CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito il “Ministero”);
E
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
E
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” e, insieme al Ministero e ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(a) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito “D.L. 69/2013”), prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
(b) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
(c) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti (di seguito “Contributo”);
(d) il comma 6 del citato articolo 2, del D.L. 69/2013, prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito “FCG”), nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del FCG sui predetti finanziamenti;
(e) il comma 7 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI e CDP stipulino una o più convenzioni;
(f) il comma 8 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013 definisce in 2,5 miliardi di euro l'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
(g) in data 24 gennaio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 5 dell’articolo 2 del D.L. 69/2013, che
stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo (di seguito “Decreto Beni Strumentali”). Il Decreto Beni Strumentali stabilisce altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.L. 69/2013, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del FCG;
(h) in data 10 febbraio 2014 è stata emanata la circolare di cui all’articolo 14 del Decreto Beni Strumentali (di seguito la “Circolare”), pubblicata in data 11 febbraio 2014 sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx, che fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi previsti e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del Contributo. Con la medesima Circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei Contributi previsti;
(i) le Parti con la presente Convenzione intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali sarà messo a disposizione delle Banche (come di seguito definite) e degli Intermediari Finanziari (come di seguito definiti) da parte di CDP il Plafond (come di seguito definito), nonché le modalità operative di interfaccia tra ciascun Contraente il Finanziamento (come di seguito definito), il Ministero e CDP.
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1 (Definizioni ed Allegati)
1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Banca” o “Banche”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.
“Banca Capogruppo”: indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso i quali quest’ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui alla presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 3.1.
“Banca del Gruppo” o “Banche del Gruppo”: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento diverso da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.
“Banca Non Appartenente al Gruppo”: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.
“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica, a seconda dei casi:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento Interessi;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento Interessi prescelta per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contraente/i il Finanziamento”: indica una Banca o un Intermediario Finanziario che stipuli un Contratto di Finanziamento in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti di ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto/i di Finanziamento”: indica il contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP a norma dell’Articolo 3.3 della presente Convenzione secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP, a norma del successivo Articolo 6.1 (h) della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento, al fine di ottenere un Finanziamento.
“Convenzione”: indica il presente accordo.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento BS.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Erogazione”: indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, il giorno 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dal giorno 20 (incluso) del secondo mese successivo alla relativa Data di Verifica Disponibilità Plafond.
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2014 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond”: indica il giorno 6 di ciascun mese (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) entro cui il Contraente il Finanziamento invia a CDP la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond.
“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.
“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che, a scelta del relativo
Contraente il Finanziamento, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond, ciascuna Erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond, richiesta in ciascuna Richiesta di Xxxxxxxx, potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l’ultima Data di Pagamento e l’ultima Data di Pagamento Interessi in relazione alla relativa Erogazione.
“Data di Verifica Disponibilità Plafond”: indica il 5° Giorno Lavorativo successivo a ciascuna Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond entro cui CDP comunica al Ministero l’ammontare della provvista prenotata e la conseguente richiesta di prenotazione delle risorse relative al Contributo.
“Erogazione”: indica, a seconda dei casi
(i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Xxxxxxxx, da; e/o
(ii) ciascun importo erogato a;
un Contraente il Finanziamento, a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.
“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di bootstrapping alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento (e/o Contratto di Finanziamento Integrativo) da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.
“Finanziamento/i BS”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dal Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante dal relativo Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond.
“Garante”: indica, a seconda dei casi, (i) con riferimento agli Intermediari Finanziari consolidati all’interno di un gruppo bancario la relativa Banca Capogruppo che sia un Contraente il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione; ovvero (ii) per gli Intermediari Finanziari non consolidati all’interno di un Gruppo Bancario, una Banca che sia un Contraente il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione.
“Garanzia”: indica, con riferimento a ciascun Intermediario Finanziario, a seconda dei casi (i) per gli Intermediari Finanziari consolidati all’interno di un gruppo bancario, la garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV; ovvero (ii) per gli Intermediari Finanziari non consolidati all’interno di un gruppo bancario, la garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1)
– Parte V della presente Convenzione.
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Intermediario/i Finanziario/i”: indica il soggetto operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), purché garantito da una Banca che sia Contraente il Finanziamento ai sensi della relativa Garanzia.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato (5) alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Finanziamento e ai Contratti di Cessione di Crediti.
“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato (5) alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti aventi l’Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 6.1 (k) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:
(a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(d) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(e) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(f) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(g) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%.
Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Euribor, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti aventi il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 6.1 (k) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:
(a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(d) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(e) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(f) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(g) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%.
Resta inteso che CDP potrà variare il Margine TFE, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, il D.L. 69/2013, il Decreto Beni Strumentali, la Circolare, ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato ed integrato, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le finalità di cui al D.L. 69/2013.
