Contract
CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA CONVENZIONE XXX.XX.XX PROTEZIONE DELLE PROFESSIONI MEDICA E SANITARIE E CARIGE ASSICURAZIONI SPA
Polizza RCT n. 708/1491
1. DICHIARAZIONE
Le Parti dichiarano che :
⮚ il testo della “Convenzione”,
⮚ la “Polizza n° 708/1491”,
⮚ il “Modulo di adesione”,
⮚ il “Certificato di assicurazione”
formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto contenuto nel testo della “Convenzione”, nella “Polizza RCT n° 708/1491”, nel “Modulo di adesione” e nel ”Certificato di assicurazione”.
La durata della presente Convenzione, è pattuita in anni 3, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/10/2010 alle ore 24:00 del 31/10/2013 è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta data da una delle Parti con preavviso di almeno 90 giorni.
La facoltà di recedere dalla presente Polizza Convenzione sarà efficace per tutte le polizze parte della Convenzione stessa.
La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
2. ADESIONE ALLA CONVENZIONE
Il medico che desidera aderire alla Convenzione deve :
1.1 Compilare e sottoscrivere il “Modulo di adesione” versando contestualmente il premio al Broker;
1.2 Trasmettere il “Modulo di adesione” al Broker; Il Broker deve :
2.1 accogliere il “Modulo di adesione” inviato dagli iscritti;
2.2 inviare, il “Modulo di adesione” alla Direzione della Società.
2.3 versare l’importo risultante dalla somma degli importi indicati nel “Modulo di adesione” trasmessi secondo quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 2.2., entro i termini di remissione dei pagamenti previsti dagli accordi di mandato.
La Società provvederà ad emettere apposito certificato di assicurazione dei nuovi aderenti alla Convenzione e dei premi da essi versati per il periodo di competenza.
3. DECORRENZA DELLE GARANZIE, MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI ANNUI
Le garanzie decorreranno, in base a quanto indicato nel modulo di adesione compilato a cura dell’iscritto alla Contraente:
3.1 Per le nuove adesioni, che potranno essere inoltrate dal 31/10/2010 al 30/10 di ogni anno successivo: esclusivamente dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, riferito al periodo in cui è stata inoltrata la richiesta di adesione;
3.2 Per i rinnovi di fine anno:
sulla base dell’elenco degli iscritti assicurati nell’anno trascorso come previsto al successivo punto 4 - Pagamento del premio;
3.3 Massimali, Premi Lordi e Scadenza delle coperture
i massimali per ogni medico aderente alla convenzione sono stabiliti come segue:
⮚ per la “Polizza di RC Professionale n. 708/1491 i massimali assicurati, per ogni medico aderente, sono:
• € 2.500.000,00 unico per sinistro e per anno per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
• € 5.000.000,00 unico per sinistro e per anno per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a seconda di quando indicato dal medico nel modulo di adesione.
⮚ il premio lordo annuale per ciascun medico aderente alla Polizza di RC Professionale è determinato come segue:
- Per le adesioni avvenute tra il 31/10 ed il 30/01
tabella premi lordi adesioni dal 31/10 al 30/01 | ||
Massimale | Tutte le specialità (escluse Ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia) | ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia |
2.500.000 | 390 | 1000 |
5.000.000 | 490 | 1300 |
- Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio ed il 29 aprile:
tabella premi lordi adesioni dal 31/1 al 29/04 | ||
Massimale | Tutte le specialità (escluse Ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia) | ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia |
2.500.000 | 293 | 750 |
5.000.000 | 368 | 975 |
Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 30 aprile ed il 30 luglio:
tabella premi lordi adesioni dal 30/04 al 30/7 | ||
Massimale | Tutte le specialità (escluse Ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia) | ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia |
2.500.000 | 195 | 500 |
5.000.000 | 245 | 650 |
- Per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 31 luglio ed il 30 ottobre:
tabella premi lordi adesioni dal 31/7 al 30/10 | ||
Massimale | Tutte le specialità (escluse Ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia) | ostetricia Ginecologia Anestesiologia Chirurgia Plastica Ortopedia |
2.500.000 | 98 | 250 |
5.000.000 | 123 | 325 |
⮚ La scadenza annuale delle coperture è fissata alle ore 24.00 del 31/10 di ogni anno a prescindere dalla data di adesione ed è tacitamente rinnovabile, di anno in anno, previo pagamento del relativo premio di rinnovo, salvo disdetta comunicata da una delle parti, con preavviso di almeno 90 giorni, alla scadenza annuale.
