DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. All’Impresa è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l’azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’esecuzione di tutta o parte della prestazione di servizi/forniture oggetto del contratto senza autorizzazione scritta da parte della ASL BN, pena la risoluzione del contratto e perdita della cauzione definitiva, nonché risarcimento di ogni eventuale danno conseguente. I provvedimenti suddetti saranno adottati dalla ASL BN con semplice atto amministrativo senza bisogno di messa in mora. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste all’Art.105 del D.Lgs.50/2016. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’Art.105 del D.Lgs.50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: l’impresa Concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare; l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio/fornitura subappaltato; con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente disciplinare; l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La ASL BN provvederà a corrispondere gli importi del servizio subappaltato esclusivamente all’impresa aggiudicataria. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’Art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto; in caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario in relazione a quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. La cessione dei crediti derivanti dal contratto e regolata d Al decreto legislativo n. 50/2016. Per quanto concerne il subappalto questo si intende sottoposto alle condizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016. La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge comporteranno la risoluzione del contratto con oneri a carico dell’ Appaltatore per il risarcimento di ogni danno. Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda che interessi la fornitura/servizio oggetto del presente capitolato, I'ASP potrà, a suo insindacabile giudizio, ritenere risolto il contratto o, in alternative, proseguire il rapporto con la Ditta subentrante.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. Il contratto di appalto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal committente. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie l’affidatario resterà comunque obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale. Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti. L’appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del precedente punto 18 e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. È vietata alla Ditta appaltatrice, pena risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione definitiva, la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del contratto.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. 1. Il Tesoriere non può cedere il contratto, in tutto o in parte, a terzi. E’ altresì vietato subappaltare a terzi, anche parzialmente o temporaneamente, il servizio oggetto della presente convenzione.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. Alla ditta è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e di incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l’azione del Comune di Campoformido per il risarcimento del danno.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’Affidataria di subappaltare e/o cedere in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto pena la immediata risoluzione del contratto. E’ fatta salva la possibilità di subappaltare i servizi diversi e accessori rispetto alla preparazione dei pasti.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. All’Affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile fermo restando l’azione della Unirelab