Clausola anti pantouflage Clausole campione

Clausola anti pantouflage. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l’Appaltatore dichiara:
Clausola anti pantouflage. Consapevole delle conseguenze civili e penali l’impresa dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, X.Xxx. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012.
Clausola anti pantouflage. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. 165/2001, il Contraente, in persona del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
Clausola anti pantouflage. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, il Sig. XXXXXXX XXXXX Xxxxxxxx nella qualità attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver attributo incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Sottoscrivendo il presente contratto, il Sig. XXXXXXX XXXXX Xxxxxxxx nella qualità attesta altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti ed i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici relativi al presente contratto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli.
Clausola anti pantouflage. Con riferimento all’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, l’Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Clausola anti pantouflage. 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Clausola anti pantouflage. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la Philips, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Philips medesima.
Clausola anti pantouflage. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della l. 190/2012 e smi, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e smi, l’Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli e comportano il divieto per l’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con ASSET per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Clausola anti pantouflage. 1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il Commissionario dichiara:
Clausola anti pantouflage. 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, l’Arranger non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti di Lazio Innova che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di Lazio Innova e/o della Regione Lazio, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.