REP. N. 14740
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REP. N. 14740
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, QUALI PROGETTO DI FATTIBILITA’ ED ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E/O RELATIVE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DI CUI AL CAPITOLO III “INDICAZIONI OPERATIVE”, PUNTO 5 DELLE LINEE GUIDA N. 1 DELL’ANAC, PER L’ESECUZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – RETI DELLA PORTUALITA’ - LOTTO 3 - CUP: B22C21000690001 – CIG: 8635787CDD
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilaventitrè, il giorno quindici del mese di dicembre, in Napoli alla xxx X. Xxxxx x. 00, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Xxxxx Xxxxx, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati e della DGR n. 466 del 27/07/2023, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0605797 del 15/12/2023, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Ufficio Speciale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli (NA), il 03/07/1965, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Xxx X. Xxxxx x. 00, xxxxxxxxxxx alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0590673 del 05/12/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6
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bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;
2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società VIA INGEGNERIA S.R.L.., Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma e Provincia n. 05606071008, con sede legale ed operative in Xxxx, xxx Xxxxxxxx x. 000, c.a.p. 00189 nella persona dell’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nato a Roma il 13/12/1963, identificato tramite C.I. n. AX2880005 del 26/11/2015, rilasciata dal Comune di Roma, in qualità di Procuratore, giusta procura conferita in data 21 novembre 2019 (registrata il 26/11/2019 con Rep. n. 50813, Racc.
n. 13657), dinanzi al Notaio Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Roma, e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Xxxx, xxxx xxx Xxxxxxxx x.000 – 00000 Xxxx.
Verificato dall’Ufficio Speciale che detto RTI è stato costituito in data 26/04/2022 per atto pubblico, Repertorio n. 2716 - Raccolta n. 1859, registrato a Verona il 27/04/2022 al n.14265 serie 1T, dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Notaio in San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Verona, dalle seguenti Società:
1) VIA INGEGNERIA S.R.L., (mandataria), con sede legale in Xxxx, xxxx Xxx Xxxxxxxx x. 000, xxx 00000, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma n. 05606071008, R.E.A. n. RM- 908605;
2) NET Engineering s.r.l. (mandante), con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), xxxx Xxx Xxxxxx, x.00, cap 35043, codice fiscale 80018830382, partita iva 00090530288 e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Padova n. 80018830382, REA PD-233625;
3) S.I.S.P.I s.r.l. (Mandante), con sede legale in Xxxxxx (XX), xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x.00, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Napoli n. 06545150630, REA NA-498018;
4) SITECO s.r.l. (Mandante), con sede legale in Pavullo nel Frignano (MO), cap 41026, via A. Braglia
n. 10, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Modena n. 01995610365, REA MO-258097
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/12/2023 tramite il sistema telematico Telemaco (documento n. T540732784), da cui risulta che la Società VIA INGEGNERIA s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/01/1999, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05606071008, R.E.A. n. RM - 908605.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/12/2023 tramite il sistema telematico Telemaco (documento n. T540731265), da cui risulta che la Società NET Engineering s.r.l.. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione ordinaria nel
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Registro delle Imprese dal 05/11/1991, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n.80018830382, partita IVA 00090530288, XXX PD-233625
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/12/2023 tramite il sistema telematico Telemaco (documento n. T540731808), da cui risulta che la Società SOCIETA' ITALIANA STUDI E PROGETTI DI INGEGNERIA S.R.L. DETTA S.I.S.P.I. S.R.L è iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14/05/1992, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese dell’Umbria n.06545150630, R.E.A. NA-498018.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/12/2023 tramite il sistema telematico Telemaco (documento n. T540732288), da cui risulta che la Società SITECO S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15/11/1990, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. 01995610365, R.E.A. MO - 258097.
Verificate dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:
1) VIA INGEGNERIA s.r.l. con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0050305_20230206;
2) NET ENGINEERING S.R.L. con prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0011002_20230206;
3) S.I.S.P.I. S.R.L. con prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0039938_20230206;
4) SITECO S.R.L. con prot. n. PR_MOUTG_Ingresso_0010676_20230206
Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la Società VIA INGEGNERIA s.r.l. l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs. 159/2001 da cui è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2001, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2001, né le situazioni di cui all’art. 84 comma 4, e all’art 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.
Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la Società SITECO s.r.l. l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs. 159/2001 da cui è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2001, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2001, né le situazioni di cui all’art. 84 comma 4, e all’art 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.
Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la Società S.I.S.P.I s.r.l. l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del 16/07/2020, n. 76, da cui è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non
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sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e c) del Codice Antimafia.
Verificato altresì dall’Ufficio Speciale che per le Società NET ENGINEERING S.R sono decorsi i termini di rilascio dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società VIA INGEGNERIA s.r.l., prot. n. INAIL_40681580 con scadenza 06/02/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società NET ENGINEERING S.R.L., prot. n. INAIL_40666499 con scadenza 05/02/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell’INPS e INAIL.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società
S.I.S.P.I. S.R.L., prot. n. INPS_38636539 con scadenza 20/03/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell’INPS e INAIL.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società SITECO SRL., prot. n. INAIL_41006510 con scadenza 27/02/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell’INPS e INAIL.
Verificato che il Dirigente della UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica ed Ambientale dell’Ufficio Grandi Opere ha attestato, con nota prot. n. 0241041 del 09/05/2022, che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a euro zero.
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante Vicario sono certo, premettono che:
‐ l’Ufficio Speciale Grandi Opere ha avviato una procedura di ricognizione degli atti di programmazione e/o delle delibere esistenti, ai fini dell’individuazione degli interventi ritenuti prioritari e strategici per la Regione, per i quali risulta necessario procedere alla redazione delle diverse fasi di progettazione fino al raggiungimento del livello esecutivo, per la conseguente attività di verifica e validazione necessaria alla piena cantierabilità delle opere;
‐ all’esito della prima ricognizione, l’Ufficio Grandi Opere ha rilevato un fabbisogno circa l’ammontare delle risorse necessarie e sta procedendo a verificare l’esistenza delle esigenze di interventi presso tutte le Direzione Regionali e presso soggetti beneficiari diversi dalla Regione, ovvero presso quei soggetti che manifestano la propria intenzione di avvalersi dei servizi resi nell’ambito dell’Accordo Quadro e nei confronti dei quali verrà svolto il servizio del RTI. Tale
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intenzione è manifestata mediante l’emissione di una Richiesta Preliminare di Servizi (di seguito RPS), tesa ad ottenere la predisposizione da parte del RTI del Piano Dettagliato delle Attività;
‐ la Regione, con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevità DGR) n. 520 del 25/11/2020, ha pertanto formulato indirizzi per l’acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, al fine di dotarsi di progetti esecutivi prontamente cantierabili da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione, strutturando, nell’ottica di semplificazione, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa regionale, il processo di progettazione secondo le più recenti normative tecniche di settore;
‐ la suddetta DGR n. 520/2020 ha destinato risorse del Programma Operativo Complementare (di seguito POC) 2014/2020, per finanziare Accordi Quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, servizi di verifica e validazione) fino ad un massimo di 100 milioni di euro e ha demandato all’Ufficio Speciale la predisposizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 73 del 16/02/2021 dell’Ufficio Speciale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Architetto Xxxxxxxx Xxxxxxx;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 76 del 17/02/2021, l’Ufficio Speciale ha incaricato la UOD 01 Centrale Acquisti di procedere all'espletamento di una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida
n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO” e con il medesimo Decreto Dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 46 del 18/02/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n. 3230/AQ-T/2021), suddivisa in 3 lotti, per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice degli Appalti;
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‐ il suddetto appalto è stato suddiviso in 3 LOTTI, distinti per ambiti tematici:
• Lotto 1 - RETI STRADALI Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);
• Lotto 2 - RETI DELLA LOGISTICA Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);
• Lotto 3 - RETI DELLA PORTUALITA’ Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);
‐ con Decreto Dirigenziale n. 388 del 16/06/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
‐ la Commissione Giudicatrice, al termine del suo lavoro, ha proposto di aggiudicare il Lotto 3 in favore del RTI, con una percentuale di ribasso del 50,23% da praticare sui prezzi delle lavorazioni, per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31, XXX xxxxxxx;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 31 del 20/01/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto dei verbali della Commissione di gara, si è proceduto all’aggiudicazione, priva di efficacia, per il Lotto 3 nei confronti del RTI;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 479 del 29/06/2022 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto del parere dell’Avvocatura n.116/2022 emesso con il prot.0326967 del 23.06.2022 con cui si confermava la mancanza del requisito di regolarità fiscale da parte della società Geodata al momento della presentazione dell’offerta, si è proceduto a revocare l’aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n. 31 del 20/01/2022 a favore del RTI VIA INGEGNERIA (Capogruppo)
-SISPI S.r.l-NET Engineering S.r.l-Geodata Engineering S.p.a-SITECO S.r.l, di escludere, per i medesimi vizi riscontrati nel RTI VIA INGENERIA (Capogruppo), l’operatore RTI engineeering Spa (Capogruppo mandataria)– GENERAL ENGINEERING SRL - ING. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l., e di aggiudicare, a seguito di ulteriore scorrimento della graduatoria, il Lotto 3 - Reti della Portualità (CUP B22C21000690001 – CIG 8635787CDD) all’operatore economico RTI Italconsult S.p.A. (Capogruppo Mandataria)– DBA PRO. S.P.A. – STUDIO ALTIERI con sede con sede in Roma (RM) c.a.p. 00161 Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 X.X. 06590020589 – P. IVA n. 01576741001 con una percentuale di ribasso del 47,344% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa;
‐ con nota del 10/06/2022 i rappresentanti delle Società VIA INGEGNERIA s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l., NET Engineering s.r.l., SITECO s.r.l., per il tramite degli Amministratori e/o rappresentanti legali, avendo appreso che la Geodata Engineering, già indicata come mandante, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino n. 105/2022 del 25/05/2022, hanno comunicato a Codesta amministrazione la riorganizzazione in riduzione del costituendo RTI ai sensi e per gli
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effetti del combinato disposto dei commi 18 e 19 ter dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, precisando che le attribuzioni e le quote di partecipazione della mandante fallita venivano assunte dalla mandataria Via Ingegneria s.r.l. e dalla mandante S.I.S.P.I. srl;
‐ con ricorso numero di registro generale 3676 del 2022 notificato e depositato in data 26 luglio 2022 il RTI Via Ingegneria S.r.l., S.I.S.P.I. S.r.l., Net Engineering S.r.l., Siteco - Società a Responsabilità Limitata ha impugnato il Decreto Dirigenziale n.479 del 29 giugno 2022, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione dell'“Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico ex. art.54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cu al Capitolo III “indicazioni operative” punto 5 delle linee guida n.1 dell'ANAC, per l'esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
– LOTTO 3 – RETI DELLA PORTUALITA'” disposta nei confronti del RTI ricorrente con Decreto Dirigenziale n.31 del 20.01.2022;
‐ con ricorso notificato in data 29 luglio 2022 l’operatore economico SWS engineering SPA (Capogruppo) – Rpa -General Engineering srl – Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Acquatecno srl ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione come da D.D. N.479 del 29.06.2022;
‐ Il TAR Campania, con sentenza n. 321/22 ha annullato il decreto n. 479 con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione a favore del suindicato RTI VIA INGEGNERIA (Capogruppo) -SISPI S.r.l-NET Engineering S.r.l-Geodata Engineering S.p.a-SITECO S.r.l;
‐ Il TAR Campania, con sentenza n. 7023/22 ha annullato il decreto n. 479 con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione a favore del suindicato RTI SWS engineeering Spa (Capogruppo mandataria)– GENERAL ENGINEERING SRL - ING. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l.;
‐ con nota del 30/05/2023, acquisita al protocollo con n. PG/2023/0278446, l’Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto all’Avvocatura regionale di esprimersi con parere in merito alla conferma dell’aggiudicazione in esecuzione della Sentenza n. 321/2022 all’operatore economico (originario aggiudicatario) RTI VIA INGEGNERIA (Capogruppo) -SISPI S.r.l-NET Engineering S.r.l- SITECO S.r.l la gara in oggetto;
