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SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA ORDINARIA PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI AVEPA E DEI CONTRIBUTI POR - FESR E RELATIVO AL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DEI FONDI PER L’EROGAZIONE DI AIUTI E CONTRIBUTI COMUNITARI E COFINANZIATI (aff. 2758) – CIG 75213828C5
Il giorno del mese di dell’anno in Padova
TRA
L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura con sede in Padova – Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale n. 90098670277 in seguito, per brevità, denominata AVEPA, rappresentata da
E
, con sede legale in
, via codice fiscale n. in seguito, per brevità, denominato Tesoriere/Cassiere rappresentato dal , legale rappresentante della
PREMESSO CHE
− l’AVEPA è stata istituita con Legge Regionale del Veneto n. 31/2001, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 165/1999, e ad essa sono attribuite le funzioni di Organismo Pagatore Regionale di cui al Regolamento (CE) n. 1306/2013 relativo al finanziamento della politica agricola comune e di Organismo intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123, par. 7, del reg. (UE) 1303/2013, per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 come da deliberazione n. 226 del 28.02.2017 della Giunta Regionale del Veneto;
− il Servizio di Tesoreria deve essere svolto in conformità, oltre che alla summenzionata Legge Regionale del Veneto n. 31/2001, alla Legge Regionale del Veneto n. 39/2001 e xx.xx.xx, alla Legge n. 720/1984 e xx.xx.xx relativa all’istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, al D. Lgs.118/2011, nonché al Regolamento di funzionamento e di contabilità approvato con Decreto del Direttore di AVEPA n. 9/2002 e xx.xx.xx. (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx);
− in base al Regolamento (CE) n. 907/2014 è previsto che le procedure da adottare debbano garantire che gli aiuti comunitari siano erogati esclusivamente al richiedente o al rappresentante e che i pagamenti stessi siano effettuati dall'Istituto Cassiere dell'Organismo Pagatore entro i termini temporali ivi previsti;
− in ordine alla gestione delle entrate dell'AVEPA, le stesse sono previste dall’articolo
11 della Legge Regionale del Veneto n. 31/2001, dal Regolamento (CE) n. 1306/2013 e dal Regolamento (CE) n. 907/2014, relativo alle entrate comunitarie con destinazione specifica;
− i Servizi di Tesoreria e di Cassa e le relative modalità di espletamento, oltre che nel contratto, sono dettagliatamente descritti nei corrispondenti capitolati tecnici allegati al presente;
− il Tesoriere/Cassiere, con la sottoscrizione del presente atto, assume formale obbligo di effettuare le prestazioni di seguito indicate con la massima diligenza ed efficienza;
− l’Istituto/Banca/RTI ……… è risultato aggiudicatario con decreto n……..del…..della procedura indetta con decreto n. ….del…. per l’affidamento del servizio di Tesoreria ordinaria per la gestione delle entrate e delle spese di funzionamento di AVEPA e la gestione dei fondi FESR ed il servizio di Cassa per la gestione dei fondi per l’erogazione di aiuti e contributi comunitari e di Stato in agricoltura;
− costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i capitolati tecnici per tesoreria e per cassa, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara nonché il Patto di integrità sottoscritto tra le parti;
con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Norme applicabili
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara, prodotti dall’Agenzia, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Istituto di
credito, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate da AVEPA.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
- dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione,
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016.
Art. 2 Oggetto del contratto
AVEPA affida a il complesso delle operazioni legate al proprio Servizio di Tesoreria ordinaria per la gestione delle entrate e delle spese di funzionamento e per la gestione dei fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), in seguito, per brevità, denominato Servizio di Tesoreria, e le operazioni inerenti il Servizio di Cassa per la gestione dei fondi per l’erogazione di aiuti e contributi comunitari, in seguito, per brevità, denominato Servizio di Cassa.
I due Servizi, pur restando nettamente distinti sotto l’aspetto organizzativo, amministrativo, funzionale e contabile, devono essere espletati congiuntamente dal medesimo soggetto.
In particolare, il Servizio di Tesoreria riguarda:
− la riscossione delle entrate;
− il pagamento delle spese;
− la custodia e l’amministrazione di titoli e valori;
− l’apertura e la gestione di specifici conti correnti da utilizzare per le operazioni di cassa economale, comprensivi della gestione di carte di credito;
− l’apertura e la gestione di specifici conti correnti da utilizzare per le operazioni di pignoramento per conto terzi e di accantonamento a seguito di sospensione o altra fattispecie, anche distinti per singola operazione;
− l’esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all’estero, richiesto dall’AVEPA stessa.
