DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO Clausole campione

DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. All’Impresa è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l’azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. 1. Il Tesoriere non può cedere il contratto, in tutto o in parte, a terzi. E’ altresì vietato subappaltare a terzi, anche parzialmente o temporaneamente, il servizio oggetto della presente convenzione.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. La cessione dei crediti derivanti dal contratto e regolata dall'art. 117 del decreto legislativo n. 163/2006. Per quanto concerne il subappalto questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006. La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge comporteranno la risoluzione del contratto con oneri a carico dell’ Appaltatore per il risarcimento di ogni danno. Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda che interessi la fornitura/servizio oggetto del presente capitolato, I'ASP potrà, a suo insindacabile giudizio, ritenere risolto il contratto o, in alternative, proseguire il rapporto con la Ditta subentrante.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. Il contratto di appalto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal committente. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie l’affidatario resterà comunque obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale. Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti. L’appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del precedente punto 18 e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto; in caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario in relazione a quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. All’Affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile fermo restando l’azione della Unirelab
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. In considerazione dell’oggetto della concessione del servizio è vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. Sono vietati la cessione del contratto e l’affidamento in subappalto. E’ consentito il solo nolo a caldo qualora, per il corretto svolgimento del servizio, l’impresa intendesse servirsi di mezzi non rientranti nella propria dotazione. In tale evenienza l’appaltatore provvede: - ad informarne immediatamente in forma scritta il direttore dell’esecuzione; - a trasmettere entro 5 giorni naturali consecutivi il contratto di cottimo stipulato; - a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dal cottimista; in mancanza la Stazione Appaltante non provvederà alla corresponsione delle prestazioni eseguite direttamente al cottimista, ma sospenderà i pagamenti all’appaltatore fino al ricevimento delle fatture medesime. Si richiama quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, laddove applicabile. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’Affidataria di subappaltare e/o cedere in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto pena la immediata risoluzione del contratto. E’ fatta salva la possibilità di subappaltare i servizi diversi e accessori rispetto alla preparazione dei pasti.
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualsiasi forma, palese od occulta, in subappalto il servizio o parte di esso, pena l’immediata rescissione del contratto e la denuncia alla autorità giudiziaria, senza il consenso dell’Amministrazione salvo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il risarcimento dei danni e delle maggiori spese eventualmente causate con immediata rivalsa sulla cauzione e attrezzature dell’Appaltatore.