“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui il relativo Contraente il Finanziamento maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento, fino ad esaurimento del Plafond o, in ogni caso, al 31 dicembre 2016, durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso);
(ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e il termine del Periodo di Disponibilità, in cui potranno essere conclusi i Contratti di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 3.3 che segue.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 2.500.000.000,00 (duemiliardiecinquecentomilioni/00), complessivamente messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento da parte di CDP ai sensi della Convenzione.
“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
fermo restando che:
(i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate da ciascun Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo; e
(ii) a scelta del relativo Contraente il Finanziamento espressa nella relativa Richiesta di Xxxxxxxx, ciascuna Erogazione richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diverse rispetto alle altre Erogazioni richieste con la medesima Richiesta di Xxxxxxxx.
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva; e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento; laddove:
- “Esposizione Complessiva”: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento; e (iii) nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia un Garante la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie rilasciate da tale Garante.
- “Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento”: indica, alla relativa data, (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata; e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato; laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata”: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento; e (iv) nel caso in cui alcuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento sia un Garante la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie rilasciate da tali Garanti.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato”: indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Richiesta di Utilizzo”: ha il significato di cui al successivo Articolo 6.1 (h) della presente Convenzione. “TARGET”: indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE”: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l’equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell’importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.
“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario italiano il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
(ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;
in tutti i casi come determinato con riferimento all’ultimo bilancio annuale ovvero relazione semestrale approvato del relativo Contraente il Finanziamento, ovvero, a seconda dei casi, all’ultimo bilancio annuale consolidato o relazione semestrale consolidata approvato del gruppo del relativo Contraente il Finanziamento.
“Verifica Disponibilità Plafond”: ha il significato di cui alsuccessivo Articolo 6.1 (d) della presente Convenzione.
1.2 Lista degli allegati (l’/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
Allegato 1, Parte I Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte II Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte III Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte IV Modello di Garanzia nel caso di Intermediario Finanziario consolidato in un gruppo bancario
Allegato 1, Parte V Modello di Garanzia nel caso di Intermediario Finanziario non consolidato in un gruppo bancario
Allegato 2, Parte I Modello di Comunicazione Banche Capogruppo
Allegato 2, Parte II Modello di Comunicazione Banche/Intermediari Finanziari del Gruppo
Allegato 2, Parte III Modello di Comunicazione Banche/Intermediari Finanziari Non Appartenenti al Gruppo
Allegato 3 Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento e/o del Garante;
Allegato 4 Modello di richiesta di Verifica Disponibilità Plafond
Allegato 5, Parte I Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 5, Parte II Modello di Lettera di Accettazione Aggiuntiva
Allegato 6 Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.
Allegato 7 Linee guida flussi informativi
Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
Articolo 2 Scopo
2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti BS, nonché le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali i Contraenti il Finanziamento e CDP si interfacceranno con il Ministero al fine della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni in forma di Contributo previste ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Beni Strumentali.
2.2 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei competenti organi di incrementare le risorse di cui al Plafond.
2.3 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
2.4 Le Parti si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti BS di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
2.5 Le Parti si impegnano ad operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione.
TITOLO 1 – RAPPORTI TRA CDP E CONTRAENTI IL FINANZIAMENTO
Articolo 3
I Finanziamenti
3.1 Successivamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del successivo Articolo 3.7, i Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo, al fine di concedere i Finanziamenti BS, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti.
3.2 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 3.1, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sul relativo Contraente il Finanziamento e che eventuali inadempimenti da parte delle relative Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l’imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
3.3 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento.
3.4 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata;
(ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
‐ all’Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento;
‐ al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento;
in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.
(iii) gli interessi maturati sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall’Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP, in regime di pre-ammortamento (i.e. senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa);
(iv) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (ii) che precede (comprensivo del Margine applicabile) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 basis points che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
(v) qualora, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ai sensi del successivo Articolo 6.1 (e), i Contraenti il Finanziamento non procedano a stipulare con le PMI i Finanziamenti BS ovvero questi ultimi siano stipulati per un importo inferiore, gli stessi Contraenti il Finanziamento ne danno comunicazione a CDP, utilizzando il Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento, su base mensile ed entro il termine del giorno 10 di ciascun mese successivo al predetto termine (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), per la successiva estinzione della corrispondente quota di Plafond erogata da CDP, con effetto all’ultimo giorno del medesimo mese. Resta inteso che eventuali comunicazioni pervenute oltre il predetto termine avranno effetto all’ultimo giorno del mese successivo;
(vi) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso), l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Contraente il Finanziamento a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento;
(vii) laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente paragrafo (vi) sia superiore al 50% dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio. Resta inteso che, previa comunicazione del Contraente il Finanziamento, a valere sui Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero non si applica alcuna Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio e che gli stessi non sono conteggiati ai fini nella determinazione della percentuale del 50% di cui al presente paragrafo (vii);
(viii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dalla richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, dal Contratto di Finanziamento, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dal Contratto di Cessione di Crediti;
(ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
(x) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo con un preavviso scritto di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8;
(xi) fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 4.2, con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2014, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l’altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia sino a tale data. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all’ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP
entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento BS. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente paragrafo. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
(xii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell’anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
(xiii) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l’inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o di alcuna delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dai Contratti di Cessione di Crediti e/o dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi, a seconda dei casi, dell’articolo 1456 del Codice Civile (relativamente all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie e per i casi di utilizzo della provvista di cui al Plafond per uno scopo difforme da quelli di cui alla presente Convenzione) ovvero dell’articolo 1454 del Codice Civile (negli altri casi) e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
(xiv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
(xv) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
(xvi) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
(xvii) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.
3.5 I Contratti di Finanziamento e i Contratti di Cessione di Crediti verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, contenente, tra l’altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti, la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti.
La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Cessione di Crediti e all’Erogazione a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.
Gli originali delle proposte di Contratto di Finanziamento e di Contratto di Cessione di Crediti debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente a:
(A) una dichiarazione - redatta secondo il modello di cui all’Allegato (2) - contenente, tra l’altro, i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
(B) una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del Contraente il Finanziamento la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Finanziamento Integrativi del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti;
(iv) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a sottoscrivere le richieste di Verifica Disponibilità Plafond nonché a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
(v) la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6);
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Come indicato al successivo Articolo 6.1 (h), l’originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, dovrà essere inviata a CDP, con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento, unitamente alla medesima documentazione di cui alla precedente lettera (B) nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.
3.6 Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la documentazione di cui al precedente Articolo 3.5, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione del relativo Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione di Crediti si intenderanno perfezionati tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione.
3.7 Contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti e al perfezionamento dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 3.6, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 3.1 dovrà far sì che le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Dovrà essere sottoscritto un unico Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo per ciascun gruppo bancario e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento individuare altre Banche Cedenti.
Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 3.1 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di esercitare le attività ivi previste in nome e per conto delle Banche Cedenti.
Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP contenente la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti.
L’originale della proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritto dovrà essere inviato a CDP unitamente ad una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del relativo Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e del Contraente il Finanziamento e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
(iv) la documentazione richiesta ai sensi dell’Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6), per ciascuna Banca Cedente;
(v) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
Articolo 4
Cessione di crediti a garanzia del Plafond
4.1 Con riferimento ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (e Contratti di Finanziamento Integrativi), i Contraenti il Finanziamento e, ove applicabile, le relative Banche Cedenti cedono in garanzia a CDP tutti i Crediti.
4.2 Nel caso in cui, sulla base della rendicontazione semestrale, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2014 l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento Interessi un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.
4.3 Resta inteso che (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Contraente il Finanziamento a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento.
4.4 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto delle relative Banche Cedenti, dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi.
4.5 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio (anche in formato digitale) qualsiasi documento relativo ai Crediti ricevuti in garanzia.
4.6 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento BS e a ciascun Credito e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.
4.7 A seguito dell’inadempimento del Contraente il Finanziamento alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratti di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP si riserva la facoltà di cedere a sua volta a terzi i Crediti ricevuti in garanzia unitamente ai propri crediti nei confronti del relativo Contraente il Finanziamento.
Articolo 5
Garanzie per gli Intermediari Finanziari
5.1 In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 69/2013, l’esposizione di ciascun Intermediario Finanziario, che sia un Contraente il Finanziamento, verso CDP deve essere assistita dalla relativa Garanzia.
5.2 Ciascuna Garanzia dovrà essere inviata a CDP con le modalità e nei termini di cui al successivo Articolo 6.1 (d).
Articolo 6 Utilizzo del Plafond
6.1 L’utilizzo del Plafond sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:
(a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 6;
(b) l’utilizzo del Plafond è riservato a quei Contraenti il Finanziamento che (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond una richiesta di Verifica Disponibilità Plafond e una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nel corso del Periodo di Disponibilità;
(c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più Erogazioni a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando, tra l’altro, che:
(i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile, del relativo Garante) (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato) (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante), fermo restando che la verifica dell’Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (o, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
(ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo paragrafo (v) – sulla base di criteri determinati da CDP in funzione dell’andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti;
(iii) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%;
(iv) il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30% (fermo restando che la verifica del Rapporto di Vigilanza Consolidato non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (o, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Non Appartenente al Gruppo);
(v) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) di Euro. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento delle PMI, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite.