Il Servizio di Cassa riguarda la gestione dei pagamenti ai beneficiari e la riscossione delle entrate derivanti da finanziamenti, recuperi, prelievi e sanzioni inerenti le seguenti attività:
− erogazione di fondi relativi agli aiuti comunitari e cofinanziati;
− erogazione di fondi finanziati esclusivamente da risorse statali e/o regionali e/o di altri enti pubblici (c.d. Aiuti di Stato);
− riemissione dei pagamenti non andati a buon fine;
− rendicontazione dei movimenti finanziari eseguiti per conti xxxxxxxxx e per capitoli.
Per entrambi i servizi, il Tesoriere/Cassiere rende disponibile, in modalità web, un sistema informativo (S.I.) per la gestione dei documenti informatizzati di pagamento, di incasso e di altri documenti contabili rilevanti che consenta:
− la profilazione e la gestione dei ruoli degli utenti;
− la firma digitale dei documenti in parola;
− l’interscambio di flussi informativi;
− la consultazione degli stessi;
− la relativa archiviazione.
Art. 3
Xxxxxx e disposizioni di carattere generale: Servizio di Tesoreria
La durata del contratto per il Servizio di Tesoreria è di 5 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023.
Il contratto potrà essere rinnovato con il Tesoriere in carica, per un periodo non superiore a 4 (quattro) anni, per volontà delle parti espressa almeno sei mesi prima del termine naturale del contratto stesso. In caso di disdetta del presente contratto, per volontà di una delle parti, che dovrà essere notificata all’altra a mezzo PEC con preavviso di almeno sei mesi, il Tesoriere, su richiesta dell’AVEPA, è obbligato a proseguire comunque il servizio fino al 31 dicembre dell’esercizio in corso. Dopo la scadenza del contratto, e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio.
L’esercizio finanziario dell’AVEPA ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. Resta salva la regolarizzazione
degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario che dovrà essere tempestivamente contabilizzata con riferimento all’anno precedente.
L’AVEPA è dotata di un proprio sistema informativo (S.I.) nell’ambito del quale vengono gestite le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese agli aventi diritto.
Nell’ambito del citato S.I. sono operative apposite procedure che sovrintendono alla predisposizione di flussi di dati informatizzati per l’esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti sopra menzionati, nonché per l’acquisizione degli esiti degli stessi.
Art. 4
Trasmissione del Bilancio al Tesoriere: Servizio di Tesoreria
L’AVEPA provvede a trasmettere al Tesoriere, tramite rete telematica, il proprio Bilancio annuale di previsione nonché i decreti di variazione, gli storni di fondi e i prelevamenti dai fondi di riserva.
Nelle more dell’approvazione del Bilancio annuale di previsione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 del Regolamento di funzionamento e di contabilità approvato con Decreto del Direttore di AVEPA n. 9/2002. Il Tesoriere si impegna a tenere costantemente aggiornato il predetto Bilancio registrando le riscossioni ed i pagamenti effettuati al fine di permettere all’AVEPA le necessarie conciliazioni contabili.
Art. 5
Modalità di riscossione delle entrate: Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate sulla base di reversali, individuali o collettive, emesse dall’AVEPA, separatamente in conto competenza e conto residui, corredate di tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione e numerate progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Responsabile dell’Area/Servizio competente o suo delegato.
Il Tesoriere riscuote tutte le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’AVEPA, rilasciando idonee quietanze, numerate progressivamente e cronologicamente per esercizio finanziario, contenenti le seguenti indicazioni:
− cognome e nome del versante;
− causale del versamento dichiarata dal versante;
− ammontare del versamento;
− data del versamento.
La data di valuta di accredito al conto di AVEPA deve essere la stessa di riscossione degli incassi.
Ogni giorno il Tesoriere fornisce all’AVEPA la documentazione relativa alle riscossioni quietanziate al fine di permettere alla medesima di provvedere alle conseguenti regolarizzazioni contabili.
L’AVEPA potrà altresì chiedere al Tesoriere di aprire a proprio nome uno o più conti correnti postali. Le somme affluite su tali conti dovranno essere riversate entro 15 giorni dalla richiesta di AVEPA sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Tesoriere.
Art. 6
Modalità di esecuzione dei pagamenti: Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere provvede ad eseguire i pagamenti sulla base di mandati, individuali o collettivi, emessi dall’AVEPA, separatamente in conto competenza e conto residui, corredati di tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione e numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal Responsabile dell’Area/Servizio competente o suo delegato.
