Osservazioni generali Clausole campione

Osservazioni generali. 1.1. Quale azienda leader nel campo dei media elettronici, Admeira Broadcast AG commercializza lo sponsoring radiofonico e televisivo nei programmi della Società svizzera di radiotelevisione (di seguito «SSR»). Nel rispetto dei principi editoriali della SSR risp. l'emittente, Admeira Broadcast AG offre alla controparte contrattuale (di seguito «sponsor») la possibilità di promuovere presso il pubblico il suo nome, i suoi marchi, i suoi servizi o la sua immagine attraverso i programmi della SRF Xxxxxxxxx Radio und Fernsehen, della RTS Radio Télévision Suisse, della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana e/o della RTR Radiotelevisiun svizra rumantscha (di seguito «emittenti»). La sponsorizzazione deve essere di alto livello qualitativo e adeguata all’immagine dei programmi radiofonici e televisivi delle emittenti. 1.2. Admeira Broadcast AG acquisisce sponsorizzazioni radiofoniche e televisive su mandato delle emittenti. Le presenti con- dizioni generali (di seguito «CG») disciplinano il rapporto tra sponsor e Admeira Broadcast AG. 1.3. Ove nell’accordo di sponsorizzazione siano convenuti obblighi o prestazioni a carico delle emittenti, Admeira Broadcast AG garantisce nei confronti dello sponsor il loro adempimento da parte delle emittenti. 1.4. Il contenuto, il tipo e la configurazione precisa delle singole prestazioni risultano dall’accordo particolare di sponsoriz- zazione, dall’ultima versione delle «Istruzioni per la produzione di strumenti di sponsorizzazione televisiva» e dalle presenti CG. Questi documenti disciplinano i rapporti contrattuali tra lo sponsor e Admeira Broadcast AG ovvero tra le parti. Se nell’accor- do di sponsorizzazione figurano più sponsor quali parti contrattuali, il termine «sponsor» utilizzato in seguito li comprende sempre xxxxx.Xx tal caso, gli sponsor non sono responsabili in solido e tra loro non insorgono relazioni contrattuali sulla base dell’accordo di sponsorizzazione.
Osservazioni generali. La conclusione di contratti a distanza comporta il necessario adeguamento anche del mezzo di pagamento dei beni o servizi dati dal fornitore. L’art. 8, in esame, al primo comma, stabilisce che possa essere effettuato il pagamento anche con carta di credito, ma a due condizione: 1°) che ciò sia previsto dal contratto; 2°) che tale modalità di pagamento sia stata comunicata al consumatore ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. e) del medesimo decreto. Il secondo comma della norma in esame, prevede che il consumatore abbia il diritto al riaccredito delle somme prelevate dal suo conto dall’istituto di emissione della carta di credito in due ipotesi: a) in caso di pagamenti superiori rispetto al prezzo pattuito con il fornitore; b) se la carta di credito è stata utilizzata fraudolentemente dallo stesso fornitore o da un terzo. E’, tuttavia, onere del consumatore dimostrare il verificarsi di almeno una delle ipotesi. Proprio quest’ultimo aspetto complica non poco le possibilità del consumatore di far valere il proprio diritto al riaccredito, data la palese difficoltà a provare l’eccedenza di prezzo o la frode nell’uso della carta di credito.77 Comunque, ciò che dovrebbe distogliere almeno il fornitore (ma non certo il terzo) dai citati scorretti comportamenti, è la previsione dell’ultima parte dell’articolo in commento, la quale prevede che l’ ” istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore”.78 76 Art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":"Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto ...
Osservazioni generali. Il consumatore non può rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa in commento. Ciò significa, non solo che il fornitore non può costringere il consumatore a privarsi della tutela prevista dal d. lgs. n.185/1999, ma soprattutto che il consumatore non può disporre negozialmente di tali diritti al fine, ad esempio, di ottenere condizioni più favorevoli da parte del fornitore. Ogni pattuizione che escluda solo uno dei diritti riconosciuti al consumatore risulterebbe nulla, ma secondo il principio vitiatur sed non vitiat, il contratto conserverebbe la sua piena validità ed efficacia. Con riferimento alla legge applicabile ai contratti a distanza occorre considerare che proprio tale tipologia di contratti si presta ad essere conclusa tra soggetti appartenenti a diversi Stati. La fattispecie che qui rileva è quella del consumatore italiano, che concluda un contratto con un fornitore straniero e la legge scelta per regolare il contratto non sia quella nazionale ma quella straniera. In questo caso la norma impone che al consumatore sia garantita l’applicazione del d. lgs. n.185/1999; tale possibilità, però, appare tutt’altro che scontata. Senza dilungarsi eccessivamente sulla interpretazione della normativa di diritto internazionale privato regolante le obbligazioni contrattuali, si può rilevare che la legge n.218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede all’art.57 che le obbligazioni aventi ad oggetto contratti siano regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. La Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (G. U. C. E., 9 ottobre 1980, n.
Osservazioni generali. Percorso di approvazione del CdS Rispetto delle Linee Guida (DAC 11/2020)
Osservazioni generali. Si precisa, preliminarmente, che sono raccolti in questa sezione i commenti concernenti, in generale, l’impianto regolamentare, mentre quelli riconducibili a singoli articoli del testo sono sintetizzati e commentati con riferimento alla disposizione cui si riferiscono.
Osservazioni generali. Le autorità doganali di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno esigere, indi- pendentemente, dato il caso, dalla dichiarazione fondamentale di coltura, la giustifi- cazione dell’origine dei prodotti ammessi al beneficio del regime di frontiera. Que- sta giustificazione consisterà nella presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità locali, il quale precisi il luogo d’origine e di provenienza o, secondo il caso, solo la provenienza.
Osservazioni generali. 1. Visto il trattato CE, in particolare gli articoli 138 e 139 [*]8; Il presente considerando rimanda alle basi giuridiche del testo. Si noti che all’epoca
Osservazioni generali. Se la modifica o l’estensione delle prestazioni sotto forma di aggiunta va oltre il quadro specifico delle prestazioni definito nell’aggiudicazione o i principi della le- gislazione sugli appalti pubblici, occorre chiedersi in che misura e in quali casi l’attuale mandatario possa fornire queste prestazioni.
Osservazioni generali. Le specifiche tecniche contenute nella presente sezione sono relative alle caratteristiche tecniche dei vari manufatti ed apparecchiature costituenti gli impianti. Le caratteristiche prestazionali degli impianti e la loro composizione sono descritte nelle specifiche tecniche principali.
Osservazioni generali. Circa 150 Pazienti dell’area della Salute mentale e circa 50 Pazienti del SerD sono potenziali candidati a beneficiare di un PTRP con BdS. E’ evidente perciò che la somma a base di gara non può coprire che una parte dell’intero fabbisogno reale. Tanto più se si considera che la parte più consistente di tale somma deriva dalla riconversione delle rette di degenza dei Pazienti inseriti presso strutture private convenzionate. Se il PTRP prevedesse semplicemente un trasferimento di quei Pazienti dalle SR private attuali ad analoghe SR del Cogestore, tanto basterebbe a consumare questa preziosa risorsa. In realtà, obbiettivo del PTRP non è quello di togliere ad uno per dare ad un altro, anche se quest’altro opera in loco, ma di riconvertire l’attuale costo, interamente assorbito dalla residenzialità assistita, in un finanziamento di attività più produttive di benessere e di opportunità di inclusione sociale, di cui è parte anche la soluzione del problema abitativo secondo modalità più libere ed emancipative per il Paziente, valorizzando prioritariamente a tale scopo il patrimonio immobiliare personale e familiare e in seconda istanza soluzioni abitative alternative (abitare assistito con livello protezione di intensità rapportata al reale bisogno del singolo Utente). Dalla riconversione di tali costi, col PTRP-BdS, sono attese economie da reinvestire anche per la socializzazione, la formazione e l’inserimento lavorativo degli Utenti ora inseriti in SR o in CT ed eventualmente anche di altri Pazienti. L’offerta al ribasso da parte dei Concorrenti, espressa in percentuale, si applicherà in modo uniforme a tutte le tipologie di PTRP, indipendentemente dal loro numero (che si prevede possa avere variazioni anche significative nel tempo) e dalla persone fisiche interessate (Ogni PTRP ha un inizio e una fine, per cui nel triennio, ci sarà un continuo turn-over di persone in entrata e in uscita dal PTRP). Il corrispettivo giornaliero offerto per ciascun PTRP, non potrà mai eccedere il limite massimo previsto per la tipologia di appartenenza (v. art. 11 e art. 13). Non saranno perciò ritenute valide le offerte formulate in aumento rispetto a tali limiti. L’x per cento di sconto offerto dal Cogestore selezionato, ogniqualvolta si sottoscriverà un contratto per tot-numero di PTRP da inserire in cogestione, sarà applicato sul costo reale del complesso di attività previste da ciascun PTRP il cui valore di partenza corrisponderà ad un importo compreso fra il prezzo base mas...