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Fascicolo Informativo
(Modello HAFFIN0514 - edizione: maggio 2014)
Il preseNte FAscIcolo INForMAtIvo coNteNeNte:
• Nota Informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
bnpparibascardif.it
deve essere CoNseGNAto Al ClIeNte prImA dellA sottosCrIzIoNe dellA polIzzA prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Indice
Nota informativa e Glossario | |
Nota Informativa | 1 di 7 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | 1 di 7 |
B. Informazioni sul contratto | 1 di 7 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | 5 di 7 |
Glossario | 7 di 7 |
Condizioni di Assicurazione | |
Polizza in sintesi | 1 di 25 |
Definizioni di Polizza | 2 di 25 |
Norme che regolano l’assicurazione in generale | 4 di 25 |
Oggetto dell’assicurazione e sottoscrizione delle coperture | 4 di 25 |
Pacchetto base di garanzie sempre operanti e garanzie opzionali | 4 di 25 |
Decorrenza e durata delle garanzie | 5 di 25 |
Premio e modalità di pagamento | 5 di 25 |
Adeguamento del premio e modifica delle condizioni di assicurazione | 6 di 25 |
Indicizzazione dell’assicurazione | 6 di 25 |
Diritto di recesso del Cliente | 6 di 25 |
Recesso in caso di Sinistro | 6 di 25 |
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 6 di 25 |
Aggravamento e diminuzione del rischio | 7 di 25 |
Altre assicurazioni | 7 di 25 |
Modifiche dell’assicurazione | 7 di 25 |
Rinuncia alla rivalsa | 7 di 25 |
Ispezione delle cose assicurate | 7 di 25 |
Reclami | 7 di 25 |
Comunicazioni | 7 di 25 |
Oneri | 8 di 25 |
Giurisdizione e legge applicabile | 8 di 25 |
Norme relative a ciascuna garanzia | 8 di 25 |
Sezione Assistenza Casa | 8 di 25 |
Condizioni generali relative alla sezione | 8 di 25 |
Contenuto della Garanzia | 8 di 25 |
Esclusioni e precisazioni | 8 di 25 |
Validità della copertura | 8 di 25 |
Prestazioni “Area accessi” | 9 di 25 |
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza | 9 di 25 |
Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza | 9 di 25 |
Invio di un vetraio per interventi di emergenza | 9 di 25 |
Prestazioni “Area idraulica” | 9 di 25 |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza | 9 di 25 |
Prestazioni “Area elettrica” | 10 di 25 |
Invio di un elettricista per interventi di emergenza | 10 di 25 |
Prestazioni “Area gas” | 10 di 25 |
Invio di un termoidraulico/tecnico gas | 10 di 25 |
Prestazioni “Altri servizi” | 10 di 25 |
Spese d'albergo | 10 di 25 |
Rientro anticipato | 10 di 25 |
Prestazioni “Allarmi in Casa” | 10 di 25 |
Segnalazione di situazioni di potenziale allarme | 10 di 25 |
Sezione Danni alla Casa e danni al Contenuto | 11 di 25 |
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Condizioni generali relative alla sezione 11 di 25 Beni assicurabili 11 di 25 Limiti di Indennizzo 11 di 25 Franchigia 12 di 25 Validità della copertura e forma dell’assicurazione 12 di 25 Dolo e colpa grave 12 di 25 Garanzia “Danni da Incendio” 12 di 25 Cosa Cardif assicura 12 di 25 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif 13 di 25 Garanzia “Rischio locativo” 13 di 25 Cosa Cardif assicura 13 di 25 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif 13 di 25 Garanzia “Danni da fenomeno elettrico” 13 di 25 Cosa Cardif assicura 13 di 25 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif 13 di 25 Garanzia “Danni da acqua e da eventi naturali” 13 di 25 Cosa Cardif assicura 13 di 25 Ricerca e riparazione dei guasti e ripristino 14 di 25 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif 14 di 25 Garanzia “Furto e Rapina” 14 di 25 Cosa Cardif assicura 14 di 25 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif 15 di 25 Mezzi di protezione e chiusura dei locali 15 di 25 Difformità dei mezzi di chiusura 15 di 25 Sezione Responsabilità civile 16 di 25 Condizioni generali relative alla sezione 16 di 25 Massimale, Franchigia ed operatività 16 di 25 Soggetti non considerati terzi 16 di 25 Validità della copertura 16 di 25 Garanzia “Responsabilità civile del proprietario” 16 di 25 Assicurati 16 di 25 Cosa Cardif assicura 16 di 25 Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif 17 di 25 Norme in caso di sinistro 19 di 25 Norme valide per la sezione Assistenza Casa 19 di 25 Cosa fare in caso di Sinistro 19 di 25 Mancato utilizzo delle prestazioni 19 di 25 Norme valide per la sezione Danni alla Casa e al Contenuto 19 di 25 Cosa fare in caso di Sinistro 19 di 25 Esagerazione dolosa del danno 20 di 25 Procedura per la valutazione del danno 20 di 25 Mandato dei periti 20 di 25 Determinazione del danno 20 di 25 Titolarità dei diritti e pagamento dell’Indennizzo 21 di 25 Recupero dei beni rubati 21 di 25 Norme valide per la sezione Responsabilità civile 22 di 25 Cosa fare in caso di Sinistro 22 di 25 Gestione delle vertenze e spese legali 22 di 25 Habit@t HOMEBOX 22 di 25 Dispositivo Habit@t HOMEBOX 22 di 25 Comodato del dispositivo 23 di 25 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Habit@t Findomestic 25 di 25 Esempio 1 25 di 25
Esempio 2 25 di 25
Esempio 3 25 di 25
Esempio 4 25 di 25
Esempio 5 25 di 25
Esempio 6 25 di 25
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Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS medesimo. Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza.
A - Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni Generali
Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in boulevard Haussmann, 1, Parigi (Francia). La polizza è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano,
P. IVA. , C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.2.1989 ed iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution). Telefono: 02.77.2241;
sito internet: www.bnpparibascardif.it; e-mail: informazioni@cardif.com.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 278,790 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 261,914 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato.
B - Informazioni sul contratto
Il contratto prevede il tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Con la sottoscrizione della Polizza, il Cliente acquista senz’altro il pacchetto assicurativo “Base” di garanzie sempre operanti, come di seguito riportato, in relazione alla sua condizione soggettiva di proprietario oppure di Affittuario della Casa.
Il Cliente ha la possibilità di scegliere, in alternativa,
anche i pacchetti assicurativi “Medio” o, qualora proprietario, “Completo”, contenenti le combinazioni di garanzie di seguito ugualmente riportate. Tali pacchetti comprendono in ogni caso tutte le garanzie comprese nel pacchetto “Base”.
Non è prevista la possibilità di acquistare combinazioni di garanzie diverse da quelle predeterminate da Cardif e contenute nei pacchetti assicurativi.
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Pacchetti acquistabili dal Proprietario della Casa | Pacchetti acquistabili dall'Affittuario della Casa | |||||
Sezione di Polizza | Garanzie della Polizza | Base | Medio | Completo | Base | Medio |
Sezione Assistenza Casa | Assistenza Casa con Homebox | X | X | X | X | X |
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto | Danni da Incendio (riferiti al Contenuto) | X | X | X | X | X |
Danni da Acqua e da Eventi Naturali (riferiti al Contenuto) | X | X | X | X | X | |
Danni da Fenomeno Elettrico (riferiti al Contenuto) | X | X | X | X | X | |
Furto e Rapina | X | X | X | X | X | |
Danni da Incendio (riferiti alla Casa) | X | X | ||||
Danni da Acqua e da Eventi Naturali (riferiti alla Casa) | X | |||||
Danni da Fenomeno Elettrico (riferiti alla Casa) | X | |||||
Rischio locativo | X | |||||
Sezione Responsabilità Civile | Responsabilità Civile del Proprietario | X | X |
Talune Prestazioni relative alla garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA potranno essere erogate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in comodato d’uso al Cliente, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Per ciascun contratto di assicurazione le garanzie operanti sono indicate nel Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate/Massimali.
3.1 Sezione ASSISTENZA CASA
Cardif, per il tramite della Struttura Operativa di Assistenza e della Struttura Operativa di Supporto, mette a disposizione del Cliente una serie di Prestazionidi Assistenza (“Area accessi”, “Area idraulica”, “Area elettrica”, “Area gas”, “Altri Servizi” e “Allarmi in Casa”), consistenti in un immediato aiuto o avviso nel caso in cui questi venga a trovarsi in una particolare situazione di difficoltà.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. da 19 a 30 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione ASSISTENZA CASA.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 19 – 20 – 21 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione ASSISTENZA CASA.
In relazione alle Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” è fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo HOMEBOX presso la Casa entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’assicurazione. Ai fini dell’erogazione di tali Prestazioni sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo HOMEBOX devono essere correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Il dispositivo HOMEBOX è offerto in Comodato d’uso gratuito al Cliente.
Con la cessazione, per qualunque motivo, della Polizza si estingue anche il Comodato e il Cliente è
obbligato, entro 45 giorni dalla cessazione, a restituire il dispositivo HOMEBOX integro e funzionante (salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Il Cliente, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede all’Assicuratore il diritto di richiedere l’addebito di un importo a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo HOMEBOX nei termini indicati (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all’Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).
Per tutti gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 66 e 67 delle Condizioni di Assicurazione, parte HOMEBOX.
3.2 Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENuTO Possono essere assicurati in forza delle garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua ed eventi naturali” di cui alla presente Sezione sia la Casa sia il Contenuto della stessa. La garanzia “Furto e Rapina” concerne invece necessariamente il solo Contenuto.
A) Garanzia “Danni da Incendio”
Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (la Casa e/o il Contenuto) da una serie di eventi quali, Incendio; Esplosione o Scoppio; Implosione; Fulmine; Bang Sonico; caduta di aeromobili, rovina ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, e di cose da questi trasportate; urto di veicoli; fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi già citati; atti dolosi di terzi. Le garanzie vengono prestate a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 36 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
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Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 32 – 33 – 36 – 37 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
B) Garanzia “Rischio Locativo”
Cardif si impegna a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, nei casi di responsabilità dello stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni cagionati alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo da questi derivante.
