Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto
1) Osservazioni generali
Le presenti condizioni generali di contratto sono valide per tutte le forniture di Cellpack Power Systems AG (Fornitore) a meno che non siano state concordate per iscritto condizioni diverse. Le offerte che non contengono un termine di validità non sono vincolanti.
Le presenti condizioni generali di contratto sono disponibili anche in tedesco, inglese e francese. In caso di differenze fa fede la versione tedesca.
2) Conclusione del contratto
Il contratto di fornitura si considera concluso se dopo la ricezione di un ordine il Fornitore ha confermato per iscritto la sua accettazione.
3) Documentazione tecnica
I piani e gli schemi necessari per la domanda di costruzione e la domanda d’installazione di impianti elettrici a corrente forte vengono prodotti dal Fornitore su richiesta del Committente. Tuttavia, la responsabilità di un'approvazione della pianificazione corretta e tempestiva spetta sempre del Committente.
Tutta la documentazione tecnica, i progetti e i programmi software rimangono di proprietà intellettuale del Fornitore, e non possono essere copiati, riprodotti o resi accessibili a terzi senza l’autorizzazione scritta dell’editore. Salvo accordi diversi, brochure e cataloghi non sono da ritenersi vincolanti. I dati contenuti nella documentazione tecnica sono vincolanti solo se espressamente garantiti.
4) Entità della fornitura
Per l’entità della fornitura e l’esecuzione dell’ordine fa fede la conferma d’ordine del Fornitore. Verranno addebitate tutte le modifiche di materiale da attribuirsi all’acquirente in termini di quantità, qualità o esecuzione, come anche ulteriori servizi resi.
In caso di consegna in cantiere deve essere previsto l’accesso e un facile transito dei necessari mezzi di trasporto e trasbordo, proporzionato al loro peso. Se ciò non verrà garantito, tutti i costi che ne deriveranno saranno a carico del Committente.
In caso di lavori di ampliamento o su impianti in funzione, il Committente è responsabile dello spegnimento e della messa a terra degli impianti. Il personale del fornitore è tenuto solo a constatare lo stato di assenza di tensione nell'impianto. Collegamenti e messa a terra possono essere affidati ai nostri addetti al montaggio; la responsabilità della corretta esecuzione resta però sempre del Committente.
L’esecuzione dei lavori avviene secondo le condizioni generali previste dalla SIA e dall’Ordinanza sulla corrente forte. Eventuali prescrizioni locali devono esserci comunicate anticipatamente dal Committente, altrimenti eventuali costi derivanti saranno a carico del Committente stesso.
5) Prezzi
Salvo accordi diversi, i prezzi sono da intendersi in CHF liberamente disponibili, importo netto, franco fabbrica, senza imballaggio, come da INCOTERMS 2020.
Se le circostanze alla base della formazione dei prezzi - in particolare parità monetarie o imposte, spese, tasse e diritti doganali, statali o delle autorità - dovessero cambiare dal momento dell’offerta al termine di consegna concordato, saremo autorizzati ad adattare i nostri prezzi e le nostre condizioni alle mutate circostanze.
Salvo quanto diversamente concordato, imballaggio, trasporto, montaggio e altri servizi vengono calcolati secondo la tariffa di addebito attuale.
6) Condizioni di pagamento
I pagamenti devono avvenire secondo quanto indicato sulle fatture. Per grandi ordini, il fornitore si riserva il diritto di esigere pagamenti parziali. Gli importi devono essere corrisposti netti, senza alcuna detrazione, entro 30 giorni. Garanzie bancarie e garanzie di buona esecuzione per un massimo di 3 anni su questi importi vengono concesse solo se richieste nella domanda di offerta e confermate con la conferma d'ordine. I termini di pagamento devono essere rispettati anche in caso di pagamenti parziali, messa in funzione o verifica della fornitura vengono posticipate per motivi del fornitore non imputabili.
Se la spedizione o il montaggio vengono posticipati su richiesta del Committente o per motivi del fornitore non riconducibili, l’ordine viene addebitato senza trasporto e montaggio. L'importo netto deve essere corrisposto entro 30 giorni.
Se il Committente non rispetta i termini di pagamento concordati, a partire dal 31° giorno dalla data della fattura e senza sollecito deve versare un interesse dell’ 6%.
7) Riserva di proprietà
Cellpack Power Systems si riserva la proprietà della fornitura fino al completo pagamento della stessa.
Il Committente è tenuto a contribuire alle misure necessarie per tutelare la proprietà di Cellpack Power Systems; in particolare, con la conclusione del contratto autorizza Cellpack Power Systems a provvedere, a costo del Committente, all’iscrizione o all’annotazione dei patti di riserva della proprietà in registri e libri pubblici o simili, in base alle leggi del paese interessato, e ad adempiere tutte le formalità del caso. Il Committente provvederà a sue spese alla manutenzione di tutta la merce fornita durante la durata della riserva di proprietà, e la assicurerà a favore del Fornitore contro furto, rottura, danni causati da incendio, acqua e altri rischi. Inoltre, prenderà tutte le misure necessarie perché la riserva di proprietà del Fornitore non venga compromessa o annullata.
8) Termine di consegna
Il termine di consegna concordato inizia con la ricezione di un ordine definito dal punto di vista tecnico e commerciale, e si considera rispettato se la consegna viene effettuata entro la scadenza o se è stato comunicato al Committente che la relativa merce è pronta per la spedizione.
Il termine di consegna viene posticipato nei seguenti casi: se non ci pervengono per tempo i dati necessari per l’esecuzione del contratto, se il Committente richiede successivamente modifiche o integrazioni e ciò comporta un ritardo nella consegna o nel servizio, se insorgono ostacoli - per il fornitore, il Committente o terzi - che non si possono eliminare nonostante ogni possibile sforzo. Tali ostacoli sono, ad esempio, provvedimenti od omissioni delle autorità, eventi naturali, scioperi, incidenti, epidemie/pandemie e altre interruzioni d’esercizio rilevanti; se il Committente o terzi da lui chiamati in causa sono in ritardo con i lavori ad essi spettanti o sono in ritardo con l'adempimento dei loro obblighi contrattuali, o se il Committente non rispetta le condizioni di pagamento.
Se esiste un accordo scritto sul pagamento di un'indennità di mora, esso può essere fatto valere solo se è comprovabile un ritardo attribuibile all fornitore e se il Committente può comprovare un danno derivante da tale ritardo. In caso venga inviata per tempo una fornitura sostitutiva, il diritto decade. Per ogni settimana intera di ritardo, l’indennità di mora è pari al massimo allo 0.5%, in totale comunque non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte della fornitura in ritardo.
Il Committente non può accampare diritti e rivendicazioni per ritardo nella consegna o nel servizio diversi da quelli espressamente menzionati al presente punto 8.
9) Trasferimento di utili e rischi
In caso di consegna franco fabbrica, utili e rischi vengono trasferiti al Committente dalla rampa di carico; in caso di consegna comprensiva di trasporto e montaggio, vengono trasferiti al più tardi dall’ultimazione dell'impianto.
Se la spedizione e il montaggio vengono posticipati su richiesta del Committente o per motivi all fornitore.
non imputabili, i rischi per la fornitura vengono trasferiti al Committente dal momento originariamente previsto per la consegna franco fabbrica. Da questo momento in poi la fornitura viene conservata in magazzino e assicurata per conto e a rischio del Committente.
10) Trasporto e assicurazione
Il trasporto avviene per conto e a rischio del Committente, salvo accordi diversi. Eventuali reclami relativi al trasporto devono essere comunicati subito dal Committente all’ultimo vettore, al ricevimento della fornitura o dei documenti di trasporto.
11) Verifica e collaudo
Se di consuetudine, la merce in consegna viene verificata dal fornitore prima di lasciare la fabbrica. Ulteriori verifiche o specifici test di collaudo richiesti dal Committente devono essere concordati separatamente e pagati dal Committente stesso.
Il Committente deve verificare e approvare la fornitura e il servizio entro una settimana dalla conclusione del montaggio e comunicarci tempestivamente per iscritto eventuali difetti riscontrati. Qualora non lo faccia, fornitura e servizio si considereranno accettati, salvo eventuali difetti occulti.
I difetti comunicati all fornitore verranno corretti il più presto possibile tramite riparazione o fornitura sostitutiva, a nostra discrezione. Il Committente deve concederci l’opportunità e il tempo necessario per farlo. Le parti difettose sostituite diventano di nostra proprietà.
Il Committente non può accampare diritti e rivendicazioni per difetti di qualsiasi tipo nella fornitura o nei servizi resi diversi da quelli espressamente menzionati al presente punto 11.
