Collaborazioni esterne Clausole campione

Collaborazioni esterne. 1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso della somma prevista all’art. 5 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.
Collaborazioni esterne. 11.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore si avvalga di collaboratori esterni (interpreti professionisti freelance e/o iscritti ad associazioni di categoria) per svolgere le prestazioni oggetto della fornitura e di tutte le migliori tecnologie utili alla precisa esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 11.2 Il Fornitore garantisce l'adeguata preparazione professionale degli interpreti ai quali affiderà l'incarico e al contempo potrà, nel caso in cui l'interprete dovesse recedere dall'impegno preso per gravi motivi, effettuare la sostituzione del professionista opzionato con collega/colleghi di pari competenza e alle medesime condizioni.
Collaborazioni esterne. 5.1 II Cliente riconosce ed accetta che il Fornitore si avvalga di collaborazioni esterne (ad esempio, traduttori professionisti freelance) per svolgere in tutto o in parte le prestazioni che formano oggetto dei Servizi. 5.2 II Fornitore garantisce circa l’adeguata preparazione professionale dei soggetti anche esterni cui affiderà le prestazioni richieste, ed il controllo degli stessi in tutte le fasi del processo di realizzazione del Servizio.
Collaborazioni esterne. 1. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo. 2. Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.
Collaborazioni esterne. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, l’UNIVERSITÀ potrà avvalersi di personale esterno, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. Previa comunicazione per iscritto a LEONARDO, che si richiederà prima dell’avvio delle procedure di selezione, l’UNIVERSITÀ potrà avvalersi di personale esterno anche mediante assegni di ricerca o borse di studio e affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente Contratto. Resta inteso che il coinvolgimento di collaboratori esterni non comporterà alcun maggior costo per Leonardo. L’UNIVERSITÀ sarà responsabile per l’attività prestata dal collaboratore esterno, ivi incluso per quanto attiene gli obblighi di riservatezza, nonché della disciplina della proprietà intellettuale, così come previsto nell’Accordo.
Collaborazioni esterne. 1. Qualora non siano disponibili figure professionali equivalenti e per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali di responsabilità ad esperti di provata competenza, in possesso dei prescritti requisiti, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, tenendo conto del Contratto Collettivo regionale di Lavoro. 2. Detti incarichi sono individuati e definiti dal Sindaco, con motivato provvedimento, previa delibera giuntale con la quale sono stabiliti la durata e la retribuzione ai sensi dell’art.59 del vigente Statuto Comunale, direttamente in base a presentazione di apposito "curricula" professionale ovvero sulla base di apposite selezioni disciplinate da norme regolamentari. 3. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, possono essere disposte, con le modalità di cui ai precedenti commi, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 267/2000. 5. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del predetto D.Lgs.165/2001.- 6. Detti incarichi possono essere revocati secondo le procedure e le modalità previste dalla legge.
Collaborazioni esterne. 1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo ciascuna delle Parti potrà avvalersi, secondo i rispettivi regolamenti, dell’opera di organismi e società specializzati, di Istituti, Associazioni, esperti e liberi professionisti.
Collaborazioni esterne. 1. L’Università provvede, di regola, all’assolvimento dei compiti istituzionali avvalendosi del personale dipendente nell’ambito del rapporto di servizio. 2. Per ragioni eccezionali e motivate o qualora non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente e nei casi espressamente contemplati da norme legislative e contrattuali, è consentito il ricorso a prestazioni di soggetti terzi con le modalità definite dalla regolamentazione interna di Ateneo e dalla normativa nazionale in materia.
Collaborazioni esterne. Il Dipartimento, nell’ambito del presente Contratto e per esigenze specifiche, potrà avvalersi di collaborazioni esterne di natura professionale, che saranno gestite in conformità ai Regolamenti dell’Ateneo.
Collaborazioni esterne. 1. In ordine alle prestazioni relativamente alle quali sia stata puntualmente accertata l’impossibilità di ricorso a personale interno, il Direttore e/o il Dirigente competente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvede mediante contratto per prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 5 lett. d) del presente regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di aMo.