4. PAGAMENTO DEL PREMIO
Premesso che la normativa di cui al presente punto 4 riguarda esclusivamente i premi annui successivi al versamento di quello con il quale l’iscritto ha aderito alla Convenzione (vedi punto 3),
4.1 la Società dovrà :
4.1. predisporre ed inviare a Xxxxxx Italia SpA entro il 31/12 di ogni anno una dichiarazione di rinnovo di tutti gli Iscritti assicurati che hanno provveduto al rinnovo dell’assicurazione per le annualità successive alla prima;
4.1.b) emettere tali dichiarazioni precisando la durata della copertura e il premio totale annuo pagato, in relazione all’attività svolta .
4.2 il Broker dovrà :
4.2.a) verificare l’elenco degli iscritti alla copertura di I° Rischio;
4.2.b) segnalare entro il 15/12 i nominativi degli Iscritti che hanno provveduto al rinnovo delle garanzie;
4.2.c) rimettere il premio previsto secondo gli accordi di mandato;
In caso contrario le garanzie prestate con la presente polizza restano sospese dalle ore 24:00 del 31° giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento ferme le successive scadenze a norma dell’art.1901 C.C.; inoltre nel caso in cui l’assicurato non paghi al Broker i premi per le annualità successive all’adesione alla Convenzione, la copertura assicurativa si intenderà cessata dalla data del mancato pagamento e la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce il mancato pagamento.
5 CLAUSOLA DI RECESSO DALLA CONVENZIONE
La Società e la Contraente, hanno la facoltà di recedere dalla polizza convenzione con un preavviso di 90 giorni, ad ogni singola scadenza annuale.
Dopo ogni sinistro denunciato, la Società e l’Assicurato hanno la facoltà di disdettare, a far tempo dalla prima scadenza annua successiva, la copertura assicurativa del singolo Assicurato che ha presentato la denuncia con un preavviso minimo di 60 giorni.
Nel caso la disdetta venga inviata dalla Società la stessa dovrà darne avviso scritto alla Contraente con le modalità che precedono la quale Contraente potrà esprimere parere contrario alla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso.
6. GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, al Broker di assicurazione Xxxxx Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, il Contraente, l’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o
posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.)..
Polizza N. 708/1491 di Carige Assicurazioni Spa
Definizioni
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato: la persona fisica il cui interesse e’ protetto dalla polizza, che sia: dirigente medico, sanitario, odontoiatra e veterinario del ruolo sanitario, e vanti un rapporto di lavoro continuativo e non occasionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con organizzazioni che operino in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale:
(a) a tempo indeterminato oppure
(b) a tempo determinato oppure
(c) qualificato come rapporto di collaborazione)
indicata nella scheda di polizza a protezione della cui responsabilità viene emesso il contratto. Assicuratori: Carige Assicurazioni SpA
Contraente: Xxx.Xx.Xx. – Associazione per la Protezione delle Professioni Medica e Sanitarie che sottoscrive il contratto in nome e per conto degli Assicurati, senza assumere alcuna obbligazione in ordine al pagamento del premio che si
intende a carico esclusivo di ciascun Assicurato, salvo quanto relativo alla raccolta del premio stesso ed alla gestione amministrativa del contratto.
Danno: il danno, sia patrimoniale (economico) che non patrimoniale (fisico) subito da qualsiasi parte terza in conseguenza di decesso, lesione personale o danno o perdita della proprietà dei beni.
Beni: Cose, denaro contante e animali Sinistro:
- qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi all’Assicurato o all’ Ente di appartenenza;
- qualsiasi diffida scritta ricevuta dall’Assicurato o dall’Ente di appartenenza , in cui un terzo esprima l’intenzione di richiedere all’assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all’Ente di appartenenza) di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato
Intramoenia (o attività intramuraria):
L’attività esercitata dal medico dipendente dell’Ente Pubblico in regime libero professionale all’interno della struttura dell’Ente stesso (o strutture da questo accreditate), secondo quanto disciplinato dal Dlgs 502/1992 e Dlgs 129/1999 e successive modificazioni o integrazioni. E’ compresa anche la cosiddetta attività di “Intramoenia allargata”.
Norme che regolano l’assicurazione in generale Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2
Proroga dell’Assicurazione
Pur avendo la convenzione durata triennale è facoltà del singolo assicurato inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. Diversamente quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente
Articolo 3
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
Articolo 5
Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 6
Altre assicurazioni
L’Assicurato non è obbligato a comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Peraltro, ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 7
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza entro dieci giorni da quanto ne ha avuto conoscenza (art. 1913 CC). L’Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso nonché i documento e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.) L’inadempimento ditale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
Articolo 8
Gestione delle vertenze di danno
Gli Assicuratori assumono, in caso di sinistro, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. in caso di procedimento penale, assumono la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 cc).
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Articolo 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 10
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 11
Dichiarazione assenza sinistri noti
Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara che, all’atto del perfezionamento della presente polizza, non è ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un sinistro.
Articolo 12
Recesso in caso di sinistro
vedi art. 5 Clausola di recesso dalla Convenzione.
