COMUNE DI AULLA
COMUNE DI AULLA
(Provincia di Massa Carrara)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: Fornitura di derrate alimentari per le mense scolastiche – Lotti 1 (generi alimentari vari), 2(Frutta e verdura), 3 (carni fresche)
Art. 1 - Oggetto
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari per le mense scolastiche del Comune di Aulla.
Art. 2 – Durata dell’affidamento Dal 15.09.2016 al 31.07.2017
Art. 3 – Importo a base di gara
L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 93.465,00, oltre IVA, di cui €. 93.000,00 quale importo soggetto a ribasso ed €. 465,00 quali costi della sicurezza da rischi interferenziali, come specificato nel DUVRI.
L’importo a base di gara è suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO 1 – Generi alimentari vari – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 52.260,00, oltre IVA, di cui €. 52.000,00 quale importo soggetto a ribasso ed €. 260,00 quali costi della sicurezza da rischi interferenziali.
LOTTO 2 – Frutta e verdura – L’importo stimato a base di gara è apri ad €. 26.130,00, oltre IVA, di cui €. 26.000,00 quale importo soggetto a ribasso ed €. 130,00 quali costi della sicurezza da rischi interferenziali.
LOTTO 3 – Carni fresche – L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 15.075,00, oltre IVA, di cui €. 15.000,00 quale importo soggetto a ribasso ed €. 75,00 quali costi della sicurezza da rischi interferenziali.
Le Ditte possono concorrere per uno o più lotti ed essere aggiudicatarie anche di più lotti.
Art. 4 - Descrizione della fornitura
La fornitura comprende i prodotti indicati negli elenchi Prodotti (allegati B1, B2, B3), nelle quantità presunte per ciascuno specificate.
Relativamente a ciascun prodotto, in sede di offerta, dovrà essere indicata la Marca; per i prodotti contrassegnati con asterisco, dovranno essere indicate almeno due marche.
Il Comune si riserva la possibilità di chiedere la fornitura, con obbligo di accettazione della Ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni di prezzo per unità indicate nell’offerta, per un quantitativo superiore o inferiore rispetto a quello indicato nell’elenco Prodotti, nei limiti di 1/5.
Art. 5 - Caratteristiche dei Prodotti
Tutti i prodotti forniti dovranno avere caratteristiche qualitative, igienico-sanitarie e merceologiche conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili; inoltre dovranno essere conformi ai requisiti e alle caratteristiche specificati nel presente capitolato e nelle schede tecniche (allegati C1, C2, C3).
Tutti i prodotti dovranno presentare le caratteristiche organolettiche proprie (consistenza, odore, colore e sapore).
Tutti i prodotti dovranno presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; dovranno essere privi di muffe, eventuali impurità e corpi estranei.
I prodotti di origine animale dovranno essere dotati di bollatura sanitaria/marchio di identificazione come da Regolamento CE n. 853/2004 e Regolamento CE n. 854/2004;
E’ tassativamente vietata la fornitura di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).
Art. 6 – Condizioni generali della Fornitura Il Fornitore è obbligato a:
-garantire la rintracciabilità di tutti i Prodotti consegnati e dei materiali destinati ad entrare in contatti con i Prodotti, ai sensi delle normative nazionali e comunitarie vigenti;
-consegnare i Prodotti in confezioni integre, chiuse all’origine, con etichettature a norma di legge;
-controllare che il termine minimo di conservazione o la data di scadenza siano ben visibili e chiaramente leggibili su ogni confezione;
-appurare che gli imballaggi siano integri e rispondano ai requisiti di legge;
-compilare in modo esauriente i documenti di trasporto e le fatture.
Art. 7 - Pianificazione fornitura
Il Comune e il Fornitore concorderanno, prima dell'avvio della fornitura, le modalità operative di approvvigionamento, in particolare i giorni e gli orari in cui dovranno essere effettuate le consegne; a tal fine sottoscriveranno un documento denominato “Pianificazione della Fornitura”.
Le modalità operative di approvvigionamento saranno concordate tenendo presente che:
a) le frequenze obbligatorie di consegna dovranno essere le seguenti: due volte a settimana per il lotto 1 (generi alimentari vari) ed il lotto 3 (carni fresche) e tre volte a settimana per il lotto 2 (frutta e verdura);
b) la fascia oraria di consegna sarà dalle ore 8:00 alle ore 10:00;
c) potranno essere richieste consegne in giorni diversi da quelli programmati nel caso di festività nazionali o locali ricadenti nei giorni di consegna
d) i punti di consegna saranno i seguenti:
Mensa Albiano Magra – x/x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx - xxx. Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx; Mensa Pallerone c/o scuola dell’Infanzia di Pallerone – Via Marconi – Pallerone; Mensa Ragnaia – x/x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx – Xxxxx;
Mensa Asilo nido c/o asilo nido comunale – Via Cerri – Aulla;
Art. 8 - Responsabile del Servizio per la Ditta aggiudicataria
Il Fornitore si obbliga ad indicare il nominativo di un Responsabile del Servizio che sarà il referente per il Comune. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dal Comune al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
Art. 9 - Adempimenti del Fornitore
Il Fornitore, dopo la comunicazione di aggiudicazione e almeno 5 giorni prima della data di inizio della Fornitura:
a) dovrà consegnare al Comune copia delle schede tecniche di prodotto;
b) dovrà comunicare al Comune: 1) il nominativo del Responsabile del servizio, con recapito telefonico e indirizzo e-mail 2) il numero di fax e indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviati gli ordini.
Art. 10 - Modalità di esecuzione della fornitura
Gli ordinativi dei prodotti saranno inviati al Fornitore (via fax o via e-mail) entro il mercoledì per le consegne da effettuarsi la settimana successiva.
I prodotti che verranno indicati negli ordinativi dovranno essere consegnati con le frequenze di consegna e nei giorni e nelle fasce orarie stabiliti in sede di Pianificazione della Fornitura.
Il Comune, nell'effettuare l’ordine, potrà esprimere la propria preferenza per la consegna di una delle Marche del Prodotto offerta dal Fornitore in sede di gara. Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna della marca richiesta qualora vi sia disponibilità della stessa. L'obbligo di consegna del Fornitore si intenderà correttamente adempiuto anche qualora il Fornitore consegni una Marca diversa da quella richiesta, a condizione che si tratti di una delle Marche offerte in sede di gara per quel prodotto. Il Fornitore si
impegna a consegnare i prodotti e le quantità ordinate nei giorni e nelle fasce orarie definiti nella Pianificazione della Fornitura.
Art. 11 - Conservazione, confezionamento, trasporto e consegna dei prodotti
Il Fornitore deve approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti applicabili.
I contenitori, imballaggi ed in genere tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere conformi alle norme vigenti, nazionali e comunitarie.
La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, integri e senza alterazioni manifeste, non bagnati né con segni di incuria dovuti all’impilamento o al facchinaggio.
Le confezioni dei prodotti consegnati devono garantire un’idonea protezione del prodotto e, alla consegna, devono risultare integre, chiuse all’origine, senza segni di manomissione, fori e perdita di sottovuoto; se in latta non devono presentare difetti come ammaccature, ruggine, corrosioni interne, rigonfiamenti.
Il trasporto deve avvenire rispettando, per ciascun prodotto, le condizioni di temperatura ottimali e raccomandate.
I veicoli utilizzati dal Fornitore per il trasporto devono essere idonei nelle dotazioni e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi alle normative vigenti. In particolare, per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata, i veicoli devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria e di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura.
Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti presso l’ingresso del magazzino di ciascuno dei punti di consegna indicati. Il Fornitore è tenuto allo scarico della merce dal camion. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura deve avvenire su roll o altre attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei punti di consegna.
La gestione (consegna e ritiro) dei roll o altra attrezzatura utilizzati per il trasporto dei prodotti consegnati viene disciplinata nella Pianificazione della Fornitura.
Ai fini della applicazioni delle penali di cui agli articoli successivi, verranno considerati:
• ritardata consegna, quella effettuata con oltre 1 ora di ritardo rispetto alla fascia definita nel documento “Pianificazione della fornitura”;
• mancata consegna, quella NON effettuata nel giorno prestabilito ovvero effettuata nel giorno stabilito ma in orari in cui non è presente il personale del punto di consegna.
Art. 12 – Vita residua dei Prodotti
I Prodotti dovranno avere alla consegna una vita residua non inferiore al 70% La vita residua del Prodotto viene determinata come segue:
data termine del tmc - data di consegna
Vita residua = ................................................................ x 100
data termine del tmc - data di produzione
ove
tmc = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il Prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione)
Per i Prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, il tmc è sostituito dalla data di scadenza ai fini del calcolo della vita residua. Nei casi in cui non sia prevista dalla legge l'indicazione sul prodotto della data di produzione, ai fini dell'identificazione della vita residua è facoltà del Comune richiedere al Fornitore il numero dei giorni risultanti dalla differenza tra tmc e data di produzione.
Le prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai prodotti per i quali non è obbligatoria l'indicazione del tmc o della data di scadenza.
Art. 13 - Sostituzione di Prodotti indicati in sede di offerta
Qualora sopraggiunga l'indisponibilità definitiva di una Marca indicata in sede di offerta, il Fornitore può chiederne la sostituzione definitiva purché la Marca proposta in sostituzione abbia caratteristiche almeno equivalenti. Le sostituzioni di cui sopra non daranno in nessun caso diritto al Fornitore di pretendere variazioni in aumento del prezzo unitario offerto in sede di gara.
Il Comune si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del Prodotto offerto in sostituzione, di caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al Prodotto offerto in sede di gara. Al termine della valutazione il Comune comunicherà al Fornitore se avrà accettato o meno la sostituzione di prodotto richiesta.
Art. 14 - Indisponibilità temporanea di prodotti
In caso di non disponibilità di Prodotti (intendendosi per "non disponibilità del "Prodotto" la non disponibilità temporanea della marca o marche indicate) dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto la mancata disponibilità, indicando:
la Denominazione di Vendita,
il periodo temporale di non disponibilità, il Prodotto offerto in sostituzione.
Il Fornitore, al fine di non incorrere nel pagamento delle penali previste per il caso di mancata consegna:
dovrà comunicare la non disponibilità del/i Prodotto/i al Comune, prima di ricevere eventuali Richieste di Approvvigionamento relative al/i Prodotto/i medesimo/i;
dovrà offrire in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello/i temporaneamente sostituito/i.
I prodotti proposti in sostituzione dovranno essere forniti alle medesime condizioni economiche di quelli oggetto di temporanea sostituzione.
Art. 15 - Pagamenti
II Fornitore è tenuto ad emettere fatture secondo le norme che disciplinano la materia. La fattura dovrà riportare i riferimenti delle richieste di approvvigionamento e dei documenti di accompagnamento della merce.
La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Aulla – Piazza Gramsci – 54011 Aulla .
Il pagamento delle fatture sarà disposto con determinazione del Dirigente della IV Direzione previo accertamento della regolarità della fornitura.
Art. 16 - Piano di autocontrollo
Il Fornitore dovrà autocertificare, con documento da consegnare almeno 5 giorni prima dell’inizio della fornitura, che la fornitura delle derrate alimentari richieste avverrà in conformità ad un sistema di autocontrollo aziendale secondo il sistema HCCP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare dal Regolamento Comunitario n. 852/2004.
Art. 17 - Verifiche alla consegna e sostituzioni
All’atto del ricevimento della merce, il Comune, tramite gli addetti alle singole mense, effettuerà controlli qualitativi e quantitativi sulle merci. Nello specifico saranno eseguiti i seguenti controlli:
- Controllo della rispondenza della merce all’ordine;
- Controllo della rispondenza della merce consegnata al DDT (documento di trasporto);
- Controlli “a vista” e/o mediante strumenti di misurazione ( bilance, termometri, misuratori di calibro) sullo stato della merce consegnata.
- Controlli sullo stato igienico degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari.
Con riferimento ad eventuali scostamenti quantitativi, il Comune può: 1) respingere l’eccedenza di fornitura; 2) accettare le differenze quantitative riscontrate, anche modificando i quantitativi di forniture successive; 3) chiedere al Fornitore l’invio della
merce mancante nel più breve tempo possibile, fermo restando che ogni onere per l’integrazione della fornitura è carico del Fornitore.
Il Fornitore è obbligato a sostituire i Prodotti che, a seguito delle sopra specificate verifiche “a vista” e/o mediante strumenti di misurazione effettuate dagli addetti alle mense al momento della consegna dei Prodotti stessi, risultino non conformi ai requisiti di legge e ai requisiti specificati nel presente Capitolato e nelle schede tecniche.
