubicazione (servizio – sede edificio)
• Data di installazione
• Numero di erogazioni effettuate per ciascuna tipologia di bevanda / alimento
Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o sbalzi di tensione, non potranno per nessuna ragione essere addebitati all’Amministrazione Comunale.
L’Ente non è responsabile dei danni eventualmente causati alle attrezzature del Concessionario che possano
derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto.
Inoltre il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di pulizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell’Amministrazione.
Il personale, addetto al rifornimento dei distributori, dovrà essere munito, se previsto dalla normativa, di idoneo documento rilasciato dall'autorità sanitaria e in regola con quanto espressamente previsto dalle norme sanitarie in materia, anche in ossequio all’art. 34 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327.
Durante lo svolgimento dei servizi di rifornimento, pulizia e manutenzione il personale del Concessionario dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.
È fatto divieto al personale occupato dal Concessionario di girovagare all’interno delle aree degli edifici sedi
della prestazione.
Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri e rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto a completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
Il Concessionario si impegna espressamente a:
a) Xxxxxxxxx, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione del contratto
secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
b) Predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
d) Non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla prestazione dei servizi;
e) Manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
f) Osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in
vigore nonché quelle che dovessero successivamente essere emanate.
L’Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Art. 5 – Specifiche tecniche distributori e caratteristiche dei prodotti
I distributori dovranno:
🗹 Essere conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e al metodo HACCP;
🗹 Essere in ottime condizioni e di ultima generazione (non anteriori al 2015) del tipo “energy saving”;
🗹 Essere dotati di idonea omologazione a marchio CE e rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, a norma del D.Lgs 17/10 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
🗹 Rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsto dalle specifiche normative;
🗹 Rispettare le norme specifiche per i distributori commerciali e gli apparecchi automatici per la vendita;
🗹 Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
🗹 Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
🗹 Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
🗹 Essere predisposti per l’accettazione dei tagli di moneta metallica fino a cinque centesimi di euro (€ 0,05)
ed erogare il resto, nonché segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto;
🗹 Essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti. In caso di versamento della cauzione per la consegna della chiave, il concessionario rilascerà all’utente apposita ricevuta. Tale cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave.
🗹 Essere predisposti per l’utilizzo anche con sistemi di pagamento cashless (carta di credito, app, ecc.)
Negli edifici comunali dove è presente il rubinetto dell’acqua predisposto per il collegamento, i distributori potranno essere allacciati direttamente alla rete idrica del Comune di Cavezzo. Laddove non sia presente il rubinetto dell’acqua per l’allacciamento, sarà cura del fornitore riempire il distributore con acqua sufficiente all’erogazione delle bevande. Durante gli interventi di ricarica dei prodotti, si potrà usufruire della rete idrica presente all’interno dei vari edifici comunali, per il ripristino dei quantitativi d’acqua presenti all’interno dei distributori.
I distributori dovranno erogare prodotti di ottima qualità e di marca di primaria importanza. È assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche, tabacchi, e quant’altro non espressamente specificato dal presente capitolato.
Dovrà essere privilegiato l’utilizzo di confezioni a ridotto impatto ambientale, riciclabili o poco inquinanti; È escluso l’utilizzo di plastica per l’erogazione di bevande calde (no bicchieri e palette di plastica) e per qualsiasi bevanda già confezionata (acqua, the, succhi di frutta, ecc.).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora,
per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
1. Distributore di bevande calde: dovranno essere erogati almeno i seguenti prodotti:
a. Caffè espresso (cl. 0,35 – 0,45)
b. Caffè lungo (cl. 0,45 – 0,55)
c. Caffè decaffeinato / ginseng (cl. 0,35 – 0,55)
d. Caffè d’orzo (cl. 0,40 – 0,70)
e. Caffè macchiato (cl. 0,35 – 0,45 + latte 0,25 – 0,35)
f. Caffè d’orzo macchiato (cl. 0,40 – 0,70 + latte 0,25 – 0,35)
g. Tè (cl. 0,95 – 1,05)
h. Cappuccino (cl. 0,35 – 0.55 + latte 0.55 – 0,65)
i. Cioccolata (cl. 0,85 – 0,95)
j. Latte (cl. 0,85 – 0,95)
In particolare il caffè dovrà essere di prima qualità, miscela bar.
Per tutti i distributori di bevande calde installati a seguito dell’esecuzione del contratto, si chiede di produrre
le schede dei prodotti utilizzati; tale controllo sarà ripetuto a campione a richiesta dell’Ente;
2. Distributore di bevande fredde: acqua oligominerale (naturale e frizzante), bibite e bevande (cola, aranciata, tè, dissetanti, ecc.) in contenitori plastic free (lattine, tetrapak, ecc.).
3. Distributore di generi alimentari freschi e preconfezionati, dolci e salati e bevande fredde:
a. Prodotti da forno e snack in monoporzioni, salati o dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l’indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
b. Prodotti da forno e snack senza glutine, in monoporzioni, salati o dolci, di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l’indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa in vigore.
c. Panini, tramezzini, pizzette, yogurt, frutta fresca, ecc. Ogni monoporzione dovrà riportare l’indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa in vigore.
d. Bevande analcoliche, acqua, bibite, succhi, ecc. in contenitori plastic free (lattine, tetrapak, ecc.)
I prodotti in vendita dovranno essere di prima qualità e preferibilmente promuovere uno stile di vita sano (es. prodotti di filiera corta, prodotti biologici, senza zuccheri aggiunti, ecc.);
Il servizio e tutti i prodotti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.
Le caratteristiche merceologiche (marca, composizione, modalità di conservazione e scadenza) dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione.
Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 10 (dieci) giorni solari antecedenti la
scadenza del “termine minimo di conservazione del prodotto/da consumarsi preferibilmente entro il”.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti
erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra indicate o minime di legge.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti entro 24 ore dalla segnalazione, a spese della ditta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Art. 6 – Prezzi
I prezzi dei prodotti, in linea con i prezzi di mercato per la medesima tipologia e grammatura, vengono fissati dal Concessionario. I prezzi dei prodotti devono essere esposti sulle macchinette e deve essere ben chiaro e visibile il prezzo del prodotto che l’utente intende selezionare.
Art. 7 – Penali
Qualora il concessionario non espleti il servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell’inadempienza trasmessa via PEC.
Per le seguenti inadempienze si applicheranno le penali di seguito indicate:
• € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’installazione o nel ritiro di ogni singola macchina ai sensi dell’art.4; ove il ritardo superi i 20 giorni consecutivi, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
• € 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all’art.5;
• € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni ai sensi dell’art.3;
• € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell’art.4; ove il ritardo superi i 20 giorni consecutivi, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
• € 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata;
• € 150,00 per la mancata trasmissione di ciascun rendiconto annuale ai sensi dell’art. 4;
• € 500,00 per ciascun distributore con caratteristiche non corrispondenti a quanto indicato all’art. 5 qualora lo stesso non venga sostituito entro 7 (sette) giorni consecutivi dalla comunicazione della difformità rilevata.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario, appositamente diffidato, persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari dalla data di ricezione della contestazione.
Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte del concessionario o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al concessionario le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Funzionario incaricato.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente avviso per le eventuali violazioni contrattuali essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento e/o risolvere il contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate al Concessionario
tramite PEC.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 – Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto stabilito nel presente avviso e dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, costituiscono cause di soluzione di diritto del contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario a mezzo PEC, il contratto nei seguenti casi:
• Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
• Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nella procedura di gara;
• Qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano al Concessionario di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• In caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
• In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dagli articoli relativi al subappalto, alla cessione del contratto e cessione del credito del presente avviso;
• Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
• Inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
• In caso di dolosa collusione da parte dei componenti del Concessionario con personale appartenente al committente o con i terzi;
• Nei casi indicati dall'articolo “penali” del presente avviso;
• Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto; In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.
L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa con addebito al
Concessionario inadempiente dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione.
Art. 9 - Recesso
L’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare al Concessionario a mezzo PEC nei seguenti casi:
• Giusta causa;
• Mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico;
• Reiterati inadempimenti del concessionario, anche se non gravi.
Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Xxxxxxx sia stata depositata contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
2) Qualora il concessionario perda i requisiti minimi per la partecipazione all’asta attraverso la quale si è
individuato l’affidatario;
3) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4) Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danni all’Amministrazione Comunale.
Art. 10 – Trasparenza
Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
a) Dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) Dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c) Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 11 – Modalità di presentazione delle offerte
Sul sito istituzionale dell’Ente verrà pubblicata per 15 giorni l’avviso per la manifestazione di interesse.
Coloro che entro i termini stabiliti avranno presentato la loro candidatura rispondendo alla manifestazione d’interesse, in regola con la documentazione ed i requisiti, verranno invitati, tramite PEC, alla presentazione dell’offerta economica.
La disponibilità a partecipare alla selezione per l’assegnazione di spazi dovrà avvenire mediante l’invio della documentazione amministrativa di cui all’ALLEGATO 1, trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
Si intenderanno come non pervenute le richieste di partecipazione che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, oltre il termine perentorio suddetto.
Fanno esclusivamente fede data e ora di protocollazione a cura dall’incaricato dell’Ufficio Protocollo
Comunale.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Art. 12 - Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il canone complessivo più alto rispetto alla
base d’asta.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio fra le sole ditte che le avranno presentate.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nonché la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Art. 13 - Quesiti e chiarimenti
Gli eventuali quesiti, formulati solamente per iscritto e contenenti l’indicazione precisa del mittente e del soggetto firmatario, possono essere inoltrati al Comune di Cavezzo esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito del Comune di Cavezzo. Non saranno dunque trasmesse risposte dirette ai presentatori dei quesiti. Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.
I quesiti e le relative risposte saranno redatti esclusivamente in lingua italiana.
Art. 14 - Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo “Quesiti e chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
Art. 15 - Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto
La procedura di gara si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria.
L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre
l’Amministrazione sarà impegnata una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
Si provvederà all’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 16 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Generale (UE) 2016/679 i dati forniti dall’impresa aggiudicataria saranno raccolti
presso il Comune e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale (UE)
n. 679 del 27/04/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Art. 17 – Definizione delle controversie
Nel caso di controversie insorte tra il Comune e la concessionaria nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.
Le domande e i reclami dovranno essere presentate a mezzo PEC.
Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all’esecuzione della presente concessione e che non si siano potute definire in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx Xxxx xx Xxxxxx.
È fatta salva la possibilità di deferire, previo accordo tra le parti, le controversie ad un collegio arbitrale.
Art. 18 – Disposizioni finali
L’affidatario si fa carico del rispetto delle norme:
- relative al settore del commercio di cui al X.Xxx n. 114/1998 e s.m.i “Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio”,
- relative all’igiene di cui al DPR 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”,
- fiscali vigenti in materia.
La ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti del Comune di Cavezzo, sarà tenuta all’osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelle che verranno emanate durante il periodo contrattuale da parte delle autorità competenti inerenti all’oggetto del contratto. Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si farà riferimento, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile, tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie.