PIANO DI AUTOCONTROLLO Clausole campione

PIANO DI AUTOCONTROLLO. Il Piano di Autocontrollo deve essere redatto a norma del D.lgs 155/97 e s.m.i. e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed effettuate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato lo schema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che è denominato HACCP. La ditta dovrà garantire in particolare quanto segue: ⮚ il piano di autocontrollo dovrà essere disponibile, per gli eventuali controlli degli organi di vigilanza dell’Azienda USL e dell’Addetto al controllo dell’Amministrazione Comunale, in ogni plesso scolastico; la ditta avrà l’obbligo di adeguare il piano di autocontrollo e le metodologie adottate in conseguenza di eventuali rilievi espressi dall’Azienda USL o dal Comune; ⮚ copia del piano di autocontrollo e delle schede tecniche dei prodotti di pulizia, sanificazione, disinfezione il cui utilizzo sia previsto dal piano stesso, dovranno essere depositate presso gli uffici comunali prima dell’inizio dell’appalto; dovrà altresì essere depositata ogni successiva variazione allo stesso piano. L’Amministrazione Comunale potrà effettuare, a mezzo di laboratorio accreditato ai fini dell’autocontrollo, indagini analitiche sui pasti cotti da somministrarsi all’utenza, con determinazione dei principali parametri biotossicologici e/o chimici a seconda del rischio collegato alla tipologia dei prodotti, nonché controlli sull’effettiva provenienza biologica dei prodotti utilizzati: allo scopo, la ditta dovrà rendere accessibile agli addetti tutti i locali dei singoli plessi ove vengono prodotti i pasti consentendo il prelievo dei campioni del caso. Nel caso di risultati di analisi non conformi agli standard la ditta è obbligata a realizzare correttivi nei tempi individuati dall’Amministrazione Comunale ed effettuare a proprie spese nuove analisi fino a quando non si sia raggiunta la conformità. La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad adeguare o modificare il Piano di Autocontrollo su richiesta dell’Amministrazione Comunale o su indicazione della competente Autorità Sanitaria, senza pretendere alcun rimborso. All’interno del Piano di Autocontrollo la ditta deve garantire i campionamenti di matrici alimentari e di prodotto finito, predisponendo un calendario annuale che preveda almeno due (2) campioni mensili sia di “pasto cotto” che di “materie prime”.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. 1. Al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza nel processo di preparazione e confezionamento dei pasti, l'Impresa appaltatrice dovrà attuare, ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e del Reg. CE 882/2004, un Piano di autocontrollo concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. L’Impresa deve essere in possesso di un piano di autocontrollo per la cucina ed i mezzi adibiti al trasporto, elaborato secondo i principi contenuti nel Regolamento (CE) 852/2004, che dovrà essere messo a disposizione dell’Ente unitamente per controlli di conformità.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. In tutte le fasi del processo produttivo dovrà essere garantita il rispetto del D.L.vo 155/97. Il piano di autocontrollo si configura documentazione prescrittiva specifica della realtà in questione (e pertanto rigorosamente calzante con le attività espletate), da non confondersi con il manuale di corretta prassi igienica, documento d’indirizzo di natura generale per l’attività del settore e parimenti indispensabile. Il piano di autocontrollo dovrà prevedere:
PIANO DI AUTOCONTROLLO. La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalla normativa europea e nazionale vigente. Il Concessionario deve predisporre ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, un piano di autocontrollo riferito a tutte le fasi in cui si articola il servizio. Il piano deve essere redatto tenendo conto delle peculiarità della cucina utilizzata e delle caratteristiche dei refettori in cui avviene la distribuzione. Il Concessionario deve individuare tra il proprio personale in possesso dei necessari requisiti di professionalità il responsabile del presente piano di autocontrollo, ai sensi del Reg. CE 852/2004, e comunicarne il nominativo all’A.C.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. Fin dall’inizio del servizio, il fornitore dovrà predisporre e mantenere presso la Struttura, il Manuale di autocontrollo HACCP (hazard analysis critical control point) con analisi dei possibili rischi, procedure di sorveglianza e dei processi produttivi, atte a garantire la salubrità e commestibilità del prodotto finale.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. Il piano di autocontrollo per la cucina (denominato H.A.C.C.P.) deve essere redatto dal concessionario a norma del D.Leg.vo n. 193/2007 e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate, le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema dei rischi ed il controllo dei punti critici. Il concessionario dovrà rendersi disponibile ad adeguare o modificare il piano di autocontrollo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale o su indicazione della competente Autorità Sanitaria, senza pretendere alcun rimborso delle spese sostenute. Il concessionario dovrà impegnarsi ad acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie definitive in tema di preparazione e somministrazione pasti.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. Il Fornitore dovrà autocertificare, con documento da consegnare almeno 5 giorni prima dell’inizio della fornitura, che la fornitura delle derrate alimentari richieste avverrà in conformità ad un sistema di autocontrollo aziendale secondo il sistema HCCP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare dal Regolamento Comunitario n. 852/2004.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. L’I.A. deve essere in possesso di un piano di autocontrollo per la cucina centralizzata ed i mezzi adibiti al trasporto, elaborato secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 193/2007, che dovrà essere messo a disposizione dei tecnici incaricati da ciascun comune per eventuali controlli di conformità, se richiesto.
PIANO DI AUTOCONTROLLO. La I.A. si impegna a predisporre un piano di autocontrollo delle varie attività lavorative al fine di garantire l’igiene, secondo quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004. Il piano di autocontrollo redatto dall’appaltatore deve essere coordinato con il piano di autocontrollo redatto dall’Amministrazione, ogni adeguamento del piano di autocontrollo che abbia ripercussioni sul piano di autocontrollo redatto dall’altra parte deve essere concordata. La redazione del piano di autocontrollo (uno per ogni centro) deve essere completata e consegnata alla A.C. al momento dell’inizio del servizio ed aggiornata successivamente dalla I.A. anche in caso di modifiche apportate al servizio. L’applicazione del piano di autocontrollo deve essere documentabile e la A.C. ha facoltà in qualsiasi momento di verificarne, anche mediante Asl, la corretta applicazione; dovranno pertanto essere conservati: le registrazione delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione relativa.