Cause di decadenza Clausole campione

Cause di decadenza. La decadenza dei rapporti contrattuali comporta in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva. Ne sono causa: la cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’impresa aggiudicataria o della capogruppo mandataria. La decadenza del contratto è notificata tramite PEC all’impresa aggiudicataria che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione oggetto dell’appalto. Dette prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate alla seconda in graduatoria, senza che per questo l’impresa aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta. L’impresa aggiudicataria risponderà dei danni cagionati alla Stazione Appaltante dalla decadenza del contratto.
Cause di decadenza. Il Capofila ed i singoli componenti dell'ATS decadono dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca del contributo, nei seguenti casi: 1) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia; 2) mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando al momento della presentazione della domanda, ed in particolare quelli di cui ai punti da 8 a 16 dell'articolo 7.1 del Bando, da 8 a 16 dell'articolo 7.2.1 del Bando e di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo 7.2.2 del Bando, ossia: a) essere impresa/OR privato economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 del 31/07/2014); b) per ciascuna impresa/OR privato, non risultare associato o collegato con altra impresa/OR privato richiedente l’aiuto secondo la nozione di associazione e collegamento5; c) per ciascuna impresa/OR privato, non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche 5 Art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche6, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; d) per ciascuna impresa/OR non essere stato oggetto, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile all’impresa/OR e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall’art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; e) per ciascuna impresa/OR privato, possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva7 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre ...
Cause di decadenza. 1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi: a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia; b) mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall’Avviso al momento della presentazione della domanda; c) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.
Cause di decadenza. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio: a) il mancato o insufficiente pagamento dell’IMU anno d’imposta 2015, relativamente a tutti gli immobili posseduti dal soggetto richiedente nel Comune di Perugia e con riferimento all’intero importo dovuto, in acconto e a saldo; b) contratto di locazione stipulato in difformità alle modalità e condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto tra le Organizzazioni dei Proprietari e degli inquilini.
Cause di decadenza. Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’Appaltatore le condizioni soggettive e tecniche richieste per l’affidamento dell’appalto, l’Ente procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale. Valgono i disposti e i termini di cui all’art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. La cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’Appaltatore comportano la decadenza del Contratto, fatte salve le possibilità sopra ricordate espresse ai sensi dei commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. La decadenza del Contratto è notificata dalla Stazione appaltante tramite PEC all’Appaltatore che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
Cause di decadenza. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione o di risoluzione del contratto: - La violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene; - Il comportamento del Concessionario non conforme a quanto prescritto nel presente Regolamento; - L´utilizzo dei locali per finalità difformi da quelle per cui la concessione è stata rilasciata. Il Responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al Concessionario con raccomandata A/R o a mezzo telefax, assegnando un termine massimo di tre giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Cause di decadenza. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Qualora per cause diverse dalle dimissioni venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.
Cause di decadenza. L’elenco dei Mediatori iscritti all’Organismo, tenuto ed aggiornato dal Responsabile dell’Organismo, è depositato presso la Segreteria Tecnica e pubblicato sul sito telematico dell’Organismo. Il soggetto che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di mediatore, intende iscriversi presso l’Organismo Concordia Management srl, ne fa domanda al Responsabile dell’Organismo sull’apposito modello depositato presso la Segreteria Tecnica, pubblicato sul sito telematico dell’Organismo. Sulla domanda decide il Responsabile dell’Organismo, che ne comunica l’esito all’interessato. La decadenza dalla qualità di mediatore iscritto al presente “Organismo di Conciliazione”, ed in ogni caso fatta salva qualsiasi responsabilità del mediatore nei confronti dell’Organismo, delle parti o di terzi, si verifica e viene conseguentemente deliberata dal Responsabile dell’Organismo: quando vengano meno i requisiti di qualificazione professionale, nonché gli obblighi formativi e i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 180 del 18 ottobre 2010; per violazioni dei doveri posti imposti al mediatore dalla legge, dai regolamenti, da codici deontologici o dal presente regolamento; in conseguenza della nomina a giudice di pace ai sensi, dell’art. 7, comma 3, del d.m. 23 luglio 2004, n. 222; qualora, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore assuma la funzione di arbitro o di difensore di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso con la lite che costituisce l’oggetto della procedura di conciliazione. in seguito ad istanza di cancellazione dall’elenco da parte del mediatore. Nel caso di cui alla lettera d) del comma precedente, al mediatore è fatto obbligo di proseguire le conciliazioni che gli siano state assegnate, fino alla rispettiva conclusione. In tutti gli altri casi, il Responsabile dà immediatamente comunicazione alle parti della avvenuta decadenza del mediatore nominato, e contestualmente del nuovo mediatore nominato con indicazione della data e dell’ora da questi fissati per il primo incontro; il tempo trascorso dall’inizio della procedura fino alla dichiarazione di decadenza del mediatore non si computa ai fini del decorso del termine quadrimestrale di durata della procedura. Mancanza di specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assis...
Cause di decadenza. 1. Costituisce causa di decadenza, oltre alle ipotesi degli artt. 3 e 6, anche la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene o la modifica delle finalità dell’ASST o sua cessazione.
Cause di decadenza. 1. Saranno considerati motivi di decadenza della domanda telematica preliminare: a. la mancata compilazione della domanda preliminare correttamente inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del portale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx; b. la mancanza dei requisiti minimi richiesti dai precedenti Artt. 2, 3, 4 e 5; c. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo PEC o Raccomandata AR, di tutti i soggetti convocati al colloquio di tutoraggio di cui al precedente Art. 12. 2. Sono, in ogni caso, considerate decadute: a. le domande presentate da costituende imprese che abbiano istruttorie in iter nell’ambito del presente avviso; b. le domande presentate da costituende ditte individuali o società nella cui compagine figurino Soci o Amministratori che abbiano istruttorie in iter o abbiano ottenuto agevolazioni nell’ambito della presente misura agevolativa sia in qualità di Ditte individuali sia di Soci o Amministratori di altre società, tranne che non abbiano concluso il programma agevolato e restituito l’intero finanziamento;