La garanzia è prestata fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 38 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 32 – 33 – 37 – 39 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
C) Garanzia “Danni da fenomeno elettrico”
Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti che si manifestino negli impianti fissi al servizio della Casa o negli apparecchi mobili ivi presenti, elettrici od elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, comprese le conseguenze dell’azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica. La garanzia viene prestata nella forma Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 40 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 32 – 33 – 37 – 41 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
D) Garanzia “Danni da acqua e da eventi naturali” Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (la Casa e/o il Contenuto) da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento posti al servizio della Casa.
In caso di Sinistro indennizzabile rimborsa altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, incluse le spese per la ricerca della rottura e per la demolizione ed il ripristino funzionale di parti della Casa che sono state necessariamente sostenute ai predetti fini di riparazione e sostituzione.
Inoltre Cardif si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (la Casa e/o il Contenuto) da uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi naturali sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati e non, nonché da Sovraccarico di Neve.
Le garanzie vengono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 42 e 43 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 32 – 33 – 37 – 42 – 43 – 44 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
E) Garanzia “Furto e Rapina”
Cardif si obbliga a indennizzare, nei limiti e nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti al Contenuto della sola Prima Casa, derivati da:
• Furto all’interno della Casa con violazione delle difese esterne e/o dei mezzi di protezione o chiusura, con utilizzo di particolare agilità personale, in modo clandestino oppure con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte;
• Rapina all’interno della Casa.
Le garanzie vengono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della relativa Somma Assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 45 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt.
46 – 47 – 48 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
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3.3 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE
F) Garanzia “Responsabilità civile del proprietario” L’Assicuratore si impegna a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa indicata nel Modulo di Polizza.
La garanzia viene prestata fino a concorrenza del relativo Massimale, per Sinistro e per Anno Assicurativo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 51 –
52 – 53 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.
Avvertenza: alla copertura si applicano limitazioni, esclusioni e Franchigie.
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 49 – 50 – 52 – 54 delle Condizioni di Assicurazione, Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.
Esemplificazioni:
Franchigia
È una parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dal danno accertato a termini di polizza al fine di determinare l’importo da liquidare.
Ad esempio:
Franchigia | (a) | Danno accertato | (b) | Danno liquidato (c)= (b)-(a) | |
Euro | 100 | Euro | 1.000 | Euro | 900 |
Euro | 100 | Euro | 85 | Nessuno |
Scoperto
È una parte variabile del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dal danno accertato a termini di polizza al fine di determinare l’importo da liquidare. Ad esempio:
Valore scoperto (a) | Danno accertato | (b) | Danno liquidato (c)= (b)-(a) | |
10% | Euro | 1.000 | Euro | 900 |
10% con il minimo di Euro 100 | Euro | 500 | Euro | 400 |
10% con il minimo di Euro 100 | Euro | 2.000 | Euro | 1.800 |
10% con il minimo di Euro 100 | Euro | 85 | Nessuno |
Massimale
Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza Cardif presta le garanzie.
Ad esempio:
Massimale (a) | Danno accertato | (b) | Danno liquidato (c)= (b)-(a) | ||
Euro | 100.000 | Euro | 75.000 | Euro | 75.000 |
Euro | 100.000 | Euro | 125.000 | Euro | 100.000 |
4. Dichiarazioni del Cliente in ordine alle circostanze del rischio
In sede di conclusione del contratto, il Cliente deve fornire a Cardif dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che il Cliente rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le relative conseguenze si rinvia all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Cliente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Per gli aspetti di dettaglio e per le relative conseguenze si rinvia all’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.
Il Cliente potrà altresì dare informazione scritta a Cardif di ogni diminuzione del rischio.
A titolo esemplificativo costituisce variazione del rischio per la garanzia “Furto” il cambio della Casa assicurata che comporti l’attribuzione ad una diversa Zona Territoriale.
6. Premi
L’assicurazione viene prestata da Cardif a seguito del pagamento di un Premio annuale anticipato per ogni anno di durata del contratto di assicurazione. Il pagamento del Premio avviene con le modalità indicate nel Modulo di Polizza.
Il Cliente, inoltre, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede a Cardif il diritto di richiedere l’addebito di un importo a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo HOMEBOX nei termini indicati (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all’Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.
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7. Rivalse
Cardif, salvo i casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. Il diritto di surrogazione consente a Cardif che ha pagato l’indennità di sostituirsi all’Assicurato che è stato danneggiato nell’esercizio dei suoi diritti verso terzi responsabili.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.
8. Diritto di recesso
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Cliente o Cardif possono recedere dall’Assicurazione dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Cliente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Compagnia ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
10. Legge applicabile e lingua del contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede attualmente, in relazione alle coperture assicurative offerte, un’imposta sui premi versati nella misura del:
• 21,25%, oltre ad un’addizionale antiracket pari all’1,00%, e così per un totale di 22,25% del premio imponibile per le garanzie di cui alla Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO
e alla Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE;
• 10,00% del premio imponibile per la garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA.
C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Per tutti i Sinistri che interessano le garanzie comprese nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO oppure nella Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE, il Cliente/Assicurato deve dare avviso degli stessi a Cardif il più presto possibile e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Ci- vile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità:
• telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 979747 da rete fissa, oppure al numero 02 77224404 da rete mobile o dall'estero.
Il Servizio Clienti raccoglierà l’avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all’avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Servizio Clienti raccoglierà l’avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all’avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Per i Sinistri che interessano la garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA il Cliente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con le seguenti modalità:
• premendo il pulsante di chiamata sul dispositivo HOMEBOX che attiva la richiesta di contatto telefonico del Cliente (il contatto è effettuato dalla Struttura Organizzativa di Supporto, in grado di collegare il Cliente/Assicurato con la Struttura Organizzativa di Assistenza);
• telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 979747 da rete fissa, oppure al numero 02 77224404 da rete mobile o dall'estero. Il servizio clienti può trasferire, anche in modo automatico, la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza che è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto che viene avvertita del bisogno di aiuto del Cliente/Assicurato dall’unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo HOMEBOX (sempre che siano correttamente
installati in Casa e regolarmente funzionanti).
Per i relativi aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. da 55 a 65 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME IN CASO DI SINISTRO.
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13. Reclami Reclami a Cardif
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Assicuratore e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito:
• Cardif Assurances Risques Divers– Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale
riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
• all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.
14. Arbitrato
Per i Sinistri che interessano le garanzie comprese nella Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO Cardif e il Cliente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 59 delle Condizioni di Assicurazione, parte NORME IN CASO DI SINISTRO.
Avvertenza: Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla Polizza resta comunque ferma
la facoltà per il Cliente/Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Cardif Assurances Risques Divers è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Cardif Assurances Risques Divers
Il Rappresentante Generale per l’Italia Isabella Fumagalli
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Habit@t Findomestic
Glossario
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Condizioni generali di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente/Cliente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Contratto di assicurazione
Contratto attraverso il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione del contratto assicurativo.
Decorrenza della garanzia
Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione e Glossario.
Franchigia
Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall’assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo, indennità o prestazione
Somma dovuta dall’assicuratore in caso di Sinistro.
Intermediario di assicurazione
Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Liquidazione
Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Massimale
Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell’assicurato.
Polizza
Documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di assicurazione danni
Contratto con il quale l’Assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona.
Premio
Somma dovuta all’assicuratore come corrispettivo per l’assunzione dei rischi previsti dal contratto.
Premio unico
Premio corrisposto in un'unica soluzione all’assicuratore al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.
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Condizioni di Assicurazione
La polizza in sintesi / La polizza a colpo d’occhio
Una rottura accidentale degli impianti idrici, un corto circuito che provoca un incendio, un furto o una rapina avvenuto nella casa in cui sei in affitto, sono eventi imprevedibili che possono capitare ogni giorno.
Habit@t Findomestic permette di tutelarsi contro i rischi che possono colpire l'abitazione, indennizzandoti economicamente per poter fronteggiare questo disagio. Inoltre, grazie alla tecnologia del dispositivo Habit@t Homebox, preserva la sicurezza della tua casa e il suo contenuto in modo efficiente e moderno.
Le garanzie e i servizi offerti:
• Assistenza Casa
Grazie al dispositivo intelligente Habit@t HOMEBOX dotato di una centralina e due sensori wireless che rilevano la mancanza della corrente, i possibili allagamenti, la presenza di fumo. A disposizione del Cliente un immediato aiuto, tramite l’invio di un fabbro/serramentista, un termoidraulico, un elettricista e altri servizi, nel caso in cui egli venga a trovarsi in una particolare situazione di difficoltà.
• Danni al Contenuto
Nei limiti delle somme assicurate, il Contenuto della tua casa è assicurato dai Danni da incendio, danni da acqua ed eventi naturali, danni da fenomeno elettrico e Furto e Rapina.
• Danni alla Casa
Nei limiti delle somme assicurate, la tua Casa è protetta dai Danni che potrebbero essere causati da incendio, danni da acqua e ricerca, riparazione guasti e ripristino.
Se sei un affittuario, puoi assicurarti anche per danni materiali provocati alla Casa causati da un incendio, uno scoppio, un'esplosione o fumi derivanti da tali eventi (Rischio Locativo).
• Responsabilità Civile del Proprietario
Se sei proprietario di Casa e nella tua proprietà succede qualcosa che provoca morte, danno fisico ad altre persone, o danneggiamenti a cose, questa garanzia ti protegge dalle conseguenze dell'evento indennizzandoti economicamente per poter fronteggiare questo disagio.
Prima di tutto: installare Habit@t HOMEBOX!
Habit@t HOMEBOX arriva direttamente a casa del Cliente ed è facile da installare: una volta connessa alla presa elettrica e posizionati i sensori, è in grado di rilevare la mancanza della corrente, i possibili allagamenti, la presenza di fumo. Habit@t HOMEBOX è dotata di pulsante di emergenza che consente al Cliente di essere richiamato dalla Centrale Operativa di assistenza.
Il Cliente ha l’obbligo di installare il dispositivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
Poi leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi ti illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono contenuti esclusivamente negli altri documenti delle Condizioni di Assicurazione.
Ad aiutarti troverai le Definizioni dei termini indicati con l’iniziale maiuscola e i simboli "Da tenere a mente" e "In parole semplici", che ti guideranno lungo la lettura e la consultazione.
Che cos’è
Cosa copre
Informazioni sulla polizza
Servizio Clienti numero verde 800 97 97 47
lunedì-venerdì 8.30 – 20.00
sabato 9.00 – 13.00
Per usufruire delle prestazioni
Servizio Clienti numero verde 800 97 97 47
lunedì-venerdì 8.30 – 20.00
sabato 9.00 – 13.00
Da tenere a mente
In parole semplici
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Definizioni di Polizza
Affittuario
La persona fisica che abbia in uso la Casa sulla base un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà (principalmente locazione ma anche sub-locazione, comodato, usufrutto, uso, abitazione ecc.).
e mangimi.
Cliente
La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione sottoscrivendo il Modulo di Polizza.
• Prima Casa: la residenza anagrafica dell’Assicurato o in alternativa, l’Abitazione dove, di fatto, egli dimora abitualmente per la maggior parte dell’anno, come dichiarato dal Cliente nel Modulo di Polizza.
Anno Assicurativo
Periodo continuativo di 12 mesi, il primo dei quali inizia alle ore 24.00 della Data di Decorrenza, in cui l’assicurazione è efficace.
Appartamento
Tipologia di Casa costituita da una porzione di immobile, quest’ultimo avente più di 4 abitazioni non intercomunicanti.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Collaboratori Domestici
Prestatori di lavoro assunti in forza di un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano ed addetti al funzionamento della vita familiare od alla convivenza familiarmente strutturata di cui è parte l’Assicurato medesimo.
Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Contenuto
L’insieme dei beni mobili e non ancorati alla Casa, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, posti nella Casa ed aventi un uso domestico e/o personale, e più precisamente:
• mobilio, arredamento, vestiario e libri;
• elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchine fotografiche ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva) non fissi e non facenti parte della Casa;
• pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e collezioni di pregio, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, Preziosi e Valori;
• mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli che si trovino nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti alla Casa.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 209/2005.
Bang Sonico
Cardif
L’assicuratore, ossia la società Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di via Tolmezzo – Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Casa
L’intero immobile o la porzione di immobile (in tal caso costituita da locali intercomunicanti tra loro), ubicato nel territorio della Repubblica Italiana indicato nel Modulo di Polizza ed oggetto di assicurazione, e tutte le relative opere murarie e di finitura ivi compresi:
• fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione o comunque al servizio dell’immobile;
• recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati;
• ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, antenne radiotelericetrasmittenti nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.
Sono altresì comprese le pertinenze/dipendenze, anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione - compresa l’attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature
Comodato
Contratto disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in base al quale il Cliente riceve ed ha in uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Data di Decorrenza
La data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale le coperture sono efficaci.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Franchigia
Importo fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, il danno resta in ogni caso a carico dell’Assicurato.
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
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Definizioni di Polizza
Guasto
Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici), oppure manomissione o rottura delle serrature, dei serramenti, delle aperture o degli accessi della Casa.
Parti
Polizza
L’insieme dei documenti, rappresentati dal Fascicolo Informativo e dal relativo Modulo di Polizza, che attestano l’esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione.
Cliente, Assicurato, Cardif.
Habit@t Homebox
Dispositivo elettronico concesso in Comodato d’uso al Cliente che consente di entrare in contatto con Cardif e di ottenere alcune delle Prestazioni previste ai sensi di Polizza.
Premio
La somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Preziosi
Oggetti totalmente o parzialmente lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) o montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Incendio
Incombustibilità
La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Primo Rischio Assoluto (PRA)
Rapina
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Forma di assicurazione con la quale Cardif rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. Pertanto il danno sarà indennizzato entro i limiti della Somma Assicurata, con l’applicazione di eventuali ulteriori e più stringenti limiti, Scoperti e Franchigie.
Indennizzo, Indennità, Prestazione:
Importo liquidabile da Cardif in base alle Condizioni di Assicurazione. Per la sola sezione “Assistenza Casa” la “Prestazione” consiste nell’Assistenza fornita all’Assicurato, tramite la Struttura Organizzativa.
Scoperto
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lastre
Massimale
Importo dichiarato, o comunque riportato nel Modulo di Polizza fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro e per ciascun Anno Assicurativo, l’Assicuratore della responsabilità civile garantisce la Prestazione assicurativa ai fini del risarcimento del danneggiato.
Tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, appartenenti alla Casa o contenute in essa.
Servizio Clienti
Struttura dedicata alla quale l’Assicurato si può rivolgere per avere informazioni in merito all’indennizzabilità di un evento, alle modalità di apertura e denuncia di un Sinistro (non relativo alla garanzia di Assistenza), e per la gestione dello stesso.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Modulo di Polizza
Documento sottoscritto dal Cliente ai fini dell’accesso alle coperture assicurative che riporta i dati anagrafici di quest’ultimo e quelli necessari alla gestione del contratto, le sue dichiarazioni, i dati identificativi del rischio, il Premio, le Somme Assicurate e i Massimali.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata
Importo dichiarato, o comunque riportato nel Modulo di Polizza, fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, i danni
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Definizioni di Polizza
Norme che regolano l’assicurazione in generale
diretti subiti dai beni assicurati per gli eventi previsti in Polizza possono essere indennizzati.
Articolo 1. Oggetto dell’assicurazione e sottoscrizione delle coperture
Sovraccarico di Neve
Struttura Organizzativa
La “Struttura Organizzativa di Assistenza”, ossia la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l., appartenente al gruppo IMA Italia Assistance S.p.A., con sede Legale e Operativa in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) costituita da medici, tecnici e operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni relative alla garanzia Assistenza diverse dalle Prestazioni “Allarmi in Casa”; la “Struttura Organizzativa di Supporto”, ossia la struttura di LIS S.r.l., con sede legale in SS.33 del Sempione - 21052 Busto Arsizio (VA), costituita da operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, di cui Cardif si avvale per organizzare e erogare le prestazioni “Allarmi in Casa” previ- ste dalla garanzia Assistenza e per il caso di assistenza tec- nica relativa al dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del Tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve accumulatasi sul Tetto stesso, compresi i conseguenti danni da bagnamento e/o allagamento, ma esclusi i danni da gelo.
Superficie
Tetto
L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere la Casa dagli agenti atmosferici.
Area abitabile della Casa, espressa in metri quadrati, dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza, complessivamente calpestabile (quindi con esclusione dei muri interni e perimetrali), che include nella misura del 50% anche l’area calpestabile di garage, cantine, sottotetti ed eventuali ulteriori pertinenze. È invece esclusa dall’area abitabile l’area calpestabile di terrazze e balconi aperti su uno o più lati.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, mette a disposizione del Cliente le seguenti garanzie:
• una garanzia di Assistenza per situazioni di particolare difficoltà in cui i Clienti possono venire a trovarsi, consistente in una serie di prestazioni di immediato aiuto o avviso. Questa garanzia è disciplinata all’interno della Sezione ASSISTENZA CASA.
• una serie di garanzie per i danni materiali direttamente causati alla Casa e/o al Contenuto da alcuni eventi, oltre alla garanzia per ipotesi di responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. Queste garanzie sono disciplinate all’interno della Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO.
• delle garanzie di responsabilità per ipotesi di responsabilità civile legata ad un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa. Queste garanzie sono disciplinate all’interno della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE.
La conclusione del contratto di assicurazione avviene sottoscri- vendo il Modulo di Polizza.
La possibilità di acquistare talune delle garanzie sopra riportate dipende dalla condizione soggettiva del Cliente di proprietario oppure di Affittuario della Casa.
Articolo 2. Pacchetto base di garanzie sempre operanti e garanzie opzionali
Con la sottoscrizione della Polizza, il Cliente acquista senz’altro il pacchetto assicurativo “Base” di garanzie sempre operanti, come di seguito riportato, in relazione alla sua condizione soggettiva di proprietario oppure di Affittuario della Casa.
Il Cliente ha la possibilità di scegliere, in alternativa, anche i pacchetti assicurativi “Medio” o, qualora proprietario, “Completo”, contenenti le combinazioni di garanzie di seguito ugualmente riportate. Tali pacchetti comprendono in ogni caso tutte le garanzie comprese nel pacchetto “Base”.
Non è prevista la possibilità di acquistare combinazioni di garanzie diverse da quelle predeterminate da Cardif e contenute nei pacchetti assicurativi.
Villa
Tipologia di Casa costituita da un intero immobile, anche se contiguo con altri purché non intercomunicante con essi, oppure da una porzione di immobile, quest’ultimo non avente più di 4 abitazioni non intercomunicanti (Villa a schiera).
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Pacchetti acquistabili dal Proprietario della Casa | Pacchetti acquistabili dall'Affittuario della Casa | |||||
Sezione di Polizza | Garanzie della Polizza | Base | Medio | Completo | Base | Medio |
Sezione Assistenza Casa | Assistenza Casa con Homebox | X | X | X | X | X |
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto | Danni da Incendio (riferiti al Contenuto) | X | X | X | X | X |
Danni da Acqua e da Eventi Naturali (riferiti al Contenuto) | X | X | X | X | X | |
Danni da Fenomeno Elettrico (riferiti al Contenuto) | X | X | X | X | X | |
Furto e Rapina | X | X | X | X | X | |
Danni da Incendio (riferiti alla Casa) | X | X | ||||
Danni da Acqua e da Eventi Naturali (riferiti alla Casa) | X | |||||
Danni da Fenomeno Elettrico (riferiti alla Casa) | X | |||||
Rischio locativo | X | |||||
Sezione Responsabilità Civile | Responsabilità Civile del Proprietario | X | X |
Talune Prestazioni relative alla garanzia di cui alla Sezione ASSISTENZA CASA potranno essere erogate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato d’uso al Cliente, siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Per ciascun contratto di assicurazione le garanzie operanti sono indicate nel Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate/Massimali.
Articolo 3. Decorrenza e durata delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.
La copertura assicurativa ha una durata annuale. Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviarsi a Cardif Assurances
Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai recapiti di cui all’Art. 16.
Cardif può esercitare il proprio diritto di disdetta con l’invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all’indirizzo riportato dal Cliente sul Modulo di Polizza o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto.
Articolo 4. Premio e modalità di pagamento
Il Premio annuo è unico ed anticipato ed il suo ammontare è indicato nel Modulo di Polizza. Il pagamento del Premio annuale può essere effettuato, a scelta del Cliente, in un'unica soluzione ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con le modalità di pagamento indicate sul Modulo di Polizza.