I pagamenti possono essere effettuati dal Tesoriere, su indicazione dell’AVEPA, con le seguenti modalità:
a. Accreditamento sul conto corrente bancario del beneficiario;
b. Versamento sul conto corrente postale del beneficiario;
Nei casi indicati al comma 6 dell’articolo 39 del Regolamento di funzionamento e di contabilità approvato con Decreto del Direttore di AVEPA n. 9/2002, il Tesoriere effettua i pagamenti anche in assenza della preventiva emissione dei relativi mandati. Entro 15 giorni, e comunque entro la fine del mese in corso, l’AVEPA provvede alle conseguenti regolarizzazioni contabili.
I pagamenti devono essere eseguiti dal Tesoriere obbligatoriamente entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell’elenco dei pagamenti, ad esclusione di quelli occasionali in cui vi sia necessità di rispettare una scadenza più breve o più lunga stabilita dall’AVEPA.
La data di valuta di addebito al conto di AVEPA deve essere la stessa di esecuzione dei pagamenti.
L’eventuale richiesta di sospensione di un pagamento da parte dell’AVEPA può pervenire al Tesoriere anche tramite comunicazione cartacea, senza responsabilità per il medesimo in caso in cui il pagamento sia già stato eseguito.
L’AVEPA si riserva la possibilità di ordinare successivamente gli stessi pagamenti precedentemente sospesi.
Art. 7
Informazioni sulle riscossioni e sui pagamenti: Servizio di Tesoreria L’AVEPA, nelle giornate lavorative, trasmette al Tesoriere i flussi informatici delle reversali e dei mandati secondo le modalità e la forma descritte nel relativo Capitolato Tecnico.
Il Tesoriere, quindi, procede all’esecuzione degli ordinativi e provvede quotidianamente a comunicare all’AVEPA tramite rete telematica i dati relativi all’esito delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in giornata, con l’indicazione dello stato di ogni singola operazione.
L’AVEPA verifica i reports trasmessi e segnala tempestivamente al Tesoriere le eventuali osservazioni o differenze riscontrate. Per il controllo dell’esatta applicazione delle valute, il termine ultimo per reclamare rettifiche ai dati esposti sui documenti sopra richiamati, è fissato nel 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
Art. 8
Gestione informatizzata: Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione di AVEPA, all’avvio del servizio, in modalità web, secondo le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico, un sistema di gestione per consentire:
• la sottoscrizione degli ordinativi informatici con firma digitale qualificata;
• la trasmissione dall’AVEPA degli ordinativi informatici da firmare digitalmente e dal Tesoriere dei messaggi di esito certificato delle operazioni che ha condotto per lavorare le disposizioni di pagamento ricevute dall’AVEPA.
• la consultazione dello stato dei singoli movimenti contabili per capitolo di entrata e di spesa;
• l’archiviazione dei documenti informatici.
Resta salva la facoltà di gestione dei provvisori di entrata e di uscita, la cui regolarizzazione dovrà comunque avvenire con ordinativi informatici formati e sottoscritti in conformità a quanto sopra previsto.
L’onere per la realizzazione delle procedure di firma, archiviazione, ricerca, interscambio dei dati ed esibizioni dei documenti informatici a norma, nonché i relativi
servizi di Help-Desk sono a completo carico del Tesoriere, compresi gli eventuali interventi che possano rendersi necessari sul S.I. dell’AVEPA.
In caso di indisponibilità del sistema informatico dell’AVEPA e/o del Tesoriere protratta per oltre un giorno lavorativo, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando già ricevuti, si farà ricorso agli ordinativi cartacei. Il verificarsi della predetta indisponibilità dovrà essere tempestivamente comunicato alla controparte.
La mancata realizzazione del sistema di cui al presente articolo entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo proroga dello stesso autorizzata dall’AVEPA in presenza di obiettive situazioni di difficoltà, comporta la risoluzione del presente contratto e l’incameramento da parte di AVEPA della cauzione definitiva.
Il Tesoriere non può, pena risoluzione del contratto, utilizzare le informazioni contenute nel suddetto S.I. per scopi diversi da quelli connessi all’espletamento del Servizio di Tesoreria.
Art. 9
Concessione di anticipazioni di cassa: Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere si impegna a concedere all’AVEPA anticipazioni di cassa nella misura del 10% delle proprie entrate (tali entrate nel 2018 sono pari a € 25.385.000,00), ai sensi dell’articolo 31, comma 7 del Regolamento di funzionamento e di contabilità approvato con Decreto del Direttore di AVEPA n. 9/2002, destinate a fronteggiare eventuali temporanee insufficienti disponibilità di cassa alle condizioni indicate nell’offerta economica.
