SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente
“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”
Allegato 1
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
CIG <7151860D90>
Indice dei contenuti
ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO 6
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO 6
ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESTATORE 7
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI 8
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI 8
ARTICOLO 5 - DISCIPLINA APPLICABILE 10
ARTICOLO 6 - DURATA E PROROGHE 11
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 12
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE 13
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 15
ARTICOLO 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’ITER DI PROGETTO E VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE FASI 16
ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 17
ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 18
ARTICOLO 15 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA 21
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO 23
ARTICOLO 19 - DATI PERSONALI 23
ARTICOLO 20 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI 24
ARTICOLO 21 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA 27
ARTICOLO 22 - ASSENZA DI INTERMEDIAZIONE 27
ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE 28
ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 29
ARTICOLO 25 - DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELLE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE 33
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI 34
ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE 36
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 39
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE 40
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE 40
A. PREAMBOLO
Premesso che:
1. il presente Accordo è volto a regolare i diritti ed obblighi tra le Parti nel contesto del pre- commercial procurement concernente servizi di ricerca e sviluppo e denominato “Progetto e sviluppo di applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”;
2. la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione degli aggiudicatari del Bando Pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC) attraverso una procedura di appalto pre-commerciale;
3. si intendono collettivamente “Beneficiari” le seguenti Amministrazioni: Ambito Territoriale Sociale di Casarano (LE) e Area Vasta Sud Salento (che comprende 66 comuni della provincia di Lecce);
4. si intendono per Soggetti Aggregatori per l’acquisto di beni e servizi della P.A. i soggetti accreditati nell'elenco tenuto dall’Anac ai sensi del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n° 66;
5. il Prestatore che ha presentato Offerta per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”, è risultato aggiudicatario della fase 1 (uno) della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;
6. è intenzione della Stazione Appaltante usufruire della competenza specialistica del Prestatore, che utilizzerà risorse professionali in possesso delle conoscenze ed esperienze occorrenti per la realizzazione delle attività dedotte nel presente Accordo Quadro;
7. il Prestatore dichiara che quanto risulta dal Bando pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)” dal “Disciplinare di gara”, dallo “Schema di Accordo Quadro”, dai
documenti denominati “Specifiche Tecniche”, dalla dichiarazione presentata in conformità al modello di cui all’Allegato 2 (“Istanza di partecipazione”), dallo “Schema di Offerta Tecnica” (Allegato 3) e dallo “Schema di Offerta Economica” (Allegato 4), e dai relativi allegati e/o documenti complementari, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’Offerta.
Premesso altresì che:
8. l’Appalto Pre-Commerciale è diviso in tre fasi di ricerca e sviluppo, consistenti rispettivamente secondo il seguente ordine, in:
▪ disegno della soluzione e la definizione di un piano esecutivo delle attività necessarie alla ricerca, sviluppo sperimentale e verifica sperimentale (Fase 1),
▪ sviluppo e integrazione del prototipo in ambienti controllati (Fase 2),
▪ sviluppo sperimentale in ambienti reali, produzione quantità limitate di primi prodotti o servizi (Fase 3).
Il presente Accordo Quadro è sottoscritto il <gg> <mese> <anno>
tra
(1) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/x, 00000 XXXX, Codice Fiscale *** e Partita I.V.A. n. ***, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], (d’ora in avanti “MIUR” e/o “Stazione Appaltante”),
la quale agisce in nome e per conto proprio e dei Beneficiari elencati in seguito nel preambolo,
e
(2) [Nome], [Sede legale] e [Ulteriori dati identificativi dell’Aggiudicatario singolo o di ciascuna componente della compagine] (d’ora in avanti “Prestatore”).
La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO
1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Accordo, ivi incluso l’Avviso Pubblico per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”, il “Disciplinare di gara”, il documento denominato “Specifiche Tecniche”, ed i documenti agli stessi allegati o complementari, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro il documento “Offerta Tecnica” ed il documento “Offerta Economica”, presentati dal Prestatore.
2. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo Quadro prevalgono su quelle contenute nel “Disciplinare di gara” e nei documenti allo stesso allegati.
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
1. Il Prestatore si impegna a fornire servizi di ricerca e sviluppo per la Stazione Appaltante, nel contesto del progetto denominato “Progetto e sviluppo di applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
2. La Stazione Appaltante, almeno 30 giorni prima del termine previsto per l’esecuzione delle fasi 1 e 2, comunicherà formalmente al Prestatore i criteri in base ai quali elaborare l’Offerta Tecnico/Economica che dovrà essere prodotta per partecipare alla fase di gara successiva; la presentazione della stessa sarà, però, consentita solo a seguito della validazione degli esiti della fase di esecuzione in corso e della posteriore “lettera d’invito” che il MIUR invierà al Prestatore.
3. Tali offerte verranno valutate secondo un iter analogo a quello previsto per l’aggiudicazione di fase 1; eventuali discostamenti da tale iter verranno resi noti con le comunicazioni di cui al paragrafo precedente.
