CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie eStrumentali
Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, 00000 X’Xxxxxx
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SUITE INTEGRATA / PIATTAFORMA SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE E RECUPERO DATI ESISTENTI, START UP E SERVIZI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE. PERIODO 40 + 36 MESI – CIG: 8336540A6E |
PARTE PRIMA – SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Art. 1 Caratteristiche e dotazione informatica per partecipare alla procedura
La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), al GDPR 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.
La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice .
Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati registrati ed abilitati all’accesso alla piattaforma telematica nelle modalità previste dalla stessa.
E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.
Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.
Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare la Stazione Appaltante ai
riferimenti di cui al presente atto o nelle modalità descritte e pubblicate nello spazio predisposto all’interno della citata piattaforma telematica.
Art. 2 Modalità di accesso
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul portale xxx.xxxxxxxxx.xxx-x.xx attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica e quindi procedere con l’inserimento delle informazioni richieste con il DGUE.
Si consiglia di procedere altresì all’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Ente, nelle modalità e secondo le istruzioni presenti nella piattaforma per un duplice ordine di motivi:
● da un lato per ottimizzare ed anticipare le successive fasi di verifica del possesso dei requisiti del partecipante, attività anticipata all’atto dell’iscrizione e quindi già effettuata in fase di verifica della documentazione amministrativa;
● dall’altro lato perché con l’iscrizione all’Albo dei Fornitori il partecipante potrà essere invitato a partecipare anche ad altre eventuali e successive procedure poste in essere dall’Amministrazione.
Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all’operatore economico di prendere sistematicamente visione dell’area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l’avanzamento. Resta infatti a carico dell’operatore l’onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici potranno partecipare alle eventuali procedure di gara in corso di espletamento ed essere invitati a procedure negoziate o trattative dirette.
Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della piattaforma.
Si fa presente che:
• in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, del Codice , il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 46, co. 2, del Codice, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito,“G.E.I.E.”).
PARTE SECONDA – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Art. 3 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Capitolato tecnico
4) DGUE;
La documentazione di gara, pubblicata all’interno della piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxx.xxx-x.xx è, altresì, resa disponibile sul “Portale” del Consiglio regionale dell’Abruzzo nell’apposito spazio dedicato agli appalti ed alle gare.
Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato: sulla GURI, sul BURAT e su 2 quotidiani a tiratura nazionale;
Art. 4 Quesiti di gara, richieste di chiarimento
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all’interno della piattaforma di E-procurement, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nelle modalità di cui alla già citata piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla piattaforma telematica di indizione della gara.
Art. 5 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxx.xxx-x.xx.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 6 Criteri di valutazione per l’aggiudicazione
L'appalto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 85 |
Offerta economica | 15 |
TOTALE | 100 |
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) per l’Amministrazione determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità d icalcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.
6.1 Offerta tecnica
Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i sub pesi di seguito specificati:
Oggetto di valutazione | Punteggio massimo parziale | Punteggio massimo totale |
A) Piattaforma Applicativa | 45 | |
Indipendenza dal S.O. -Server e client | 6 | |
Livello di integrazione concomponenti di terze parti | 7 | |
Utilizzo formati aperti, come ad es.:HTML/XHTMLper la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet -PDF con marcatura (secondo standard ISO/IEC 32000- 1:2008) – XMLODF e OOXML–Altri... | 8 | |
Livelli di sicurezza e riservatezza | 6 | |
Documentazionee manualistica a corredo | 3 | |
Fornitura servizi online | 15 | |
B) Piano di realizzazione per l'avvio ed esercizio del sistema | 25 | |
Piano dei servizi professionali relativi a consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio dell'infrastruttura della piattaforma applicativa | 5 | |
Accessibilità via web alle procedure | 5 | |
Piano dei servizi previsti per la conversione e migrazione delle banche dati preesistenti | 4 | |
Piano dei servizi di formazione e addestramento del personale 1. > 16 h rispetto al minimo richiesto ……… 1 2. > 32 h rispetto al minimo richiesto ……… 2 3. > 48 h rispetto al minimo richiesto 5 | 5 | |
Estensione della prestazione di manutenzione ed assistenza oltre a quanto previsto nel contratto (espresso in mesi) 1. 3 mesi 1 2. 6 mesi 2 3. 12 mesi 4 4. 24 mesi 6 | 6 | |
C) Elementi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, sia in termini di caratteristiche delle procedure che in termini di quantita e modalita di erogazione dei servizi | 15 | |
Prosecuzione oltre il 1° anno dell’attivita della figura professionale del “Project Manager” quale | 8 |
risorsa esterna presente all’interno dell’Ente avente mansioni di raccordo generale tra la Sw House e l’Ente C.1 fino a 6 mesi 2 C.2 da 6 a 12 mesi 5 C.3 oltre 12 mesi 8 | ||
Realizzazione app per dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) finalizzata non solo alla consultazione ed all’aggiornamento ma anche alla fornitura di servizi quali: pagamenti, prenotazioni di servizi a domanda individuale, firma digitale ecc. | 7 |
Presentazione del software
Le imprese partecipanti dovranno presentare il loro prodotto mediante 1 (una) giornata dimostrativa, avente la durata massima di 2 ore, davanti alla Commissione giudicatrice presso la sede dell’ente.