Le richieste delle anticipazioni devono essere espressamente inoltrate dall’AVEPA al Tesoriere.
In caso di cessazione del servizio, l’AVEPA assume l’obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, ogni esposizione derivante dalle predette anticipazioni.
Art. 10
Delegazioni di pagamento: Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere provvederà al pagamento, alle previste scadenze, delle rate di prestiti a garanzia dei quali l’AVEPA abbia rilasciato delegazione di pagamento notificata al tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge, o altri impegni a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento.
Art. 11
Custodia e amministrazione di titoli e valori: Servizio di Tesoreria L’AVEPA potrà chiedere al Tesoriere di assumere in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Tesoriere dovrà custodire ed amministrare i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione o qualsiasi altra causale a favore dell’Ente. La custodia e la gestione di titoli e valori in deposito è effettuata senza spese per l’Ente.
Art. 10
Xxxxxx e disposizioni di carattere generale: Servizio di Cassa
La durata del contratto per il Servizio di Cassa è di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 16 ottobre 2018 fino al 15 ottobre 2023.
Il contratto potrà essere rinnovato con il Cassiere in carica, per un periodo non superiore a 4 (quattro) anni, per volontà delle parti espressa almeno sei mesi prima del termine naturale. In caso di disdetta del Contratto, per volontà di una delle parti, che dovrà essere notificata all’altra a mezzo PEC con un preavviso di almeno sei mesi, il Cassiere, su richiesta dall’AVEPA, è obbligato a proseguire comunque il servizio fino al 15 ottobre dell’esercizio in corso. Dopo la scadenza del contratto, e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il Cassiere ha l’obbligo di continuare il servizio.
Le attività afferenti la gestione dei pagamenti inerenti:
− l’erogazione di fondi relativi agli aiuti comunitari e cofinanziati;
− l’erogazione di fondi finanziati esclusivamente da risorse statali e/o regionali e/o di altri enti pubblici (c.d. Aiuti di Stato);
sono nettamente distinte fra loro sotto l’aspetto amministrativo, gestionale e contabile. Le disponibilità finanziarie dell’AVEPA affluiscono al conto di contabilità speciale infruttifera acceso a nome dell’AVEPA presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e gestite nel rispetto del sistema della Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720/1984 – Tabella A – e xx.xx.xx.
L’AVEPA è dotata di un proprio S.I. nell’ambito del quale vengono gestite le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti ai beneficiari aventi diritto nonché degli incassi.
Nell’ambito del citato S.I. sono operative apposite procedure che sovrintendono alla predisposizione di flussi di dati informatizzati per l’esecuzione dei pagamenti e degli incassi sopra menzionati, nonché per l’acquisizione degli esiti degli stessi.
Art. 11
Trasmissione ed aggiornamento dei piani dei conti: Servizio di Cassa L’AVEPA provvede a trasmettere al Cassiere, anche tramite rete telematica, il proprio piano dei conti. La predetta comunicazione viene effettuata ogni qualvolta si renda necessario istituire un nuovo piano dei conti ovvero nuovi conti partitari/capitoli e/o aggiornare uno o più conti partitari/capitoli già esistenti.
Art. 12
Modalità di riscossione delle entrate: Servizio di Cassa
Costituiscono entrate, che il Cassiere provvede ad incassare sulla base di “documenti di finanziamento” o di “incasso”, individuali o collettivi, emessi da AVEPA:
a) le assegnazioni a carico dell’Unione Europea;
b) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Veneto e di altre Amministrazioni pubbliche;
c) le entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati per errore dell’amministrazione e/o negligenza;
d) le entrate con destinazione specifica di cui al Regolamento (CE) n. 1306/2013 e del Regolamento (CE) n. 907/2014.
Le entrate di cui ai punti a) e b) sono definite “Finanziamenti” e sono regolarizzati dall’AVEPA mediante l’emissione dei relativi documenti di finanziamento, numerati, datati e trasmessi al Cassiere, firmati dal Responsabile dell’Area/Settore competente o suo delegato.
Le entrate di cui ai punti c) e d) sono definite “Ordinarie” per le quali vengono emesse dall’AVEPA i relativi documenti di incasso che possono riferirsi a più capitoli di bilancio e a più soggetti versanti. Gli incassi sono numerati, datati e trasmessi al Cassiere, firmati dal Responsabile dell’Area/Servizio competente o suo delegato.
