Prestazioni comprese nel corrispettivo Clausole campione

Prestazioni comprese nel corrispettivo. Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne: − le prestazioni principali e accessorie oggetto dell’Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione; − mezzi e personale impiegati; − oneri per la sicurezza; − documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
Prestazioni comprese nel corrispettivo. Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne: • le prestazioni principali e accessorie richieste • mezzi e personale impiegati • oneri per la sicurezzadocumentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
Prestazioni comprese nel corrispettivo. Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera gli esecutori per tutto ciò che concerne: L'importo indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'Esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.
Prestazioni comprese nel corrispettivo. Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il forni- tore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque tito- lo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo è già remunerativo per tutte le pre- stazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque neces- saria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:
Prestazioni comprese nel corrispettivo. Il corrispettivo riconosciuto per ciascun servizio comprende e remunera l’esecutore anche per tutto quanto segue, senza che possano essere da esso richieste somme aggiuntive a qualunque titolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).