In caso di impossibilità sopravvenuta a mantenere le modalità di pagamento indicate nel Modulo di Polizza, il Cliente potrà contattare Cardif al numero 800 084 902
o tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail servizioclienti@cardif.com, per concordare le nuove modalità di pagamento.
Il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza del pagamento del Premio dovuto. Il Cliente potrà optare per il frazionamento mensile del Premio in fase di sottoscrizione dell’Assicurazione, indicando tale scelta nel Modulo di Polizza.
COME DISDETTARE LA POLIZZA ALLA SCADENZA ANNUALE
Se non vi è disdetta la tua Polizza
si rinnoverà tacitamente ogni anno. Puoi disdire la copertura assicurativa comunicandolo a Cardif con lettera raccomandata A/R (ai recapiti indicati all’Art.16).
In caso di mancato buon esito dell’addebito del pri- mo Premio o della prima rata di Premio, l’assicura- zione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell’addebito dei Premi o delle rate di Premio successivi al primo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’Assicurazione è risolta di diritto qualora Cardif, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o dei Premi successivi, non agisce per la riscossione.
In tal caso Cardif ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Il Cliente, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede a Cardif il diritto di richiedere l’addebito dell’importo di Euro 70 (Settanta/00=) a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave
o negligenza imputabili all’Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) nei termini indicati dall’Art. 67.
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Articolo 5. Adeguamento del premio e modifica delle Condizioni di Assicurazione
Cardif, si riserva il diritto di variare le Condizioni di Assicurazione e/o di incrementare l’importo del Premio dell’assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l’andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi al primo. Cardif comunicherà all’Assicurato l’esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza dell’Anno Assicurativo.
L’Assicurato che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell’Anno Assicurativo a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l’assicurazione cessa con effetto dalla fine dell’Anno Assicurativo in corso. In ogni caso, prestando la propria accettazione alla sottoscrizione delle coperture assicurative il Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell’importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa.
Articolo 6. Indicizzazione dell’assicurazione
Le garanzie assicurative di cui alla Sezione DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO sono soggette ad adeguamento automatico annuale per indicizzazione. In occasione della scadenza di ciascun periodo di assicurazione annuale, il Premio, la Somma Assicurata ed i Massimali espressi in valore monetario alla data di effetto e sottoscrizione, vengono automaticamente adeguati secondo l’ “Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza i tabacchi)” pubblicato dall’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica (http://www.istat.it/it/archi- vio/30440). L’adeguamento si calcola applicando al Premio, alle Somme Assicurate ed ai Massimali il rapporto tra l’indice del mese di Settembre dell’anno precedente a quello della rata in scadenza e l’indice del mese di Settembre dell’anno precedente a quello di sottoscrizione delle coperture.
Articolo 7. Diritto di recesso del Cliente
COME RECEDERE
Hai la facoltà di rinunciare alla Polizza entro 7 giorni dalla data di decorrenza.
Il Cliente può recedere dall’assicurazione entro
60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione a Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti di cui all’Art.16.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla data di decorrenza e la restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte assicurative di legge.
La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.
In caso di recesso il Cliente è obbligato a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX ai recapiti e con le modalità previste all’Art. 67.
Articolo 8. Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Cliente o Cardif possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Cliente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Cardif ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Cardif rimborsa al Cliente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Articolo 9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cliente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte di Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
In particolare, il Premio per le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da Acqua e da Eventi Naturali” relativo alla Casa e “Rischio Locativo” sono determinati sulla base della Superficie dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza.
Relativamente a tale dichiarazione è ammessa una tolleranza fino al 10%. Perciò, solo qualora la Superficie dichiarata aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva, Cardif risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato, così maggiorato, e quello risultante al momento del Sinistro.
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Articolo 10. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Il Cliente potrà altresì dare informazione scritta a Cardif di ogni diminuzione del rischio.
Articolo 11. Altre assicurazioni
Il Cliente è esonerato dall’obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l’obbligo per l’Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omissione dolosa può consentire a Cardif di non corrispondere la Prestazione.
Articolo 12. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. In particolare qualora il Cliente in corso di validità della presente Polizza modifichi l’uso dell’abitazione (da Principale a Secondaria) ovvero intenda variare l’ubicazione del rischio, deve darne comunicazione a Cardif. Cardif si riserva il diritto di recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Articolo 13. Rinuncia alla rivalsa
Cardif, salvo i casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Articolo 14. Ispezione delle cose assicurate
Cardif ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Articolo 15. Reclami RECLAMI ALL’IMPRESA
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale,
devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione ufficio Reclami, incaricata del loro esame,
al seguente recapito:
COME FARE UN RECLAMO
Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265
- indirizzo e-mail reclami@cardif.com
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
RECLAMI ALL’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
• all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.
Salvo che sia diversamente specificato,
le
COME COMUNICARE CON CARDIF
Articolo 16. Comunicazioni comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per
iscritto come segue:
- a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D – 20132 Milano;
- a mezzo fax, al numero 02.30329809;
- tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail informazioni@cardif.com
allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata.
Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal Cliente. Cardif, alla pagina www.bnpparibascardif.it, mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad
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un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti.
Articolo 17. Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alle Prestazioni, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Cliente.
Articolo 18. Giurisdizione e legge applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Norme relative a ciascuna garanzia
SEZIONE ASSISTENZA CASA
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE
Articolo 19. Contenuto della Garanzia
Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione, mette a disposizione del Cliente una serie di Prestazioni di Assistenza, consistenti in un immediato aiuto o avviso nel caso in cui questi venga a trovarsi in una particolare situazione di difficoltà. Il Cliente non potrà richiedere eventuali rimborsi di spese sostenute per ottenere autonomamente le Prestazioni, salvo che prima di sostenere le stesse abbia contattato la Struttura Organizzativa di Assistenza ottenendone autorizzazione. Per le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” non è previsto alcun rimborso.
Articolo 20. Esclusioni e precisazioni
Ferma l’eventuale previsione di ulteriori esclusioni relative alle singole Prestazioni di assistenza, valgono con riferimento alla garanzia di cui alla presente Sezione le seguenti esclusioni:
1) le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo, fatto illecito dell’Assicurato;
e) suicidio o tentato suicidio, commesso dall’Assicurato;
f) sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
g) sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
2) la Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla stessa Struttura Organizzativa di Assistenza, salvi i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa di Assistenza;
3) le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto non assumono responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
Inoltre, si precisa che:
4) per qualsiasi richiesta di informazioni, lamentele, contestazioni, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente, a seconda dei casi, alle Strutture Organizzative di Assistenza o di Supporto;
5) ogni diritto nei confronti delle Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;
6) le Strutture Organizzative di Assistenza e di Supporto non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili dei ritardi od impedimenti nell’esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Articolo 21. Validità della copertura
La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione viene sempre prestata da Cardif per effetto della sottoscrizione della Polizza. Tuttavia, talune Prestazioni potranno essere effettuate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti.
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PRESTAZIONI “AreA Accessi”
Articolo 22. Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:
1) Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, Guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso alla Casa;
2) Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, Guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti nella Casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
La Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.
La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 23. Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza
Quando, a seguito di Furto o tentato Furto o di malfunzionamento, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza della Casa non siano più operativi, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà a contattare una Società di vigilanza, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della Casa. Resteranno a carico della Struttura Organizzativa di Assistenza, le spese inerenti tale servizio per un periodo non superiore a 8 ore. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 24. Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Quando in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro della Casa, l'Assicurato necessita di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa di Assistenza invierà un vetraio, nelle 24 ore successive alla segnalazione
esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
La Struttura Organizzativa di Assistenza si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
PRESTAZIONI “AreA idrAulicA”
Articolo 25. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:
1) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nella Casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un Guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico della Casa;
2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico della Casa;
la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.
Sono esclusi dalla prestazione:
• per il caso di cui al precedente n. 1):
a) i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
b) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
• per il caso di cui al precedente n. 2):
c) l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
d) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
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PRESTAZIONI “AreA elettricA”
Articolo 26. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
In caso di Guasto all'impianto elettrico della Casa che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
1) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
2) Guasti al cavo di alimentazione dei locali della Casa a monte del contatore;
3) Guasti relativi agli apparecchi elettrici.
PRESTAZIONI “AreA gAs”
Articolo 27. Invio di un termoidraulico/tecnico gas
In caso di fuga di gas all'interno della Casa, mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, e solo a seguito dell'intervento da parte dell'ente erogatore, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare un termoidraulico o un tecnico gas, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per Anno Assicurativo.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
1) interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
2) Guasti delle tubature a monte del contatore.
PRESTAZIONI “Altri servizi”
Articolo 28. Spese d'albergo
Qualora l'Assicurato necessiti di pernottare fuori Casa in seguito a Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio o a un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza che abbiano reso inagibili o naccessibili i locali della Casa, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà alla
prenotazione e alla sua sistemazione in un albergo. La Struttura Organizzativa di Assistenza terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per nucleo familiare e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
Articolo 29. Rientro anticipato
(Garanzia valida ad oltre 50 chilometri dalla Casa) Qualora l'Assicurato in viaggio abbia la necessità di rientrare immediatamente presso la Casa danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro), tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di Euro 300,00= (Trecento/00=) IVA compresa per Sinistro e per un massimo di 2 (due) volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI “AllArmi in cAsA”
Articolo 30. Segnalazione di situazioni di potenziale allarme
Qualora i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (due rilevatori acqua e un rilevatore fumo) riscontrassero, nei locali della Casa in cui sono installati, la presenza di fumo o di acqua esterna al suolo, la Struttura Organizzativa di Supporto provvederà a contattare tempestivamente il Cliente ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. In caso di esito infruttuoso del contatto telefonico dopo tre tentativi per ciascun numero telefonico comunicato, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà al Cliente ai medesimi numeri comunicati un SMS di avviso e e-mail all’indirizzo del cliente.
Qualora l’unità centrale della Habit@t HOMEBOX riscontrasse l’assenza di corrente elettrica all’interno della Casa in cui è installata per di 30 (trenta) minuti ininterrotti, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà al Cliente ai medesimi numeri comunicati un SMS di avviso, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. Qualora tra i numeri di telefono comunicati non vi sia nessun telefono cellulare, la Struttura Organizzativa di Supporto contatterà telefonicamente il Cliente.
Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa”, è fatto obbligo al Cliente di
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installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso l’abitazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’assicurazione.