Il Cassiere riscuote tutte le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’AVEPA, rilasciando idonee quietanze, numerate progressivamente e cronologicamente per esercizio finanziario, contenenti le seguenti indicazioni:
− cognome e nome del versante;
− causale del versamento dichiarata dal versante;
− ammontare del versamento;
− data del versamento.
Giornalmente il Cassiere acquisisce dalla Tesoreria Provinciale il flusso dei movimenti di entrata e registra le quietanze dei versamenti riscossi, provvedendo alle relative registrazioni dei movimenti provvisori.
Tutte le ricevute di accreditamento devono essere messe a disposizione dell’AVEPA entro il giorno successivo del loro rilascio al fine di permettere alla medesima di provvedere alle necessarie regolarizzazioni contabili.
Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, l’AVEPA effettua storni tra capitoli e tra conti partitari che trasmette al Cassiere.
Il Cassiere garantisce la ricostruzione dei saldi contabili di cassa, riferiti a ciascuna linea di bilancio, in relazione sia ai conti partitari che ai capitoli.
Art. 13
Modalità di esecuzione dei pagamenti: Servizio di Cassa
I pagamenti sono effettuati dal Cassiere sulla base di ordini di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’AVEPA, corredati di tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione, numerati progressivamente per esercizio finanziario, e firmati dal Responsabile dell’Area/Servizio competente o suo delegato.
Gli ordini di pagamento emessi dall’AVEPA possono essere eseguiti dal Cassiere mediante:
a) versamento sul conto bancario o postale del beneficiario;
b) compensazione, totale o parziale, con ordinativi di incasso relativi a recuperi da operare, a qualsiasi titolo, nei confronti del medesimo soggetto beneficiario.
Nei casi in cui per un ordine di pagamento, da estinguere mediante versamento sul conto bancario o postale del beneficiario, il Cassiere non ottenesse il relativo riscontro di esito positivo (storno di bonifico), lo stesso provvede a riaccreditarne la relativa somma al conto dell’AVEPA, comunicando tutti gli elementi necessari per la sua individuazione. L’AVEPA acquisisce la nuova modalità di pagamento e segnala la variazione al Cassiere per l’estinzione del pagamento originario. Al più tardi al termine di ciascun esercizio finanziario, tutte le somme relative a pagamenti non andati a buon fine, sono regolarizzate dall’AVEPA, mediante l’emissione di ordini di incasso. Successivamente, l’AVEPA, acquisito l’aggiornamento della modalità di pagamento, riemette dei nuovi ordini di pagamento.
I pagamenti devono essere eseguiti dal Cassiere obbligatoriamente entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell’elenco dei pagamenti, ad esclusione di quelli occasionali in cui vi sia necessità di rispettare una scadenza più breve stabilita dall’AVEPA.
L’eventuale richiesta di sospensione di un pagamento da parte dell’AVEPA può pervenire al Cassiere anche tramite comunicazione cartacea, senza responsabilità per il medesimo nel caso in cui il pagamento sia già stato eseguito.
L’AVEPA si riserva la possibilità di ordinare successivamente gli stessi pagamenti precedentemente sospesi.
L'AVEPA si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Cassiere per le somme non ammesse al finanziamento dai Fondi Agricoli Europei relative ad erogazioni effettuate in ritardo a seguito del mancato rispetto dei termini sopraindicati, per cause imputabili al Cassiere.
Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione dei pagamenti erroneamente contabilizzati e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, l’AVEPA effettua storni tra capitoli che trasmette al Cassiere.
Art. 14
Informazioni sui pagamenti e rendicontazioni: Servizio di Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx l’AVEPA trasmette al Cassiere, a mezzo lettera sottoscritta digitalmente, protocollata e inviata tramite PEC all’indirizzo dallo stesso indicato con allegati, i finanziamenti, gli storni, gli incassi e i pagamenti da eseguire, nonché gli elenchi riassuntivi degli stessi. Trasmette inoltre, entro la medesima giornata, i relativi flussi informatici secondo le modalità e la forma descritte nel relativo Capitolato Tecnico. I contenuti dei flussi telematici devono essere perfettamente rispondenti agli elenchi ed agli ordini di incasso e di pagamento consegnati a mezzo lettera sottoscritta digitalmente, protocollata ed inviata via PEC. A tal fine l’AVEPA si impegna a trasmettere la lettera sottoscritta digitalmente e protocollata via PEC nonché i flussi telematici al Cassiere entro l’orario di chiusura pomeridiana degli uffici di quest’ultimo. Il Cassiere, quindi, procede all’esecuzione degli ordinativi e provvede quotidianamente alla comunicazione all’AVEPA tramite rete telematica secondo le modalità di cui all’art. 8 del relativo capitolato tecnico.
