Condizioni Generali d’Acquisto
Condizioni Generali d’Acquisto
di Sistematica S.r.l. una società di diritto italiano, con sede legale in xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 000, 00000, Xxxxxx (XX) Xxxxxx (d’ora innanzi indicata come l’Acquirente).
Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto (CGA) disciplinano tutte le forniture di beni e/o servizi, effettuate nei confronti dell’Acquirente, da parte di chicchessia (d’ora innanzi il “Fornitore”) e come tali sono da considerarsi parte integrante - unitamente alle specifiche tecniche e/o a qualsiasi altro documento equivalente dell’Acquirente – del rapporto contrattuale che viene a instaurarsi tra le parti.
1. Definizioni
Nel contesto delle presenti CGA, i seguenti termini con lettera maiuscola, ove non debba evincersi diversamente in base al contesto, avranno il significato in avanti precisato. I termini al singolare dovranno essere intesi come comprensivi dei medesimi espressi al plurale, ed i termini espressi al genere maschile, dovranno essere intesi come inclusivi dei medesimi espressi al genere femminile.
"Beni": si intende i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore all’Acquirente ai sensi dei Contratti; “Contratto”: si intende il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e comprendente l’Ordine, le Specifiche Tecniche, le CGA, nonché ogni altro documento - purché condiviso e concordato tra le Parti -, avente ad oggetto o riferito al rapporto contrattuale, quali disegni, note di qualità e quant'altro.
“Servizi”: si intendono le prestazioni d’opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore all’Acquirente ai sensi dei Contratti;
“Specifiche Tecniche": si intende qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, rendering, di volta in volta comunicate per iscritto dall’Acquirente al Fornitore o confermate per iscritto dall’Acquirente, sia che esse siano contenute o riferite nell’Ordine, sia che le stesse siano state fornite o scambiate successivamente;
“Ordine” o “ODA”: si intende ciascun ordine di acquisto, eventualmente comprensivo di Specifiche Tecniche. “Parti”: si intendono congiuntamente o, se al singolare, disgiuntamente, l’Acquirente ed il Fornitore.
2. Accettazione delle presenti CGA. In caso di conflitto tra le presenti CGA, e/o le Specifiche Tecniche e/o le eventuali condizioni particolari stabilite nell'ODA, le Specifiche Tecniche prevarranno sull’Ordine, che a sua volta prevarrà sulle CGA. Le eventuali condizioni di vendita del Fornitore, così come qualsiasi modifica e/o integrazione relativa alle presenti CGA, o che sia implicito per uso o consuetudine commerciale, possono ritenersi valide ed efficaci soltanto in caso di esplicita e specifica accettazione scritta da parte del legale rappresentante dell’Acquirente. Difettando tale esplicita e specifica accettazione, le stesse non saranno parte del Contratto. Le presenti CGA verranno applicate alla fornitura di Beni e/o Servizi, tranne laddove sia espressamente prevista l'applicabilità solo per gli uni o gli altri.
3. Accettazione dell’Ordine di Acquisto. Il rapporto contrattuale si perfeziona attraverso l’emissione da parte dell’Acquirente, e l’accettazione da parte del Fornitore, di un ODA, ovvero mediante la sottoscrizione congiunta di specifico Ordine. Fermo restando quanto previsto all’articolo che precede, il perfezionamento del rapporto contrattuale comporta l’integrale e incondizionata accettazione delle presenti CGA.
Gli Ordini per la fornitura di Beni e/o Servizi emessi dall’Acquirente, sono formulati per iscritto e possono essere inoltrati al Fornitore anche a mezzo fax e/o posta elettronica e/o PEC. L'inizio dell’esecuzione dell'Ordine, senza esplicite notifiche di riserva da parte del Fornitore, vale quale implicita accettazione senza riserve da parte del Fornitore del Contratto comprensivo delle presenti CGA. Gli Ordini emessi con modalità elettronica (es.: posta elettronica, PEC, o altro mezzo elettronico concordato), saranno considerati ricevuti alla data di invio. Qualora, decorsi tre (3) giorni lavorativi dalla data di emissione dell'ordine, l’accettazione non sia pervenuta e l'Ordine venga comunque evaso, in tutto o in parte, sarà facoltà dell’Acquirente considerare l'ordine accettato integralmente e senza deroghe. Prima della consegna dei Beni o della effettuazione dei Servizi, l’Acquirente potrà richiedere modifiche in merito ai Beni e Servizi da consegnare o da rendere, alla qualità ed alla versione, a condizione che tale richiesta non sia irragionevole per il Fornitore. Se tale modifica ha impatto sui costi o sui temi, le parti devono raggiungere un accordo adeguato. L'Ordine non è cedibile.
4. Revoca dell’Ordine di Acquisto. L’Acquirente può revocare qualsiasi Ordine, purché con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni prima della consegna concordata, mediante disdetta trasmessa a mezzo raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata. In tal caso, l’Acquirente rimborserà al Fornitore, a meno di diversa negoziazione, i costi sostenuti dimostrabili fino alla data e l’ora della revoca, dal momento che il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che tale revoca non è fonte di alcun pregiudizio rilevante e rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento di danni ulteriori, siano essi diretti, indiretti, consequenziali e speciali, all’avviamento, da perdita di dati, mancato guadagno o perdita di altra utilità economica. Per nessuna ragione saranno rimborsati costi che superino il valore dell’Ordine.
5. Termini di consegna. Le date, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti negli Ordini si intendono disciplinati dagli INCOTERMS 2020 e sono vincolanti per il Fornitore. Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nelle presenti CGA o nell'Ordine potranno essere rifiutate dall’Acquirente, fermo in ogni caso il diritto di questo al risarcimento del danno subito. L'accettazione incondizionata da parte dell’Acquirente di una consegna di Beni o di una fornitura di Servizi tardive, non comporta alcuna implicita rinuncia da parte dell’Acquirente al risarcimento del danno subito, ivi compreso ogni maggior danno. Dal momento che la consegna nel termine concordato ha carattere essenziale per l’Acquirente, in caso di ritardo nella consegna da parte del Fornitore, l’Acquirente può: i) accettare la consegna in ritardo applicando eventualmente una penale, per ogni giorno di ritardo a partire dal 5°giorno lavorativo successivo alla data di consegna scritta sull’ODA, pari all’1%, del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi del relativo ODA e, comunque fino ad un massimo del 18% del corrispettivo; ii) revocare l’Ordine per iscritto, senza alcun preavviso né penale. Il tutto fatto salvo, in ogni caso, il diritto di richiedere l’integrale risarcimento di ogni danno ad esso causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi oggetto di un Ordine.
6. Documenti. Le bolle di consegna relative ai Beni acquistati dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie ad identificare l'ordinativo e la natura dei Beni in esso descritti: in particolare dovranno essere evidenziati il numero completo dell'Ordine e la data relativa, i codici dell’Acquirente dei Beni indicati nell'Ordine e, in caso di consegne parziali, la loro posizione nell'Ordine.
7. Trasporto, imballaggio e conservazione dei Beni. Il Fornitore è tenuto a spedire i Beni con imballi idonei a garantire l’integrità dei Beni medesimi e, ove necessario, a includere negli imballi idonei dispositivi rilevatori delle condizioni di trasporto (rilevatori di shock, umidità, ribaltamento, etc.). Nel caso in cui i Beni vengano consegnati con imballi danneggiati, sarà diritto dell’Acquirente rifiutare la consegna segnalando i danni riscontrati e rispedirli al Fornitore. Il Fornitore si fa carico del pagamento delle spese inerenti a trasporto, imballo, conservazione e garanzie dei Beni, così come di tutti i rischi correlati a tali attività, salvo diversamente indicato nell’ODA. Il Fornitore risponde direttamente nei confronti dell’Acquirente di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore e dei suoi ausiliari. Il Fornitore deve fornire all’Acquirente le opportune istruzioni per il corretto immagazzinamento e relativa movimentazione dei Beni, insieme ad eventuali procedure da seguire.