In ogni caso, tali Prestazioni potranno essere effettuate esclusivamente qualora sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti. In caso contrario Cardif non è tenuta a rendere le citate prestazioni
I messaggi SMS potranno essere inviati a condizione che sia stato fornito a Cardif almeno un numero di telefono mobile.
Per le norme relative al dispositivo Habit@t HOMEBOX, alla sua installazione, all’utilizzo ed alla manutenzione si rimanda agli Artt. 66 e 67.
SEZIONE DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENuTO
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE
Articolo 31. Beni assicurabili
Sono assicurabili in forza delle garanzie previste dalla presente Sezione i seguenti beni:
A. la Casa, a condizione che la stessa, oppure il maggior immobile di cui forma eventualmente parte, rispetti i seguenti requisiti:
• non sia in fase di costruzione, si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione, abbia strutture portanti verticali e sia costruita in materiale avente caratteristiche di Incombustibilità. Possono essere comunque costruiti in materiale con caratteristiche diverse i seguenti elementi della Casa:
- Solaio e strutture portanti del Tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del Tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del Tetto se in tegole bituminose;
- soppalchi;
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
• sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana. L’assicurazione può avere ad oggetto immobili o porzioni di immobile, (in tal caso si considerano comprese le eventuali spettanti quote di proprietà delle parti comuni), che siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che non valga a mutarne la destinazione abitativa.
Nel caso di garanzia costituita da porzione di immobile,
l’intero immobile deve essere adibito per almeno tre quarti ad uso di civile abitazione.
Inoltre, nell'area circostante la Casa (entro 20 metri), non devono essere presenti siti industriali e/o depositi commerciali che accidentalmente potrebbero provocare danni al bene oggetto delle copertura assicurativa.
B. il Contenuto della Casa.
Ai fini della sola garanzia “Rischio Locativo” è assicurabile l’Affittuario della Casa, ossia colui che abbia in uso la Casa sulla base un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà
Articolo 32. Limiti di Indennizzo
Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate fino a concorrenza delle Somme Assicurate indicate, per ciascuna garanzia e categoria di beni assicurati, nel Modulo di Polizza, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile. Quando previsto da singole garanzie, tali importi sono da intendersi quale massima esposizione non solo per Sinistro, ma anche per Anno Assicurativo.
Fermo quanto sopra, e fatta salva la possibilità della previsione di limiti specifici di indennizzo all’interno delle singole garanzie, in relazione alle garanzie di seguito indicate e, in particolare, per i beni o le circostanze specificate, operano i seguenti limiti di indennizzo:
A. Garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua ed eventi naturali”
Con riferimento a beni quali pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, orologi da polso e da tasca e Preziosi, la garanzia viene prestata per un importo non superiore a Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=) per singolo oggetto e con il limite di Euro 1.500,00= (Millecinquecento/00=) per i Valori.
Si precisa al proposito che le raccolte, collezioni e servizi, costituiscono ai fini della garanzia un unico oggetto.
In caso di Sinistro occorso nelle pertinenze/dipendenze della Casa, l’assicurazione opera con un limite di Indennizzo del 10% della Somma Assicurata e con il massimo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=) per singolo oggetto.
B. Garanzia “Furto e rapina”
Con riferimento a beni quali pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, orologi da polso e da tasca, la garanzia viene prestata per un importo non superiore a Euro 3.000,00= (Tremila/00=) per singolo oggetto.
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Si precisa al proposito che le raccolte, collezioni e servizi, costituiscono ai fini della garanzia un unico oggetto.
In caso di Sinistro occorso nelle pertinenze/dipendenze della Casa, l’assicurazione opera con un limite di Indennizzo di Euro 500,00= (Cinquecento/00=).
Articolo 33. Franchigia
In caso di Sinistro Cardif liquiderà la Prestazione con applicazione di una Franchigia minima di Euro 250,00= (Duecentocinquanta/00=). Per alcune garanzie prestate ai sensi di Polizza possono essere stabilite Franchigie in misura maggiore dalla sopra citata Franchigia minima; in tal caso i valori indicati si intendono in deroga alla stessa Franchigia minima.
Articolo 34. Validità della copertura e forma dell’assicurazione
Possono essere assicurati in forza delle garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da eventi naturali” di cui alla presente Sezione sia la Casa sia il Contenuto della stessa. La garanzia “Furto e Rapina” concerne invece necessariamente il solo Contenuto.
Le garanzie assicurative “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da eventi naturali” riferite al Contenuto vengono sempre prestate da Cardif per effetto della sottoscrizione della Polizza.
Le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da eventi naturali” riferite alla Casa possono essere scelte dal Cliente proprietario della Casa in sede di sottoscrizione delle coperture. L’Affittuario della Casa non può sottoscrivere le predette garanzie assicurative riferite alla Casa. La garanzia assicurativa “Danni da Incendio” riferita anche alla Casa viene prestata da Cardif ai proprietari della Casa sottoscrittori del pacchetto “Medio”. Oltre ad essa, le garanzie assicurative “Danni da fenomeno elettrico” e “Danni da acqua e da eventi naturali” riferite alla Casa vengono prestate da Cardif ai proprietari della Casa sottoscrittori del pacchetto “Completo”.
In ogni caso, le garanzie operanti sono indicate nel Modulo di Polizza insieme alle relative Somme Assicurate.
L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Articolo 35. Dolo e colpa grave
Cardif indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se avvenuti con:
1) colpa, anche grave, dell’Assicurato e dei familiari
con esso conviventi; sono in ogni caso escluse le ipotesi di dolo salvo quanto previsto sub punto 2);
2) dolo e colpa grave dei soggetti dei quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, ad eccezione della Garanzia “Furto e Rapina” (Art. 46 punto 4) lettera c).
GARANZIA “dAnni dA incendio”
Articolo 36. Cosa Cardif assicura
Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1) Incendio;
2) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
3) Implosione;
4) Fulmine;
5) Bang Sonico;
6) caduta di aeromobili, rovina ascensori, meteoriti, corpi e velivoli spaziali, e di cose da questi trasportate, esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi ed i relativi effetti;
7) urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà dell’Assicurato o in uso a quest’ultimo, ovvero non in uso ai familiari conviventi o alle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge;
8) fumo sviluppatosi a seguito degli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esso, oppure fuoriuscito a causa di Guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, facenti parte o di pertinenza della Casa, purché detti impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture. Nel caso di danni causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terzi, di scioperi, di tumulti popolari o sommosse, nonché atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, la garanzia opera entro un limite di Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con
applicazione di uno Scoperto del 10%.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia “Danni da Incendio” Cardif, nei limiti della Somma Assicurata:
• indennizza altresì i danni eventualmente arrecati ai beni assicurati per ordine o comunque a causa dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio;
• rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui del Sinistro, fino alla concorrenza massima del 10% della Somma Assicurata del bene assicurato a cui
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i residui afferiscono.
Articolo 37. Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif Cardif non indennizza i danni:
1) verificatisi in conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiata, marea e penetrazione di acqua marina, franamento, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità, stillicidio;
2) verificatisi in conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra civile, occupazione militare e non militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata, sequestro, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
4) occorsi a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature dei giardini e dei parchi, campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco;
5) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
6) indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, altresì esclusi i danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
7) determinati da dolo dell’Assicurato o dei familiari con esso conviventi, sempre che non si tratti di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Relativamente al Contenuto, sono altresì esclusi:
8) i danni occorsi a beni destinati ad uso professionale e, comunque, non destinati ad uso domestico e personale ed in genere quanto non compreso nella definizione di Contenuto;
9) la perdita, distruzione o deterioramento di Valori;
10) lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
GARANZIA “rischio locAtivo”
Articolo 38. Cosa Cardif assicura
Cardif si impegna a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza della Somma Assicurata, nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni cagionati alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo derivante da tali eventi.
Articolo 39. Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Alla garanzia “Rischio Locativo” si applicano tutte le esclusioni di cui all’Art. 37.
GARANZIA “dAnni dA fenomeno elettrico”
Articolo 40. Cosa Cardif assicura
Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata per Sinistro e Anno Assicurativo, i danni materiali e diretti che si manifestino agli impianti fissi al servizio della Casa o agli apparecchi mobili ivi presenti, elettrici od elettronici del Contenuto, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, comprese le conseguenze dell’azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Articolo 41. Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Alla presente garanzia si applicano tutte le esclusioni di cui all’Art. 37. Inoltre sono altresì esclusi i danni:
1) a tubi catodici, valvole, lampade elettriche e altre fonti di luce, resistenze elettriche scoperte, pannelli solari e fotovoltaici, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’aperto e/o all’esterno della Casa;
2) causati da usura o manomissione o difetto di materiale, imperizia o negligenza degli addetti alla riparazione o manutenzione dei beni interessati;
3) derivanti da fasi di montaggio, prova, collaudo e manutenzione.
GARANZIA “dAnni dA AcquA e dA eventi nAturAli”
Articolo 42. Cosa Cardif assicura
Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, i danni materiali direttamente
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causati ai beni assicurati da:
1) fuoriuscita di acqua condotta - esclusa quella comunque fuoriuscita dagli impianti di scarico dell’acqua piovana - a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento posti al servizio della Casa;
2) uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi naturali sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati e non, nonché da Sovraccarico di Neve, con le seguenti precisazioni:
a) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), la garanzia per gli eventi naturali di cui sopra opera entro un limite d’Indennizzo del 70% della Somma Assicurata e con applicazione di uno Scoperto del 10%;
b) relativamente ai danni da grandine, subiti da tettoie, serramenti, Lastre, la garanzia opera con un limite di Indennizzo dell’1% della Somma Assicurata con il massimo di Euro 2.500,00= (Duemilacinquecento/00=) per Sinistro e Anno Assicurativo;
c) i danni da bagnamento o allagamento che si verificassero all’interno della Casa sono indennizzabili esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di tali eventi al Tetto, alle pareti, ai serramenti o ad ogni altra apertura che sia comunque protetta, anche da solo vetro. Non sono pertanto indennizzabili i danni da difettose impermeabilizzazioni e/o infiltrazioni d’acqua per omesso o insufficiente scarico dell’acqua piovana dai sistemi di scarico o da rottura, rigurgito e/o occlusione di condutture;
d) sono comunque esclusi i danni subiti da tende, veneziane, gazebo, pergolati e beni posti all’aperto, nonché a Case aperte su uno o più lati o sprovvisti di serramenti totalmente o parzialmente. Relativamente ai danni da Sovraccarico di Neve sono esclusi i danni occorsi alle Case non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o alla più recente ristrutturazione del Tetto.
