Formazione permanente. 1) Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.
Formazione permanente. 1) Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Educazione Continua in Medicina.
2) Le Parti si impegnano ad individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri italiani o stranieri.
Formazione permanente. Obiettivo di Gestione
Formazione permanente. Art. 22 (Formazione permanente) Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina. Le Parti si impegneranno per individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.
Formazione permanente. Al fine di ampliare, integrare e rendere più efficaci - attraverso il coordinamento delle azioni del PON Scuola e del POR Sardegna - le strategie istituzionali e gli interventi operativi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione permanente, il MIUR e la REGIONE stabiliscono di autorizzare progetti per la formazione permanente cercando di coprire tutto il territorio interessato attraverso un'azione concertata di autorizzazioni per soddisfare l'intero fabbisogno. :
Formazione permanente. 1. La Società fa riferimento alla formazione professionale continua come scelta qualificante della politica delle risorse umane.
2. Al fine di conseguire una gestione delle risorse umane improntata a principi di valorizzazione, efficienza ed efficacia, nonché in un’ottica di continuo miglioramento del rapporto con il cliente/utente e della sua soddisfazione, la Società adotta e aggiorna un Piano di Formazione Permanente del personale (di seguito anche solo “Piano di Formazione Permanente”), utilizzando allo scopo tutti i possibili finanziamenti disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale e utilizzando, se possibile, convenzioni con le Università, gli Istituti di ricerca e le Associazioni datoriali di appartenenza.
3. Il Piano di Formazione Permanente, da elaborare secondo quanto eventualmente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, è finalizzato al miglioramento delle capacità professionali delle risorse umane, allo sviluppo delle loro competenze in un periodo stabilito e al perseguimento di specifici comportamenti organizzativi, dabdo priorotà alla sicurezza sul lavcro.
4. La previsione degli oneri connessi all’attuazione del Piano di Formazione Permanente e delle relative fonti di finanziamento deve essere espressamente evidenziata nel budget e nel Piano delle Assunzioni.
Formazione permanente. La fase dell’attesa di un abbinamento è un periodo molto delicato e importante in quanto la famiglia o la persona singola può continuare a maturare la scelta procedendo a elaborare il proprio vissuto interno. L’aspirante affidatario ha bisogno di strumenti che gli permettano di essere supportato ed accompagnato in questa fase.
Formazione permanente. Gli Enti gestori assicurano, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del contratto nazionale di settore
Formazione permanente. Obiettivi di riforma Modello prospettato
Formazione permanente. 1. Il personale incaricato che partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' considerato in attivita' di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.