La Demo della piattaforma proposta, tendente a verificare la completezza della soluzione offerta e la rispondenza alle specifiche funzionali richieste e quindi la coerenza ed aderenza agli obiettivi di questa Amministrazione, dovrà essere in grado di dimostrare il compimento delle operazioni gestionali relative alle tematiche dei servizi di cui al punto 6 del CT.
La mancata presentazione della Demo del software, pur non comportando l’esclusione dalla procedura di gara, sarà giudicata negativamente dalla Commissione nell’ambito della valutazione finale espressa relativamente all’Offerta Tecnica presentata dalla Ditta.
Ai fini della presentazione della predetta Demo l’azienda concorrente, previa verifica del possesso dei requisiti amministrativi, verrà convocata, con un congruo anticipo di tempo, a mezzo piattaforma Pro-q.
Criteri motivazionali – nella valutazione di ciascun sub elemento (peso), il giudizio a cui perverrà il singolo Commissario sarà ponderato in ragione:
• della completezza espositiva e consistenza del progetto tecnico;
• della reale incidenza della proposta in termini di innovazione, determinazione e valore aggiunto nonché grado di attinenza/rispondenza alle effettive esigenze dell’Ente,
• dell’effettiva capacità/sostenibilità attuativa della proposta correlando coerenza della singola sezione progettuale in esame con gli altri ambiti del progetto tecnico;
• della concreta capacità dell’Amministrazione di riscontrare, esercitando il controllo dell’appalto, l’aderente e coerente attuazione di quanto esposto nel progetto tecnico.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri dell’offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero e uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento, secondo la seguente griglia di valori:
Criterio motivazionale | Coefficiente |
Ottimo | 1,00 |
Molto buona | 0,90 |
Buona | 0,80 |
Soddisfacente | 0,70 |
Sufficiente | 0,60 |
Mediocre | 0,50 |
Insufficiente | 0,40 |
Scarso | 0,30 |
Insignificante | 0,20 |
Pessimo | 0,10 |
Non valutabile | 0,00 |
Per ogni elemento dell'offerta tecnica, il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari e 1 (uno) in corrispondenza della massima prestazione offerta.
La valutazione relativa all'offerta tecnica è quindi quella scaturente dal prodotto tra il valore massimo del punteggio parziale attribuibile per ogni singola voce ed il coefficiente moltiplicatore corrispondente al valore del criterio motivazionale adottato da ogni singolo Commissario. Pertanto la valutazione finale di ogni singola offerta tecnica sarà data dalla media delle valutazioni attribuite dai Commissari.
Verrà ammessa all’apertura dell’offerta economica solo l’impresa concorrente che avrà totalizzato almeno 51 (cinquantuno) punti su un massimo di 85 (ottantacinque) punti previsti per l’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
6.2 Offerta Economica
Le offerta economiche consentiranno l’assegnazione di 15 (quindici) punti massimi e andranno espresse in ribasso sull’importo posto a base di gara secondo la formula lineare alla migliore offerta.