‐ con parere n. 133/2023, acquisito al prot. regionale PG/2023/0359652 del 14/07/2023, l’Avvocatura regionale ha riscontrato la richiesta dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, chiarendo la sussistenza in concreto dei presupposti per addivenire alla riaggiudicazione al RTI menzionato, espungendo Geodata, alla luce del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 321/2023 e sulla scorta della applicazione della sopravvenuta disciplina del d.m. MEF 28.9.2022, per cui ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 e del citato d.m. 28.9.2022 relativamente al Lotto 3 - della Portualità (CUP B22C21000690001 – CIG 8635787CDD);
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‐ Con decreto dirigenziale n. 608 del 28/07/2023 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere si è preso atto dell’annullamento per effetto della Sentenza n. 321/22 del provvedimento n. 479 del 29.06.2022 di revoca dell’aggiudicazione all’operatore economico RTI VIA INGERGNERIA (Capogruppo) -SISPI S.r.l-NET Engineering S.r.l-Geodata Engineering S.p.a SITECO S.r.l lotto 3 e di disposizione dello scorrimento della graduatoria del Lotto 3 in favore dell’operatore economico RTI SWS engineeering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. XXXXXXXX XXXXXXXX -Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l; si è proceduto a dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania, Sez I n. 321/22 e conseguentemente aggiudicato l’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO relativamente al lotto n. 3 (CUP B22C21000690001 – CIG 8635787CDD), in favore del RTI VIA INGEGNERIA (capogruppo) -
SISPI SRL - NET Engineering S.r.l. - SITECO srl; si è preso, altresì, atto che per effetto della Sentenza n. 7023/22 ed all’esito dell’aggiudicazione all’operatore economico originario aggiudicatario RTI VIA INGERGNERIA (Capogruppo) -SISPI S.r.l-NET Engineering S.r.l- SITECO S.r.l non sussiste alcuna intangibilità della posizione di aggiudicataria dell’operatore economico RTIWS engineeering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. XXXXXXXX XXXXXXXX - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l.
‐ l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, con nota prot. n. 0434506 del 13/09/2023, ha comunicato che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non sono emersi elementi ostativi e, pertanto, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 243 del 01.04.2022 l’Ufficio Speciale ha approvato sia i criteri per l’individuazione dell’ordine di priorità delle progettualità, la cui attività istruttoria, in ordine alla verifica di rispondenza ai criteri nonché all’attribuzione dell’ordine di priorità delle progettualità, è demandata all’ACaMIR “Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti”, sia il prospetto di RPS, entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione numero 35 del 04/04/2022;
‐ l’Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0191985 del 08/04/2022, parere di propria competenza sullo schema del presente Accordo Quadro e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dall’Ufficio Speciale;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 308 del 05/05/2022 dell’Ufficio Speciale è stato approvato lo schema del presente Xxxxxxxxx, redatto sulla scorta delle osservazioni espresse dall’Ufficio Speciale Avvocatura;
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‐ con Decreto Dirigenziale n. 311 del 05/05/2022 l’intervento è stato ammesso al finanziamento FSC 2021-2027;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 912 del 09/11/2023 sono stati nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP), il supporto tecnico-contabile e amministrativo al Rup e il Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC).
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato d’Appalto e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica presentata dal RTI.
Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dalle parti, nonché conservata presso i competenti uffici regionali, non è allegata al presente Accordo quadro.
Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
Il presente Accordo Quadro è regolato:
• dal contenuto dell’Accordo Quadro e degli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il RTI relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il RTI dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
• dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
• dal D.M. 2.12.2016 n. 263;
• dal D.M. 17.6.2016;
• dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
• dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.
I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.
