Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza.
8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente.
8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,
a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi;
c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.
8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima ...
Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parziali.
6.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le indi- cazioni che le sono necessarie per l’esecuzione del contrat- to, o se il committente pretende a posteriori modifiche o inte- grazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il committente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio, limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di or- ganizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o ini- bitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens informerà immediatamente il committente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli sviluppi; - se il committente o un terzo da questo coinvolto sono in ri- tardo con i lavori che essi devono eseguire, o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il committente non rispetta le condizioni di pagamento.
6.3 Il committente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché comprovabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al committente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
6.4 L'indennità ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana di mora e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calco- lato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha su- bito ritardi.
6.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il committente può fissare a Siemens per iscritto un termine sup- plementare ragionevole. Qualora questo non venga rispettato per ragioni dovute a Siemens, il committente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente con- cepibile per il committente, quest'u...
Termine di consegna. La consegna dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dall’ordine, presso la struttura indicata nell’ordine medesimo o comunque entro i termini stabiliti all’interno dell’ordine medesimo La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca danni o avarie durante il trasporto.
Termine di consegna. I tempi previsti per l’evasione dell’ordine e risultanti dalla conferma d’ordine del Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolanti per il Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa dei termini sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del Prodotto. Il Venditore si impegna comunque ad intraprendere ogni azione necessaria per garantire all’Acquirente il rispetto dei termini di consegna pattuiti. Nel caso di ritardi nella consegna non controllabili dal Venditore, questi è tenuto ad informare l’Acquirente nel più breve tempo possibile, in modo da concordare le opportune azioni da intraprendere. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con l’emissione dell’avviso di spedizione e, comunque, con la comunicazione all’Acquirente della merce pronta alla spedizione. Da quel momento il Venditore può fatturare la merce a terra e può far partire il pagamento pattuito.
Termine di consegna. La fornitura degli automezzi e rimorchi dovrà essere consegnata entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Il tempo di consegna indicato vale per ciascun lotto.
Termine di consegna. Il vettore consegna le merci entro il termine convenuto nel contratto di trasporto o, se non è stato stabilito alcun termine, entro un termine ragionevolmente esigibile da un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze del viaggio e di una navigazione senza ostacoli.
Termine di consegna. Il/la Regista si obbliga ad eseguire le Lavorazioni nel rispetto degli standard qualitativi del settore ed a consegnare al Committente il Film allo stadio definitivo di realizzazione entro il .
Termine di consegna. Il termine di consegna indicato nell’ordine deve sempre ritenersi inderogabile. In caso di inosservanza da parte del Fornitore, l’Acquirente avrà il diritto, a sua scelta, di considerare risolto il contratto, dandone comunicazione al Fornitore in qualsiasi forma scritta (mail, fax, pec), entro un termine ragionevole dalla scadenza del termine di consegna pattuito, oppure di acquistare i prodotti ordinati da altro fornitore, addebitando spese ed eventuali costi aggiuntivi, restituendo la merce eventualmente ricevuta, salvo il risarcimento del maggior danno, oppure di ritenere, comunque, valida una consegna posticipata della merce ordinata, salvo, in tal caso, il diritto di addebitare una penale del 0,1% del valore lordo della merce per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore del valore dell’ordine. Eventuali consegne anticipate dovranno essere concordate, per iscritto, con l’Acquirente.
Termine di consegna. 3.1 I termini di consegna non sono mai vincolanti. L‘eventuale ritardo di consegna non autorizza l‘acquirente a chiedere il risarcimento danni.
3.2 L‘acquirente ha il diritto di recedere dal contratto solo in caso di ritardo nella consegna dopo che un ragionevole periodo di grazia da lui xxxxxxx è trascorso senza risultato (di almeno 8 settimane).
3.3 Il tempo di consegna s‘intende sospeso per tutta la durata delle seguenti circostanze, a noi non imputabili, riguardanti la nostra azienda o i nostri subfornitori: difficoltà nell‘approvvigionamento delle materie prime (anche a causa di aumenti di prezzo insoliti), guasti, scioperi o serrate e tutti i casi di forza maggiore (catastrofi o disastri simili).
3.4 Qualora le circostanze di cui al punto 3.3 persistessero per oltre 8 settimane, saremo autorizzati a recedere dal contratto senza indicare ulteriori motivi senza che l‘acquirente abbia diritto a una consegna successiva o ad un risarcimento.
3.5 Nel caso in cui l‘acquirente non prendesse in consegna la merce, puntualmente approntata, nel luogo stabilito per contratto o alla data contrattuale, il venditore potrà provvedere al magazzinaggio della stessa a spese e a rischio dell‘acquirente. L‘obbligo dell‘acquirente al pagamento del prezzo di acquisto resta invariato. Inoltre il venditore avrà diritto a emettere fattura.
3.6 Il venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali e anticipate.
3.7 Se le precondizioni che l‘Acquirente deve soddisfare per la consegna non sono soddisfatte in conformità al contratto, qualsiasi termine di consegna non inizierà a decorrere e qualsiasi accordo sulle penalità contrattuali e altre penalità contrattuali diventerà invalido.
Termine di consegna. Il termine di consegna è di 60 giorni, se non si è stato concordato diversamente per iscritto. Il periodo di consegna inizia con il giorno feriale dopo l’accettazione della conferma dell’ordine, premesso che i pagamenti da effettuare al momento dell’ordine siano stati effettuati (acconto) e al fornitore siano pervenuti tutti i dati necessari per espletare l’ordine. Se una di queste due modalità non è stata soddisfatta correttamente, il periodo di consegna non ha inizio. Il periodo di consegna si prolunga di conseguenza nel caso vi fossero dei disguidi che il fornitore non ha potuto evitare anche agendo in modo corretto, indipendentemente che tali disguidi avvengano presso uno dei suoi fornitori/addetti (ad es. eventi naturali, epidemie, eventi bellici, rivolte, disagi di funzionamento, incidenti, conflitti sul lavoro, disposizioni ufficiali ecc.) oppure nel caso in cui l’acquirente oppure un terzo abbia un ritardo nell’esecuzione delle sue prestazioni lavorative oppure sia in ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, particolarmente quando l’acquirente non adempie agli obblighi di pagamento. Il periodo di consegna inizia nuovamente quando l’acquirente modifica successivamente queste indicazioni. Il periodo di consegna è valido se entro il periodo di validità l’avviso di spedizione è pervenuto all’acquirente. Se il periodo di consegna non dovesse iniziare o si dovesse prolungare a causa di uno dei disguidi summenzionati, l’acquirente non ha diritto ad alcun tipo di indennizzo per eventuali danni o per la scissione dal contratto. In generale l’acquirente non ha alcun diritto a indennizzi a causa di ritardi riguardanti la spedizione e altri servizi.