Per la valutazione delle offerte si procederà come segue:
• all’offerta, il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione Appaltante, verrà assegnato il punteggio massimo di 15 punti;
• a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula:
Pi Pmax
x 15
dove:
Pmax = importo del ribasso massimo offerto per la fornitura, offerta più vantaggiosa presentata in sede di gara (iva esclusa)
Pi = importo del ribasso offerto per la fornitura in esame (iva esclusa)
Il punteggio finale così calcolato sarà arrotondato alla III cifra decimale dopo la virgola. La terza cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all’unità superiore qualora la IV cifra decimale sia pari o superiore a 5.
N.B.:
l’importo del ribasso massimo offerto per la fornitura dall'impresa concorrente si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell'IVA) per l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad essa favorevole.
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione:
• comporta sanzioni penali;
• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di trasmissione e/o recapito presso la Stazione Appaltante dei relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura di gara.
PARTE TERZA – PROCEDURA DI GARA
Art. 7 Oggetto e Valore dell’Appalto
L’appalto ha per oggetto:
• fornitura software gestionale;
• migrazione “chiavi in mano” delle attuali basi dati entro i nuovi applicativi;
• formazione del personale;
• opere di installazione e avviamento del nuovo sistema;
• servizi di manutenzione ed assistenza aventi la durata prevista per il presente contratto di fornitura.
Per ulteriori specificazioni circa l’oggetto si rimanda al Capitolato Tecnico di seguito CT).
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è volontà dell’Amministrazione avere un unico ambiente gestionale e pertantonon sono individuabili partizioni di appalto che possano essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento frazionato.
Il valore economico è così determinato (cfr. art. 3 del CT): Euro 675.000,00, sulla base del periodo di affidamento stimato in 40 mesi con opzione per ulteriori 36 mesi
L’importo a base di gara è da intendersi IVA esente, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari ad € 0.
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
Art. 8 Durata dell’Appalto
La durata del contratto di cui al presente CT è pari a 40 (mesi) con opzione per ulteriori 36 (mesi) decorrenti dal 01/09/2020, data di messa in funzione dei primi applicativi gestionali, di cui al cronoprogramma specificato all'art. 12.
Il piano di avviamento del progetto, però, prevede l’avvio delle attività dal 01/09/2020. L’ultimo quadrimestre del 2020, in tal senso, è destinato al completamento di tutte le fasi propedeutiche all’avvio a regime della piattaforma (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero e migrazione dei dati, installazione della piattaforma , personalizzazione e standardizzazione delle procedure, ecc. ecc.).
Al termine del quadrimestre, la piattaforma dovrà essere perfettamente funzionante a regime. Il contratto, pertanto, e da intendersi automaticamente risolto al 31/12/2026, data di scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
Il servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi, il cui costo è ricompreso nel contratto di fornitura dell'appalto, dovrà essere erogato dalla data di avvio delle attivita di installazione /configurazione e per l’intera durata contrattuale.
Il collaudo finale degli applicativi offerti all’interno della piattaforma integrata sarà effettuato nel periodo immediatamente antecedente al rilascio della piattaforma a regime e quindi, presumibilmente, nel mese di Dicembre 2020.
L’impresa aggiudicataria resterà vincolata con la presentazione dell’offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, mentre la Stazione Appaltante resterà vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Dalla data di stipula del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a redigere il “Progetto Esecutivo” che dovrà essere concordato e sottoscritto con il Responsabile Unico del Procedimento.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, quest’ultima ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 303, co. 1,del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Al termine dello scadere naturale dell’appalto, l’impresa aggiudicataria, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte della Stazione Appaltante, deve in ogni caso garantire, per un periodo massimo indicativo di 6 (sei) mesi, la continuità dei servizi fino al completamento delle procedure, ad evidenza pubblica, di nuovo affidamento del servizio. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente CT.
Opzioni e Rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata massima di ulteriori 36 mesi di servizio, per un importo massimo di ulteriori € 270.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 675.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Art. 9 Requisiti generali dei partecipanti
Condicio sine qua no per la partecipazione alla procedura è la registrazione alla piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxx.xxx-x.xx nelle modalità previste dalla stessa.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 10 Requisiti dei partecipanti
Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti di cui al precedente punto 3) devono altresì possedere i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.:
10.1) Requisiti economico-finanziari
a) Possesso di un fatturato annuo medio per la fornitura di servizi oggetto dell’appalto relativo agli anni 2016/2017/2018, dichiarato ai fini IVA, non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila IVA esclusa).
b) capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da almeno due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, in relazione al valore del contratto;
3.2) Requisiti tecnico-organizzativi
a) aver fornito piattaforme software gestionali, comprensivo di servizi di assistenza e manutenzione, negli ultimi 3 anni ad almeno 5 tra Comuni e Regioni e/o Consigli regionali;
b) aver a disposizione un’idonea attrezzatura tecnica utilizzata con indicazione delle misure adottate per garantire la qualità e la funzionalità dei servizi forniti;
c) avere la piena proprietà del software applicativo offerto nell’ambito della proposta di partecipazione;
d) essere dotati di apposita certificazione del sistema di qualità dei processi aziendali almeno di livello ISO 9001:2008.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
N.B.: in caso di raggruppamento, i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in caso di
raggruppamento si sommano ad eccezione di quella della referenza bancaria che deve essere posseduta per ciascun componente del raggruppamento.
Art. 11 Presentazione dell’offerta tramite piattaforma telematica
L’offerta è composta da:
a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 12;
b) la Documentazione tecnica, di cui al paragrafo 13;
c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire nelle modalità previste all’interno della piattaforma medesima.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice , l’operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura. È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l’esclusione dalla procedura.
Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire documenti aggiuntivi, potrà caricare tali documenti, in ciascuna delle sezioni, in appositi parametri denominati “ULTERIORE DOCUMENTAZIONE”. Per tali parametri non sarà prevista la firma digitale obbligatoria: sarà cura dell’operatore economico prevederne l’eventuale apposizione, ove necessario.
Si chiede, altresì, di inserire i documenti aggiuntivi strettamente necessari a integrare quanto richiesto dal presente Disciplinare.
Le offerte, pertanto, dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 03/08/2020 pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara.
Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata.
Art. 12 - Documentazione amministrativa
Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore economico dovrà: Registrarsi alla piattaforma per acquisire le credenziali di accesso;
accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
seguire le istruzioni come presentate dalla piattaforma fino al completamento delle attività. L’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:
a) DGUE
il DGUE, conforme all’Allegato 6 al presente Disciplinare, il quale dovrà essere:
I. compilato in lingua italiana;
II. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
III. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;
IV. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
I. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
II. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
I. indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
II. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice
, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre,
dovrà:
I. indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
II. indicare l’impresa mandataria;
III. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il
R.T.I. o il consorzio;
IV. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
V. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice , potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 00, xx. 0, xxx Xxxxxx , xxxxx:
I. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
II. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
III. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
IV. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, poteri di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
- membri degli organi con poteri di direzione e controllo;
- direttore tecnico;
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80, del Codice , devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
- in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice si precisa, altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare, sia tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, sia comunque tutti i provvedimenti anche se non ancora inseriti nel predetto casellario, astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice .
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice .
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice , condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice , o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.
b) Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per il DGUE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa ad un unico DGUE (e non per ogni DGUE): a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al DGUE).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica.
In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.
c) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti (eventuale)
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di
consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
I. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
II. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
d) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese (eventuale)
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
e) Procure (eventuale)
Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.
Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
II. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
f) Garanzia provvisoria, scheda tecnica di polizza e impegno a rilasciare garanzia definitiva (cfr. successivo Art. 29)
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
• i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
• la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente altresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
g) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, precompilata all’interno della piattaforma telematica, deve essere sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a. copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalita’ degli stessi. in caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilita’ e’ a totale carico dell’operatore economico.
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta economica.
Art. 13 – Presentazione dell’offerta tecnica – punti max attribuibili 85
Per caricare sulla Piattaforma Telematica l’offerta tecnica, l’operatore economico dovrà:
1. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
2. seguire le indicazioni della piattaforma ed inserire i documenti richiesti firmati digitalmente all’interno dello spazio preposto alla gestione della documentazione tecnica;
3. al termine del caricamento della documentazione, salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta ovvero passare direttamente alla sezione economica.
Ciascun elaborato, a pena di esclusione, componente l’offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:
I. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
II. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
III. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
IV. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare la documentazione consistente in un file formato “.zip” ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione
dati, contenente i documenti scansionati e firmati digitalmente, contenente una relazione tecnica per la gestione del servizio, che esponga in modo compiuto ed esaustivo il progetto di gestione proposto. Esso dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica, esplicando le finalità e la programmazione delle attività nonché le modalità organizzative, di funzionamento e di gestione, le misure adottate per garantire la qualità del servizio, le proposte migliorative, ecc..
L’elaborato descrittivo deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente da un legale rappresentante dell’operatore economico concorrente dell’impresa.
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti articolata secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 6;
La Relazione dovrà essere redatta preferibilmente su un massimo di n. 8 fogli fronte/retro in formato A4. Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s’intende riferita ai contenuti e non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere.
Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
La busta dell’offerta tecnica dovrà contenere altresì a pena l’esclusione, la demo di cui al punto 6.1. del presente disciplinare e dovrà dimostrare quanto richiesto nel punto 6 del CT ;
Art. 14 – Presentazione dell’offerta economica – punti max attribuibili 15
L’operatore economico deve formulare, all’interno dello spazio telematico denominato “Offerta Economica” la propria offerta in considerazione di quanto riportato dagli artt. dal 4 al 7 del Capitolato Tecnico.
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola).
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
L’offerta economica dovrà contenere, altresì a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D. Lgs. 50/2016 l’indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica.
Art. 15 – svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica documentazione amministrativa – costituzione seggio di gara
Le operazioni di gara di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte all’interno della piattaforma telematica.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.
Un apposito Seggio di Xxxx presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, procederà al controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti dall’Artt. 47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016.
Le attività di cui al presente paragrafo, salvo endoprocedimenti di soccorso istruttorio, saranno interamente svolte all’interno della piattaforma da parte del Seggio di gara con inizio alle ore 13:00 del 21/02/2020.
N.B.: in linea con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 7039 del 13/12/2018 si rappresenta che le sedute pubbliche previste dall’assetto normativo vigente per la gestione delle procedure di gara, saranno interamente gestite all’interno della piattaforma pro-q nelle modalità da questa previste.
Ogni attività svolta dal seggio di gara sarà, ad ogni buon conto, “tracciata” all’interno della piattaforma ed oggetto di apposita reportistica.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura e le sedute pubbliche saranno gestite all’interno della piattaforma anche con comunicazioni dedicate.
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Le offerte economiche, nonché ogni ulteriore documento d’offerta, resteranno non accessibili sul “Portale” ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Art. 16 – Apertura delle busta b – valutazione delle offerta tecnica – nomina
Commissione Tecnica
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
Le operazioni di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte dalla Commissione tecnica di gara (di seguito “Commissione”) all’interno della piattaforma telematica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, quindi, alle relative valutazioni, che potranno avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica ed esclusivamente a parità del punteggio tecnico quello che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica naturalmente al di fuori della piattaforma.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 14.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 13.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il ribasso offerto in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Art. 17 – Apertura delle busta c – valutazione dell’offerta economica
Una volta effettuato il controllo della documentazione tecnica, per le ditte ammesse, la Commissione procederà all’apertura della busta concernente l’offerta economica.
Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 13;
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte amministrativa ed economiche, il seggio provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Art. 18 – Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
Art. 19 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica, e soggetto a registrazione.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.
Art. 20 Controversie
Le vertenze che avessero a sorgere tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate algiudice competente.
Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri,quale Xxxx competente il Foro ddell’Aquila ed è esclusa la competenza arbitrale.
In ogni caso, per espressa e comune volontà della Stazione Appaltante e dell’impresa aggiudicataria, anche in pendenza di controversia, quest’ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione dell’appalto, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.
Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni e quanto dovuto a titolo di penale la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Impresa Appaltatrice.
Art. 21 Recesso
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è iniziata l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, salvo il pagamento a favore dell’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1671 del c.c.
