CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA D’APPALTO PER IL RINNOVO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI COLLEGAMENTI DI RETE MPLS
CIG assegnato alla gara 7283088259
Responsabile Unico del procedimento:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi dell’Università di Milano-Bicocca Ed. U5 – piano III
Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Struttura referente:
Area infrastrutture e approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - tel. x00000000-0000 opp.-6371
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX x00.0.00000000 – p.e.c.: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx X.X. / X. XXX 00000000000
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’affidamento è il servizio di trasporto su fibra ottica che estenda la connettività Ethernet a livello geografico per i seguenti collegamenti geografici di rete:
• Milano U7 – Milano U14 (Viale Sarca): fibra ottica, L2 switched, 1 Gbps;
• Milano U7 – Milano U16 (Via X. Xxxx): fibra ottica, L2 switched, 1 Gbps;
• Milano U7 – Cinisello Balsamo U46 (Via Xxxxxxxxxx): fibra ottica, L2 switched, 1 Gbps,
al fine di permettere l’utilizzo di servizi e protocolli per l’ingegnerizzazione del traffico tra queste sedi e il Campus di Milano, secondo le specifiche definite nella Scheda Tecnica – Allegato 1 al presente Capitolato.
Art. 2 – Forma dell’appalto
L’appalto è del tipo “acquisto a corpo”, con formula “chiavi in mano”.
Art. 3 – Varianti
Potranno essere introdotte varianti o modifiche al contratto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/16.
Rimane riservata all’Università l’insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell’esecuzione della fornitura che non comportino aumento dell’importo contrattuale.
Art. 4 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000
- Xxxxxx, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
Art. 5 - Termine di ultimazione della prestazione
Si veda il par. 2.3 dell’Allegato 1 al presente Capitolato – “Scheda Tecnica”.
Art. 6 - Forza maggiore
Nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall’Università.
Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell’esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l’Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al successivo art. 00,
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX x00.0.00000000 – p.e.c.: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx X.X. / X. XXX 00000000000
nonché – nel caso in cui l’Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l’intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
La presentazione da parte dell’Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini.
Art. 7 - Responsabilità ed oneri dell’impresa aggiudicataria
La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’impresa. L’impresa aggiudicataria, sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell’Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant’altro possa, comunque, interessare la prestazione. L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà consegnare all’Università copia delle denunce d’infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti all’interno dei locali ove sarà installata l’apparecchiatura.
L’impresa aggiudicataria garantisce, in ogni tempo, l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.
L’impresa aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 8 – Personale addetto all’appalto
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.
Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.
Il suddetto obbligo vincola l’impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d’appalto per tutti i dipendenti.
L’impresa aggiudicataria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
L’impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
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Art. 9 - Xxxxx a terzi e cose
L’impresa aggiudicataria è tenuta, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto.
Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provocati dall’impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest’ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Università.
In ogni caso, l’impresa aggiudicataria è tenuta a manlevare l’Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.
Art. 10 – Penali
Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 6 (“Forza maggiore”), le penali sono determinate nella misura indicata nella Scheda Tecnica – Allegato 1 al presente Capitolato. (paragrafo 5).
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata
a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto disposto dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università risolverà di diritto il contratto:
- nel caso di fornitura di un bene/servizio diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, o il subappalto non autorizzato;
- quando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all’assistenza, alla manutenzione e alla garanzia previsti dal presente Capitolato e oggetto dell’offerta
- nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
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- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).
Nei suddetti casi, l’Università avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.
Art. 12 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.
L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’appaltatore:
- offra a dipendenti dell’Università, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
Art. 13 – Fatturazione e Pagamenti
In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI.
I pagamenti relativi alla prestazione saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in conformità all’art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 5.
La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio delle prestazioni eseguite per le quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
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Art. 14 – Certificato di verifica di conformità
Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture.
Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 xx.xx certificato di pagamento a saldo dell’ultima fattura.
Art. 15 - Responsabile dell’esecuzione per l’impresa
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile dell’esecuzione del contratto stesso.
Art. 16 – Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Università, in sede di stipula, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Università. Inoltre, di concerto con il RUP, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Art. 17- Aggiunte al contratto
Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell’Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.
Art. 18 - Domicilio legale
Per l’esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.
Art. 19 – Legge applicabile al contratto
Il contratto d’appalto sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 20 – Stipula e spese del contratto
Entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria stipuleranno il contratto. Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Appaltatore, nell’ammontare previsto all’atto della stipula.
Art. 21 – Controversie-
Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d’appalto.
Art. 22 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
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TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX x00.0.00000000 – p.e.c.: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx X.X. / X. XXX 00000000000
L’impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.
È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all’Università.
L’impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia di Milano dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 23 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.
Art. 24 – Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell’Università. I dati forniti dall’Università o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.
Art. 25 - Rischi da interferenze e oneri per la sicurezza relativi alla fornitura (DUVRI)
Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza da interferenze.
Si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per i quali l’impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo.
Art. 26 - Composizione del Capitolato
Il presente Capitolato è composto da n. 26 articoli, redatti complessivamente in n. 7 pagine (allegati esclusi).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi dell’Università di Milano-Bicocca Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
(X.xx digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05)
Allegati:
- Allegato 1 - Scheda tecnica
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico
TIPO CONTRASSEGNO
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IMPRONTA DOC 6B4973497E3FC8678C4100E8192DF895BCE2F804903EC066CC38BAAFDF5C1355
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: XXXXXXX XXXXXX
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Protocollo 84781/17
Data Protocollo 13/12/2017 AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Resp. Procedimento SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA
Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL IDENTIFICATIVO
xxxxx://xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx 852EZ-1115
PASSWORD
W3441
DATA SCADENZA
15-12-2018