La non conformità viene dichiarata e sottoscritta dall’addetto alla mensa sul documento di accompagnamento della merce ed il prodotto viene restituito.
Tale sostituzione dovrà essere eseguita dal Fornitore entro il Giorno lavorativo successivo, salvo il caso in cui il Comune, per ragioni tecnico-organizzative, indichi una data diversa.
In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione previsti nel presente articolo si applicheranno le penali previste all’art. 21 , previa formale comunicazione al Fornitore.
Art. 18 - Verifiche successive alla consegna e sostituzioni
L’accettazione da parte degli addetti alla mensa della merce consegnata non solleva il fornitore da responsabilità e obbligazioni in ordine a vizi occulti o non rilevati o rilevabili all’atto della consegna. Il Fornitore è obbligato a sostituire i Prodotti anche qualora la non conformità degli stessi emerga in un momento successivo alla consegna. La richiesta di ritiro di tali prodotti deve essere comunicata per iscritto al Fornitore entro 2 Xxxxxx lavorativi dalla consegna.
Il ritiro della merce non conforme deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta. La sostituzione dei Prodotti dovrà essere effettuata contestualmente al ritiro, salvo il caso in cui il Comune, per ragioni tecnico- organizzative, indichi una data diversa.
In caso di inadempimento agli obblighi di ritiro e/o sostituzione previsti nel presente articolo si applicheranno le penali previste all’art. 21, previa formale comunicazione al Fornitore.
Art. 19 - Reclami sui prodotti o servizi
Qualora ritenuto necessario, in aggiunta a quanto previsto agli articoli precedenti, il Comune segnalerà per iscritto al Fornitore le carenze riscontrate relative ai Prodotti forniti o servizi resi.
Il Fornitore è tenuto a inviare al Comune le proprie deduzione entro 7 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.
Art. 20 – Verifiche di non conformità dei prodotti
Qualora il Fornitore non ottemperi all’obbligo di ritiro di cui al precedente art. 18, il Comune provvederà a preparare ed identificare i campioni di prodotti riscontrati non conformi e a inviarli ad un Laboratorio di analisi per l’esecuzione delle determinazioni analitiche ritenute idonee per valutare la conformità. Il Fornitore dovrà essere avvisato del giorno ed ora in cui si provvederà ad effettuare il prelievo dei campioni di prodotto affinchè possa assistervi.
Nel caso in cui le determinazioni analitiche attestino la non conformità del prodotto esaminato, il Comune comunica per iscritto al Fornitore gli esiti delle verifiche analitiche effettuate. Nel caso in cui il Fornitore non accetti i risultati delle verifiche effettuate, le parti di comune accordo incaricano un altro Laboratorio di analisi. Nel caso in cui le analisi di seconda istanza confermino la non conformità del prodotto, il Fornitore è tenuto a pagare le spese analitiche di prima e di seconda istanza, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e a ritirare il prodotto. Nel caso in cui le analisi di seconda istanza non rilevino la non conformità contestata dal Comune a seguito delle verifiche analitiche di prima istanza, al Fornitore sono poste a carico solamente le spese delle analisi di seconda istanza.
Art. 21 - Penali
Qualora il Fornitore non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia, dal capitolato d’oneri e dal contratto, con atto del Dirigente della IV Direzione, saranno applicate le seguenti penali:
- €. 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al precedente art. 9 per la consegna delle schede tecniche dei prodotti;
- €. 300,00 qualora il Fornitore effettui le consegne in ritardo (oltre un’ora) rispetto agli orari stabiliti nella "Pianificazione della Fornitura" per più di 3 consegne anche non consecutive;
- Nel caso di mancata consegna, nel giorno di consegna indicato nella “Pianificazione della fornitura”, dei prodotti ordinati o di consegna incompleta (mancanza di prodotti) o errata (i prodotti consegnati non corrispondono a quelli ordinati): penale pari al 10% del valore dei prodotti ordinati e non consegnati;
- €. 400,00 per ogni consegna di derrate scadute;
- €. 200,00 per ogni consegna di derrate con una vita residuale inferiore al 70%;
- €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati ai precedenti articoli, per il ritiro e/o la sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche alla consegna o successive, risultino non conformi ai requisiti di legge o specificati nel capitolato;
- Per altri inadempimenti o violazioni: penali da €. 100,00 ad €. 1.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
L’applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione scritta dell’inadempienza riscontrata. Nella contestazione sarà assegnato un termine di giorni 10 (dieci) per la presentazione di giustificazioni e/o controdeduzioni.
Qualora le giustificazioni e/o controdeduzioni non pervengano o siano ritenute inidonee a discolpare il Fornitore, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di applicare le penali. L’applicazione della penale non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento per l’eventuale ulteriore danno.
Art. 22 - Mancata consegna o errata composizione
Nel caso di mancata consegna, nel giorno di consegna indicato nella “Pianificazione della fornitura, dei Prodotti ordinati o di consegna incompleta o errata, il Comune potrà procedere all'acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori e il Fornitore sarà tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo.
L'indisponibilità, anche temporanea, dei Prodotti non può essere considerata come ipotesi di esonero del Fornitore dalla responsabilità per il pagamento delle penali, salvo il caso in cui sia stata effettuata la procedura di cui ai precedenti articoli 13 “Sostituzione di Prodotti indicati in sede di offerta” e 14 "Indisponibilità temporanea dei prodotti".
Art. 23 – Inadempienze e risoluzione del contratto
Si procederà di diritto alla risoluzione del contratto di cui alla presente fornitura nei seguenti casi:
- Avvenuta applicazione di n. 3 penalità;
- Subappalto anche parziale o cessione in tutto o in parte a terzi delle attività di cui alla presente fornitura;
- Perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’effettuazione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Interruzione della fornitura protratta per n. 8 giorni oltre il giorno di consegna;
- Violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010,
- Violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013.
In tali casi, il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Art. 24 – Risoluzione ai sensi del DLgs. N. 50/2016
Oltre a quanto previsto al precedente articolo 23, il contratto di cui alla presente fornitura, durante il periodo della sua efficacia:
- Può essere risolto se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del DLgs. N. 50/2016 sono soddisfatte;
- È risolto nei casi previsti dall’art. 108, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 25 - Invariabilità dei prezzi
I prezzi, indicati in sede di offerta e fissati all’atto dell’aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA.
I suddetti prezzi dovranno inoltre essere comprensivi di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, ecc.) che devono pertanto intendersi a carico della Ditta offerente. Viene esclusa l’applicazione della revisione dei prezzi.
Art. 26 – Sicurezza
La Ditta aggiudicataria assume la veste di datore di lavoro ed è tenuta ad osservare ed attuare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 a carico del datore di lavoro e titolare di attività.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, dovrà:
-consegnare il proprio documento di valutazione dei rischi all’Ente appaltante prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura;
-formare ed informare il proprio personale sui rischi specifici dell’attività;
-dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e formarli sull’uso di tali dispositivi.
Art. 27 – Responsabilità del Fornitore
La Ditta aggiudicataria è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione della fornitura in oggetto, con conseguente esonero del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Si accolla quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, nell’espletamento della fornitura o in conseguenza della fornitura derivino al Comune, agli utenti o a terzi, a cose o a persone, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell’inizio della fornitura, una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati al Comune (compresi dipendenti e collaboratori) o a terzi, a cose o persone. Tale polizza, con validità corrispondente all’affidamento della fornitura, dovrà avere un massimale minimo di €. 1.500.000,00 per sinistro.
In alternativa alla stipula di una nuova polizza, la Ditta aggiudicataria potrà produrre una polizza già attivata, completa di una appendice nella quale sia chiaramente indicato che la polizza in questione copre anche la fornitura oggetto del presente appalto. L’appendice dovrà prevedere un massimale non inferiore a quello stabilito nel presente articolo e dovrà evidenziare chiaramente che il massimale è riservato a sinistri derivanti dall’esecuzione del presente appalto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata alla IV Direzione del Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio della fornitura.
La Ditta aggiudicataria è altresì sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci, nel caso di cooperative, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Art. 28 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il legale rappresentante della ditta è incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili conferiti e/o acquisiti per l’espletamento della fornitura.
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati conferiti dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria, classificati come personali e sensibili, riguarderanno unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. I dati comunicati e/o acquisiti dovranno essere restituiti integralmente al committente alla scadenza del contratto.
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Art. 30 - Subappalto
Non sono ammessi il subappalto anche parziale e la cessione in tutto o in parte a terzi della fornitura in oggetto.