Articolo 43. Ricerca e riparazione dei guasti e ripristino
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell’Art. 42 punto 1), Cardif rimborserà altresì le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazione e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, incluse altresì le spese per la ricerca della rottura e per la demolizione ed il ripristino funzionale di parti della
Casa che sono state necessariamente sostenute ai predetti fini di riparazione e sostituzione.
Il rimborso delle spese avverrà nei limiti dell’importo di Euro 1.000,00= (Mille/00=) per Sinistro e per Anno Assicurativo. E’ in ogni caso escluso il rimborso delle spese resesi necessarie per rendere conformi gli impianti alle normative vigenti.
Articolo 44. Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Alla presente garanzia si applicano tutte le esclusioni di cui all’Art. 37. Inoltre, sono altresì esclusi i danni:
1) da rigurgito, traboccamento e/o occlusione di condutture;
2) da gelo, umidità o stillicidio, usura, corrosione o difetti di materiale;
3) derivanti da rotture o da occlusioni di: impianti di irrigazione, impianti relativi a piscine o tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno della Casa;
4) causati dalla rottura di apparecchi elettrodomestici e relativi raccordi in gomma e flessibili.
GARANZIA “furto e rApinA”
Articolo 45. Cosa Cardif assicura
Cardif si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della Somma Assicurata, per Sinistro e per Anno Assicurativo, i danni materiali e diretti al Contenuto, con esclusione dei Preziosi e dei Valori, derivati da:
1) Furto all’interno della Casa, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
a) violandone le difese esterne e/o i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, rimozione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili o praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti all’insaputa dell’Assicurato;
d) con l’uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persone alle quali gli Assicurati le abbiano affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata all’Autorità
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Giudiziaria. In tal caso l’assicurazione è operante dal momento della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
2) Rapina all’interno della Casa, anche se le persone sulle quali viene esercitata la violenza o la minaccia siano prelevate all’esterno e costrette
a recarsi all’interno della Casa.
Le garanzie operano solo a condizione che il Furto o la Rapina siano perpetrati all’interno di una Prima Casa, con esclusione di qualsivoglia evento occorso all’interno di Seconde Case.
Sono parificati ai danni da Furto e Rapina anche i danni:
3) causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il Furto o la Rapina;
4) da atti vandalici al Contenuto cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati;
5) per i guasti arrecati alla Casa contenente le cose assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati, con il limite del 10% della Somma Assicurata ai sensi della presente garanzia.
La garanzia non opera con riferimento a Case in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione (quando non abitate e/o prive di mezzi di chiusura o non operanti) o non completamente ultimate.
L’uso fraudolento di bancomat e di carte di credito è sempre escluso.
Articolo 46. Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif Cardif non indennizza i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche
non dichiarata, insurrezione, invasione, requisizione o confisca, sequestro, terrorismo, sabotaggio, scioperi, rivolte, sommosse, tumulti popolari, occupazione militare e non, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
2) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
3) ai beni assicurati posti nelle pertinenze/dipendenze della Casa, ma non comunicanti direttamente con essa (es. Box, soffitta e cantina);
4) commessi o agevolati,con dolo o colpa grave:
a) dall’Assicurato;
b) da persone che abitano od occupano a qualsiasi titolo la Casa;
c) da persone di cui l’Assicurato debba rispondere;
d) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o della Casa;
e) da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
f) dai Collaboratori Domestici, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nella Casa;
5) indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
6) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se la Casa rimane per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitata o incustodita.
Articolo 47. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
Cardif presta la garanzia sul presupposto che i mezzi posti a protezione (quali porte, tapparelle, persiane, serramenti in genere, ecc.) delle aperture della Casa siano, almeno, della tipologia usualmente installata nelle abitazioni private.
Qualora le aperture della Casa siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo, o da superfici praticabili, e nella Casa stessa non vi sia presenza di persone, i mezzi posti a protezione devono essere chiusi con idonei congegni praticabili solo dall’interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti.
Articolo 48. Difformità dei mezzi di chiusura
Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto indicato, Cardif, in caso di Sinistro:
1) liquida l’Indennizzo senza riserve se la difformità riguarda delle aperture diverse da quelle usate dai ladri; ovvero,
2) liquida l’Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%:
a) se la difformità riguarda le aperture usate dai ladri e sempre che l’introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso;
b) nel caso di introduzione attraverso la sola rottura di vetri che non siano antisfondamento (vetro stratificato di sicurezza antintrusione), quando posti a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili;
c) nel caso di Furto effettuato attraverso l’uso di impalcature temporanee, installate a ridosso della Casa successivamente alla data di effetto della copertura, a seguito di lavori di manutenzione;
Qualora i mezzi di protezione e chiusura fossero non operanti o difformi, ma fossero comunque presenti in Casa l’Assicurato o un componente del suo nucleo familiare, Cardif liquida l’Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%.
Sono in ogni caso esclusi Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SEZIONE
Articolo 49. Massimale, Franchigia ed operatività
Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate fino a concorrenza del Massimale (per ogni Sinistro e Anno Assicurativo); in caso di corresponsabilità di più Assicurati in relazione al medesimo evento dannoso da cui deriva la domanda di risarcimento, tale Massimale resta in ogni caso unico. Nelle ipotesi di responsabilità solidale dell’Assicurato o di più Assicurati con altri soggetti nella produzione dell’evento dannoso da cui deriva la domanda di risarcimento, l’assicurazione è operante esclusivamente per la sola quota di responsabilità a carico dell’Assicurato o degli Assicurati, escluso ogni maggior onere derivante dall’eventuale responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati.
Laddove comunque specificamente previsto, l’esposizione massima di Cardif può essere stabilita in misura inferiore all’importo Massimale di cui sopra, in deroga dunque al Massimale medesimo.
Per i Sinistri relativi a danni a cose, Cardif liquiderà la Prestazione con applicazione di una Franchigia minima di Euro 150,00= (Centocinquanta/00=). Per alcune garanzie prestate ai sensi di Polizza possono essere stabilite Franchigie in misura maggiore o franchigie differenti.
Infine, ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 64 e dall’Art. 11, qualora al momento del Sinistro fossero congiuntamente valide ed operanti altre assicurazioni per il medesimo rischio, anche non direttamente stipulate dal Cliente, la presente Polizza opererà per la componente residuale della richiesta risarcitoria presentata dal terzo danneggiato, eventualmente non risarcita da tali altre assicurazioni per la presenza, nelle corrispondenti condizioni di polizza, di limiti di risarcimento, franchigie, scoperti, ecc. In tal caso l’assicurazione è prestata senza applicazione di alcuna Franchigia e/o Scoperto, se parte del danno è già stato risarcito da altra impresa di assicurazione. Qualora tali altre assicurazioni prevedano analoga clausola, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Articolo 50. Soggetti non considerati terzi
Ai fini della presente assicurazione, non sono considerati terzi:
1) gli Assicurati;
2) i genitori ed i figli degli Assicurati non conviventi con i medesimi;
3) le Società e le persone giuridiche non aventi un patrimonio separato da quello dell’Assicurato o le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato stesso rivesta la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.
Articolo 51. Validità della copertura
Le singole garanzie assicurative di cui alla presente Sezione vengono prestate solo qualora siano prescelte dal Cliente ed indicate nel Modulo di Polizza insieme ai relativi Massimali.
GARANZIA “responsAbilità civile del proprietArio”
Articolo 52. Assicurati
Assicurato è la persona fisica proprietaria della Casa.
Articolo 53. Cosa Cardif assicura
Cardif si impegna a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa.
Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. La garanzia comprende in ogni caso:
1. la responsabilità per i danni causati da giardini, parchi, alberi, orti, aree private, attrezzature sportive/gioco e piscine tutte ad uso privato, a condizione che quanto precede costituisca pertinenza, per uso e caratteristiche, della Casa;
2. la responsabilità per i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura, rigurgito o occlusione accidentale di condutture di impianti al servizio della Casa.
La garanzia comprende inoltre, secondo quanto sot- to meglio precisato:
3. la responsabilità derivante dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione e dalla realizzazione dei medesimi lavori in economia, compresi i danni fisici subiti dai lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori stessi per
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morte e per lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 cod. pen.. Questa garanzia viene prestata:
• a condizione che l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori e che, qualora previsto dalla L. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, venga nominato un “Responsabile dei lavori”;
• a condizione che la durata dei lavori non sia ragionevolmente superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi;
• nei limiti del 50% del Massimale.
4. la responsabilità per danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo, della Casa e relativi impianti, ciò anche nel caso in cui l’Assicurato abbia locato a terzi la Casa, per danni subiti dai beni mobili di terzi in esso contenuti. La presente garanzia opera nei limiti del 20% del Massimale;
5. qualora la Casa sia locata a terzi, la responsabilità per danni derivanti da beni mobili in esso contenuti, di proprietà dell’Assicurato ed in uso a detti terzi;
6. qualora la Casa sia locata a terzi, ed ubicata in un condominio, la responsabilità per danni alle parti comuni da fatto di conduzione del terzo conduttore, per quanto imputabile all’Assicurato.
La garanzia si estende infine:
7. alla responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’Assicurato non oltre la scadenza della Polizza. Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto in misura del del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=);
8. alla responsabilità per danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a persone e/o cose a termini della presente garanzia. Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto nella misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=).
A parziale deroga dell’Art. 50, ai fini della presente garanzia ”Responsabilità civile del proprietario”, figli e genitori degli Assicurati, che non siano conviventi con l’Assicurato e che dimorino in una abitazione distinta, si considerano terzi nei seguenti casi:
• morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 Codice Penale;
• danni ai beni per fatti di cui ai punti 2. e 4. che precedono, a condizione che su tali beni non vi
siano quote di proprietà dell’Assicurato.
