Inizio e termine della garanzia (Claims Made) Clausole campione

Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere per la prima volta non prima di dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione e non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti, fatti o circostanze, accaduti prima dell’effetto della presente assicurazione, che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pre- sentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa. In caso di “Sinistro in serie”, così come definito dall’art. 4 che segue, la data della prima richiesta sarà considerata co- me data di tutte le richieste anche per quelle presentate suc- cessivamente alla cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pre- sentate dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). Art. 6 Dichiarazioni dell’Assicurato
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, a condizione che tali Xxxxxxxxx siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni antecedenti la data di effetto della Polizza, salvo diversa pattuizione che dovrà essere ratificata nel Modulo di Polizza. Limitatamente ai danni che traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione della Polizza – non conosciuti dall’Assicurato al momento della stipula del presente Contratto di Assicurazione – e per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altri Assicuratori, la presente Assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate dall’altra polizza.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di validità dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di stipula della presente polizza, come indicato nella scheda di copertura “retroattività”, e non siano già note all'Assicurato stesso. Pertanto si intendono esclusi atti - fatti - od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della propria copertura assicurativa (artt. 1892-1893 del Codice Civile). L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, pervenute all'Assicurato, e trasmesse agli Assicuratori, per la prima volta entro i 5 anni, come indicato nella Scheda di Copertura, immediatamente successivi alla scadenza del contratto o alla cessazione dell'assicurazione. Per ogni Assicurato, per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per il singolo Assicurato. La garanzia postuma cessa automaticamente qualora gli Assicurati, durante il periodo di garanzia postuma, stipulino altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi. La presente garanzia postuma comunque non avrà alcuna validità per i casi di licenziamento per giusta causa.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). La garanzia vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il decorso del periodo di assicurazione indicato in polizza, a condizione che essi siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto della copertura assicurativa. L’azione di rivalsa, pervenuta in seguito ai sinistri denunciati durante il periodo dell’assicurazione, sarà considerata come effettuata durante il periodo di assicurazione.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione DanniRami Elementari

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