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In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il RTI, quest’ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Attuativi, la Regione, da un lato, e il RTI, dall’altro, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Art. 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro
La Regione affida al RTI, che accetta, i “Servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto, di cui al punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC” – Reti della Portualità- Lotto 3 - CUP B22C21000690001
– CIG 8635787CDD, per l’esecuzione nella Regione di infrastrutture di trasporto, in riferimento all’ “Aggiornamento del piano direttore della mobilità regionale e dei connessi piani attuativi di settore” e ss.mm.ii., approvato con DGR n. 306 del 28/06/2016. Il RTI, con la sottoscrizione, manifesta la volontà di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.
Il RTI dichiara di aver preso visione del presente Accordo Quadro, degli allegati e di aver incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all’esecuzione dello stesso.
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del RTI dei citati servizi di ingegneria e architettura, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché l’attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell’attuazione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, il RTI si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a prestare i servizi di cui agli artt. 1 e 10 del Capitolato speciale d’appalto, il tutto nella misura richiesta dalla Regione/Beneficiari attraverso le RPS sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari a €
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8.196.721,31 XXX xxxxxxx (Ottomilionicentonovantaseisettecentoventuno/31). Il RTI prende atto ed accetta che le RPS saranno inviate dalla Regione con documenti elettronici a mezzo PEC.
I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
Il nominativo del Responsabile dell’Accordo Quadro (RAQ) è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx che assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto: tel. 081. 0000000; Mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 4 – Durata
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.
L’Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.
Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all’esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto parte Tecnica.
Art. 5 – Limite di spesa dell’Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, Fatturazione e Corrispettivi
Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di Euro 8.196.721,31 IVA esclusa (Ottomilionicentonovantaseisettecentoventuno/31).
Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro.
La Regione, altresì si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al RTI, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli già originariamente affidati, a condizione che gli stessi siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato d’appalto. La Regione, ove ravvisi la necessità di ricorrere a tale facoltà, verifica il permanere dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. A seguito di tale opzione la durata del contratto verrà incrementata di un anno.
La Regione si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del Codice, di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto in corso di validità purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del predetto
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articolo del Codice. In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative saranno utilizzate eventuali ulteriori dotazioni finanziarie.
Non è garantito un importo minimo dell’Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione, né terzi, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente all’obbligo del RTI di eseguire, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, i Piani Dettagliati delle Attività (PDA) condivisi dalla Regione, definiti a seguito di RPS.
I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale 50,23 % (cinquanta,23) indicato nell’Offerta economica.
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e negli allegati, l’affidamento del Contratto Attuativo da parte della Regione/Beneficiari, avviene secondo il procedimento e la tempistica definita nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
In applicazione di quanto previsto all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto, alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta al RTI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 10% dell’importo del singolo Contratto Attuativo.
Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà per ogni livello di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva) realizzato in ogni singolo Contratto Attuativo, ad avvenuta approvazione da parte del Beneficiario/Regione successivamente alle relative attività di verifica/validazione.
L’emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte del RTI dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale, munito del nulla osta del RUP del Beneficiario/Regione.
Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP da parte del RTI, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.
Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:
1) una quota del 10% dell’importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell’anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo;
2) una ritenuta, pari al 5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3) una ritenuta, pari allo 0,5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi
Nel Contratto Attuativo saranno definiti l’oggetto della prestazione e gli elementi necessari per l’esecuzione della prestazione.
Rispetto alla tempistica prevista per l’esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni. Il RTI prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Regione/ Beneficiari hanno la facoltà di revocare la RPS sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.
Il RTI, inoltre, fermi gli importi di cui all’articolo precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.
I singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione e attraverso la condivisione di Piani Dettagliati delle Attività secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. Nei predetti Contratti Attuativi sarà indicato l’esatto importo dei servizi richiesti.
Art. 7 – Obbligazioni generali del RTI
Sono a carico del RTI tutti gli oneri e rischi relativi all’erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.
Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, il RTI si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel
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Contratto Attuativo e il RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.
Il RTI si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il RTI si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione.