Il recesso deve essere comunicato all’impresa aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R, ed ha effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l’impresa aggiudicataria dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
Art. 22 Cause di decadenza
La decadenza dei rapporti contrattuali comporta in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva.
Ne sono causa: la cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’impresa aggiudicataria o della capogruppo mandataria.
La decadenza del contratto è notificata tramite PEC all’impresa aggiudicataria che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione oggetto dell’appalto. Dette prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate alla seconda in graduatoria, senza che per questo l’impresa aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta.
L’impresa aggiudicataria risponderà dei danni cagionati alla Stazione Appaltante dalla decadenza del contratto.
Art. 23 Osservanza del Capitolato, leggi e norme regolamentari.
L’impresa aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tuttele norme contenute nel presente CT e nei restanti documenti di gara. Nell’espletamento delle prestazioni contemplate nel presente appalto, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’Ente. L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare anche
ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere, fatte salve eventuali pronunce del Tribunale di cui all’art. 27 del presente CT.
Art. 24 Spese di gara e contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate prima della stipula del contratto.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla procedure di pubblicazione della gara eventualmente previste nel codice dei contratti.
Art. 25 Rinvio a norme generali
Per quanto non risulta espressamente disciplinato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.
Art. 26 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali – Via X. Xxxxxxxxx, n.6 – 67100 L’Aquila (AQ).
PARTE QUARTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 27 – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 28 – Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nello specifico: iscrizione alla CCIAA o requisiti di cui al punto 7.1. “Iscrizione alla sezione ‘A’ dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 D.Lgs. 276/2003 relativa alle "Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art.20”.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento), ed una dichiarazione integrativa (MODELLO C1 o C2). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 29 – Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% dell’importo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 6.750,00, (euro seimilasettecntocinquanta/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del
23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 30 Validità della graduatoria
In caso di revoca dell'aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riserva la facoltà di aggiudicare all'Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo
comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'interessata.
Art. 31 Obblighi dell’impresa aggiudicataria
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla precisa osservanza, verso i propri dipendenti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Stazione Appaltante resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ed in particolare per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante la lavorazione, il trasporto, la consegna e l’installazione della fornitura. I programmi forniti debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi di materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall’impresa nella sua documentazione.
Art. 32 Brevetti, diritti di autore e tutela contro azioni di terzi
L’impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L’impresa in conseguenza assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti.
Art. 33 Revisione e variazioni
L'importo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, s’intenderà fisso ed invariabile. Ogni eventuale revisione potrà essere considerata esclusivamente nel pieno rispetto e sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016.
A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati di cui sopra, la revisione del canone annuo sarà operata applicando allo stesso la variazione media percentuale dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività per tipologia di prodotti – Servizi, desunto dai bollettini ufficiali dell’ISTAT, avutasi nel corso del precedente anno rispetto all’indice in vigore alla data dell’offerta con la detrazione dell’alea del 3% (tre per cento). Il canone così aggiornato sarà fisso ed invariabile per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali si procederà ad un successivo aggiornamento con gli stessi criteri e così di anno in anno. Il corrispettivo di appalto revisionato sarà corrisposto con le stesse modalità previste nel presente CT.
Art. 34 Ultimazione del servizio
Alla scadenza del tempo di durata contrattuale del servizio, fatta salva la previsione di cui all’art. 12, l’Amministrazione provvederà alla nomina del soggetto collaudatore ai sensi dell’art. 102 commi 6 e 7d el D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto collaudatore provvederà alla verifica di conformità di cui al co. 1 del predetto art. 102 che dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto di servizio.
All’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà ad emettere il certificato di pagamento della rata di saldo.
Alla scadenza del contratto l’Appaltatore:
• -consegnerà gratuitamente alla stazione appaltante tutti gli eventuali beni strumentali
• -trasmetterà tutti i dati relativi al Servizio, acquisiti a qualunque titolo durante la gestione dello stesso e che sono di proprietà dell’Ente, su supporto informatico ed in formato aperto al fine di consentire l’utilizzo degli stessi da parte del soggetto chesubentrerà nella gestione del servizio stesso.
Il Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali X.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx