Termine di consegna Clausole campione

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al committente entro il relativo termine di scadenza.
Termine di consegna. La consegna dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dall’ordine, presso la struttura indicata nell’ordine medesimo o comunque entro i termini stabiliti all’interno dell’ordine medesimo La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca danni o avarie durante il trasporto.
Termine di consegna. I tempi previsti per l’evasione dell’ordine e risultanti dalla conferma d’ordine del Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolanti per il Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa dei termini sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del Prodotto. Il Venditore si impegna comunque ad intraprendere ogni azione necessaria per garantire all’Acquirente il rispetto dei termini di consegna pattuiti. Nel caso di ritardi nella consegna non controllabili dal Venditore, questi è tenuto ad informare l’Acquirente nel più breve tempo possibile, in modo da concordare le opportune azioni da intraprendere. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con l’emissione dell’avviso di spedizione e, comunque, con la comunicazione all’Acquirente della merce pronta alla spedizione. Da quel momento il Venditore può fatturare la merce a terra e può far partire il pagamento pattuito.
Termine di consegna. Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, tecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute e che la fornitura risulta determinato. Il termine di con- segna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la for- nitura viene consegnata risp. montata pronta per l’utilizzo o in- stallata presso il luogo pattuito e si può immediatamente pro- cedere al ricevimento/collaudo. Sono possibili consegne par- ziali. Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato: - se a Siemens Energy non vengono tempestivamente fornite le indicazioni necessarie o messo a disposizione quanto ri- chiesto per l’esecuzione del contratto, o se il cliente preten- de a posteriori modifiche o integrazioni; - se intervengono impedimenti che Siemens Energy, nono- stante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens Energy, sia il cliente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio: limita- zioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di organizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o inibitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens Energy informerà immediatamente il cliente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli svilup- pi; - se il cliente o un terzo da questo coinvolto sono in ritardo con i lavori o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il cliente non rispetta le condizioni di pagamento; - fintantoché il cliente non ha creato le condizioni necessarie per l’accesso remoto o se queste vengono a mancare tem- poraneamente o del tutto; - se vi è un abuso dell’accesso remoto o se sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato. Il cliente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché compro- vabili, da parte di Siemens Energy, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al cliente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade. L'indennità di mora ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massi- mo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale dell...
Termine di consegna. 6.1 Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è concluso e sono state espletate risp. ottenute tutte le formalità amministrative. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. è stato comunicato al committente che essa è pronta per la spedizione. Sono possibili consegne parziali.
Termine di consegna. Il termine di consegna indicato nell’ordine deve sempre ritenersi inderogabile. In caso di inosservanza da parte del Fornitore, l’Acquirente avrà il diritto, a sua scelta, di considerare risolto il contratto, dandone comunicazione al Fornitore in qualsiasi forma scritta (mail, fax, pec), entro un termine ragionevole dalla scadenza del termine di consegna pattuito, oppure di acquistare i prodotti ordinati da altro fornitore, addebitando spese ed eventuali costi aggiuntivi, restituendo la merce eventualmente ricevuta, salvo il risarcimento del maggior danno, oppure di ritenere, comunque, valida una consegna posticipata della merce ordinata, salvo, in tal caso, il diritto di addebitare una penale del 0,1% del valore lordo della merce per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore del valore dell’ordine. Eventuali consegne anticipate dovranno essere concordate, per iscritto, con l’Acquirente.
Termine di consegna. 7.1 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, tecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute e che l’oggetto della fornitura risulta determinato. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. montata pronta per l’utilizzo o installata presso il luogo pattuito e si può imme- diatamente procedere al ricevimento/collaudo ai sensi dell’art. 11. Sono possibili consegne parziali.
Termine di consegna. 3.1 I termini di consegna non sono mai vincolanti. L‘eventuale ritardo di consegna non autorizza l‘acquirente a chiedere il risarcimento danni.
Termine di consegna. 10.1 I termini di consegna indicate non sono vincolanti fintantoché non vengono espressamente concordati come vincolanti. Il rispetto di un termine di con- segna vincolante presuppone che siano state definite tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti e che il Committente abbia rispettato pun- tualmente i suoi obblighi. In caso contrario, o nel caso in cui siano state ac- cordate a posteriori modifiche dell'oggetto di fornitura, i tempi di consegna si prolungano per un periodo di tempo congruo. Ciò non vale nel caso in cui il Fornitore sia l'unico imputabile per il ritardo. Per quanto riguarda i termini di consegna non vincolanti, il Fornitore non cade in mora dopo la scadenza di un termine di consegna fissato dal Committente. Il Committente non può fissare la scadenza di tale termine prima di quattro settimane dopo il termi- ne di consegna non vincolante.
Termine di consegna. Il/la Regista si obbliga ad eseguire le Lavorazioni nel rispetto degli standard qualitativi del settore ed a consegnare al Committente il Film allo stadio definitivo di realizzazione entro il .