SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE FINO A N.
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE FINO A N.
32 ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE (ECOISOLE)
CIG: 9357701B25 – CPV 44613800-8
AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA,
CON TERMINI RIDOTTI ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e e artt. 2 e 8 comma 1
del D.L.76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’anno duemilaventidue (2022), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori
Avv. Xxxxx Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
, domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta
procura
allegata al presente contratto]
e quindi legale
rappresentante dell’Impresa con sede legale in
(Cap. _), C.F./Partita IVA _ e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del
R.E.A. di , di
, nato a il seguito nel presente atto denominata “esecutore”
i quali premesso che:
- con determina a contrarre PROT.N.4095/22/U del 08/08/2022, REA SPA ha deliberato di procedere all'affidamento del contratto in epigrafe, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 co. 1 lettera c) del Decreto semplificazioni 76/2020 convertito con
Rea S.p.A
con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A. Soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa:
Xxx. Xx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 (LI) P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00
Contatti:
T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail xxxx@xxxxxx.xx • PEC xxxxxx@xxx.xx
ALLEGATO 3
legge n. 120/2020 e D.l. 77/2021 convertito con legge 108/2021, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo;
- a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;
- il corrispettivo complessivo stimato massimo a base di gara era pari a: € 483.100,00
- alla gara hanno partecipato n. concorrenti;
- l'Appaltatore indicato ha presentato l'offerta tecnica con la quale ha conseguito il punteggio utile per l'aggiudicazione, parte integrante del presente contratto anche se non allegata, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione e dell'esatto adempimento;
- l'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con riduzione dei tempi di consegna in numero di giorni e ribasso percentuale sui prezzi unitari, parte integrante del presente contratto anche se non allegata, assolutamente vincolante per l’Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;
- l'Appaltatore risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala ed è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione del contratto a suo favore con il verbale del _ ;
- è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da PROT.N. del ;
- i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;
- sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla lex specialis di gara e l'Appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
- i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- non vi sono impedimenti alla stipula
- queste premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue
sottoscrivono il presente Contratto di accordo quadro (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”) avente ad oggetto la fornitura, consegna e installazione, da effettuarsi a richiesta della Committente, di Isole ecologiche informatizzate (ecoisole) con durata di 48 mesi consecutivi dall’avvio dell’esecuzione o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato di Euro 483.100,00, con possibile riduzione della durata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Parti contraenti
1.1 Soggetti
Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e l'esecutore.
L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 1.10.
1.2 Committente
La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche “DEC”) qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
1.3 Rappresentante della committente
Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (X. Xxxxxxx) e dal RUP cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’Accordo Quadro, da intendersi validi efficaci ed anche accettati dall'affidatario, a far data dal momento in cui risulteranno pervenuti presso la sua PEC, correndo da tale data i relativi termini di suo adempimento, salvo raccoglierne poi ulteriore sottoscrizione eventualmente per la regolarità del fascicolo documentale.
Per ogni comunicazione inerente all’esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, anche “RUP”) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all’esecutore come sopra prescritto.
1.4 Sede della committente
REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.
1.5 Responsabile del procedimento (RUP)
Xxxxxxxx Xxxxxxx – Tel.0586/765113 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
Xxxxxxx Xxxxxx – Tel.0586/765122 – xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Esecutore
Esecutore è l’operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L’esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso.
1.8 Rappresentante dell'esecutore
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rappresenta l’esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, compare il legale rappresentante, come per legge. Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono ad emettere:
✓ contratti specifici applicativi dell'AQ (ove sarà quantificato il corrispettivo spendibile di riferimento)
✓ ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore
L’esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.
L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro.
Tenga presente l’esecutore che l’eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell’affidamento.
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche
Il contratto di Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura, consegna ed installazione di isole ecologiche informatizzate nel numero massimo di 32, oltre alle seguenti prestazioni secondarie:
- Software di gestione per la durata massima di 5 anni
- Fino ad un massimo di n. 3.000 dispositivi di identificazione dell’utenza in formato tessera
- Servizio di manutenzione delle isole ecologiche e relativi pezzi di ricambio
Oltre alle ulteriori prestazioni descritte all’Art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale parte integrante del presente contratto anche se non allegato (Formazione, garanzia, assistenza telefonica etc…).
Quantità di beni da fornire: come da contratti specifici Tempi di consegna: come da Accordo Quadro
Luogo di consegna: presso luogo indicato dalla committente
2.1 Dettaglio prestazioni richieste
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni specificate su Capitolato tecnico prestazionale parte integrante del presente contratto anche se non allegato.
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione
3.1 Modalità di esecuzione
L’esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle secondarie ed accessorie.
