Inizio e termine della garanzia (Claims Made) Clausole campione

Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pre- sentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa. In caso di “Sinistro in serie”, così come definito dall’art. 4 che segue, la data della prima richiesta sarà considerata co- me data di tutte le richieste anche per quelle presentate suc- cessivamente alla cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere per la prima volta non prima di dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione e non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti, fatti o circostanze, accaduti prima dell’effetto della presente assicurazione, che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pre- sentate dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di validità dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di stipula della presente polizza, come indicato nella scheda di copertura “retroattività”, e non siano già note all'Assicurato stesso. Pertanto si intendono esclusi atti - fatti - od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della propria copertura assicurativa (artt. 1892-1893 del Codice Civile). L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, pervenute all'Assicurato, e trasmesse agli Assicuratori, per la prima volta entro i 5 anni, come indicato nella Scheda di Copertura, immediatamente successivi alla scadenza del contratto o alla cessazione dell'assicurazione. Per ogni Assicurato, per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per il singolo Assicurato. La garanzia postuma cessa automaticamente qualora gli Assicurati, durante il periodo di garanzia postuma, stipulino altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi. La presente garanzia postuma comunque non avrà alcuna validità per i casi di licenziamento per giusta causa.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). Art. 6 Dichiarazioni dell’Assicurato
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). La garanzia vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il decorso del periodo di assicurazione indicato in polizza, a condizione che essi siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto della copertura assicurativa. L’azione di rivalsa, pervenuta in seguito ai sinistri denunciati durante il periodo dell’assicurazione, sarà considerata come effettuata durante il periodo di assicurazione.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione DanniRami Elementari
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Inizio e termine della garanzia (Claims Made). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, a condizione che tali Xxxxxxxxx siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni antecedenti la data di effetto della Polizza, salvo diversa pattuizione che dovrà essere ratificata nel Modulo di Polizza. Limitatamente ai danni che traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione della Polizza – non conosciuti dall’Assicurato al momento della stipula del presente Contratto di Assicurazione – e per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altri Assicuratori, la presente Assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate dall’altra polizza.

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  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.