4. Successivamente all’aggiudicazione definitiva di ciascuna fase si stipulerà un contratto specifico che regolerà la conseguente esecuzione della prestazione (“Atto Esecutivo Fase 2/3”), fermo restando quanto normato con il presente Accordo Quadro che, in ragione del rinnovato rapporto negoziale, mantiene piena validità ed efficacia, fermo restando i suoi effetti ultronei. la cui efficacia
5. In caso di contrasto tra l’Accordo Quadro ed uno degli Atti Esecutivi di Fase, l’Accordo Quadro prevarrà.
6. La Stazione Appaltante, previa verifica di conformità dell’iter di progetto e validazione di quanto realizzato al termine di ciascuna fase (di cui all’art. 11 del presente Accordo), si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo per la relativa fase.
ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESTATORE
1. Durante l’esecuzione di ciascuna fase il Prestatore non può modificare la propria composizione.
2. In caso di composizione plurisoggettiva è ammesso il recesso di uno o più dei raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che i rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso tale modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
3. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di persona fisica, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Disciplinare di gara purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.
4. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di persona fisica, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
5. Con la sottomissione delle offerte relative all’esecuzione della fase 2 o della fase 3 dell’appalto sono ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché la modifica di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, la modifica di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva.
6. Le modifiche di cui al punto precedente sono ammesse alle seguenti condizioni:
▪ che non venga modificata l’identità dell’operatore mandatario o coordinatore;
▪ nel caso di modifica da operatore con identità soggettiva ad operatore con identità plurisoggettiva, l’operatore con identità soggettiva assuma il ruolo di mandataria o coordinatore; che i soggetti eventualmente aggiunti non ricadano nelle cause di esclusione di cui al Disciplinare di gara;
▪ che gli operatori con identità plurisoggettiva risultanti dalla variazione siano in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara.
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:
a. “Criteri di Aggiudicazione”: per ogni Fase, i criteri utilizzati per identificare l’Offerta economicamente più vantaggiosa;
b. “Aggiudicatario”: l’offerente/gli offerenti che ha/hanno superato la selezione nell’Appalto Pre-Commerciale, e firma un Accordo con la Stazione Appaltante;
c. “Personale del Prestatore”: il rappresentante del Prestatore, e tutti i dipendenti, consulenti, agenti e dirigenti del Prestatore, nonché gli eventuali subappaltatori con cui il Prestatore dovesse impegnarsi in relazione al progetto, e i loro dipendenti, consulenti, agenti ed amministratori;
d. “Prestatore” è colui che esegue le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro;
e. “Dati”: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti da, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi, e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
f. “Referente dell’Esecuzione”: una persona, debitamente identificata, autorizzata a rappresentare il Prestatore e che ha la facoltà di impegnare il Prestatore su tutte le questioni relative al progetto ed al presente Accordo;
g. “Accordo Quadro”: il contratto che, unitamente agli Atti Esecutivi di Fase, regolamenta i rapporti tra il Prestatore e la Stazione Appaltante durante l’intera procedura multistadio, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo;
h. “Diritti della Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni (brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d’autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
i. “Brevetto”: titolo giuridico in forza del quale l’autore di un’invenzione e i suoi aventi causa ottengono il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello Stato in cui viene richiesto. Per ottenere il brevetto devono essere presenti i seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità e liceità.
j. “Atto Esecutivo di Fase”: contratto specifico tra i Prestatori e Stazione Appaltante, da stipularsi a seguito dell’aggiudicazione della fase 1, nonché a seguito dell’aggiudicazione della fase 2 e della fase 3, che regola lo sviluppo della/e relativa/e fase/i (si veda l’Allegato A al presente Accordo Quadro);
k. “Diritti della Proprietà Intellettuale del Progetto”: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall’esecuzione delle attività disciplinate dall’Accordo Quadro;
l. “Risultati”: i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, derivante dall’attività di ricerca e sviluppo oggetto del presente Accordo
Quadro, su qualsiasi supporto sia esso espresso, inclusi i relativi materiali preparatori e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, documento, disegno, modello, banca dati, documentazione tecnica, business plan, prototipo, maquette o altro materiale di qualsiasi natura o genere, siano essi o meno brevettabili o comunque tutelabili attraverso altre privative industriali ed intellettuali o norme di legge (quali ad esempio brevetto, diritto d’autore, modelli di utilità, design, know-how, segreto o forme analoghe di tutela)
m. “Servizi”: i servizi di ricerca e sviluppo forniti dai Prestatori e specificati nell’Offerta ed eventualmente nelle offerte per le successive fasi 2 e 3, per il perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Documentazione di gara;
n. “Documentazione di gara”: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione Appaltante quali parte del processo di pre-commercial procurement e resi disponibili sul suo sito web xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxx-xxx- nazionali/tecnologie-autismo-atti-gara, su TED, incluso l’Avviso Pubblico (come da modello “Bando di gara” fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee), il Disciplinare di gara, il documento tecnico (Specifiche Tecniche), l’Accordo Quadro, i successivi Atti Esecutivi di Fase (nel caso in cui questi vengano affidati al Prestatore) nonché eventuali allegati agli stessi. In particolare, le condizioni e le modalità di realizzazione dell’oggetto di gara sono stabilite nell’ “Avviso Pubblico” (come da modello “Bando di gara” fornito dal Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), nel “Disciplinare di gara” e nel presente “Schema di Accordo Quadro”. Gli elementi di natura tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo richiesti, i requisiti tecnici generali e specifici sono contenuti negli allegati III “Specifiche Tecniche”. Il presente “Accordo Quadro” è relativo alla specifica tipologia di servizio di ricerca e sviluppo, con allegata la documentazione, per ciascun tipo di servizio.
ARTICOLO 5 - DISCIPLINA APPLICABILE
1. La legge applicabile è la legge italiana.
2. L’Interpretazione e la costruzione del presente Accordo è soggetta alle seguenti previsioni:
a) alla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) alle disposizioni di cui agli articoli 4 “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi” e 158 “Servizi di ricerca e sviluppo” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
e ss. mm. e ii. (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”);
c) al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
ARTICOLO 6 - DURATA E PROROGHE
1. Il presente Accordo Quadro disciplinerà i rapporti tra le parti durante il prosieguo della procedura multistadio, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo.
2. Con esclusivo riferimento agli effetti pertinenti la procedura di gara, tale Accordo avrà durata complessiva pari a 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di stipula, salvo il diritto potestativo della Stazione Appaltante di prorogarne l’efficacia per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.
3. Secondo i dettami di tale negozio sinallagmatico, verranno sottoscritti singoli Atti Esecutivi per ciascuna fase. La durata delle fasi di cui si compone il progetto è specificata nel documento denominato “Disciplinare di gara”.
ARTICOLO 7 - OGGETTO
1. Il presente Accordo Quadro regolamenta i rapporti tra le Parti in merito alle attività oggetto dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre- commercial procurement) concernente “applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC) come meglio specificato nei documenti Allegato III “Specifiche Tecniche”.
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del MIUR allo svolgimento delle attività di cui al documento denominato “Specifiche Tecniche”, al documento “Offerta Tecnica” ed al documento “Offerta Economica”.
3. Con il presente Accordo Quadro e l’Atto Esecutivo relativo alla Fase 1, la Stazione Appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere i servizi oggetto della Fase 1 del Progetto.
4. Il Prestatore conferma d’essere a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante andrà a sottoscrivere contratti simili, aventi ad oggetto il medesimo Progetto, con altri Aggiudicatari della fase 1.
5. L’esecuzione delle attività di cui al presente articolo sarà affidata mediante uno o più Atti Esecutivi trasmessi al Prestatore anche via mail, PEC (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o via fax (se disponibile). Il MIUR non garantisce e non è vincolato all’affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla fase 1, così come definita nel documento denominato “Specifiche Tecniche”.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, il MIUR si riserva la facoltà di verificare periodicamente l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Prestatore si impegna ad eseguire almeno il 70% dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, pena la risoluzione, come da articolo 28 (“Recesso e risoluzione”) del presente Accordo Quadro. Il Prestatore dovrà fornire, previa richiesta del MIUR, dimostrazione dell’esatto adempimento della prestazione contrattuale.
4. All’atto della stipula del presente Accordo, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile dell’Accordo Quadro che sarà il referente nei confronti del MIUR; il responsabile dell’Accordo Quadro per il Prestatore avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore medesimo.
5. La Stazione Appaltante nomina, per ciascuna delle fasi di progetto, un Direttore dell’esecuzione, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del presente Accordo, al fine di assicurare la regolare esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo nelle rispettive fasi, in conformità alla documentazione di gara.
6. Alla data di stipula del presente Accordo il Prestatore dovrà quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax (se disponibile) e l’indirizzo e-mail del responsabile dell’Accordo Quadro.
7. Il Prestatore procederà allo svolgimento delle attività di cui all’Accordo Quadro sulla base di Atti Esecutivi che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per il MIUR, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell’importo dei corrispettivi di cui al successivo art. 14, si impegna, oltre a quanto previsto nel documento denominato “Specifiche Tecniche”, nonché in altre disposizioni del presente Accordo Quadro a:
a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti denominati “Specifiche Tecniche” e nei relativi allegati, nel “Disciplinare di gara” e nei relativi allegati, e nella “Offerta Tecnica”, o nelle Offerte successive, se presenti. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase del Progetto di cui risultasse aggiudicatario.
3. Il Prestatore dovrà sottoporre il progetto al Comitato Etico del Centro Clinico di riferimento prescelto, prodromicamente a qualsivoglia attività di sperimentazione che coinvolga persone con autismo, in qualsiasi momento della procedura esse dovessero svolgersi; la valutazione positiva di tale organo collegiale sarà conditio sine qua non per il prosieguo dell’attività.
Tale passaggio è, comunque, obbligatorio, a pena di esclusione, anteriormente alla presentazione dell’Offerta di fase 3.
4. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l’intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
5. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni (se previsti: inclusi quelli previsti per la consegna di Report al termine delle relative Fasi, e per i Deliverables).
6. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione Appaltante, previa comunicazione allo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:
a) recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest’ultimo)
b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.
7. Il Prestatore:
a) dovrà cooperare con la Stazione Appaltante in tutte le questioni attinenti al progetto;
b) dovrà, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, nominare o, su richiesta scritta della medesima Autorità, nominare:
- il responsabile dell’Accordo Quadro, come previsto dall’articolo 8.4 del presente Accordo;
- le risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore, le quali dovranno essere in possesso di competenze adeguate per far fronte alle attività del Progetto;
c) dovrà assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente per l’intera durata del presente progetto;
d) dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali assenze del responsabile dell’Accordo Quadro e/o delle risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore. Qualora la Stazione Appaltante lo richiedesse, dovrà fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
e) non dovrà apportare modifiche alle nomine relative a responsabili dell’Accordo Quadro, e risorse professionali, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
f) dovrà garantire che le risorse professionali fornite agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso del Progetto.