Il RTI si obbliga, altresì, espressamente a:
‐ impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro, negli allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
‐ rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
‐ predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
‐ predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
‐ osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
‐ consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
‐ comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
‐ non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
‐ adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
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‐ rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
Il RTI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.
Il RTI si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici della Regione/Beneficiari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del RTI verificare preventivamente tali procedure.
In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.
Art. 8 - Obbligazioni specifiche del RTI
Il RTI si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto, anche a quanto di seguito indicato.
Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Sono a carico del RTI, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all’ articolo 5 del presente accordo quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
Il RTI è obbligato, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara.
Il RTI ha consegnato in Offerta tecnica i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione. Nel singolo Contratto Attuativo, il RTI dovrà indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla Regione come di seguito precisato. Il RTI riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di
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Contratto Attuativo. In tal caso, il RTI dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di
2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l’applicazione delle penali. L’esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
Nel caso in cui il RTI debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Regione, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 10, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal RTI e da questa comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.
Il RTI prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.
Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il RTI in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del RTI medesimo.
Il RTI garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
Il personale preposto all’esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Regione o nelle sedi dei Beneficiari o in altre sedi da questi indicate potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza.
Il RTI si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.
Il RTI si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
Le attività richieste dalla Regione e dai Beneficiari dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard concordati con l’Amministrazione e formalizzati nel “Piano Dettagliato delle Attività” secondo le modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non ne
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implicherà di per sé approvazione da parte della Regione o dai Beneficiari. La documentazione progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sarà sottoposta ad approvazione da parte della Regione/Beneficiario. In caso di mancata approvazione della progettazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il RTI si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Regione o per i Beneficiari.
Art. 9 - Verifiche e Monitoraggio
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al RTI, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica riguardanti tra l'altro:
‐ la Regione o i Beneficiari per i quali sono in corso di erogazione i servizi di cui ai Contratti Attuativi;
‐ i Contratti Attuativi e i relativi Piani Dettagliati delle Attività suddivisi per Regione/Beneficiario;
‐ la data del Contratto Attuativo;
‐ i valori dei Contratti Attuativi e gli importi fatturati suddivisi per Regione/Beneficiario.
Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante l’uso di apposito sistema informativo. A tal fine, il RTI si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
Il RTI si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla Regione.
Art. 10 - Penali
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, il RTI si obbliga a consentire alla Regione e/o ai Beneficiari, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale contestazione a mezzo PEC al RTI che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione dell’inadempimento può essere fatta anche da parte di un Beneficiario/Regione, parte di Contratto Attuativo, il quale avrà cura di presentarla formalmente sia alla Regione Campania sia al RTI; anche in tal caso, il RTI dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente
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documentazione, alla Regione ed allo stesso Beneficiario/Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni del RTI non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, le penali potranno essere applicate al RTI a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dal RTI, la Regione procede all’applicazione delle seguenti penali:
Ipotesi inadempimento sanzionato con penale | Valore della penale | |
1 | Ritardo nella comunicazione della validità della RPS | 0,3 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti. |
2 | Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività | |
3 | Ritardo nella presentazione del nuovo Piano Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni della Regione | 0,7 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti. |
4 | Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi di cui al Pano Dettagliato delle Attività condiviso | |
5 | Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai termini di cui al Pano Dettagliato delle Attività condiviso | 1 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti. |
6 | Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo | Da 0,3 a 1 per mille del valore del contratto Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravità dell’inadempimento |
Qualora l’ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s’intenderà risolto.
In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante il RTI deve emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all’importo della penale stessa. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell’appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione
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definitiva. L’applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all’immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il RTI dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del RTI.
Art. 11 – Cauzione e polizza assicurativa
Si dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal Disciplinare per l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro di € 8.196.721,31, mediante polizza fidejussoria n. 1/61068/122/188689154 del 20.07.2023, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni. Tutte le società costituenti il RTI hanno presentato Polizze Responsabilità civile professionale.
La società VIA INGEGNERIA S.R.L. ha presentato polizza n. A123C728412-LB del 14/03/2023 rilasciata dalla Lloyd’s Insurance Company S.A.
