SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
Per la realizzazione del Progetto CCM 2021 “Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a seguito dell’emergenza pandemica COVID-19”.Codice Unico di Progetto CUP H79J21009230001, di cui al Programma 2021 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) approvato con
D.M. 29 settembre 2021.
TRA
La Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, codice fiscale 80007580279, partita I.V.A. 02392630279 (di seguito nominata Regione del Veneto), rappresentata dal dr Direttore, pro tempore, della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3493,
E
…….……………………..codice fiscale…………………partita I.V.A……………………………
nella persona del dr.……………….…………, domiciliato per la carica in , di
seguito denominata Unità Operativa;
PREMESSO CHE
con Legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a Programmi annuali, ritualmente approvati con Decreto del Ministero della Salute, per il tramite di successive convenzioni con vari Enti tra cui le Regioni e le strutture regionali oltre agli Istituti nazionali competenti in ambito sanitario;
nell’ambito del programma di attività del CCM per l’anno 2021 del Ministero della Salute è stato approvato dal Comitato del CCM il Progetto dal titolo “Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a seguito dell’emergenza pandemica COVID-19”, per il quale è stata identificata la Regione del Veneto quale Ente Capofila, ammesso al finanziamento statale per un importo complessivo pari ad euro 600.000,00;
il Ministero della Salute ha sottoscritto con la Regione del Veneto, in qualità di Capofila del Progetto, apposito Accordo di Collaborazione, di cui alla D.G.R. n. 1543 dell’11 novembre 2021;
l’Accordo di Collaborazione predetto risulta efficace dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell’Accordo medesimo, mentre le attività progettuali decorrono dalla data di stipula dello stesso e dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di inizio attività;
le attività per la realizzazione del Progetto “Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a seguito dell’emergenza pandemica COVID-19” sono riportate in dettaglio nel Progetto Esecutivo (allegato al citato Accordo di Collaborazione);
la presente convenzione disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, e l’Unità Operativa , al
fine della buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e l’utilizzazione dei fondi statali assegnati;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. Le parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto CCM 2021 “Rafforzamento delle reti per la prevenzione delle malattie prevenibili da vaccino e la promozione delle vaccinazioni a seguito dell’emergenza pandemica COVID-19” al quale è stato attribuito, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) H79J21009230001.
2. L’Unità Operativa si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della Regione del Veneto, le attività di competenza indicate nel progetto esecutivo del Progetto CCM in parola.
3. L’Unità Operativa, nel dare esecuzione alla presente Convenzione, potrà avvalersi della collaborazione di Xxxx e/o Associazioni pubbliche e/o private.
Articolo 2 (Durata)
1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa e scadrà contestualmente alla scadenza dell’Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto; la durata del Progetto di cui all’articolo 1 è di 24 mesi dalla data di inizio attività.
Articolo 3 (Verifiche e relazioni sull’attività)
1. L’Unità Operativa, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, si impegna a:
• portare a termine entro la data di scadenza del Progetto la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero della Salute;
• trasmettere alla Regione del Veneto, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario;
• trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 giorni dallo scadere della presente Convenzione, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract su tutta l’attività svolta nel periodo di vigenza della Convenzione stessa unitamente ad un rapporto finanziario finale.
I rapporti finanziari di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel Progetto CCM, fermo restando che il Ministero della Salute rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l’allegato 3 all’Accordo medesimo tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.
2. Il Piano Finanziario relativo al Progetto, allegato all’Accordo di Collaborazione con il Ministero, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero della Salute che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità della presente Convenzione. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente all’autorizzazione comunicata dal Ministero della Salute.
3. Ferma restando l’invarianza del finanziamento complessivo, è consentito, senza necessità di autorizzazione ministeriale nell’ambito di ogni singola Unità Operativa, uno scostamento non superiore al 10% sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato.
4. L’Unità Operativa dovrà conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e renderla disponibile, a seguito di richiesta del Ministero della Salute, entro 15 giorni.