Ciascun contratto potrà avere a oggetto quantitativi variabili dei beni oggetto di fornitura
Ogni comportamento difforme, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.
3.2 Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione, per ciascun eventuale contratto specifico, sono di giorni naturali e consecutivi se non diversamente concordati con il DEC. Sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l’eventuale maggior danno.
3.3 Proroghe e sospensioni
Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).
Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.
4 Avvio dell'esecuzione
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’accordo quadro inizia con l’avvio dell’esecuzione, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.
5 Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni
A carico dell’esecutore.
Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
5.1 Adempimento e inadempimento
L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge. Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.
5.2 Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione saranno applicate le seguenti penali:
- in caso di ritardo nella consegna della fornitura e/o ritardo negli interventi di manutenzione, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura e/o per gli interventi di manutenzione. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la consegna manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.
E’ facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.
Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno. Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.
6 Garanzia sui beni forniti
I beni forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di qualità codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento codice
civile), per la durata di mesi in conformità a quanto dedotto nell’offerta tecnica
dell’Appaltatore presentata ai fini dell’aggiudicazione del contratto.
La garanzia contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati alla Committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata dall'Appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di
ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell’intera fornitura. L’Appaltatore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:
— la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24/36 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;
— in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione abbia inizio entro il termine massimo di 3 giorni.
Entro i limiti sopra indicati, l’Appaltatore si obbliga comunque a garantire che l’intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.
7 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici è vincolante e immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.
8 Disciplina contrattuale
8.1Denominazione del contratto
Accordo Quadro di forniture ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici/ordini specifici.
8.2 Contratti specifici
L'Accordo Quadro troverà esecuzione tramite la sottoscrizione di contratti specifici secondo le necessità della committente.
8.3Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente Accordo Quadro, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del D.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e un operatore
economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro:
− entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all' Accordo Quadro;
− la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall' Accordo Quadro e senza doverne consumare l'intero importo;
− l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all' Accordo Quadro.
8.4Limiti dell'AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare l'Accordo Quadro per affidare contratti:
− per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'Accordo Quadro
− relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'Accordo Quadro
− a soggetti diversi dai contraenti dell'Accordo Quadro.
8.5Esclusiva
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non conferisce all’esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.
9 Importo massimo aggiudicato
9.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell' Accordo Quadro la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 483.100,00 (euroquattrocentottantatremila/00) oltre iva come per legge.
L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione/estensione/incremento con qualsivoglia modalità.
9.2 Diritti degli esecutori
La sottoscrizione di un Accordo Quadro non garantisce all’esecutore il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. L’esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a lui affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
− esaurire l'intero importo massimo aggiudicato;
− utilizzarne soltanto una parte.
Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all’esecutore.
10 Durata
10.1 Termine di validità
Il Contratto di accordo quadro avrà validità di non oltre 48 mesi dall’avvio dell’esecuzione.
10.2 Cessazione automatica alla scadenza
L’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
10.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo
La durata sarà ridotta e l’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione all’Esecutore tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
10.4 Recesso
La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
10.5 Risoluzione
La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
− gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
− commissione da parte dell’Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.
10.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro
Nel momento in cui l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
− la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro;
− l’esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico e all'Accordo Quadro, a meno che la committente non disponga diversamente
− l'Accordo Quadro continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
11 Importo del corrispettivo
11.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto all’esecutore è quello dovuto per l’esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro.
11.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nella richiesta di preventivo senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la committente ha disponibilità giuridica.
Per ciascun contratto specifico, l’esecutore dovrà garantire:
− l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.
Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.
11.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
11.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi, applicando il ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro al prezzo unitario a base di gara, quindi utilizzando il prezzo unitario contrattuale di ciascun bene e/o servizio
e moltiplicando il prezzo unitario contrattuale per le quantità e tipologie di beni oggetto di ciascun contratto specifico applicativo.
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE (fino a n. 32): € / CAD.
SOFTWARE DI GESTIONE: € / ANNO
DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE: € / CAD.
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE: € / MAX TOTALE
Il corrispettivo contrattuale, fisso e invariabile, potrà essere oggetto di revisione, qualora la Stazione Appaltante accerti la sopravvenienza di circostanze impreviste imprevedibili e non imputabili in alcun modo all'Appaltatore, tali da determinare un incremento dei costi di esecuzione in misura superiore al 10% rispetto a quelli stimati al momento dell'affidamento. I costi considerati a tal fine sono solo quelli inerenti l'approvvigionamento di beni direttamente strumentali per la Committente per la fruizione del servizio (es. prodotti, macchine, etc… da utilizzare presso la Committente). Nessuna rilevanza ai fini dell'adeguamento del corrispettivo assumono eventuali variazioni di costi in qualunque modo connesse con: l'organizzazione dell'Appaltatore, le risorse umane da esso utilizzate, i beni strumentali da esso utilizzati presso la propria sede o comunque non presso la Committente, vicende soggettive dell'Appaltatore. L'adeguamento non può in ogni caso superare l'80% della parte di incremento eccedente il 10%. La compensazione non si applica ai contratti di durata inferiore a n.
6 mesi né per l'esecuzione nei primi n. 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta. La compensazione non si applica ai contratti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale".
11.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:
− le prestazioni principali e accessorie oggetto dell’Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di trasporto e spedizione;
− mezzi e personale impiegati;
− oneri per la sicurezza;
− documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
12 Tutela dei lavoratori
L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
13 Fatturazione e pagamento
13.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite e dovranno essere intestate a terzi, eventualmente indicati dalla Committente in caso di pagamento a mezzo Leasing, oppure a Rea Spa in caso di Bonifico bancario.
Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l’Operatore economico deve comunicare al DEC Xxxxxx Xxxxxxx alla seguente mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG derivato relativo all’affidamento del contratto specifico con riepilogo dei DDT di consegna.
Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell’esecuzione in corso.
In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è : M5UXCR1.
13.2 Termini e modalità di pagamento.
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo Leasing oppure mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 entro 60 giorni data fattura fine mese.
13.3 Clausola di tracciabilità
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
• l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione all'esito della fornitura ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.
La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103
del decreto Legislativo 50/2016.
15 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:
• Il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico prestazionale, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis di gara
• DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
• Offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione
• Mod. S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7)
• la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore
• Copia del Documento d’Identità del legale rappresentante
16 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del Contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:
− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro da parte dell’esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
• di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del Contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.
16.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori
L’esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente Contratto di accordo quadro.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.
In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.
16.2 Obblighi preliminari e continuativi
L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.
In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.
16.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa
L’esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
16.4 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente. Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.
17 Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo quadro sarà
competente il Tribunale di Livorno.
18 Trattamento dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
19 Riservatezza informazioni
1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
2. Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
•Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
•Identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.
3. Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo
di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.
8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
10. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni
Si allega “Informativa essenziale fornitori” di cui dovete prendere visione
L’informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx
20 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico all’esecutore.
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico Avv. Xxxxx Xxxxxx
L’ESECUTORE
Indice
1 Parti contraenti 2
1.1 Soggetti 2
1.2 Committente 3
1.3 Rappresentante della committente 3
1.4 Sede della committente 3
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) 3
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) 3
1.7 Esecutore 3
1.8 Rappresentante dell'esecutore 3
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche 4
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore 4
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche 4
2.1 Dettaglio prestazioni richieste 5
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione 5
3.1 Modalità di esecuzione 5
3.2 Tempi di esecuzione 5
3.3 Proroghe e sospensioni 5
4 Avvio dell'esecuzione 5
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro 5
5 Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni 6
5.1 Adempimento e inadempimento 6
5.2 Penali 6
6 Garanzia sui beni forniti 6
7 Modifiche del contratto in corso di esecuzione 7
8 Disciplina contrattuale 7
8.1Denominazione del contratto 7
8.2 Contratti specifici 7
8.3Definizione e contenuto normativo generale 7
8.4Limiti dell'AQ 8
8.5Esclusiva 8
9 Importo massimo aggiudicato 8
9.1 Limite alla spesa della committente 8
9.2 Diritti degli esecutori 8
10 Durata 9
10.1 Termine di validità 9
10.2 Cessazione automatica alla scadenza 9
10.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo 9
10.4 Recesso 9
10.5 Risoluzione 9
10.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro 9
11 Importo del corrispettivo 10
11.1 Corrispettivo dovuto dalla committente 10
11.2 Oneri per sicurezza e manodopera 10
11.3 Imposta sul valore aggiunto 10
11.4 Determinazione del corrispettivo 10
11.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo 11
12 Tutela dei lavoratori 11
13 Fatturazione e pagamento 12
13.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura 12
13.2 Termini e modalità di pagamento 13
13.3 Clausola di tracciabilità 13
14 Cauzione definitiva 13
15 Documenti di cui si compone il contratto 14
16 Conoscenza delle condizioni contrattuali 14
16.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori 15
16.2 Obblighi preliminari e continuativi 15
16.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa 15
16.4 Interpretazione del contratto 15
17 Controversie 15
18 Trattamento dati personali 16
19 Riservatezza informazioni 16
20 Spese generali 18