8. Salute e sicurezza. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività e a dare esecuzione agli Ordini sotto la sua totale responsabilità, essendo al riguardo espressamente esclusa ogni responsabilità dell’Acquirente; in particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che, per l'esecuzione dell'ODA viene impiegato personale debitamente formato, regolarmente assunto e retribuito in conformità al contratto collettivo applicabile e che le lavorazioni avvengono nel più scrupoloso rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, nonché sulla tutela ambientale, sui divieti di utilizzo di sostanze vietate e di sfruttamento del lavoro minorile. Il conferimento dell'Ordine non determina il sorgere di alcun rapporto diretto tra l’Acquirente e i dipendenti e/o consulenti del Fornitore, rimanendo questo l’unico obbligato nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
9. Qualità. Il Fornitore ha l’obbligo di garantire una fornitura di Beni o l’effettuazione di Servizi in modo conforme alla normativa applicabile e alle norme in materia di sicurezza, nonché alle presenti CGA, all’ODA ed alle Specifiche Tecniche, disegni e in generale al capitolato di fornitura dell’Acquirente. Il Fornitore utilizzerà le merci, i materiali, gli standard e le tecniche di qualità migliori, garantendo il risultato finale. Tutti i Beni forniti e Servizi resi saranno privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione, idonei all’uso cui sono destinati e compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sui Beni stessi secondo quanto previsto nelle Specifiche Tecniche. In caso di difetto o non conformità dei Beni o dei Servizi alle garanzie previste al presente articolo, l’Acquirente potrà, a sua
discrezione, i) chiedere l’eliminazione dei difetti o la sostituzione dei Beni o Servizi non conformi consegnati o resi; ii) ottenere la riduzione del prezzo dell’ordine; iii) acquistare in sostituzione presso terzi, in tutto o in parte, i beni oggetto della non conformità, a spese e a rischio del Fornitore quanto alla eventuale differenza positiva fra il prezzo dell’acquisto di sostituzione e il prezzo del contratto con il Fornitore per i medesimi beni, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore. In ogni caso, l’Acquirente potrà sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni e Servizi non conformi rispetto all’ODA e, se il valore dei Beni non conformi è superiore al 5% di quelli ordinati nel relativo Ordine, l’Acquirente potrà applicare una penale pari al 10% del prezzo dell’ODA cui fanno riferimento i beni, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento per ogni ulteriore danno. In aggiunta a quanto sopra, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto e/o l’Ordine di Acquisto. I diritti stabiliti dalla legge e i rimedi stabiliti dal presente articolo sono cumulativi e non si escludono fra loro, fatta eccezione per i rimedi da (i) a (iii) che precedono, da intendersi tra loro alternativi e che non potranno essere esercitati congiuntamente l’uno con l’altro.
Tutti i Beni forniti s’intendono ricevuti in deposito e custodia fino ad avvenuto collaudo e conseguente accettazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento materiale. Il Fornitore si impegna ad accettare verifiche ispettive dell’Acquirente sul prodotto, sul processo o sul sistema qualità, anche presso il suo stabilimento, al fine di stabilire la rispondenza delle forniture ai requisiti ed alle caratteristiche previste dall'ODA e/o dai documenti inviati.
In relazione al tipo di Fornitura in riferimento all'Ordine, ove applicabile, l’Acquirente si riserva il diritto di attivare uno specifico piano di qualità o piano di controllo fornitura. Sia durante, che dopo l'espletamento dell'Ordine, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione concernente l'aeronavigabilità continua del materiale approvvigionato. La fornitura deve essere realizzata nel rispetto della configurazione e dei requisiti di qualità indicati nell’ODA. Ogni variazione dovrà essere preventivamente approvata per iscritto. Deve essere assicurata la completa tracciabilità delle forniture: dal prodotto finito alla ricezione del materiale/componente. Ogni materiale inviato dal fornitore deve essere preservato, imballato e spedito in accordo ai requisiti dell'Ordine o, quando non specificato, secondo le migliori regole commerciali. Le parti e/o le singole confezioni ed i relativi Certificati di Conformità devono riportare, quando applicabile: data di realizzazione, numero di lotto/partita, serial number, data di assemblaggio e data di scadenza. Ogni materiale deve essere sempre consegnato con Certificato di Conformità ai requisiti d'Ordine. I materiali forniti da "Rivenditori/Distributori" devono essere consegnati con Certificato di Conformità e copia del Certificato di Origine del Costruttore. Per la fornitura di materiali indiretti i requisiti applicabili sono quelli dell’ODA.
10. Obsolescenza. Il Fornitore deve comunicare all’Acquirente, per iscritto e senza ritardo, eventuali problemi di obsolescenza, effettivi o potenziali, che riguardano l’ODA, identificandoli di volta in volta; tale comunicazione includerà dettagli completi e accurati relativamente a: (a) problema di obsolescenza identificato; (b) suo impatto sull'esecuzione del Contratto; e (c) eventuali azioni da intraprendere per risolvere o minimizzare il problema (incluso il relativo costo). Il Fornitore dovrà rispettare le procedure interne pertinenti citate nell'ODA, a seconda dei casi. Tutti i costi ricorrenti extra e i costi non ricorrenti, se presenti, dovuti a problemi di obsolescenza emersi durante l'esecuzione del Contratto, saranno totalmente a carico del Fornitore. L'Acquirente è tenuto ad informare il Fornitore della scoperta di difetti o non conformità del Prodotto tempestivamente e non oltre 15 giorni di calendario dalla data della rilevazione del difetto, anche se successivo al collaudo.
11. Garanzia. Il Fornitore garantisce che i Beni ed i Servizi forniti sono esenti da vizi e/o difetti e conformi alle specifiche dell’Acquirente secondo quanto previsto al punto 9. In caso di mancata conformità, l’Acquirente avrà il diritto di far valere i rimedi previsti al punto 9. La garanzia prestata si intende valida per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricevimento dei Beni, da parte dell’Acquirente, ovvero dalla data di erogazione dei rispettivi servizi. Per gli interventi in garanzia, la durata della stessa, limitatamente all'oggetto di tali interventi, decorrerà nuovamente e per intero dalla data della loro effettuazione. I Beni rifiutati per quantità eccedenti o per non conformità resteranno a disposizione del Fornitore in giacenza nello stabilimento dell’Acquirente, che si manleva da ogni responsabilità per rischi, guasti, rotture, incendi, sottrazione, inondazioni, cataclismi e altri eventi naturali. Il Fornitore, cui spetterà la corresponsione di tutti gli oneri sostenuti dall’Acquirente, dovrà ritirare senza dilazione i Beni suddetti direttamente, o fornire istruzioni per la rispedizione a sue spese e sotto sua responsabilità.
12. Forza Maggiore
Sono considerate cause di forza maggiore, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni, gravi danneggiamenti agli impianti causati dalle predette calamità o originati da fatti di terzo, scioperi ed agitazioni sindacali, anche aziendali e i provvedimenti della Pubblica Autorità.
La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve tempestivamente informare l’altra Parte dell’insorgere di detta causa ed adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. I termini di consegna verranno prorogati di comune accordo tra le Parti. Qualora la causa di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive dell’Acquirente, quest’ultima avrà facoltà di recedere in tutto o in parte dal Contratto e/o dall’Ordine di Acquisto, senza alcun onere.
13. Accesso agli stabilimenti del Fornitore. Il Fornitore consentirà l'ispezione dei propri stabilimenti da parte dell’Acquirente con un preavviso minimo di 48 ore, al fine di verificare le attrezzature e gli strumenti, nonché di verificare lo stato di avanzamento delle attività connesse all’adempimento dell’Ordine e l’esistenza della relativa documentazione, dove applicabile.
14. Proprietà intellettuale ed industriale (ove applicabile). Il Fornitore garantisce che i Prodotti oggetto della fornitura e la relativa produzione non violano alcuna Proprietà Intellettuale ed Industriale di terze parti. Tutti i disegni, documenti, calibri, stampi, modelli, strumenti, attrezzature di collaudo e/o produzione, pezzi campione ed eventuali elementi di software consegnati al Fornitore per l'esecuzione di ordini, restano di proprietà dell’Acquirente e dovranno essere restituiti, a lavoro ultimato, in buono stato di conservazione. Essi potranno essere utilizzati unicamente per le lavorazioni cui sono destinati e soltanto per le forniture richieste. Tutte le informazioni ed il know-how, resi partecipi dall’Acquirente al Fornitore, non potranno essere oggetto di divulgazioni e duplicazioni di alcun genere, neppure se parziali. In difetto delle sovraesposte condizioni, l’Acquirente provvederà ad addebitare al Fornitore le spese sostenute per sostituzioni e/o riparazioni, oltre eventuali richieste di risarcimento danni. Il Fornitore garantisce di essere pienamente legittimato a commercializzare e trasferire i Beni, tanto in Italia che all'estero, assumendosi quindi ogni responsabilità ed onere dipendente da rivendicazioni e/o sanzioni agli obblighi suddetti. L’Acquirente si riserva ogni eventuale azione giudiziaria civile e penale connessa alle violazioni dei contenuti del presente articolo.
14.1 Utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale
Il Fornitore concede all’Acquirente la licenza irrevocabile, esclusiva, trasferibile e esente da royalty, che non è altrimenti concessa in base a un accordo specifico nel presente Contratto, per utilizzare tutti i diritti di proprietà intellettuale (IPR) derivanti dal lavoro svolto ai sensi del presente Contratto, qualora non specificato nell’ODA.
14. 2 Software
14.2.1. In relazione a qualsiasi software sviluppato interamente o principalmente ai sensi del presente Contratto, il Fornitore concede a Sistematica una licenza irrevocabile, esclusiva, gratuita, per utilizzare, copiare e modificare il Software che fa parte della fornitura, per le proprie esigenze nel proprio perimetro commerciale. Inoltre, il Fornitore concede all’Acquirente il diritto di concedere a terzi ulteriori licenze secondarie esenti da royalty del codice oggetto del Software senza alcuna restrizione, e sub-licenze del Codice sorgente del Software, se parte della fornitura, in base ai termini di riservatezza per i suddetti scopi.
14.2.2. In relazione a qualsiasi software disponibile in commercio, sviluppato da Terze Parti o sviluppato dal Fornitore al di fuori dell'ambito del presente Contratto, utilizzato dal Fornitore durante i lavori, ai sensi del presente Contratto o parte integrante della fornitura, il Fornitore dovrà concedere all’Acquirente una licenza utente al fine di garantire il corretto completamento e la corretta integrità del prodotto.
14.3 Diritto di Proprietà Intellettuale e Industriale Preesistente
14.3.1 I diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale Preesistente di proprietà del Fornitore, dell’Acquirente o di una Terza Parte rimarranno di proprietà della parte proprietaria, e nessuna rappresentazione o atto di un'altra parte durante l'esecuzione del contratto potrà indicare o essere interpretato come diritto, titolo o interesse su tale Proprietà Intellettuale e Industriale, a meno di diversi accordi stipulati nel presente contratto.
14.3.2 Se il Fornitore intende utilizzare i diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale Preesistente, dovrà identificarli e notificarli all’Acquirente prima della firma del contratto.
Nel caso in cui il Fornitore, dopo la firma del Contratto, invochi l'esistenza di qualsiasi Proprietà Intellettuale e Industriale Preesistente aggiuntiva da utilizzare ai fini dello stesso Contratto, il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente prove conclusive dell'esistenza di questa Proprietà Intellettuale e Industriale Preesistente e giustificare i motivi per cui non è stata invocata l'esistenza della Proprietà Intellettuale e Industriale in questione prima della firma del contratto.
Se il Fornitore esibirà prove conclusive e giustificazioni adeguate, le Parti formalizzeranno una modifica del contratto per specificare in dettaglio quali prodotti o informazioni sono stati riconosciuti come Proprietà Intellettuale e Industriale Preesistente. Al contrario, se tali prove e giustificazioni non verranno fornite o saranno inadeguate, tutti i prodotti e le informazioni saranno considerati come generati nell'ambito del contratto.
15. Competitività
Il Fornitore si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la competitività dei beni, in termini di livello tecnologico, prezzo, qualità, affidabilità e servizio rispetto a prodotti simili di concorrenti sul mercato che soddisfino le richieste dell’Acquirente.
16. Riservatezza. Campioni, modelli, attrezzature, disegni, etc. di proprietà o concessi in licenza devono essere utilizzati esclusivamente per i fini previsti dalla fornitura e scrupolosamente conservati dal Fornitore, che li restituirà al termine della stessa. È espressamente vietato copiarli, trasmetterli a terzi o utilizzarli per scopi diversi dalla fornitura senza autorizzazione scritta dell’Acquirente.
17. Prezzi e Pagamenti. Il corrispettivo indicato nell'Ordine (Prezzo) è omnicomprensivo, fisso ed immutabile e include, senza limitazione alcuna, tutte le spese, oneri, esborsi e imposte, ad eccezione dell'IVA, relativi al completo adempimento dell’ODA. I prezzi riportati nell'ODA s’intendono fissi e invariabili, nella valuta indicata, salvo diverse condizioni espressamente indicate nell'Ordine stesso.
Entro i termini e con le modalità di legge, l’Acquirente dovrà ricevere fattura indicante gli estremi della/e bolla/e di consegna e dell'ODA, nonché gli estremi della banca sulla quale versare i pagamenti. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei modi e nei termini concordati e indicati dall'ODA.
18. Norma Anticorruzione e conformità alle leggi. Il Fornitore dovrà:
- osservare tutte le leggi, gli statuti e le direttive applicabili in materia di anticorruzione e anti concussione, compresa tra l'altro la Legge 231/2001 e relativi emendamenti;
- evitare di intraprendere attività, pratiche o condotte illecite;
- comunicare prontamente eventuali richieste o domande di eventuali indebiti vantaggi finanziari o di altro tipo ricevuti dallo stesso in relazione al Contratto;
- essere conforme alla normativa antimafia.
Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi i Regolamenti Pertinenti di volta in volta vigenti. In particolare il Fornitore si impegna ad utilizzare metodi di pagamento che assicurino la piena tracciabilità di ogni movimento finanziario relativo all'ODA.
Il Fornitore dichiara di non aver commesso alcuno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di ogni Contratto, ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà. L’Acquirente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche a mezzo fax o via e-mail, la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi indicati e in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della presente disposizione, la Società può sospendere eventuali pagamenti a suo favore.
19. Divieto di cessione e di subappalto. Salvo diverso e specifico accordo scritto dell’Acquirente, il Fornitore non può cedere né subappaltare, in tutto o in parte, l’Ordine nonché i diritti e gli obblighi scaturenti dalle presenti CGA senza autorizzazione scritta dell’Acquirente.
20. Relazioni fra le parti. Né le presenti CGA, né gli Ordini istituiscono alcun rapporto di lavoro subordinato, agenzia, impresa comune o associazione in partecipazione fra l’Acquirente ed il Fornitore.
21. Nullità. La nullità di qualsiasi disposizione delle presenti CGA o dell’Ordine non inficia in alcun modo la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni. Le Parti s’impegnano, in tal caso, a rimpiazzare la disposizione ritenuta inefficace, con una efficace, ma il cui oggetto sia il più simile possibile a quella ritenuta inefficace.
22. Legge applicabile e Foro competente. Le presenti CGA, così come tutte le forniture eseguite a favore dell’Acquirente, sono regolate esclusivamente dal diritto italiano. Per ogni e qualsiasi controversia comunque scaturente
dalle presenti CGA ovvero da qualsiasi fornitura eseguita a favore dell’Acquirente è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Per presa visione ed accettazione
Luogo e data
Fornitore:
Nome Cognome:
Timbro e Firma: