Patrimonio. (1) Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Art. 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.
(2) Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato
(3) Il patrimonio costituito da navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e dai battelli destinati alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
(4) Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Patrimonio. Il Patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Xxxxx;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.
Patrimonio. La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato in relazione all’abitazio- ne assicurata per:
Patrimonio. Il patrimonio della Cassa o dell’Ente è costituito da:
a) contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;
b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
c) ogni altra eventuale entrata.
Patrimonio. 20.1. Il patrimonio della Società è costituito:
a. dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finan- ziamento di cui all’articolo 150-ter, comma 1, del TUB, regolate al successivo articolo 24;
b. dalla riserva legale;
c. dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d. da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.
Patrimonio. 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni e dalle attività che risultano dalla relazione di stima del patrimonio dell'"Ente Autonomo Teatro di San Carlo" redatta ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367;
b) dagli apporti dello Stato, della Regione Campania e del Comune di Napoli, specificamente destinati a patrimonio;
c) dall'utilizzazione, senza corrispettivo, del complesso costituente il Teatro di San Carlo;
d) dalle eventuali contribuzioni dei Soci Privati, così come definiti dal successivo art. 5 e dei Benemeriti e Sostenitori, di cui al successivo art. 6, destinate a patrimonio;
e) dalle altre somme di danaro e dai beni mobili o immobili pervenuti da donazioni, eredità e legati che l'elargitore o, in mancanza di specifiche indicazioni, il Consiglio di indirizzo, abbiano destinato a patrimonio. Per i beni immobili si applica, in ogni caso, la disposizione contenuta nel successivo comma 2.
2. Gli immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo devono essere venduti, tranne che non si tratti di cespiti direttamente
3. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione. Il fondo di gestione è composto dai beni individuati dal successivo art. 4.
Patrimonio. 1. Il patrimonio della Fondazione, anche quale risultante dall’atto costitutivo, è costituito da:
a) i beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
b) i diritti d’uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero o da altri soggetti proprietari;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
d) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.
Patrimonio. Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni di cui all’art. 24 dello statuto. I beni immobili e gli altri beni del Comune e dell’Azienda Sanitaria di Firenze che sono funzionali allo svolgimento delle attività della società della salute sono concessi alla stessa in comodato d’uso gratuito.
Patrimonio. Coordinamento e centralizzazione acquisti
Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: • lasciti, donazioni, oblazioni,eredità, legati, rendite e simili ricevuti dall’Associazione a titolo di incremento del patrimonio • acquisti di beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione • da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto ,eventuali utili e avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitale dell’Associazione, durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione sia prevista dalla legge.