In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento e dei Garanti ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l’impostazione di un’esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
(d) al fine di poter preventivamente verificare la disponibilità della provvista a valere sul Plafond, ciascun Contraente il Finanziamento invierà a CDP, una sola volta su base mensile, con riferimento a ciascun Finanziamento che intenda richiedere, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro la Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, una richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento recante:
(i) l’importo della relativa porzione del Plafond di cui intenda chiedere l’Erogazione, corrispondente all’ammontare aggregato degli importi delle domande ricevute dalle PMI e ritenute ammissibili, articolando tale ammontare aggregato per classi di durata del preammortamento o della prelocazione del Finanziamento BS, come indicato da ciascuna PMI nel modulo di domanda di cui all’allegato 1 alla Circolare;
(ii) la Data di Erogazione, che dovrà coincidere con il giorno 20 del secondo mese successivo a quello in cui cade il predetto termine, entro il quale è stata presentata la relativa richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, con riferimento al Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile, anche con riferimento al Garante) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ivi compreso l’importo dell’erogazione che si intende richiedere) e, salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo, il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ivi compreso l’importo dell’erogazione che si intende richiedere) non sono superiori al 30%.
Resta inteso che in caso di provvedimento di chiusura dello sportello ai sensi dell’articolo 3 della Circolare,
(i) eventuali richieste di Verifica Disponibilità Plafond pervenute su base mensile a CDP e che non possano essere soddisfatte acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura dello sportello per effetto dei successivi provvedimenti legislativi di cui all’articolo 2, comma 8 del D.L. 69/2013; (ii) eventuali domande presentate dalle PMI ai Contraenti il Finanziamento prima della data di chiusura dello sportello e non inviate a CDP nell’ambito di una richiesta di Verifica Disponibilità Plafond potranno essere ripresentate solo dopo la eventuale riapertura dello sportello per effetto dei successivi provvedimenti legislativi di cui all’articolo 2, comma 8 del D.L. 69/2013; e (iii) le eventuali domande presentate dalle PMI ai Contraenti il Finanziamento successivamente alla data di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.
Ciascun Contraente il Finanziamento che sia un Intermediario Finanziario, dovrà inviare a CDP, all’atto della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond di cui al presente paragrafo (d), la Garanzia redatta secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV ovvero Parte V alla presente Convenzione.
Resta fermo che tale Garanzia dovrà essere inviata a CDP:
a) la prima volta, contestualmente all’invio della prima richiesta di Verifica Disponibilità Plafond; e
b) successivamente, ogniqualvolta l’importo della relativa richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, unitamente alla somma degli importi:
(i) per i quali si sono già perfezionati i relativi Contratti di Finanziamento Integrativi; e
(ii) per i quali siano state formulate richieste di Verifica Disponibilità Plafond già verificate da CDP e in relazione alle quali non è stata ancora presentata a CDP la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo,
superi l’importo massimo delle Garanzie precedentemente inviate a CDP stessa.
Come meglio specificato in ciascun Contratto di Finanziamento, ciascuna Garanzia dovrà essere inviata in originale a CDP unitamente a una dichiarazione del Garante – redatta secondo il modello di cui all’Allegato
(3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del Garante la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Garante;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare ciascuna Garanzia fino all’importo massimo garantito indicato nella Garanzia medesima (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Garante aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti;
(iv) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori della Garanzia con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
(v) la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6);
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Resta inteso che, laddove la documentazione sopra richiamata non pervenga in originale a CDP entro 2 Giorni Lavorativi dal termine mensile per la presentazione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond, la relativa richiesta di Verifica Disponibilità Plafond dell’Intermediario Finanziario non potrà essere accolta.
(e) CDP effettua la verifica del rispetto dei limiti di cui al paragrafo (c) che precede e la capienza del Plafond entro la Data di Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond da parte dei Contraenti il Finanziamento. Nel prendere in carico le richieste di Verifica Disponibilità Plafond, CDP assegnerà un codice univoco di prenotazione, sulla base delle modalità e dei criteri definiti nell’Allegato (7). Entro tre Giorni Lavorativi successivi alla Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale richiesta per l’indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere; in mancanza di tale comunicazione da parte di CDP la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond si intenderà accolta e gli importi richiesti a valere sul Plafond si intenderanno, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo (c) che precede, riservati a favore del relativo Contraente il Finanziamento fino alla relativa data di decadenza e sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo (g). In caso di indisponibilità parziale della porzione di Plafond richiesta, il Contraente il Finanziamento dovrà trasmettere una nuova richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, comunque entro la Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond. Resta inteso che gli importi di ciascuna richiesta di Verifica Disponibilità Plafond positivamente riscontrata da CDP concorrono alla determinazione dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Complessiva Consolidata;
(f) ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.L. 69/2013, fermo restando il rispetto dei limiti previsti al precedente paragrafo (c), per favorire un più efficace utilizzo delle risorse viene previsto un meccanismo premiale di incremento semestrale di 50 milioni di euro del limite di utilizzo mensile - fino a un massimo di 400 milioni di euro - laddove il Contraente il Finanziamento effettui nel semestre precedente utilizzi che, complessivamente, assorbono il proprio limite di utilizzo mensile. Il nuovo limite viene mantenuto per tutto il Periodo di Disponibilità, a prescindere dagli utilizzi registrati nei semestri successivi;
(g) CDP comunica al Contraente il Finanziamento entro cinque Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministero e comunque entro l’ultimo Giorno Lavorativo del mese di richiesta di Verifica Disponibilità Plafond:
(i) l’avvenuta prenotazione totale dei Contributi e della quota di Plafond richiesta, indicando la data (coincidente, per entrambi, con la Data di Erogazione indicata nella richiesta di Verifica Disponibilità Plafond) di decadenza della stessa;
(ii) l’avvenuta prenotazione parziale dei Contributi e della quota di Plafond richiesta, indicando la data (coincidente, per entrambi, con la Data di Erogazione indicata nella richiesta di Verifica Disponibilità Plafond) di decadenza della stessa;
(iii) la totale insussistenza dei Contributi e, dunque, l’avvenuta liberazione della prenotazione della quota di Plafond richiesta;
(h) per le PMI per le quali è stata accertata la sussistenza del Plafond e dei Contributi, ciascun Contraente il Finanziamento - entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione da parte di CDP di avvenuta prenotazione dei Contributi e della quota di Plafond richiesta - delibera, ove non abbia già deliberato condizionatamente ai sensi del successivo Articolo 11.1 (vi), ovvero non procede a deliberare i Finanziamenti alle PMI.
Entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al predetto termine (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ciascun Contraente il Finanziamento trasmette a CDP la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la contestuale Richiesta di Xxxxxxxx. L’importo complessivamente richiesto non può superare quello assentito dalla CDP e dal Ministero
(nonché, ove applicabile, quello oggetto delle Garanzie). Qualora vengano richiesti importi minori, sia per mancate delibere o delibere di ammontare inferiore a quello oggetto di prenotazione all’atto della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, le somme precedentemente prenotate, in eccedenza sul Plafond, vengono automaticamente svincolate alla relativa Data di Erogazione e rialimentano la disponibilità sul Plafond.
La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento, deve recare:
(i) l’importo massimo del relativo Finanziamento a valere sul Plafond che il Contraente il Finanziamento intenda richiedere e la relativa Data di Erogazione;
(ii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e, salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo, il Rapporto di Vigilanza Consolidato, tanto con riferimento al Contraente il Finanziamento quanto, ove applicabile, con riferimento al Garante, non sono superiori al 30%.
Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviata a CDP la medesima documentazione di cui al precedente Articolo 3.5 nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP;
(i) decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l’intervenuta mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, anche a seguito della verifica del rispetto dei limiti di cui alla lettera (c) che precede, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso - senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento - al momento dell’Erogazione effettuata alla Data di Erogazione indicata nella Richiesta di Utilizzo allegata alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(j) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
(i) la ricezione da parte di CDP, entro il termine di cui al paragrafo (h) che precede, del Contratto di Finanziamento Integrativo e relativa Richiesta di Utilizzo da parte del Contraente il Finanziamento. La Richiesta di Xxxxxxxx dovrà contenere, tra l’altro: (i) l’indicazione dell’ammontare da erogare; (ii) la Data di Erogazione che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Xxxxxxxx e dovrà coincidere con quella indicata nella richiesta di Verifica Disponibilità Plafond; (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Xxxxxxxx;
(ii) l’assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
(k) in relazione al Margine applicabile ai Finanziamenti, resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di “Margine”, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l’efficacia di tale variazione.
Articolo 7 Finanziamenti BS
7.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti BS verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
7.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del
codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti BS, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti BS, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
7.3 Ciascun Contraente il Finanziamento - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da PMI, informare la propria clientela dell’esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista di cui al Plafond; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla presente Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (iii) garantire l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione.
7.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti BS verrà specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti il Finanziamento BS. Le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti BS.
7.5 I Finanziamenti BS saranno concessi (anche nella forma di leasing finanziari) esclusivamente per investimenti per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
7.6 I Finanziamenti BS devono essere erogati entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto di finanziamento con la PMI, in unica soluzione.
7.7 Resta inteso che ciascun Finanziamento BS dovrà avere una durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento con la PMI, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento o di prelocazione e comunque una durata corrispondente a quella della relativa Erogazione.