5. Il referente dell’Unità Operativa per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, dal responsabile delle attività della Regione del Veneto, in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel xxxxx xxxxx xxxxxx.
0. La Regione del Veneto si impegna ad informare tempestivamente l’Unità Operativa in ordine alle richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, avanzate dal Ministero della Salute in base ai risultati conseguiti in corso d’opera, concordandole con l’Unità Operativa, senza che ciò costituisca motivo di modifica del finanziamento di cui all’art. 4.
Articolo 4 (Finanziamento)
1. Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’art. 1, la Regione del Veneto si impegna a riconoscere alla Unità Operativa la somma di euro………………….. (/00), comprensiva di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento statale di spettanza, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto.
L’Unità Operativa dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
La somma di cui al precedente comma sarà erogata alla Unità Operativa subordinatamente all’effettivo
accredito nel bilancio regionale del finanziamento statale, secondo quanto di seguito riportato:
- 30% del finanziamento totale, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione, unitamente alla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
- 35% del finanziamento totale, successivamente ai primi due semestri di attività, previa presentazione di formale richiesta di pagamento da parte della Unità Operativa. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della Salute dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al primo anno di attività;
- 35% del finanziamento totale, alla conclusione delle attività progettuali, dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali, unitamente a formale richiesta di pagamento. Il pagamento sarà disposto a seguito della positivo valutazione da parte del Ministero della Salute dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali relativi al Progetto.
2. L’eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all’art. 3 comporterà ripercussioni negative sull’erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero della Salute.
3. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l’esonero temporaneo e definitivo, della Regione del Veneto dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti per la Unità Operativa.
4. Qualora il Ministero della Salute non valutasse positivamente le relazioni di cui al punto 2 che precede, l’Unità Operativa si impegna a restituire alla Regione del Veneto le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.
5. L’Unità Operativa prende atto che:
• il finanziamento previsto per la realizzazione del Progetto di cui alla presente Convenzione si riferisce all’esercizio finanziario 2021 dello Stato e andrà in “perenzione amministrativa” in data 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 36 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, e s.m.i.;
• la procedura di reiscrizione in bilancio dello Stato delle relative somme da erogarsi da parte dello Stato medesimo dall’1 gennaio 2024 sarà avviata su richiesta della Regione del Veneto a decorrere dal 1 luglio 2024.
7 L’Unità Operativa è a conoscenza che la guida alla redazione di progetti CCM 2021 emanata dal Ministero della Salute, relativamente alle voci di spesa riportate nel piano finanziario in particolare, chiarisce quanto segue.
Personale
Come ribadito dagli organi di controllo, gli accordi di collaborazione in parola sottoscritti ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevedono una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno degli Enti, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Pertanto, sotto questa voce è possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. In proposito si ricorda che la retribuzione del personale comandato è a carico dell’amministrazione ricevente per la parte accessoria dell’amministrazione di appartenenza per la parte del trattamento fondamentale (quest’ultima poi oggetto di rimborso da parte dell’amministrazione ricevente), pertanto il
personale comandato è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua del personale interno e, quindi, non può essere retribuito a valere sulle risorse stanziate per l’esecuzione di accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. Infine come precisato dai medesimi organi di controllo nell’ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato. Resta inteso che, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Nel piano finanziario del progetto, per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo; l’importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo. In fase di rendicontazione sarà invece necessario specificare per ciascuna figura professionale, la qualifica, il periodo di riferimento del contratto e relativi costi sostenuti e/o impegnati. Qualora nel progetto venisse coinvolto personale interno all’ente, dovrà essere individuato nella voce di personale indicando il relativo costo pari a zero.
Beni
Sotto questa voce è possibile ricomprendere l’acquisizione di materiali di consumo, attrezzature e fornitura di beni connessi alla realizzazione del progetto.
A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:
- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria (ad eccezione di quella necessaria per la gestione amministrativa del progetto da inserire tra le spese generali)
- acquisto di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- software, hardware e/o altra piccola attrezzatura di IT
Relativamente alle attrezzature si specifica che il loro acquisto è eccezionalmente consentito solo quando l’utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing che dovranno essere inseriti nella voce “Servizi”). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all’interno del progetto. Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l’acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza
Servizi
Sotto questa voce è possibile ricomprendere l’acquisizione di servizi funzionali alla realizzazione del progetto quali ad esempio:
- traduzioni ed interpretariato
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- realizzazione e/o gestione di siti web
- organizzazione incontri/convegni/eventi formativi
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- servizi di laboratorio
Relativamente all’organizzazione e realizzazione di un incontro/convegno/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati si segnala che lo stesso potrà essere realizzato direttamente o per il tramite di terzi. Rientrano in tale ambito di spesa anche gli eventuali costi per l’iscrizione agli eventi formativi/convegni, nonché i costi per l’affitto della sala, del servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, accreditamento ECM. Si precisa che a seguito di indicazioni ricevute dagli Organi di controllo non è consentito inserire, nei piani di spesa dei progetti CCM, gli eventuali costi per l’acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro.
Si rammenta, inoltre che la voce “Servizi” è principalmente finalizzata a coprire le spese per l’affidamento di uno specifico servizio ad un soggetto esterno. Infine sempre relativamente alla voce “Servizi” si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l’ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.
Missioni
Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute) deve affrontare in corso
d’opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a incontri/convegni/eventi formativi purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzi l’effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti. Rimane inteso il ristoro dei costi relativi ai pasti sarà possibile solo nel caso in cui il personale coinvolto non benefici già di un trattamento di missione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Spese generali
Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al 7% sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, spese per adempimenti tributari ecc..), nonché i costi per la gestione amministrativa del progetto, in misura proporzionale alle attività previste e al personale esterno utilizzato. Si specifica che in sede di verifica della rendicontazione, la quota dei costi indiretti sarà riproporzionata in relazione alle spese ritenute.
Articolo 5
(Proprietà dei risultati del progetto)
1 I risultati del Progetto, ivi incluse le relazioni di cui all’art. 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Unità Operativa nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale, con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2 E’ fatto comunque obbligo alla Unità Operativa di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla Regione del Veneto, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregrato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della Salute.
3 E’ fatto obbligo alla Unità Operativa di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione alla Regione del Veneto prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al Progetto.
4 I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero della Salute, riportando l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – CCM”.
Articolo 6 (Risoluzione)
1. E’ espressamente convenuto che la presente Convenzione si risolve qualora il Ministero della Salute e/o la Regione del Veneto accertino che lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell’accordo con il Ministero della Salute.
2. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art. 3, la Regione del Veneto sospende l’erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione.
3. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 3, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla Unità Operativa, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione del Veneto intima per iscritto alla Unità Operativa, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata.
4. E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente Convenzione, l’Unità Operativa ha l’obbligo di provvedere, entro cinquanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della Convenzione.
Articolo 7 (Controversie)
1. Qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, da un consiglio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per parte e da un terzo scelto di comune accordo fra le parti. L’arbitro od il consiglio arbitrale deciderà senza formalità e secondo equità, avendo sede presso la Regione del Veneto.
Articolo 8 (Registrazione)
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. La Convenzione stessa è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.
Articolo 9
(Obblighi dell’Unità Operativa)
All’Unità Operativa compete l’adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché l’adempimento, ove dovuto, degli obblighi discendenti dalle disposizioni normative vigenti per l’invio dei provvedimenti alla Corte dei Conti.
Si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, alle disposizioni contenute nell’Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e nel Progetto Esecutivo.
La presente Convenzione si compone di 9 articoli.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Letto, confermato e sottoscritto Venezia, lì
Regione del Veneto Unità Operativa