Le informazioni riportate nei flussi informatici devono essere utilizzate sia per la quadratura dei conti tra gli importi riportati nel flusso stesso e i suddetti allegati alla
lettera, in formato xml, dei pagamenti e degli incassi, sia per la produzione dei reports informativi descritti nel Capitolato Tecnico.
L’AVEPA verifica i reports trasmessi e segnala tempestivamente al Tesoriere le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.
Art. 15
Gestione informatizzata: Servizio di Cassa
Il Cassiere, dall’attivazione del servizio, rende accessibile in modalità web all’AVEPA, secondo le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico, un sistema di gestione per consentire:
− la trasmissione dall’AVEPA dei flussi informatici relativi ai pagamenti, agli incassi e ai finanziamenti;
− la trasmissione dal Cassiere dei flussi informatici relativi allo stato di esecuzione dei pagamenti, degli incassi e dei finanziamenti;
− la consultazione dei singoli movimenti contabili per conto partitario e per capitolo.
− l’archiviazione per la consultazione dei documenti informatici.
La mancata realizzazione del S.I. in parola, entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo proroga dello stesso autorizzata dall’AVEPA in presenza di obiettive situazioni di difficoltà, comporta la risoluzione del presente contratto e l’incameramento della cauzione definitiva.
Il Cassiere non può, pena risoluzione del contratto, utilizzare le informazioni contenute nel suddetto S.I. per scopi diversi da quelli connessi all’espletamento del Servizio di Cassa.
Art. 16
Ordinativo informatico: Servizio di Cassa
Il Cassiere mette a disposizione di AVEPA, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto, in modalità web, secondo le specifiche descritte nel Capitolato Tecnico, oltre a quanto previsto al precedente art. 15, un sistema di gestione per consentire la consultazione dello stato dei singoli movimenti contabili per capitolo di entrata e di spesa.
Resta salva la facoltà di gestione cartacea dei provvisori di incasso e pagamento, la cui regolarizzazione dovrà comunque avvenire con ordinativi informatici formati e sottoscritti in conformità a quanto sopra previsto.
L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati ed esibizioni dei documenti informatici a norma, nonché i relativi servizi di Help-Desk sono a completo carico del Cassiere.
In caso di indisponibilità del sistema informatico dell’AVEPA e/o del Cassiere protratta per oltre un giorno lavorativo, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando già ricevuti, si farà ricorso agli ordinativi cartacei. Il verificarsi della predetta indisponibilità dovrà essere tempestivamente comunicato alla controparte.
La mancata realizzazione del sistema di cui al presente articolo entro il termine previsto all’art. 15 della presente contratto, salvo proroga dello stesso autorizzata dall’AVEPA in presenza di obiettive situazioni di difficoltà, comporta la risoluzione del presente contratto e l’incameramento da parte di AVEPA della cauzione definitiva.
Il Cassiere garantisce un periodo di gestione parallela cartacea e informatica (fermo restando la validità dei soli documenti cartacei) al fine di testare la procedura posta in essere.
Il Cassiere non può, pena risoluzione del contratto, utilizzare le informazioni contenute nel suddetto S.I. per scopi diversi da quelli connessi all’espletamento del Servizio di Cassa.
Art. 17
Costo del servizio, fatturazione e pagamento
Il Servizio di Tesoreria e il Servizio di Cassa di cui al presente contratto è reso senza diritto da parte del Tesoriere/Cassiere ad alcun compenso o aggio salvo la corresponsione di un canone annuale onnicomprensivo, come offerto in sede di gara, di importo pari ad euro……….
Tutte le spese, salvo le imposte e le tasse dovute per legge, sono a carico esclusivo del Tesoriere/Cassiere.
Il Tesoriere/Cassiere, nell’espletamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa, non può porre a carico del beneficiario dei pagamenti disposti dall’AVEPA alcuna spesa o commissione bancaria.
I pagamenti del canone al Tesoriere/cassiere saranno annuali e posticipati, dopo la chiusura dell’esercizio (anno solare), previa presentazione di regolare fattura elettronica; a tal proposito si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA è UFLISM. Infine, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG.
Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17- ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario
Il pagamento del compenso avverrà mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata dal fornitore, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.
Art. 18 Eventuali modifiche
Il Tesoriere/Xxxxxxxx si impegna, senza oneri a carico dell’AVEPA, ad accettare eventuali modifiche al presente contratto che l'AVEPA apporterà allo scopo di conformarsi alle modificazioni di disposizioni comunitarie e/o nazionali che possano, eventualmente, intervenire durante il periodo di validità del presente contratto.