7.8 Con riferimento ai Finanziamenti BS, ferme restando le modalità semplificate di accesso al FCG, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento BS benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.), nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile.
7.9 I contratti relativi ai Finanziamenti BS dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento BS, ad eccezione della cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.
7.10 Resta inteso che il Finanziamento BS è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e che l’erogazione del Finanziamento BS è quindi subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni della presente Convenzione - della quota di Plafond da parte di CDP o comunque dell’ottenimento in misura parziale, il Finanziamento BS non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
7.11 Resta peraltro inteso che, ancorché il Contraente il Finanziamento abbia deliberato il Finanziamento BS, nel caso di mancato riconoscimento del Contributo, l’erogazione dello stesso Finanziamento BS non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
7.12 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, da parte del Ministero del Contributo, il Contraente il Finanziamento può esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della PMI e/o la risoluzione del e/o il recesso dal contratto di Finanziamento BS.
Articolo 8
Digitalizzazione
8.1 I documenti previsti al Titolo 1 dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sul Plafond; (iii) alla richiesta di Verifica Disponibilità Plafond e (iv) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.
8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all’area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
8.3 Ferme restando le procedure di cui agli Articoli 3.4 (xi), 3.4 (xii), 3.5, 3.6, 3.7, 6.1 (b), 6.1 (c), 6.1 (d), 6.1 (h), 6.1 (i) e 8.1 della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell’intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP xxx.xxxxxxxxx.xx, con un preavviso di 3 giorni rispetto all’avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.
TITOLO 2: RAPPORTI TRA MINISTERO E CDP
Articolo 9 Impegni di CDP
9.1 CDP si impegna a:
(i) monitorare la dotazione del Plafond, sulla base del rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti nella presente Convenzione, impegnandosi a comunicare al Ministero, entro la Data di Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese - con riferimento all’insieme delle operazioni come indicate dai Contraenti il Finanziamento entro la Data di Richiesta Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese e seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond da parte degli stessi - l’ammontare della provvista prenotata e la conseguente richiesta di prenotazione delle risorse relative al Contributo, come determinato dal Ministero sulla base di quanto indicato dalla Circolare;
(ii) tenere conto, nelle attività di monitoraggio finanziario della dotazione del Plafond, di eventuali rideterminazioni dell’ammontare delle risorse prenotate dai Contraenti il Finanziamento ad esito della adozione delle delibere di Finanziamento BS, provvedendo nel caso ad adeguare di conseguenza le disponibilità dello stesso;
(iii) informare il Ministero, nei termini indicati al precedente Articolo 6.1 (g), in merito alla data di comunicazione al Contraente il Finanziamento circa la disponibilità, parziale o totale, dei Contributi e del Plafond;
(iv) informare il Ministero in merito alla Data di Erogazione del Plafond a ciascun Contraente il Finanziamento;
(v) inviare al Ministero i flussi informativi secondo le tempistiche previste nel Decreto Beni Strumentali e le modalità definite nell’Allegato (7) alla presente Convenzione;
(vi) effettuare un monitoraggio finanziario sull’utilizzo del Plafond ai sensi del comma 8, dell’articolo 2, del D.L. 69/2013, comunicando trimestralmente gli esiti al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze;
(vii) comunicare al Ministero, su richiesta motivata dello stesso, l’importo cumulato, articolato per classi di durata del preammortamento o della prelocazione, delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond pervenute su base giornaliera a partire dal 1° giorno di ciascun mese, ancorché non ancora verificate da parte di CDP;
(viii) pubblicare sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx l’avviso di chiusura dello sportello trasmesso dal Ministero.