Articolo 54. Cosa è escluso dall’assicurazione di Cardif
Sono esclusi dall’assicurazione di cui alla presente garanzia i danni:
1. da furto;
2. derivanti da fatti dolosi, ad eccezione della responsabilità per danni imputabili a fatto colposo o doloso delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
3. alle cose in uso, consegna e/o custodia all’Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli impianti di proprietà di società di erogazione di pubblici servizi (quali luce, gas, acqua, telefono) al servizio della Casa e della responsabilità per danni a cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e fumo:
• di seconde case di villeggiatura non di proprietà, camere di albergo, residence, e relativi impianti e contenuto, in uso/locazione per un periodo continuativo non superiore a 30 (trenta) giorni;
• di cose mobili detenute e/o di proprietà dell’Assicurato;
• di locali, e relativi impianti, in uso ai figli degli appartenenti al nucleo familiare assicurato, di età non superiore a 26 anni ancorché non conviventi con lo stesso poiché residenti altrove per motivi di studio.
4. a cose altrui, derivanti da Incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, ad eccezione di quanto garantito al punto 3 del presente Art. 54;
5. derivanti dalla proprietà o dall’uso di veicoli a motore soggetti all’obbligo assicurativo cui all’art. 122 del D.Lgs. 209/2005, ad eccezione dell’azione di rivalsa operata da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli e/o natanti a motore, in relazione ad ipotesi di responsabilità legate alla circolazione di tali mezzi, non di proprietà dell’Assicurato:
• da parte di minori o incapaci dei quali lo stesso debba rispondere, purché il fatto avvenga a sua insaputa. La garanzia è subordinata all’esistenza di valida ed operante polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione;
• da parte dell’Assicurato stesso, per le rivalse relative a limitazioni alla guida, quali condizioni di “guida esclusiva” e/o “guida esperta”, o formule con franchigia, previste dalla valida ed operante polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile dalla circolazione. Questa garanzia viene prestata nei limiti di Euro
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50.000,00= (Cinquantamila/00=).
Sono in ogni caso esclusi i danni causati al veicolo e/o natante;
6. derivanti dalla proprietà o dall’uso di: velivoli e aeromobili di qualsiasi natura, a motore e non (tra cui anche quelli soggetti al D.P.R. 404/88 e successive modificazioni - volo diporto e sportivo); natanti a motore e non a motore, solo se di lunghezza superiore a 6,5mt;
7. conseguenti allo svolgimento di attività, anche sportive, aventi carattere professionale o comunque retribuito, nonché dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; da affitti e locazioni;
8. da pratica di sport che prevedano l’uso di mezzi a motore;
9. da pratica del modellismo, relativamente ai danni ai modelli;
10. da attività di volontariato avente natura medico/infermieristica;
11. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e, altresì, dipendenti dall’uso di cani a tale scopo;
12. derivanti dalla detenzione illegale di armi e munizioni nonché conseguenti all’uso di armi salvo i casi di legittima difesa oppure della pratica di tiro a segno e tiro a volo;
13. derivanti dalla detenzione e/o dall’impiego di esplosivi;
14. derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di animali diversi da cani e gatti come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cavalli e gli altri animali da sella;
15. derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche oppure verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
16. di qualunque natura, direttamente od indirettamente derivanti da amianto e/o da prodotti contenenti amianto;
17. derivanti dall’emissione di onde e/o campi elettromagnetici, magnetici, elettrici o radianti;
18. da inquinamento e contaminazione, ad eccezione della responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purchè la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’Assicurato non oltre la scadenza della Polizza. Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto in misura del del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=);
19. da fumo passivo;
20. derivanti dall’utilizzo di Internet, posta elettronica e social network; oppure conseguenti a perdita, alterazione, indisponibilità, distruzione di dati o di programmi/software; oppure ancora derivanti dal malfunzionamento di hardware, software e chip impressi;
21. verificatisi in relazione alla proprietà di Case non destinate ad uso abitativo;
22. verificatisi in relazione alla proprietà di parti della Casa annesse e intercomunicanti con la Casa stessa e non destinate ad uso abitativo (pur se queste non ne hanno mutato la destinazione abitativa);
23. verificatisi in relazione alla proprietà di Case non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di costruzione;
24. verificatisi a seguito ed in relazione a gelo di condutture di impianti al servizio della Casa che siano esterne o in locali privi di riscaldamento da più di 48 ore;
25. verificatisi a seguito ed in relazione a umidità e stillicidio, o insalubrità dei locali della Casa;
26. verificatisi a seguito di perdita di liquidi fuoriusciti da condutture interrate e/o impianti di irrigazione e/o piscine;
27. derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
28. derivanti da inquinamento o contaminazione in qualsiasi forma occasionati, ad eccezione della responsabilità per danni che derivino da inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all’Assicurato non oltre la scadenza della Polizza. Questa garanzia viene prestata nei limiti del 10% del Massimale e con applicazione di uno Scoperto in misura del 10% con un minimo di Euro 5.000,00= (Cinquemila/00=).
Sono in ogni caso esclusi:
1. la responsabilità contrattuale dell’Assicurato e/o derivante da inadempienza di obblighi fiscali;
2. il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate a qualunque titolo (anche punitivo o esemplare) quali ad esempio multe, ammende, contravvenzioni e penali.
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Norme in caso di Sinistro
NORME VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA CASA
Articolo 55. Cosa fare in caso di Sinistro
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato per aver diritto alle Prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve
contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con le seguenti modalità:
• premendo il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX che attiva la richiesta di contatto telefonico del Cliente (il contatto è effettuato dalla Struttura Organizzativa di Supporto, in grado di collegare il Cliente/Assicurato con la Struttura Organizzativa di Assistenza);
• telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 979747 da rete fissa, oppure al numero 02 77224404 da rete mobile o dall'estero. Il servizio clienti può trasferire, anche in modo automatico, la chiamata alla Struttura Organizzativa di Assistenza che è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Alla Struttura Organizzativa di Assistenza dovranno essere fornite tutte le informazioni utili o necessarie all’erogazione della Prestazione di Assistenza nonché ogni ulteriore informazione in merito alla garanzia. In ogni caso, colui che contatta la Struttura Organizzativa di Assistenza richiedendo le relative
Prestazioni, dovrà specificare:
1) il tipo di Assistenza di cui necessita;
2) le proprie generalità;
3) l’indirizzo del luogo in cui si trova;
4) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa di Assistenza potrà, se del caso, ai fini dell'Assistenza, ricontattare il richiedente
La Struttura Organizzativa di Assistenza potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a ornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza. Resta in ogni caso necessario, ai fini della copertura, l’invio alla Struttura Organizzativa di Assistenza degli originali (non le fotocopie) dei documenti giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
La Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa. Pertanto, ogni intervento necessario a soddisfare il bisogno di aiuto dell’Assicurato dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa di Assistenza, la quale interverrà direttamente oppure ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione.
Le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” vengono effettuate direttamente dalla Struttura
Organizzativa di Supporto che viene avvertita del bisogno di aiuto del Cliente dall’unità centrale o dai rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (sempre che siano correttamente installati in Casa e regolarmente funzionanti).
Articolo 56. Mancato utilizzo delle prestazioni
COME DENUNCIARE UN SINISTRO ASSISTENZA
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Struttura Organizzativa di Assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE DANNI ALLA CASA E AL CONTENuTO
COME DENUNCIARE UN SINISTRO PER DANNI ALLA CASA E DANNI AL CONTENUTO
Articolo 57. Cosa fare in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Cliente/Assicurato deve:
1) darne avviso a Cardif, il più presto possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità:
• Telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 979747 da rete fissa, oppure al numero 02 77224404 da rete mobile o dall'estero.
Il Servizio Clienti raccoglierà l’avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all’avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
2) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Cardif nei limiti di quanto previsto ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
3) in presenza di più polizze sottoscritte per il medesimo rischio con più assicuratori, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Successivamente dovrà inviare in forma scritta a Cardif Back Office Protezione - Gestione sinistri MRH - Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, la denuncia di Sinistro precisando, in particolare, il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, oltre alle cause presunte del Sinistro e l’importo approssimativo del danno, Alternativamente è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo: sinistri.habitat@cardif.com (modulo fornito dal Servizio Clienti oppure scaricato dal sito www.bnpparibascardif.it)
L’inadempimento di uno di tali obblighi può
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comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Cliente/Assicurato deve altresì:
4) su richiesta di Cardif, e comunque sempre in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, inviare copia della denuncia effettuata all’Autorità Giudiziaria, ovvero, i verbali di intervento delle Autorità intervenute sul luogo del Sinistro;
5) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cardif non è tenuta a rimborsare le spese
sostenute per la conservazione dei residui;
6) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, precisando qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione la documentazione probatoria in suo possesso, quale ad esempio conti, fatture, ricevute, fotografie, e qualsiasi altro documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Cardif o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
7) relativamente ai titoli di credito, denunciare il fatto al debitore ed esperire la procedura di ammortamento, qualora consentita per legge.
Articolo 58. Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, decade da ogni diritto all’Indennizzo.
Articolo 59. Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra Cardif, o persona da questa incaricata, e l’Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno da Cardif e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Cardif o l’Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle dell’eventuale terzo perito sono ripartite a metà. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza Cardif rimborserà, nei limiti del 5% dell’Indennizzo, e comunque entro un massimo di Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00=), le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato abbia scelto e nominato ai sensi di quanto precede, nonché la metà degli onorari di competenza del terzo perito eventualmente nominato.
Articolo 60. Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se il Cliente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 55;
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro dei beni assicurati;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Articolo 61. Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita a valore
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a “nuovo”, separatamente per la Casa e/o il Contenuto, nel modo che segue:
1) per la Casa l’ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Nella valutazione viene escluso il valore dell’area, degli oneri fiscali, se detraibili, e delle spese di demolizione e sgombero. Dal risultato così ottenuto si deduce il valore ottenibile dai recuperi.
La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, l’utilizzo di materiali diversi, la modifica delle caratteristiche costruttive non potrà costituire aggravio per Cardif, salvo che la variazione sia necessaria per il rispetto di norme di legge o di regolamenti, anche locali;
2) per il Contenuto, per i beni distrutti e/o sottratti, si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità), al netto del valore ottenibile dai recuperi. Qualora il bene sia danneggiato il danno sarà invece pari alle spese di riparazione. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al costo di rimpiazzo.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché il rimpiazzo e/o la riparazione del Contenuto o la ricostruzione e/o la riparazione della Casa avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.
Diversamente, qualora ciò non avvenga, Cardif limita l’Indennizzo delle cose al valore allo “stato d’uso” al momento del Sinistro, ottenuto deducendo, dal valore a “nuovo” come sopra descritto, un “deprezzamento” stabilito in relazione allo stato di vetustà, al grado di conservazione/manutenzione, all’uso e/o destinazione, alla qualità e funzionalità, nonché ad ogni altra circostanza influente e concomitante.
