CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE E DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER LE MENSE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA
N° di Raccolta
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE E DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER LE MENSE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA
GARA N. 8547025 – CIG N. 921139077E
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno ( ) del mese di
TRA
- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Ristorazione dell’Azienda, giusto Provvedimento n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4/3/2019;
E
- La Società (di seguito nominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in , Via , n. , codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata dal Sig. , nato a il , domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Appaltatore, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta
dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio. (In caso di procura speciale)
Rappresentata da , nato a il , in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Appaltatore giusta procura speciale conferita con atto a rogito del
notaio
di , n.
di Repertorio del
(oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio conservata agli atti dell’Ufficio.
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) L’Appaltatore
………………………interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le Società:
- XXXXX, con sede legale a , codice fiscale n. e Partita Iva n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di…;
- YYYYYY, con sede legale a , codice fiscale n. e Partita Iva n.-----
------ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di…;
Giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dott. , n. di Repertorio e n. di fascicolo in data , conservata agli atti dell’Ufficio.
PREMESSO E CONSIDERATO
- che con Determinazione n. del , veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata,
previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento del “Servizio di controllo igiene ambientale e di analisi degli alimenti per le Mense Universitarie delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con la suddetta Determinazione venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione n. del , si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i n. delle
operazioni, e ad aggiudicare alla
temporaneo d’imprese) il servizio in oggetto;
(al Raggruppamento
- che l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell’art.32, c.7 del D.Lgs. 50/2016;
- che l’Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che il Dirigente Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx dichiara l’insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l’assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim dell’Area Ristorazione, Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, affida alla , che, nella persona del Sig. accetta e si obbliga ad eseguire il “Servizio di controllo igiene ambientale e di analisi degli alimenti per le Mense Universitarie delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana”.
L’Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito indicato Capitolato) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”, nell’offerta economica, nel dettaglio economico e nell’offerta tecnica presentati dall’Operatore Economico in sede di gara, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.
(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: .
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi; gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro (Euro
/ ) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall’Operatore Economico.
L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato, e pagherà solo i servizi effettivamente domandati e eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni oggetto di appalto.
Qualora l’importo massimo contrattualizzato sia raggiunto prima del termine di durata di cui al precedente articolo 2, il contratto si intenderà concluso, fatta salva l’eventuale attivazione da parte dell’Azienda dell’incremento del quinto di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell’Operatore Economico della situazione preesistente.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, l’Operatore Economico è obbligato all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell’Azienda: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’Aggiudicatario: .
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio:
PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI;
• Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI;
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG n. 921139077E e la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio.
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società
mandanti del RTI, la Società (mandataria) è tenuta a
comunicare all’Azienda secondo la modalità indicata al precedente articolo
5 “Gestione digitale del contratto” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della Società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle Società mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle Società mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione della Società capogruppo che autorizza la
fatturazione, l’Azienda rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Operatore Economico o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le
irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, c.5 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, inoltre in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, c. 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore o delle Società costituenti il raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Appaltatore che è obbligato a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico / Società capogruppo (in caso di RTI) mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Sig. esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti
all’Operatore Economico /al RTI fino a che questa/o non si sia posta/o in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice CIG n. 921139077E. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 8 del Capitolato.
ART. 9 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
oppure
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico quali
, corrispondenti al % del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dall’art. 49 del D.L. 77/2021. L’Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all’Azienda il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio affidato, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
(In caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della Società capogruppo.
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio, n. 52, e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni come integrate dal
presente articolo. L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG n. 921139077E. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L’Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri
relativi. L’Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Operatore Economico, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto l’Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L’Operatore Economico esonera l’Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
ART. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Operatore Economico, in ottemperanza dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito dell’Azienda, si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. L’Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Azienda comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’operatore economico è soggetto alle seguenti penalità in relazione:
a) Nel caso di eventuali ritardi nella consegna dei risultati rispetto al termine indicato all’articolo 3 del Capitolato e, fatte salve cause di forza maggiore da certificarsi in accordo tra le parti, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
b) Nel caso di mancata comunicazione del Referente del Servizio di cui all’articolo 8 del Capitolato verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 entro la prima settimana dall’inizio dell’appalto, e Euro 50,00 per ogni giorno successivo al precedente periodo;
c) Nel caso in cui i controlli paralleli effettuati, diano esito negativo, sarà applicata una penale pari all’importo della prestazione effettuata dal laboratorio di controllo maggiorata di Euro 300,00;
d) Nel caso di mancato o incompleto rispetto del piano campionamento inviato dal Servizio Ristorazione, sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 nel caso di incompleto campionamento, Euro 600,00 nel caso di mancata esecuzione del piano;
e) Nel caso in cui non sia garantita la tempestività dell’intervento di urgenza, di cui all’articolo 6 del Capitolato, sarà applicata una penale pari all’importo quadruplicato della prestazione effettuata presso altro laboratorio cui l’azienda si rivolge per la stessa prestazione o in alternativa una penale di Euro 600,00.
Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente
contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo Art. 14, che dovrà essere integrata dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Operatore Economico, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
- nei casi di cui all’art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in
via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore Economico;
- in caso di violazione dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma restando l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante n. del , con la quale si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell'interesse dell’Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00). L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio.
La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 15 – RECESSO
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L’Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L’imposta di bollo pari ad Euro ----------- (Euro ---------/00) è assolta in modo virtuale dall'Azienda, giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017; il relativo importo è posto a carico dell’Operatore economico.
ART. 17 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 19 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART.1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig.
dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 15 – Recesso; 18 - Foro competente.
Firmato digitalmente da
per l’Azienda
per l’Operatore Economico