Resta inteso che CDP non effettuerà alcun controllo in relazione all’istruttoria agevolativa eseguita dal Ministero, ivi incluso in tema di conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
Articolo 10 Impegni del Ministero
10.1 Il Ministero si impegna a:
(i) monitorare le risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, comunicando a CDP, entro il 5° Giorno Lavorativo successivo alla Data di Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese, con riferimento a ciascuna richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, l’avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al Contributo. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Resta inteso che laddove le risorse residue disponibili per la concessione del Contributo non consentano l’integrale accoglimento della richiesta di prenotazione dello stesso, la prenotazione è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del Contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle domande oggetto della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond cui la prenotazione parziale si riferisce. Per tali domande l’agevolazione concessa nella forma di Contributo, risulterà ridotta, fermo restando l’ammontare del relativo Finanziamento BS;
(ii) comunicare tempestivamente a CDP la mancata ricezione, entro il temine di cui al successivo Articolo 11.1 (vi), da parte di ciascun Contraente il Finanziamento dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati di cui al medesimo Articolo 11.1 (vi);
(iii) tenere conto, nelle attività di monitoraggio delle risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, di eventuali rideterminazioni dell’ammontare di tali risorse prenotate dai Contraenti il Finanziamento ad esito della adozione delle delibere di Finanziamento BS, provvedendo nel caso ad adeguare di conseguenza le disponibilità delle stesse. In particolare, qualora nei sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello come prevista al punto 3 della Circolare, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi dei Finanziamenti BS deliberati dai Contraenti il Finanziamento rispetto agli importi prenotati in sede di richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, le stesse risorse saranno utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo dell’ultima prenotazione disposta in misura parziale e successivamente delle eventuali altre richieste di Verifica Disponibilità Plafond presentate nel medesimo mese a CDP, sulla base dell’ordine cronologico;
(iv) su richiesta di CDP, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili;
(v) comunicare a CDP, in prossimità dell’esaurimento delle risorse disponibili, la necessità di inviare al Ministero, con cadenza giornaliera, le richieste di Verifica Disponibilità Plafond, ricevute dai Contraenti il Finanziamento, ancorché non verificate da CDP;
(vi) comunicare, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale, l’avvenuto esaurimento delle risorse erariali per l’erogazione dei Contributi, anticipandolo tempestivamente a CDP affinché proceda alla sua pubblicazione sul proprio sito internet e alla sospensione della ricezione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond.
TITOLO 3: RAPPORTI TRA MINISTERO E CONTRAENTI IL FINANZIAMENTO
Articolo 11
Impegni dei Contraenti il Finanziamento
11.1 I Contraenti il Finanziamento si impegnano a:
(i) ricevere le richieste di finanziamento presentate dalle PMI corredate da (i) domanda di accesso al Contributo redatta conformemente all’allegato 1 alla Circolare, (ii) ulteriore documentazione prevista dalla Circolare e (iii) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dei Contributi e la conformità dei relativi investimenti. Resta inteso che le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate dal Contraente il Finanziamento a CDP per la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(ii) verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione indicata nella domanda di accesso al Contributo, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all’articolo 3 del Decreto Beni Strumentali;
(iii) laddove, sulla base dei propri e insindacabili parametri, la valutazione del merito di credito della PMI risulti positiva, adottare la delibera di Finanziamento BS entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte di CDP in merito alla disponibilità dei Contributi e del Plafond. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento, nel deliberare il Finanziamento BS, ha facoltà di ridurne l’importo indicato dalla PMI in sede di richiesta del Finanziamento BS, in ragione, tra l’altro, del merito creditizio della PMI stessa;
(iv) concedere Finanziamenti BS di durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di Finanziamento BS, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi e importo deliberato non inferiore a euro 20.000 (ventimila/00) e non superiore a euro
2.000.000 (duemilioni/00), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna PMI;
(v) il Finanziamento BS può coprire fino al 100% degli investimenti ammissibili. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai Contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Resta inteso che per l’insieme dei profili soggettivi e oggettivi relativi ai Finanziamenti BS si rimanda a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
(vi) entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al termine che cade l’ultimo giorno del mese successivo a quello di comunicazione da parte di CDP al Contraente il Finanziamento degli esiti della Verifica Disponibilità Plafond e della disponibilità dei Contributi (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), pena la decadenza della prenotazione dei Contributi e della relativa quota del Plafond con effetto dalla data prevista al precedente Articolo 6.1 (g), inviare al Ministero l’elenco dei Finanziamenti BS deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi della PMI, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del Finanziamento BS, allegando la documentazione presentata dalla PMI in fase di domanda, e utilizzando i medesimi codici di prenotazione assegnati da CDP, come meglio specificato nell’Allegato (7). Resta fermo che le delibere adottate dal Contraente il Finanziamento in relazione ai Finanziamenti BS possono condizionare la stipula del relativo contratto di Finanziamento BS unicamente alla concessione della garanzia da parte del FCG. È altresì ammessa la possibilità che le delibere adottate dal Contraente il Finanziamento siano condizionate alla positiva Verifica Disponibilità Plafond, laddove il Contraente il Finanziamento adotti la relativa delibera prima della Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(vii) stipulare il contratto di Finanziamento BS con la PMI entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista erogata a valere sul Plafond, pena la decadenza dal Contributo concesso. Qualora il contratto di Finanziamento BS non sia stato stipulato entro il termine di cui sopra ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di Finanziamento BS ricompresa nell’elenco di cui al precedente paragrafo (vi), il Contraente il Finanziamento è tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al secondo mese successivo a quello di erogazione da parte CDP della provvista erogata a valere sul Plafond (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo);
(viii) erogare il Finanziamento BS in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del relativo contratto di finanziamento BS, con facoltà per i Contraenti il Finanziamento di eseguire i pagamenti direttamente in favore dei fornitori delle PMI, in relazione ai beni oggetto del Finanziamento BS;
(ix) comunicare al Ministero:
(a) eventuali inadempimenti da parte della PMI delle condizioni contrattuali di rimborso del Finanziamento BS, ivi inclusa la corresponsione dei canoni di leasing, entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora la PMI non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine; e/o
(b) la risoluzione o decadenza dal contratto di Finanziamento BS, entro 60 giorni dall’evento; e/o
(c) i casi di rimborso anticipato del Finanziamento BS ovvero, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, entro 120 giorni dalla data, a seconda dei casi, del rimborso ovvero del riscatto anticipato;
(x) comunicare prontamente al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva di cui siano venuti a conoscenza, laddove la stessa sia causa di revoca del Contributo ai sensi della Normativa Applicabile;
(xi) esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della PMI e/o la risoluzione del e/o il recesso dal contratto di Finanziamento BS nei casi previsti dal medesimo contratto di finanziamento, ivi incluso il caso di previa revoca, da parte del Ministero, del Contributo;
(xii) dare prontamente notizia al Ministero dell’avvenuta comunicazione dell’avvenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal contratto di Finanziamento BS, ovvero della richiesta di
rimborso anticipato del Finanziamento BS manifestata dalla PMI, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato nonché del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento BS, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto.