A parziale deroga di quanto previsto per il Contenuto, in caso di Sinistro ai sensi della copertura “Danni da fenomeno elettrico” occorso ad impianti audiofonovisivi (quali televisori, stereo e home theater, computer e relativi schermi) di età superiore ad un anno al momento del Sinistro (secondo la data di acquisto), l’Indennizzo sarà limitato al valore allo “stato d’uso” così come sopra definito.
Dal calcolo degli Indennizzi è sempre escluso ogni valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale e comunque diverso dagli evidenziati costi di riparazione, rimpiazzo o ricostruzione.
Per le raccolte e le collezioni, Cardif indennizzerà, in caso di danno parziale, soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta
o collezione o delle rispettive parti illese.
Relativamente ai titoli di credito, si stabilisce che:
1) Cardif non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
2) l’Assicurato deve restituire a Cardif l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda gli effetti cambiari, in particolare, rimane stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Articolo 62. Titolarità dei diritti e pagamento dell’Indennizzo
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Cliente e da Cardif. Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazioni dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non potrà tuttavia essere versato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, verificata la titolarità dell’interesse assicurato, e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, Cardif provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti dagli Artt. 37 punto 7 e 46 punto 4.
Articolo 63. Recupero dei beni rubati
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione a Cardif appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Cardif se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate sarà ripartito tra l’Assicurato e Cardif in proporzione tra l’Indennizzo ed il valore dei beni.
È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati restituendo a Cardif l’importo riscosso a titolo d‘Indennizzo.
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NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 64. Cosa fare in caso di Sinistro
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
PER RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di Sinistro il Cliente/Assicurato darne avviso a Cardif, il più presto possibile, e comunque entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, contattando il Servizio Clienti con le seguenti modalità:
• telefonando al numero dedicato del Servizio Clienti 800 979747 da rete fissa, oppure al numero 02 77224404 da rete mobile o dall'estero.
Il Servizio Clienti raccoglierà l’avviso e fornirà tutte le informazioni utili o necessarie relativamente all’avviso stesso nonché alla denuncia del Sinistro. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Inoltre, egli è tenuto a fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile.
Successivamente dovrà inviare in forma scritta la denuncia di Sinistro (modulo fornito dal Servizio Clienti oppure scaricato dal sito www.bnppariba- scardif.it ) a Cardif Back Office Protezione - Gestione sinistri MRH - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, alternativamente è possibile inviare e-mail all’indirizzo sinistri.habitat@cardif.com
Con la denuncia di Sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause dell’evento che ha dato origine all’assunta responsabilità, con la descrizione del fatto, la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).
Occorrerà altresì far pervenire a Cardif quanto ricevuto, anche successivamente, in relazione al Sinistro.
In ogni caso, il Cliente/Assicurato è tenuto a segnalare a Cardif qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento. In presenza di più polizze sottoscritte per il medesimo rischio con più assicuratori, il Cliente/Assicurato è tenuto a dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Articolo 65. Gestione delle vertenze e spese legali
L’Assicurato deve immediatamente informare Cardif delle procedure civili e penali promosse contro di
lui, facendo pervenire ogni atto o istanza a lui ritualmente notificata entro 5 giorni dalla notifica, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
Cardif avrà facoltà di assumere, fino quando ne ha interesse, la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cardif. Sono a carico di Cardif le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Modulo di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cardif e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Cardif non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Habit@t HOMEBOX
Articolo 66. Dispositivo Habit@t HOMEBOX
Ai fini dell’erogazione delle Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” e per utilizzare le funzionalità di contatto diretto con Cardif mediante la pressione dell’apposito pulsante di chiamata, è fatto obbligo al Cliente di installare e rendere operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX presso la Casa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso e di mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il periodo di validità dell’assicurazione.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è costituito dalle seguenti apparecchiature:
• 1 unità centrale GSM all’interno della quale è alloggiata una SIM per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità dell’Assicurato e con modulo viva-voce per il contatto vocale in caso di pressione del pulsante di chiamata;
• 2 rilevatori wireless di presenza di acqua;
• 1 rilevatore wireless di fumo.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato e di rilevare e segnalare qualunque anomalia relativa alla sua errata installazione o cattivo funzionamento.
In tali casi, la Struttura Organizzativa di Supporto, operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno,
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provvede a contattare il Cliente fornendo la Prestazione “Allarmi in Casa” oppure il supporto necessario al corretto funzionamento del dispositivo. Tramite il pulsante di chiamata, inoltre, il dispositivo Habit@t HOMEBOX permette al chiamante di essere messo in contatto con le strutture competenti per ogni denuncia di Sinistro e richiesta di Prestazioni di Assistenza (diverse da “Allarmi in Casa”), nonché di ottenere supporto relativo al corretto funzionamento dello stesso dispositivo Habit@t HOMEBOX.
La mancata installazione o il non funzionamento del dispositivo Habit@t HOMEBOX (e delle relative apparecchiature) per cause riconducibili al Cliente, implicano l’impossibilità per Cardif di erogare le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in Casa” e di attivare le funzionalità consentite dal dispositivo Habit@t HOMEBOX tramite il pulsante di chiamata. In tali circostanze, Cardif non è tenuta a rendere altrimenti tali Prestazioni ovvero ad assicurare altrimenti tali funzionalità.
Articolo 67. Comodato del dispositivo
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in Comodato d’uso gratuito al Cliente.
La spedizione e l’utilizzo del dispositivo Habit@t HOMEBOX non comportano alcuna spesa né canone annuo. Non sono previste altresì spese per l’installazione e la disinstallazione dello stesso, operazioni che possono essere effettuate autonomamente dal Cliente seguendo le istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo ovvero con l’aiuto degli operatori della Struttura Organizzativa di Supporto (che, a tal fine, potranno essere contattati al numero telefonico indicato nelle istruzioni stesse). Resta a carico del Cliente il costo di spedizione per la restituzione del dispositivo al termine del Comodato. Il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a servirsene esclusivamente per un uso riconducibile alle coperture di Polizza con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione, anche parziale, del dispositivo nonché di mutamento della sua destinazione d’uso. In caso di insorgenza di qualunque problema di malfunzionamento del dispositivo potrà essere contattata la struttura Organizzativa di Supporto premendo il pulsante di chiamata ovvero al numero telefonico riportato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo. Resta fermo l’obbligo per qualunque Assicurato di non intervenire direttamente o indirettamente sul dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Con la cessazione, per qualunque motivo, della Polizza si estingue anche il Comodato e il Cliente è pertanto obbligato, entro 45 giorni dalla cessazione, a restituire il dispositivo Habit@t HOMEBOX inviando lo stesso,
mediante spedizione postale, al seguente recapito: Digicom S.p.A.- Via Alessandro Volta 39 – 21010 Cardano al Campo (VA).
Il Cliente non è tenuto alla restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nel caso di Sinistro che ne abbia comportato la distruzione oppure di Furto dello stesso. Il dispositivo deve essere restituito integro e funzionante, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.
Il Cliente, in sede di sottoscrizione della Polizza e per mezzo dei medesimi mezzi di pagamento del Premio, concede a Cardif il diritto di richiedere l’addebito dell’importo di Euro 70 (Settanta/00=) a titolo di penale in caso di mancata restituzione del dispositivo Habit@t HOMEBOX nei termini indicati (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili all’Assicurato, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso).
Laddove non sia più valido il mezzo di pagamento l’importo potrà essere pagato alle seguenti coordinate bancarie IT58J0100501608000000000557.
Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Cliente/Contraente (di seguito l’”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dall’ Interessato o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo.
Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell’Interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno di Cardif, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le
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strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di Cardif; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Cardif anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomo “Titolare”, salvo il caso in cui siano stati designati da Cardif “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non diffonde i dati personali dell’Interessato.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15,
20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com
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Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento di Habit@t Findomestic
Esempio 1
Assistenza in caso di allagamento - garanzia valida per tutti i pacchetti proposti
Esempio 2
Assistenza in caso di smarrimento chiavi - garanzia valida per tutti i pacchetti proposti
Allagamento
Invio di un fabbro
Habit@t Homebox rileva, grazie al sensore, un allagamento nell'abitazione del Cliente.
Il dispositivo invia una segnalazione alla Struttura Organizzativa di Supporto che provvederà immediatamente a contattare il Cliente e ad inviare un Idraulico.
Esempio 3
Furto oggetti in Casa - garanzia valida per tutti i pacchetti proposti
Emanuele non riesce ad entrare in casa poichè ha smarrito le chiavi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare a proprio carico un fabbro.
Se Emanuele dovrà sostituire la serratura sarà coperto fino ad un massimo di 500 Euro.
Esempio 4
Danni da Acqua ed Eventi Naturali (al Contenuto) – garanzia valida per tutti i pacchetti proposti
Furto oggetti in Casa
Danni da Acqua ed Eventi Naturali
A seguito di un furto con scasso, a Lorenzo hanno rubato il pc e molti oggetti di valore.
Danni stimati per 2.700 Euro.
Al netto di una franchigia di 250 Euro, Habit@t liquidirà una somma pari a 2.450 Euro.
Esempio 5
Danni da Fenomento Elettrico (alla Casa) - garanzia valida per la polizza Proprietario, pacchetto Completo
A seguito di una rottura accidentale dell'impianto idrico, vengono danneggiati diversi elettrodomestici, libri
e mobilio.
Danni stimati per 15.000 Euro.
Al netto di una franchigia di 250 Euro, Habit@t liquiderà una somma pari a 14.750 Euro.
Esempio 6
Rischio Locativo - garanzia valida per la polizza Affittuario, pacchetto Medio
Danni Fenomeno Elettrico
Rischio Locativo
Uno sbalzo corrente provoca un guasto all'impianto elettrico fisso della Casa di Giulio.
Danni stimati per 750 Euro.
Al netto di una franchigia di 250 Euro, Habit@t liquiderà una somma pari a 500 Euro.
Un corto circuito provoca un incendio alla Casa di Paola (ipotesi 50 mq).
Danni stimati per 50.000 Euro.
Al netto di una franchigia di 250 Euro, Habit@t liquiderà una somma pari a 49.750 Euro.
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