La società Net Engineering S.R.L. ha presentato polizza n. PI-96795022O0 del 30/06/2023/rilasciata dalla Wide group s.p.a.;
La società SISPI srl ha presentato polizza n. 1/61068/122/188689154 del 20/07/2023 rilasciata dalla UnipolSai assicurazioni;
La società SITECO ha presentato polizza n. OX00020455 del 03/10/2023 rilasciata dalla REVO Insurance s.p.a.
Art. 12 - Risoluzione
In applicazione di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. e all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione avrà il diritto di risolvere l’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RTI, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
‐ nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni all’immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art.10 del presente Accordo Quadro;
‐ nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
‐ nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
‐ nel caso di subappalto non autorizzato;
‐ nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
‐ nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
‐ nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
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‐ nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
‐ nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
‐ - nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.
La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.
La Regione potrà altresì procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari/Regione. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno. La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del Codice degli Appalti, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal RTI in sede di offerta.
Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell’Accordo Quadro.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al RTI ai sensi dell’artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 13 – Recesso
La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del RTI.
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In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il RTI che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC. In tali casi, il RTI ha diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;
b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del RTI;
c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.
La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC. In ogni caso di recesso il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari/Regione.
Qualora la Regione receda dall’Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno essere emesse nuove RPS da parte dei Beneficiari/Regione.
Art. 14 – Clausola di manleva
Il RTI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti sia per quanto riguarda i propri collaboratori a vario titolo convolti, nonché rispetto ai materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l’attività svolta, nei confronti della Regione.
Art. 15 – Riservatezza
Il RTI ha l’obbligo, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la durata
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dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell’Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L’obbligo di cui al precedente punto si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
Il RTI è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente accordo quadro. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.
Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità
Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).
Art. 17 - Responsabile dell’Accordo Quadro
Il Responsabile dell’Accordo Quadro, nominato dal RTI, per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, è l’xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx responsabile nei confronti della Regione e dei Beneficiari, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il RTI.
Art. 18 - Foro competente.
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il RTI e la Regione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli.
È escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra xxxxxxxxx.Xx RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.
Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI.
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Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTI si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al RTI via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il RTI che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, in relazione ai contratti attuativi sottoscritti, in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione.
Il RTI è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTI, in caso di cessione dei crediti relativi ai contratti attuativi, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RTI mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del RTI medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art. 22 – Codice di comportamento
Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 – Clausola Anti Pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16- ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:
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a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società costituenti il RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per le Società costituenti il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 24 - Clausola finale
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.
L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte della Regione e/o dei Beneficiari non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Art. 25 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 1)Regione: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
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Art. 26 - Spese contrattuali
Sono a carico del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.
Io Ufficiale Rogante Xxxxxxx ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, lo stesso è composto da ventisei pagine, di cui venticinque per intero e l’ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Xxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Ricevuta del: 15/12/2023 ora: 13:26:47 Utc: 1702643204354879
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Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione Data invio: 15/12/2023
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Dati identificativi
Identificativo attribuito dall'utente: 1
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 199447072
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FNZDRA76E07F839B
Ufficio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI
Numero atti trasmessi: 1 Numero atti scartati: 0
Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639
Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file
Repertorio: 14740/2023 (del codice fiscale: XXXXXX00X00X000X) Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 49239 del 15/12/2023
TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
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Data: 20/12/2023 ora: 19:22:00
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi: Data invio: 15/12/2023
Ora invio: 13:26:44
Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 199447072 Identificativo attribuito dall'utente: 1
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 07059869334 Codice fiscale del Notaio: 80011990639
Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro L'importo e' stato addebitato in data: 15/12/2023
Atto con Repertorio: 14740/2023
TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I Tributo Importo
9802 | IMPOSTA DI BOLLO | 45,00 | Euro | |
9814 | IMPOSTA REGISTRO | - ATTI | 200,00 | Euro |
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Xxxxx Xxxxx, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 28 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti. Napoli, 04/01/2024
Il Dirigente
Dott. Xxxxx Xxxxx