Nullità. L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del presente contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità e l’efficacia delle altre disposizioni in esso contenute che rimarranno valide e vincolanti fra le parti.
Nullità. 14.1 La nullità di una clausola particolare non comporterà la nullità dell'intero contratto salvo che tale clausola sia considerata come sostanziale i.e. se la clausola è di tale importanza che le Parti (o la Parte a beneficio della quale tale clausola è stata fatta) non avrebbero stipulato il contratto se avessero saputo che la clausola non fosse stata valida.
Nullità. Qualora una qualsiasi clausola dei presenti Termini dovesse risultare non valida o inefficace, la suddetta clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non saranno da ciò condizionate e rimarranno efficaci.
Nullità. Qualsiasi frode, falsificazione, dichiarazione falsa o falsa testimonianza che possa comportare l’applicazione delle garanzie previste dal contratto, rende nulli i nostri obblighi e comporta la decadenza dei diritti previsti dallo stesso contratto.
Nullità. Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente accordo venisse trovata non valida, illegale o non attuabile in un qualsiasi punto da un tribunale della giurisdizione competente, la validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente documento non dovranno essere in alcun modo modificate o compromesse, in tal modo le parti rimanenti del Contratto resteranno pienamente in vigore, nella misura massima consentita dalla legge, preservando per quanto possibile il loro intento originale.
Nullità. Il presente Accordo non viola alcuna legge applicabile e l’inapplicabilità o invalidità di una disposizione (fatta eccezione per le disposizioni che stabiliscono un obbligo di pagamento del Cliente nei confronti di PTC) non inficerà l’efficacia e la validità delle restanti disposizioni e tali disposizioni considerate nulle si considereranno eliminate dal presente Accordo e, per quanto possibile, saranno sostituite da disposizioni il cui fine ed obiettivo economico si avvicini il più possibile a quelli delle disposizioni nulle.
Nullità. Per l’App. Napoli, 24 luglio 201560, l’operatore qualificato, accreditato- si come tale, può direttamente operare con l’intermediario prescindendo dal contratto quadro: non è dunque configurabile il rimedio della nullità di tale contratto. Secondo il Trib. Napoli, 31 marzo 2015, n. 480161, è dichiarabile la nullità del contratto normativo per mancata indicazione dell’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria dell’investitore destinata ad essere impiegata nell’acquisto di strumenti derivati. L’App. Milano, 20 maggio 201462, ha stabilito che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di 59 In Nuova giur. comm., 2009, 1, 1, p. 28, con nota di XXXXXXXXX. 60 Inedita.
Nullità. Le offerte comunque difformi dalle condizioni previste dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dallo schema di convenzione saranno dichiarate nulle a giudizio insindacabile del Presidente della Commissione di gara.
Nullità. Nel caso in cui uno o più articoli delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare contrari a norme inderogabili di legge, o comunque dovessero essere dichiarati nulli o annullati, i rimanenti articoli rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto. Gli articoli del Contratto che dovessero essere dichiarati contrari a norme di legge o, comunque, dichiarati nulli o annullati, verranno sostituiti con altre clausole legalmente consentite che permetteranno di dare al Contrato un contenuto il più vicino possibile a quello originariamente voluto e che assicureranno un’esecuzione del medesimo conforme al suo spirito ed al suo scopo.
Nullità. La nullità eventuale di una o più clausole del presente contratto non comporterà la nullità dell’intero contratto.