8. Il Prestatore si impegna altresì a:
a) consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
b) rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione dell’Accordo Quadro che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;
c) informare la Stazione Appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.
9. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del MIUR e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell’Offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MIUR e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si impegna a:
a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti il Progetto;
b) consentire l’accesso ai locali della Stazione Appaltante, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
d) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’ITER DI PROGETTO E VALIDAZIONE DEGLI ESITI DELLE FASI
1. L’attività di cui al presente articolo avrà ad oggetto iniziale gli impegni minimi di prodotto/risultato dichiarati nell’Offerta presentata per l’aggiudicazione di ciascuna fase, ma potrà estendersi anche a quant’altro implementato durante l’esecuzione, senza che la valutazione negativa di questi ultimi possa inficiare quella positiva dei primi; per tali attività la Stazione Appaltante potrà richiedere, in aggiunta a quanto dallo stesso Prestatore previsto in Offerta, ulteriori report, documenti e quant’altro a ciò utile.
2. Nel corso della fase 1 (“Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva”), il Direttore dell’esecuzione dovrà verificare che la progettazione della soluzione avvenga in conformità alle prescrizioni del presente Accordo e della documentazione di gara.
Con riferimento alle fasi 2 (“Sviluppo sperimentale”) e 3 (“Sviluppo sperimentale e produzione di quantità limitate di prodotti”), il Direttore dell’esecuzione dovrà monitorare il corretto svolgimento di tutte le attività relative allo sviluppo sperimentale della soluzione, con facoltà, all’occorrenza, di utilizzare il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio verrà svolto anche tramite la presenza in loco del direttore dell’esecuzione, presso la sede del Prestatore e delle Amministrazioni beneficiarie.
3. La verifica di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti di ciascuna delle fasi sarà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal MIUR e composta da un numero dispari di componenti e si svolgerà in contraddittorio con il Prestatore.
4. La verifica di conformità dell’iter di progetto e la validazione di quanto realizzato avrà luogo entro i 30 giorni successivi al termine di ciascuna fase, presso le sedi dei beneficiari o presso la sede di AGID o presso altra sede indicata da parte del MIUR.
5. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta del MIUR della data di avvio della verifica di conformità dell’iter di progetto e della validazione degli esiti di ciascuna fase, comunicherà al MIUR, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità
e della validazione, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzierà alla stessa.
6. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, il MIUR avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità e la validazione degli esiti di fase.
7. Il Prestatore è tenuto a prestare, su semplice richiesta del MIUR, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità e per la validazione.
8. La validazione dovrà appurare il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato “Offerta Tecnica”, in rispondenza a quanto contenuto nei documenti denominati “Specifiche Tecniche”.
9. La verifica di conformità dell’iter di progetto e la validazione degli esiti saranno documentate da relativo verbale, riportante la data nonché l’esito delle stesse e dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione, che rilascerà apposito certificato, contestualmente trasmesso al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.
10. Qualora la validazione degli esiti dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato “Specifiche Tecniche”, il MIUR, sentito il Prestatore, provvederà ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni; dell’avvenuta registrazione si dovrà dar prova alla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 13 - GARANZIE
1. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d’uso con i relativi diritti di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l’intera durata dell'Accordo Quadro.
2. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui all’Accordo Quadro in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
3. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornirà ai sensi del presente Accordo saranno corrette, precise ed aggiornate.
4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi ed i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d’uso, e che essi sono esenti da virus e backdoors, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte del MIUR è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’importo totale che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere al Prestatore non dovrà eccedere gli importi specificati nell’Avviso Pubblico e nel Disciplinare di gara.
2. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase verranno effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:
a) il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento saranno emesse dal Prestatore soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dalla commissione ai sensi del precedente art. 11;
b) la presentazione delle fatture potrà avere luogo, di norma, solo al termine della rispettiva fase; eventuali modalità difformi, conseguenti alla suddivisione del pagamento in due o più saldi intermedi, potranno essere inserite da parte della Stazione Appaltante in sede di Lettera d’Invito relativa alla fase 2 e 3;
c) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma sarà effettuato dal MIUR entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione;
d) il Prestatore non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti ed approvati dal MIUR i documenti comprovanti le attività svolte e la loro rispondenza a quanto previsto nella documentazione presentata in fase di Offerta;
e) il MIUR liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest’ultimo;
3. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell’Offerta Economica, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Accordo Quadro.
4. I prezzi di cui all’Offerta Economica presentata dal Prestatore in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.
5. Il computo degli oneri per la sicurezza inerenti rischi scaturenti dall’esecuzione del singolo progetto è di pertinenza esclusiva del Prestatore.
Nell’esecuzione delle fasi 1 e 2, i servizi di ricerca e sviluppo non sono soggetti a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii..
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze si applicano alla terza fase.
ARTICOLO 15 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
2. Pertanto, lo stesso Xxxxxxxxxx deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Accordo Quadro, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC oppure mediante raccomandata a/r alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui
sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.
ARTICOLO 16 - PENALI
1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni oggetto nascenti dal presente Accordo Quadro e/o dal documento denominato “Specifiche Tecniche” e/o dagli Atti Esecutivi, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC oppure fax). In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nel presente Accordo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dall’Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche Tecniche” e/o negli Atti Esecutivi e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione Appaltante potrà emettere apposita nota di debito il cui importo verrà riscosso tramite escussione, anche parziale, della garanzia di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione Appaltante, quest’ultima potrà in ogni
momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche Tecniche” e/o negli Atti Esecutivi, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
▪ frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
▪ circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
▪ subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro il Prestatore dimostra di aver costituito apposita garanzia definitiva, come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 13 (“Garanzia definitiva”), a mezzo (…), che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Atto Esecutivo relativo alla fase 1 di gara, pari al 2 % dell’importo contrattuale previsto in tale atto. La garanzia verrà svincolata al termine della fase 1, a seguito di emissione del certificato di conformità di cui all’articolo 11 del presente Accordo.
2. In caso di aggiudicazione delle fasi 2 e 3, il Prestatore sarà tenuto a ricostituire tale garanzia in sede di stipula dei rispettivi atti esecutivi per il 2% dell’importo contrattuale degli atti esecutivi stessi.
3. La garanzia prestata dal Prestatore nelle fasi 2 e 3 verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del verbale di validazione dei risultati della relativa fase, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività risultanti dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del MIUR, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Prestatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del MIUR.
5. La mancata presentazione della garanzia definitiva, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per la presentazione, integrazione o regolarizzazione della garanzia. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi atti esecutivi, sono rilasciate a favore della Stazione Appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente Accordo Quadro e dall'esecuzione dei relativi atti esecutivi.
6. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
8. La garanzia opera per tutta la durata degli Atti Esecutivi relativi alla fase del progetto cui la garanzia si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
10. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro della
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO
1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, a condizione che:
a) la Stazione Appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione dell’Accordo Quadro;
b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
d) la cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora quest’ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione stessa.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Impresa cedente.
ARTICOLO 19 - DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, inclusi i recepimenti della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche in tema di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. La Stazione Appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Accordo Quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Accordo Quadro.
5. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 2003, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dagli artt. 7- 10 della medesima normativa.
ARTICOLO 20 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI
1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell’Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dati, è tenuto a:
a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Stazione Appaltante;
d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
g) trasmettere alla Stazione Appaltante, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
i) comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
2. Nel caso in cui il Prestatore ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, il Prestatore deve immediatamente inoltrarli alla Stazione Appaltante.
3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui all’Accordo Quadro in essere da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Stazione Appaltante, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione Appaltante potrà chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
4. Il Prestatore attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione dell’Accordo Quadro sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dichiara che:
a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione e autorizzazione;
b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
5. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo Quadro, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.
ARTICOLO 21 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA
1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema (AdS)”, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell’Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuto a:
a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l’elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
b) redigere, e aggiornare costantemente, l’elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto
2.c. del Provvedimento);
c) verificare periodicamente l’attività degli AdS (punto 2.e. del provvedimento).
2. Qualora il Prestatore individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Stazione Appaltante (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante, inviando un elenco che riporti l’identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (MIUR) di adempiere all’obbligo di rendere nota, al proprio personale, l’identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo Quadro, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.
ARTICOLO 22 - ASSENZA DI INTERMEDIAZIONE
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l’Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto, a seguito di comunicazione del MIUR, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal MIUR.
ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
1. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.
2. Il Prestatore assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall’esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto potrà pregiudicarne i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.
2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un mese dalla firma del presente Accordo Quadro, si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenere al Progetto o a parte di esso. Il Prestatore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione Appaltante procedure e strumenti applicati internamente dal Prestatore per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l’identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.
3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relative a ciascuna delle fasi 1, 2 e 3, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze.
4. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in via esclusiva al Prestatore che ha generato tali conoscenze acquisite.
5. Alla Stazione Appaltante, ad AgiD e alle Amministrazioni Beneficiare spetta il diritto di utilizzo dei risultati oggetto di attività di ricerca e sviluppo del presente Accordo, che il Prestatore si impegna a mantenere in licenza d’uso gratuita e perpetua.
6. Le soluzioni software che saranno sviluppate nel corso del progetto dovranno essere corredate della documentazione e/o degli strumenti che consentano ai soggetti indicati al comma precedente la manutenzione correttiva e l’eventuale integrazione e interoperabilità con altre componenti software;
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.
8. Il Prestatore adotterà tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta tutela e gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del progetto, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti.
Il Prestatore, pertanto, ha l’obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed entro comunque il termine massimo di 5 (cinque) mesi, a tutelare giuridicamente i risultati del progetto, anche attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetto per invenzione industriale, modello, nonché l’adozione di misure contrattuali volte a mantenere segreti i risultati. Si intende quale tutela giuridica anche l’adozione di misure contrattuali e tecniche documentabili finalizzate al mantenimento del segreto dei risultati.
Le modalità di tutela giuridica sono demandate al Prestatore e devono essere, oltre che documentabili, finalizzate a consentire la migliore commercializzazione dei risultati del progetto.
Il Prestatore si impegna ad assumere la responsabilità per l’applicazione, l’esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto, e, in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:
a) i risultati del Progetto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal progetto;
b) prima di qualsiasi pubblicazione dei risultati del progetto, le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l’Ufficio Brevetti Europeo;
c) qualora la tutela giuridica si concretizzi in un brevetto, esso dovrà avere una limitazione almeno nazionale.
Il Prestatore si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti la tutela dei Risultati, inclusi quelli connessi all’eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento della domanda di brevetto o della forma di tutela giuridica prescelta e alla sua eventuale successiva estensione.
9. Qualora il Prestatore non provveda alla tutela giuridica dei Risultati entro il termine massimo di 5 (cinque mesi), la Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie
hanno facoltà di acquisire in proprio tali diritti a titolo gratuito e provvedere alla valorizzazione degli stessi tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Tutela giuridica da parte del MIUR e delle Amministrazioni beneficiarie dei Risultati nelle forme ritenute più idonee e opportune;
b) Rilascio dei Risultati, in tutto o in parte, in pubblico dominio, mettendo a disposizione della collettività i risultati nelle forme che si riterranno più opportune, senza che il Prestatore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta;
c) Eventuali altre forme di valorizzazione da individuare.
Al fine dell’esercizio delle opzioni di cui sopra, il MIUR e le Amministrazioni beneficiarie esperito il termine di 5 (cinque) mesi, comunicano al Prestatore una dichiarazione congiunta di esercizio della volontà di acquisizione dei diritti inerenti i Risultati. Nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di detta dichiarazione, il Prestatore può informare la Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie dell’esistenza di giustificati motivi oggettivi che ostano al conseguimento della piena tutela giuridica dei Risultati. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie, preso atto delle eventuali dichiarazioni del Prestatore, comunicano allo stesso, entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tali dichiarazioni, la propria volontà di revocare o confermare l’esercizio dell’acquisizione dei diritti.
10. Ai fini di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto, e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Accordo, il Prestatore dovrà compiere ogni diligente sforzo al fine di:
a) promuovere la diffusione dei Risultati del Progetto; e
b) intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione dei Risultati del Progetto.
11. Qualora, entro 2 (due) anni dall’aggiudicazione dell’ultima Fase del Progetto, il Prestatore:
a) non abbia provveduto alla commercializzazione dei sopra menzionati diritti di Proprietà Intellettuale (direttamente o per il tramite di potenziali subcontraenti o licenziatari), e
b) le circostanze del caso dimostrino che il Prestatore non si è adoperato al massimo per provvedervi, o
c) il Prestatore (e/o qualsiasi potenziale subcontraente o licenziatario) stia utilizzando la Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto a scapito dell’interesse pubblico,
la Stazione Appaltante ha il diritto di ottenere dal Prestatore, per sé e per i Beneficiari, tutti i diritti di Proprietà intellettuale del Progetto non sfruttati. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Prestatore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Stazione Appaltante né delle Amministrazioni beneficiarie. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su motivata istanza del Prestatore rivolta alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni beneficiarie, del tempo oggettivamente necessario per realizzare, secondo criteri di diligenza professionale, un’efficiente commercializzazione dei Risultati. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al presente punto si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente comma 10.
12. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie – nel rispetto della normativa inerente le acquisizioni della pubblica amministrazione e i principi di evidenza pubblica – compiranno ogni diligente sforzo per favorire le condizioni per l’adozione della soluzione progettata, sviluppata e sperimentata tramite opportuna divulgazione dei risultati della procedura.
13. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita reportistica richiesta al Prestatore, il quale dovrà comunque inviare al MIUR i dati aggregati e riassuntivi relativi ai ricavi derivanti dalle vendite della soluzione progettata, sviluppata e sperimentata con le modalità e i termini che verranno indicati dalla stessa. Il Prestatore si obbliga sin d’ora, nei due anni successivi alla commercializzazione, a fornire al MIUR, con cadenza trimestrale, un rendiconto attestante le vendite della soluzione progettata, sviluppata e sperimentata, le licenze concesse e altro atto di disposizione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, oltre che le condizioni economiche alle quali detta soluzione è stata venduta e i diritti sono stati concessi e/o ceduti a terzi. L’omessa presentazione del suddetto rendiconto costituisce inadempimento del presente Accordo.
In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui sopra, il Prestatore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta del MIUR, salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 del presente Accordo.
ARTICOLO 25 - DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELLE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE
1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente Accordo, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie avranno la facoltà di procedere alla divulgazione e diffusione
– fatti salvi i diritti di privativa – dei risultati scientifici della ricerca e sviluppo acquisiti nel corso della procedura di appalto pre-commerciale, intendendo per tali le prestazioni, le caratteristiche tecniche, oltre che le motivazioni di scelta della soluzione oggetto di sperimentazione.
2. La Stazione Appaltante, AgID e le Amministrazioni beneficiarie si impegnano a non espletare eventuali procedure di appalto commerciale relative ai risultati della ricerca e sviluppo sperimentale prima di 5 mesi dal verbale di validazione (di cui all’art. 11 del presente Accordo) dei risultati che non siano oggetto di implementazione in una successiva fase. Trascorsi 5 mesi dal termine indicato, la Stazione Appaltante, AgID, le Amministrazioni beneficiarie e i Soggetti Aggregatori avranno altresì la facoltà di utilizzare i risultati della ricerca e sviluppo sperimentale, come i disegni, i progetti e quant’altro sia stato presentato dal Prestatore nel corso della procedura di appalto pre-commerciale ai fini della formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, della formulazione di una procedura di appalto pubblico.
3. Qualora si manifesti una circostanza tale da impedire o restringere in modo palese la futura concorrenza o da limitare il mercato della fornitura, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie hanno facoltà di imporre al Prestatore di concedere in licenza i diritti di sfruttamento commerciale ai terzi interessati, a condizioni di mercato giuste e ragionevoli, definite su proposta del Prestatore e validate dalla Stazione Appaltante e o Amministrazioni beneficiarie anche mediante l’interpello di esperti. In caso di disaccordo, si procederà ai sensi dell’art. 64 comma 4 del Codice della Proprietà Industriale
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Prestatore non potrà vantare, nei confronti del MIUR e delle Amministrazioni beneficiarie alcun diritto, pretesa e/o affidamento circa l’acquisto degli apparati, sistemi, prodotti e/o servizi che costituiscono oggetto della soluzione proposta; per contro, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni beneficiarie hanno diritto di utilizzare il prototipo e tutto quanto realizzato in fase di sperimentazione,
qualora la sua rimozione rappresenti un costo o impedisca il normale utilizzo dei risultati o qualora l’utilizzo sia strettamente necessario a implementare ulteriori fasi di test.
5. Le Amministrazioni beneficiarie si obbligano a non fabbricare, commercializzare, distribuire o vendere prodotti che costituiscano imitazione o siano comunque confondibili con la soluzione proposta.
6. Salvo i casi specificatamente previsti dal presente Accordo, il MIUR e le Amministrazioni beneficiarie si obbligano a non divulgare a terzi, e fare in modo che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti non divulghino a terzi, sia direttamente che indirettamente, i segreti commerciali, industriali, il know-how tecnico o commerciale nonché tutte le informazioni riservate che siano state acquisite nel corso della gara e/o della realizzazione e sperimentazione del prototipo. L’espressione “informazioni riservate” comprende tutti i progetti, campioni, prototipi, modelli, accessori, stampe e tutte le altre informazioni fornite dal Prestatore in relazione alla gara.
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI
1. Il Prestatore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Accordo Quadro in quanto applicabili, nonché dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del MIUR.
2. Ai fini dell’osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d’ora a:
a) collaborare con le strutture della Stazione Appaltante preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguiti gli appalti;
b) comunicare alla Stazione Appaltante, alla data di stipula dell’Accordo Quadro, gli eventuali rischi specifici derivanti dall’esecuzione dello stesso.
3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso in cui il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.
4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d’ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi.
5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro e di commissionare ad altre imprese l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali a danno del Prestatore.
7. La Stazione Appaltante non risponderà per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d’opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né verranno corrisposti al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.
8. Il Prestatore garantisce che l’esecuzione delle attività non porterà alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni che, per effetto dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.
ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA
1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Prestatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.
ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi atti esecutivi dandone preavviso al
Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. Qualora a fronte di diffida ad adempiere, il prestatore non provveda ad ottemperare a quanto in essa intimato nel termine concesso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti Atti Esecutivi con efficacia immediata da tale data ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana, incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.
6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano.
7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi;
e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara;
f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
g) per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 17;
h) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 23;
i) negli altri casi di cui al presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Prestatore assume in proprio ogni eventuale responsabilità per danni a chiunque cagionati in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, manlevando la Stazione Appaltante, AGID e i Beneficiari nei limiti dell’art. 1229 c.c..
2. A garanzia di ciò, prodromicamente a qualsivoglia attività di sperimentazione che coinvolga persone con autismo, in qualsiasi momento della procedura esse dovessero svolgersi, dà prova di aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice e si impegna a mantenere in vigore per tutto il periodo della fase aggiudicata, una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, il cui massimale per singolo evento, corrispondente almeno a quello che la legge prevede come minimo in materia di RCA , non potrà essere considerato, in alcun caso, come limite al risarcimento del danno.
3. La copertura dovrà essere prevista anche in caso di colpa dell’assicurato, non potrà essere limitata da alcuna franchigia opponibile a terzi e non dovrà contenere clausole di esclusione tali da renderla di fatto inefficace.
4. I termini previsti in polizza per la manifestazione dei danni e per la presentazione di richieste di risarcimento non possono essere inferiori a 36 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione, da estendersi ad almeno 10 anni, secondo valutazione del Comitato Etico, quando i danni siano evidenziabili a maggior distanza di tempo o l’attività coinvolga soggetti minori.
5. La polizza dovrà, comunque, essere sottoscritta anteriormente alla firma dell’Atto Esecutivo di fase 3, di cui costituirà elemento di propedeuticità a pena di esclusione.
6. Il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante, tempestivamente e per iscritto, di responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare il Progetto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento.
ARTICOLO 30 - MODIFICHE
1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal Progetto o dal presente Accordo, limitatamente alle previsioni procedurali di cui agli artt. 6, 11, 12 e 14, nonché alle previsioni di cui all’art. 8 (“Modalità di prestazione delle attività”), la Parte
proponente dovrà inoltrare formale richiesta scritta, esaustivamente motivata, alla controparte che, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla notifica di tale missiva, dovrà esprimersi in merito; nel caso in cui la volontà delle parti dovesse in tal senso convergere, verrà sottoscritto apposito Atto Aggiuntivo al presente contratto.
2. Il presente articolo potrà essere rettificato solo nei termini procedimentali.
3. Ulteriori novelle saranno consentite per adeguare l’Accordo a sopravvenienti disposizioni normative.
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo e degli Atti esecutivi, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Contratto ed agli Atti Esecutivi è la legge italiana.
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo Accordo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile ed alle consuetudini locali.
Roma, lì
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:
- Art. 11 – Verifica di conformità dell’iter di progetto e validazione degli esiti delle fasi;
- Art. 16 - Penali;
- Art. 17 – Garanzia definitiva;
- Art. 27 - Riservatezza;
- Art. 28 – Recesso e risoluzione;
- Art. 29 - Danni e responsabilità civile;
- Art. 30 - Foro competente.
Il Prestatore
ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO ESECUTIVO DI FASE
ATTO ESECUTIVO N. ***/2017 – FASE ***,
tra
(1) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, con sede legale in Vixxx Xxxxxxxxxx, 00/x, 00000 XXXX, Codice Fiscale *** e Partita I.V.A. n. ***, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], (d’ora in avanti “MIUR” e/o “Stazione Appaltante”),
la quale agisce in nome e per conto proprio e delle altre Autorità menzionate in seguito,
e
(2) [Nome], [Sede legale] e [Numero di registrazione della singola Società o di ciascuna Società facente parte del Consorzio di Aggiudicatari] (d’ora in avanti “Prestatore”).
La Stazione Appaltante e il Prestatore congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.
Premesso che:
- con comunicazione della Stazione Appaltante, datata dd/mm/yyyy, l’Impresa indicata in epigrafe è stata dichiarata aggiudicataria dell’“Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)” – CIG: *** - CUP: ***;
- in data dd/mm/yyyy, la Stazione Appaltante e il Prestatore hanno sottoscritto l’Accordo Quadro che, all’art. 7, prevede che il Prestatore proceda allo svolgimento delle attività sulla base di Atti Esecutivi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Si riportano nel seguito, secondo quanto previsto nell'articolo 7, comma 5 dell’Accordo Quadro, le modalità di attuazione dell'incarico oggetto del presente Atto Esecutivo.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Nello specifico, oggetto del presente Atto Esecutivo, relativo alla Fase ***, sono (…)
2. DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il presente Atto Esecutivo avrà durata dal dd/mm/yyyy fino al dd/mm/yyyy.
Alla cessazione del presente Atto Esecutivo, ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo Quadro di data dd/mm/yyyy, il MIUR si riserva di eseguire la verifica di conformità dell’iter di progetto e validazione delle attività svolte nelle modalità ivi indicate.
3. GARANZIA DEFINITIVA
Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Atto Esecutivo il Prestatore ha costituito apposita garanzia mediante polizza bancaria / fideiussoria
n. ….. emessa da ******************* in data ******* per un importo pari ad euro
************** (****/00) oppure mediante deposito in contanti per euro *****, corrispondente al 2% dell’importo netto contrattuale, che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro.
La garanzia dovrà essere adempiuta e regolata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’Accordo Quadro, cui si fa integralmente rinvio.
4. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le attività indicate al punto 1 saranno svolte secondo le modalità e i tempi specificati nel documento denominato “Allegato all’Atto Esecutivo n.*/yyyy tra la Stazione Appaltante e il Prestatore – Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente “applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)” – CIG: *** - CUP: *** (Allegato 1)”.
In relazione alle necessità operative concordate tra le Parti, le attività verranno svolte sia presso le sedi operative della Stazione Appaltante, sia presso le sedi del Prestatore e, comunque, presso ogni altra sede concordata tra le Parti.
5. LICENZA D’USO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
In conformità a quanto previsto dagli articoli 24 e 25 dell’Accordo Quadro, il Prestatore si impegna, nei confronti della Stazione Appaltante, alla fornitura in licenza d’uso gratuita, perpetua ed estesa a favore anche – ed esclusivamente – dei Beneficiari identificate in
epigrafe, dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di ricerca e sviluppo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di verifica e validazione di cui all’art. 11.
6. RECESSO E RISOLUZIONE
Relativamente alle cause e alle modalità di recesso e risoluzione vale quanto stabilito nell’articolo 28 dello Schema di Accordo Quadro.
7. RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
Relativamente alle attività previste dal presente Atto Esecutivo, i responsabili delle attività sono: il dott. [Nome Cognome], per conto del Prestatore; il dott. [Nome Cognome], per conto della Stazione Appaltante.
8. CORRISPETTIVI
Il corrispettivo per le attività di cui al presente Atto Esecutivo è pari ad € *** (cifra in lettere/00), I.V.A. esclusa, di cui € *** (cifra in lettere/00), I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Per quanto non specificato, si rinvia alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro in materia di “Corrispettivi” e, in particolare, a quanto previsto all’art. 14.
9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Relativamente alle modalità di fatturazione e pagamento si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 14 dell’Accordo Quadro.
10. LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Relativamente alle modalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 15 dell’Accordo Quadro.
11. PENALI E RESPONSABILITÀ
A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto Esecutivo, vale quanto previsto nell’Accordo Quadro agli artt. 16 e 29.
Roma, dd/mm/yyyy
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR
Ruolo
Titolo Nome Cognome
Il Prestatore
Ruolo Titolo Nome Cognome