STATUTO DEL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
All. B)
STATUTO DEL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 1
Costituzione
1. Tra gli Enti Locali sotto elencati è costituito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del TUEL d.lgs.vo 267/2000 e dell’articolo 22 della L.R. 42/98 e loro successive modificazioni e integrazioni, a seguito di specifica Convenzione, un Consorzio per l’esercizio di funzioni amministrative e servizi in materia di Trasporto Pubblico Locale:
a) Provincia di Pisa
b) Comune di Pisa
c) Comune di Pontedera
d) Comune di Volterra
2. Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale a norma del combinato disposto dell’art. 114, comma, 1, e dell’art. 31 del d.lgs. TUEL 267/2000.
Art. 2
Denominazione - Sede - Durata
1. Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Trasporti Pubblici Locali".
2. Il Consorzio ha sede legale in Pisa, presso la Provincia di Pisa. Tale sede potrà essere spostata per decisione dell'Assemblea Consortile. Il Consiglio di Amministrazione potrà invece istituire o trasferire altrove unità operative.
3. La durata del Consorzio è fissata fino al 12 giugno 2010 e può essere prorogata.
Art. 3
Oggetto del Consorzio
1. La gestione in forma associata e coordinata a mezzo del predetto Consorzio riguarda in particolare le seguenti funzioni e attività:
a) Le competenze della Provincia previste dal comma 7 dell’art. 6 della L.R. 42/98;
b) Le proposte programmatiche ai fini di concorrere alla pianificazione di cui all’art. 9 della L.R. 42/98;
c) Tutte le funzioni amministrative di competenza dei Comuni relative ai servizi di trasporto pubblico previste dall’art. 12 della L.R. 42/98;
d) Espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula dei relativi contratti
e) Gestione, indirizzo e controllo del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale con competenze specifiche in materia di:
• programma di esercizio definito nel contratto di servizio
• controllo gestione e qualità del servizio
• monitoraggio
• beni
• sistema tariffario
• corrispettivi e pagamenti
• cessione dei beni al nuovo gestore al termine del contratto
• Comitato tecnico per la gestione del contratto
• controversie relative al contratto di servizio
• aspetti giuridici afferenti il contratto di servizio
• penali
f) Xxxxxxxxx secondo quanto previsto dal contratto di servizio e all’articolo 24 della L.R. 42/98 e sul rispetto di tutti gli obblighi imposti dal contratto di servizio al gestore;
g) La stipulazione di contratti di servizio previsti dall’art. 19 della L.R. 42/98;
h) Concorso, mediante proposta organica, alla definizione del sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani valido per i lotti in cui è suddivisa la rete provinciale dei servizi, di cui all’art. 19 bis comma 3 della L.R. 42/98;
i) Proposta agli enti consorziati del piano degli investimenti nel settore del trasporto e pareri sul piano investimenti del gestore del servizio ai fini di conseguire l’obiettivo di integrazione sinergica delle risorse;
j) Collaborazione, con riferimento al territorio degli enti consorziati, con l'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all’art. 21 della L.R. 42/98;
k) Proposta di accordi e convenzioni con la Regione ai sensi dell’art. 22 comma 4 della
L.R. 42/98;
l) Concorso nella predisposizione e/o modifica e/o integrazione del piano provinciale del servizio di trasporto pubblico mediante proposte autonome ed espressione di pareri;
m) Erogazione dei contributi pubblici agli affidatari dei servizi di linea;
n) Indagini sui fabbisogni della domanda di trasporto;
o) Attività di pianificazione del sistema di trasporti anche in relazione alle competenze degli altri interventi;
p) Supporto all’Osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, con particolare riferimento agli obbighi informativi;
q) Coordinamento dei servizi interprovinciali e di confine tra i lotti.
Art. 4
Quote di partecipazione e fondo di dotazione
1. Le quote di partecipazione annuali, normate dall’art. 10 della Convenzione, risultano inizialmente così suddivise:
Provincia di Pisa € 9.009.358,00 pari al 67,47% della partecipazione Comune di Pisa € 3.847.685,00 pari al 28,81% della partecipazione Comune di Pontedera € 368.365,00 pari al 2,76% della partecipazione Comune di Volterra € 127.002,00 pari al 0,96% della partecipazione
2. Nella fase di prima applicazione, e comunque entro due mesi dalla costituzione degli organi Consortili, i singoli partecipanti provvedono alla costituzione di un fondo di dotazione consortile dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 ripartito secondo le quote percentuali di partecipazione.
Art. 5
Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione - Vigilanza
1. Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività del Consorzio.
2. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l’approvazione di pareri preventivi agli atti.
3. Gli atti dell’Assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione da parte degli Enti consorziati sono i seguenti:
• modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
• piano-programma;
• bilanci economici di previsione annuale e pluriennale;
• conto consuntivo;
• bilancio di esercizio e relative variazioni;
• definizione delle strategie generali e dei programmi;
• richieste di adesione di altri Enti e consorzi;
• richieste di recesso;
• modifiche dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione.
Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento.
4. Viene inoltre acquisito il parere preventivo degli Enti consorziati, sui seguenti atti:
• partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Cooperative sociali;
• regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabili dall’Assemblea;
• investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati che debbono esprimere parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere l’obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
5. L’informazione si attua attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell’elenco degli oggetti deliberati dall’Assemblea del Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l’adozione da parte dell’Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell’Assemblea stessa.
6. Tali atti costituiscono quelli fondamentali in ottemperanza all’art. 31 comma 3 del d.lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
• piano -programma
• bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
• conto consuntivo;
• bilancio di esercizio e relative variazioni.
La trasmissione di tali atti va effettuata dopo la loro adozione e contestualmente alla pubblicazione all’Albo del Consorzio. Tale comunicazione non sospende l’efficacia e l’esecutività degli atti.
7. Xxxxxx, inoltre, essere trasmessi, entro 15 giorni dal loro predisposizione, a ciascuno degli Enti consorziati:
• una Relazione semestrale sull’andamento del Consorzio;
• il Referto del controllo di gestione di cui all’art 198 del d.lgs.vo 267/2000 TUEL.
8. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell’Art.43 TUEL d.lgs.vo 267/00.
9. E’ comunque garantito agli Enti aderenti l’accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi del Consorzio.
10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell’Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
Art. 6
Organi Del Consorzio
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente.
Art. 7
Disposizioni comuni
1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.
2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I° del Titolo VI° del d.lgs.vo 267/00.
Art. 8
Composizione dell'Assemblea
1. L’Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E’ l’organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
Art. 9
Prima seduta dell'Assemblea - Convocazione - Presidenza - Accertamento della regolare costituzione e nomina del Presidente dell'Assemblea
1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro giorni da
e deve vedere la presenza di tutti gli Enti consorziati.
2. La prima seduta è convocata dal rappresentante dell'Ente che rappresenta la maggiore quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.
3. Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente dell'Assemblea fra i rappresentanti degli Enti consorziati.
Art. 10
Attribuzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:
a) la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l'approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione
f) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
g) le deliberazioni sull'assunzione di mutui e prestiti;
h) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) l’ammissione di altri Enti al Consorzio ;
k) la definizione delle strategie generali;
l) i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Assemblea stessa;
m) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l’ordinaria Amministrazione.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena la decadenza.
Art. 11
Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea almeno tre volte l'anno.
2. L'Assemblea non può deliberare validamente se non sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno il 66 % delle quote di partecipazione al Consorzio.
3. Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall’Ente rappresentato. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto espresso a maggioranza delle quote di partecipazione. Per le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 (lettere a, b, c, d, g, i, k, l) è richiesta altresì la maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto.
5. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente dell'Assemblea consortile.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell’Assemblea senza diritto di voto.
7. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data comunicazione mediante affissione agli albi del Consorzio e degli Enti consorziati.
Art. 12
Presidente dell'Assemblea
1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti legali degli Enti consorziati e con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art.11.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
• convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare;
• vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.
3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal rappresentante legale dell'ente consociato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio.
Art. 13
Consiglio di Amministrazione - Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo gestionale dell’attività imprenditoriale e di amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
Art. 14
Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio fuori del proprio seno, su designazione degli Enti consorziati, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale ed una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti.
2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge.
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
Art. 15
Durata in carica - Cessazione - revoca
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni cinque e non possono essere rinominati più di una volta consecutivamente.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
• per scadenza;
• per dimissioni;
• per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
• per revoca.
3. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta con motivata deliberazione dall'Assemblea per gravi inadempienze alla proprie attribuzioni, col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 11 sia in prima che in seconda convocazione.
Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei consiglieri determina la decadenza dell’intero Consiglio.
Art. 16
Funzioni e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed il funzionamento del Consorzio, compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi;
2. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
c) delibera sull'acquisizione di beni mobili e immobili;
d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
f) predispone i progetti di bilancio;
4. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:
a) gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;
b) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili ;
c) le alienazioni di beni;
d) gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del Consorzio;
e) il conferimento, delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5. Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla Assemblea per l’approvazione, sono:
a) Il piano - programma
b) I bilanci economici di previsione pluriennale e annuale
c) Il bilancio consuntivo
d) Il bilancio di esercizio
e) Relazione semestrale sull’andamento del Consorzio.
6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.
Art. 17
Sedute del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Art. 18
Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. E’ l’organo di raccordo fra l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l’attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l’unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente:
• convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;
• provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all’Assemblea;
• coordina l’attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
• sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni attribuite e delegate al Consorzio;
• esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente inoltre:
• vigila sul buon andamento del Consorzio
• vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
• adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
• provvede alla trasmissione in elenco all’Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
• promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
• cura i rapporti con gli Enti consorziati ed è responsabile di tutti gli adempimenti previsti all’art. 5 -Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione - Vigilanza
• firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente può fare, a sua discrezione, speciali delegazioni ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, delega un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.
Art. 19
Indennità
1. A favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna indennità di carica.
Art. 20
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 11, secondo quanto previsto dall'art. 234 d.lgs.vo 267/00 TUEL
2. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 D.Lgs. 267/00.
Art. 21
Attribuzioni del Collegio dei Revisore dei Conti
1. Il Collegio dei revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all’apposito regolamento:
a. collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b. esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
d. redige l’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
e. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
x. xxxxxxx nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.
Art. 22
Responsabilità
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.
Art. 23
Trattamento economico - durata in carica - cessazione, decadenza, revoca
1. Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non è attribuito alcun compenso.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio e sono rieleggibili una sola volta.
3. I componenti del Collegio dei Revisore dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell’incarico e per dimissioni.
4. I componenti del Collegio dei Revisore dei Conti decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 20;
5. I componenti del Collegio dei Revisore dei Conti non sono revocabili salvo per:
a) gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;
b) inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell’apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell’Assemblea del rendiconto della gestione.
6. Il provvedimento di revoca è adottato dall’Assemblea col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 11 sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 24
Segretario del Consorzio
1. Il Segretario del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge le seguenti funzioni:
a) assiste alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
b) è responsabile dell’istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre all’esame dell’Assemblea ed esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza svolge funzioni di Segretario il Consigliere Xxxxxxx.
Art. 25
Personale del Consorzio
1. Per l’adempimento dei compiti d’ufficio e per lo svolgimento delle attività di sua competenza, il Consorzio si avvarrà del personale degli Enti soci, già addetto, all’interno della struttura di appartenenza, al servizio di trasporto pubblico locale, che comunque rimane inquadrato nelle proprie posizioni.
Art. 26
Responsabile del servizio contabilità
1. Le funzioni di responsabile del servizio contabilità sono svolte dal responsabile del servizio finanziario di uno degli Enti consorziati individuato dal Consiglio Amministrazione.
2. Il responsabile esprime il parere contabile e attesta la copertura finanziaria di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 27
Collaborazioni esterne
1. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.
2. Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.
Art. 28
Entrate
1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
a) i contributi in conto esercizio previsti dalle disposizioni legislative e normative regionali, statali e comunitarie vigenti;
b) proventi diversi, ordinari e straordinari;
c) i contributi e i corrispettivi degli Enti consorziati;
d) i contributi per investimenti.
Art. 29
Patrimonio
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
a) beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
b) ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
c) trasferimenti.
2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso, come previsto dalla convenzione.
3. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio; quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.
Art. 30
Criteri di gestione
1. La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell’ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
Art. 31
Bilanci e conto consuntivo
1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica nonché nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.
2. L’Assemblea del Consorzio delibera, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo, che vengono trasmessi agli Enti consorziati per l’approvazione.
Art. 32
Contabilità
1. Per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, al presente Consorzio si applicano le norme previste per le Aziende speciali.
2. Per il controllo di gestione si applicano le norme previste dal d.lgs.vo 267/2000 TUEL.
3. E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.
5. Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.
Art. 33
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria sarà svolto dal soggetto che lo effettua per uno degli enti consorziati.
Art. 34
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.