12) Imballaggio
L’imballaggio viene specificamente addebitato dal Fornitore senza accordo contrario e non viene ritirato. Se, tuttavia, viene definito proprietà del Fornitore, deve essere rispedito franco partenza della fornitura.
13) Garanzia e responsabilità
Se non diversamente ed espressamente concordato, il periodo di garanzia (termine di garanzia) per impianti o componenti elettromeccanici o elettronici è di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla partenza della merce dalla nostra fabbrica o dall’ultimazione dell’impianto presso il Committente. Se la spedizione viene posticipata per motivi a noi non riconducibili, il periodo di garanzia termina al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione di pronta spedizione della merce. Per la merce e le apparecchiature di terzi contenute nella nostra fornitura ci assumiamo la responsabilità dei servizi di garanzia dei rispettivi fornitori. Per i servizi in materia di edilizia è valida la norma SIA 118.
La garanzia decade anticipatamente se il Committente o terzi apportano modifiche o riparazioni senza nostra previa approvazione scritta, o se il Committente, in presenza di un difetto, non intraprende tempestivamente tutte le misure idonee per la riduzione del danno e non ci dà l’opportunità di eliminare il difetto.
Su richiesta scritta del Committente, ci impegniamo a riparare o sostituire, a nostra discrezione e non appena possibile, tutte le parti della fornitura che risultano danneggiate o inutilizzabili in seguito a materiali scadenti, costruzione difettosa o esecuzione errata documentate, fino allo scadere del termine di garanzia. Le parti contestate devono esserci fornite se richiesto. Se vengono sostituite parti difettose, esse diventano di nostra proprietà.
Allo scadere del termine di garanzia, la garanzia per le parti sostituite o riparate della fornitura si estende solo alle parti sostituite o riparate interessate.
Qualità garantite sono solo le qualità espressamente definite come tali nelle specifiche. La garanzia è valida al massimo fino allo scadere del rispettivo termine. Se le qualità garantite non hanno soddisfatto in toto o in parte quanto promesso, il Committente ha diritto a un intervento correttivo immediato da parte nostra. Il Committente deve concederci l’opportunità e il tempo necessario per tale intervento. Se l’intervento correttivo non riesce, o riesce solo in parte, il Committente ha diritto a una riduzione idonea del prezzo.
Sono esclusi da garanzia e responsabilità i danni insorti in modo non comprovabile in seguito a materiali scadenti, costruzione difettosa o esecuzione errata, ad es. in seguito a usura naturale, manutenzione inadatta, mancato rispetto delle disposizioni aziendali, sollecitazioni eccessive, mezzi operativi inadatti, influssi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, e in seguito ad altri motivi non riconducibili all fornitore.
Per far valere la garanzia per programmi software difettosi è necessario che l'errore sia riproducibile nella versione originale invariata del programma software interessato, e che sia possibilmente descritto nel dettaglio. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o del materiale di un supporto dati, la garanzia non comprende la spesa per la riproduzione dei dati persi.
14) Responsabilità
In caso di difetti di materiale, costruzione o esecuzione, come anche di mancanza delle qualità garantite, il Committente non può accampare diritti e rivendicazioni diversi da quelli espressamente menzionati al presente punto 13.
Resta escluso ogni altro diritto del Committente non espressamente indicato nelle presenti condizioni di consegna, a prescindere dalla sua motivazione giuridica, in particolare tutti i diritti non espressamente citati di risarcimento danni, riduzione del prezzo di vendita, annullamento del contratto o recesso dallo stesso.
In nessun caso il Committente ha diritto al risarcimento di danni non rientranti nell’oggetto della fornitura, quali mancata produzione, mancato uso, perdita di ordini, lucro cessante, costi dovuti a errata misurazione dell’energia, reclami di terzi nonché per altro danno diretto o indiretto. Questa esclusione di responsabilità non è valida in caso di dolo, oppure nel caso di contrasto con le norme cogenti.
15) Annullamento
L’annullamento o la sospensione di ordini in corso necessitano della nostra approvazione scritta. I costi conseguenti vengono addebitati immediatamente.
16) Foro competente e diritto applicabile
Foro competente e luogo di adempimento per entrambe le parti è la sede del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore è autorizzato a citare in giudizio il Committente presso la sua sede. Alle presenti condizioni generali si applica il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.
Cellpack Power Systems AG
Valido dal: 01.05.2020
RL 63 AGB_PowerSystems_IT.doc