Articolo 12 Impegni del Ministero
12.1 Il Ministero si impegna a:
(i) monitorare la dotazione delle risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, anche tenendo conto delle risorse liberate a seguito di mancato utilizzo, parziale o totale, delle risorse prenotate ad esito dell’adozione delle delibere di Finanziamento BS da parte dei Contraenti il Finanziamento;
(ii) trasmettere ai Contraenti il Finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati dagli stessi e della documentazione ad esso allegata, il provvedimento di concessione dei Contributi, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico della PMI;
(iii) comunicare ai Contraenti il Finanziamento, entro 30 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti, le eventuali rideterminazioni o revoche, totali o parziali, dei Contributi comminate alle PMI. Resta inteso che la rideterminazione/revoca del Contributo costituisce motivo di rimborso anticipato obbligatorio della relativa quota di Plafond per il Contraente il Finanziamento, che dovrà essere conseguentemente restituita, totalmente o parzialmente, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 3.4 (vi), tranne nel caso di rideterminazione dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per cumulo con altre agevolazioni, ivi inclusa la garanzia del FCG;
(iv) su richiesta dell’ABI, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili, di interesse dei Contraenti il Finanziamento;
(v) informare ABI circa l’intenzione di apportare modifiche/integrazioni della Normativa Applicabile che possano incidere in maniera significativa sull’applicazione della presente Convenzione;
(vi) informare i Contraenti il Finanziamento e ABI sull’andamento delle prenotazioni del Contributo, in relazione alla possibile data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande ai sensi dell’articolo 3 della Circolare;
(vii) promuovere una specifica campagna di informazione presso il sistema imprenditoriale sulla misura di cui all’articolo 2 del D.L. 69/2013, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti ed alle modalità di accesso ai Contributi e ai Finanziamenti BS. Tale campagna informativa sarà tempestivamente attivata dal Ministero in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione alle PMI a partire dalla data di apertura dello sportello.
Articolo 13 Miscellanea
13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti,
a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti.
13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
(i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
(ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx
Telefax: 06/42215555 – 06/42215556
Alla cortese attenzione di: Area Supporto all’Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente
(iii) se a Ministero:
Ministero dello Sviluppo Economico
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0/X 00000 – Xxxx
Telefax: 06/54927408 – 06/54927447
Alla cortese attenzione di: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.
13.7 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti. Resta altresì inteso che le Parti si riservano, in presenza di eventuali rilevanti modifiche o integrazioni alla Normativa Applicabile, di valutarne l’impatto sulla tempistica e sulle modalità di attuazione della Convenzione, al fine di apportare alla stessa, ove possibile, le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per la prosecuzione delle attività nella stessa disciplinate.
13.8 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
13.9 Ciascun Contraente il Finanziamento può, previa formale comunicazione scritta a CDP e al Ministero e senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, recedere dagli impegni di cui all’Articolo 11.1 e rinunciare al diritto di richiedere ulteriori Erogazioni a valere sui Finanziamenti. Resta inteso l’obbligo per il Contraente il Finanziamento di adempiere a tutte le obbligazioni e di portare a termine tutte le attività in essere al momento della predetta comunicazione.
13.10 Gli Allegati alla presente Convenzione che non siano stati completati alla data odierna, verranno concordati tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in tempi brevi e comunque entro la data di apertura dello sportello.
13.11 Il Ministero e l’ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Articolo 14
(Legge regolatrice – Foro competente)
14.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
14.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 14 febbraio 2014
Elenco Allegati alla Convenzione
(in corso di definizione)