Articolo 13
Proroga della assicurazione
E’ data facoltà al singolo Assicurato di inviare disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. Diversamente l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Condizioni particolari Articolo 14
Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge per eventi occorsi durante lo svolgimento della propria attività istituzionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia ovunque esercitata, che abbiano causato a terzi morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, addebitati a loro colpa grave con provvedimento definitivo o esecutivo dell’Autorità Giudiziaria competente in conseguenza:
a) dell’azione di rivalsa esperita dall’impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale stipulata dall’Ente di appartenenza;
b) dell’azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.
L’assicurazione comprende la responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso e/o interventi effettuati durante l’attività di volontariato.
Articolo 15 Pagamento del premio
L’inserimento nel presente contratto di ciascun Assicurato avverrà unicamente mediante la trasmissione, da parte dell’Assicurato al Broker incaricato della relativa scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta e del premio dovuto La copertura assicurativa scadrà per ogni assicurato il 30/4 di ogni anno.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi di eventuali rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’ari. 1901 del Codice Civile.
Il premio delle rate successive alla prima è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. I premi devono essere pagati all’Assicuratore al quale è assegnata la polizza.
Qualora nel corso della durata del contratto la persona assicurata termini il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale per quiescenza o per altro motivo, essa resta assicurata fino alla prima scadenza annuale.
In questo caso è data facoltà all’Assicurato o ai suoi eredi di giovarsi di giovarsi di un periodo integrativo per la denuncia di sinistri ulteriori di 10 anni dietro pagamento di un premio pari a 4 annualità.
Articolo 16 Esclusioni
L’assicurazione non vale per i sinistri i conseguenti a:
1. comportamenti colposi posti in essere oltre cinque anni prima della data di effetto della copertura assicurativa
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l’attività diagnostica e terapeutica oggetto dell’assicurazione;
3. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
4. richieste di risarcimento derivanti da attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non e’ applicabile all’attività intramuraria che pertanto risulta inclusa nella garanzia offerta dalla presente polizza.
Inoltre L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Xxxxx
g) o di regolamenti inerenti l’attività sanitaria;
h) i danni da attività di sperimentazione clinica;
i) i danni da attività di ricerca;
j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
k) da furto;
l) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
m) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
n) a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
o) derivanti dalla proprietà di fabbricati e loro impianti fissi;
p) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Articolo 17
Limiti di indennizzo
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi, spese) fino a concorrenza del massimale per ciascun sinistro indicato nella scheda di polizza.
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Articolo 18
Inizio e termine della garanzia — Claims Made
La garanzia vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il decorso del periodo di assicurazione indicato in polizza, a condizione che essi siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto della copertura assicurativa.
L’azione di rivalsa, pervenuta in seguito ai sinistri denunciati durante il periodo dell’assicurazione, sarà considerata come effettuata durante il periodo di assicurazione.
Articolo 19
Massimali di garanzia
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei massimali indicati nella scheda di polizza in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l’Assicurazione.
Agli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, l’assicurato dichiara:
1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “Claims made’ a coprire le richieste d risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni Generali: Articolo 2 Proroga dell’assicurazione
Articolo 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Articolo 8 Gestione delle vertenze di danno Articolo 12 recesso in caso di sinistro
3. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Norme che regolano l’Assicurazione:
Articolo 16 Esclusioni
Articolo 18 Inizio e termine della garanzia — Claims Made
Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni “Rami Elementari”
(predisposta ai sensi dell'Art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 ed in conformità a quanto disposto con le circolari I.S.V.A.P. n. 303 del 02/06/1997 e dal Regolamento I.S.V.A.P. n.24 del 19/05/2008)
Informazioni relative alla Società
Il contratto è concluso con la Società Carige Assicurazioni S.p.A. avente sede legale in: Italia - Xxxxx Xxxxxxx x. 000
- 00000 Xxxxxx.
La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa a norma del Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Informazioni generali sul contratto
Legge applicabile
Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
Ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo 209/2005 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, fatta salva la prevalenza delle norme imperative nazionali e delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana relative alle assicurazioni obbligatorie.
La Società Carige Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata “Società”, propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.
Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, per iscritto, a:
Carige Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
fax 00.00.00.00.00
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- Nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo.
- Identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l’operato.
- Breve descrizione del motivo della lamentela.
Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P. - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Fax n. 00.000.00.000/745, corredando l’esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008).
Nell’Assicurazione di Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di
sottoscriverlo.
Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/2003
Secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.
I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile).
B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:
a) Comunicazioni obbligatorie:
sono quelle comunicazioni che la società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali); Magistrature; Forze dell’ordine (P.S., C.C., C.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:
rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere
a) e b) del presente punto, in relazione alle f inalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.
c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società:
è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al tratt amento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punt o 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozi one commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.
In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
- di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. , con sede in Viale Certosa, 222
– 00000 Xxxxxx – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).