Durante il periodo di validità del contratto, le parti, di comune accordo, potranno decidere, a mezzo scambio di corrispondenza, di apportare, dietro un corrispettivo da concordare, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento delle modalità di espletamento dei Servizi.
Art. 19
Organizzazione del Servizio di Tesoreria e del Servizio di Cassa
Il Servizio di Tesoreria e quello di Cassa vengono svolti dal Tesoriere/Cassiere presso la propria Filiale di , nei giorni lavorativi per le banche.
L’AVEPA per la consegna ed il ricevimento dei documenti cartacei si avvale della Filiale/sportello bancario di Padova in .
Il Tesoriere/Xxxxxxxx si impegna a realizzare, a proprie spese, le condizioni organizzative in grado di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dei servizi affidati provvedendo al loro espletamento con personale di provata esperienza, costantemente adeguato alle esigenze per numero e qualifica e disposto altresì alla gestione delle emergenze. Il Tesoriere/Xxxxxxxx si impegna ad indicare un referente del contratto e i referenti operativi dei servizi espletati.
Il Tesoriere/Xxxxxxxx metterà a disposizione dell’AVEPA, senza oneri per la stessa, per i Servizi oggetto del presente Contratto, soluzioni informatiche personalizzate studiate in funzione delle specifiche esigenze operative dell’AVEPA, con particolare riferimento all’ottimizzazione dei collegamenti informatici per lo scambio dei dati tra le parti.
Art. 20 Custodia titoli
Al Tesoriere/Xxxxxxxx può essere affidata la custodia dei titoli di proprietà dell’AVEPA, nonché dei titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’AVEPA.
Il deposito e il prelievo e, comunque, il movimento dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore dell'AVEPA dovrà essere autorizzato con apposito ordine a firma del Responsabile dell’Area/Servizio competente o suo delegato.
Art. 21
Conservazione dei dati e dei documenti contabili
Per la conservazione dei dati e dei documenti contabili si applica quanto previsto nei capitolati tecnici del servizio di Tesoreria e di Cassa.
Art. 22
Oneri per la sicurezza
Il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a rischi interferenziali pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I.
Art. 23
Garanzie per la regolare gestione del Servizio di Tesoreria e del Servizio di Cassa Il Tesoriere/Cassiere risponde integralmente degli eventuali danni causati all’AVEPA e/o ai beneficiari dei contributi gestiti dall’AVEPA provocati dal non corretto espletamento dei compiti ad esso affidati ai sensi del presente contratto nonché ai sensi della vigente normativa sui servizi di Tesoreria e Cassa, automaticamente aumentati
degli eventuali interessi previsti e calcolati secondo la normativa vigente, nonché delle eventuali penalità, sanzioni, imposte ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AVEPA in dipendenza dei danni causati.
Il Tesoriere/Cassiere risponde di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per conto dell’AVEPA.
Art. 24
Subentro di altro fornitore
Alla scadenza contrattuale il Fornitore in carica si impegna su richiesta di AVEPA a garantire il servizio oggetto del presente appalto alle medesime condizioni e remunerazioni fino alla stipula del contratto con la nuova ditta esecutrice del servizio.
Art. 25
Affiancamento e trasferimento di know how e documentazione
Il Tesoriere/Xxxxxxxx si impegna, ora per allora, anche per fine attività, in maggior misura negli ultimi due mesi di validità del contratto stesso, ad affiancare e trasferire a personale AVEPA il know how sulle attività condotte e realizzate. Tale attività dovrà avvenire anche nei casi di recesso e risoluzione previsti dal presente contratto ed in ogni altro caso di interruzione per qualsiasi motivo dell’esecuzione del presente contratto.
Le attività di cui al presente articolo sono da considerarsi remunerate nel corrispettivo di cui al presente contratto e le modalità di effettuazione delle sopraccitate attività verranno, se non diversamente stabilito, congiuntamente concordate.
Al termine del presente contratto il Fornitore si impegna a:
- trasferire con celerità ed immediatezza i documenti al nuovo istituto di credito aggiudicatario del servizio, secondo quanto disposto dalla Deliberazione CNIPA n.11/2004 e successive note esplicative, dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) dalla Circolare Ministeriale
n. 36/E del 6 dicembre 2006 (Agenzia delle Entrate), nonché in base a quanto disposto dalla normativa citata in premessa,
- rendere disponibile con celerità ed immediatezza ad AVEPA il sistema di ricerca dati e/o documenti archiviati e dei relativi documenti di controllo dell’attività.
Art. 26 Obblighi di tracciabilità
Il Tesoriere/Xxxxxxxx assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Gli eventuali contratti con subcontraenti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta, dovranno contenere un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche
Art. 27 Penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto all’aggiudicatario, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA, saranno applicate all’aggiudicatario le penali di importo variabile come sotto indicate:
- mancato rispetto dei termini di cui all’art. 8, all’art. 15 e all’art. 16: 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento del servizio di Cassa: 1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, sommato al totale risarcimento di ogni eventuale penalità/rettifica finanziaria addebitata ad AVEPA in ragione della normativa cui è soggetto l’organismo pagatore e organismo intermedio.
AVEPA, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste, potrà avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto di AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 28
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e infortuni
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Art. 29
Danni responsabilità civile e cauzione
L’aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto derivante dal presente affidamento (inclusi i danni connessi alla sicurezza delle informazioni e dei dati).
L’aggiudicatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad AVEPA, al suo personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, nonché a terzi.
Salvo il risarcimento di ulteriori danni, l’aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti da sanzioni, rettifiche e richieste per ritardi o errori nei pagamenti che possono essere irrogate ad AVEPA da enti e/o soggetti terzi per errori professionali imputabili all’aggiudicatario nell’esecuzione della presente contratto.
AVEPA si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario per le somme non ammesse al finanziamento dai Fondi Agricoli Europei relative ad erogazioni effettuate in ritardo a seguito del mancato rispetto dei termini, per cause imputabili al fornitore, stabiliti nella presente contratto.
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il fornitore ha
costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione / fideiussione, in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, dell’importo di ……………. mediante ………….. (es. polizza fidejussoria n° …….
……………………. rilasciata da ……………., agenzia di …………., in data …….
……………. La polizza in parola trovasi agli atti di AVEPA).
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, AVEPA avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione / garanzia fideiussoria.
Art. 30
Clausola risolutiva espressa
AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi:
- mancato rispetto dei termini previsti dal presente contratto per la predisposizione del sistema di gestione in modalità web del servizio di cassa e tesoreria,
- inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente schema di contratto, che si protragga oltre l’eventuale ulteriore termine, che AVEPA potrà accordare con lettera inviata tramite PEC per porre fine all’inadempimento.
L’AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto in qualsiasi momento e previo avviso di 60 (sessanta) giorni solari, nel caso in cui sopravvenute disposizioni legislative e normative comunitarie e/o nazionali impongano all’AVEPA un sistema di erogazione dei contributi e delle competenze incompatibile con quello previsto dal presente contratto, salva la facoltà per il Tesoriere/Cassiere di proporre le modificazioni del rapporto capaci di soddisfare l'adeguamento delle condizioni in essere alla nuova normativa. In tal caso l’AVEPA, con proprio insindacabile e motivato provvedimento, potrà recedere dal contratto ovvero accettare le proposte modificative presentate dal Tesoriere/Xxxxxxxx.
In ogni caso resta salva la facoltà di AVEPA di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario.
Art. 31 Recesso
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. l’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto derivante dal presente appalto in qualsiasi momento, con preavviso da comunicarsi all’aggiudicatario tramite PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Il recesso potrà avvenire:
1. per giusta causa,
2. ad nutum
Nell’ipotesi di recesso per giusta causa, l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi all’aggiudicatario tramite PEC, senza corrispondere alcun indennizzo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:
1. qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’istituto,
2. per qualsiasi ipotesi prevista da disposizioni normative vigenti o emanande,
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto,
4. qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell’Amministrazione.
Nell’ipotesi di recesso di cui al precedente comma, l’istituto ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto sino al momento del recesso che sarà comunicato dall’Amministrazione all’istituto tramite PEC.
Nell’ipotesi di recesso ad nutum l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 giorni solari da comunicarsi al fornitore con lettera inviata tramite PEC.
Art. 32 Subappalto
Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
……… …………… ………..
Il Tesoriere è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’istituto, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Tesoriere si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti della impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
in alternativa
Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
Art. 33
Divieto di cessione della presente contratto
L’aggiudicatario non può cedere in nessun caso il presente contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
In caso di cessione del contratto, all’aggiudicatario non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate, e AVEPA potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.
Art. 34
Divieto di cessione del credito
Non sarà accettata alcuna cessione del credito derivante dal presente appalto, pertanto eventuali cessioni effettuate non saranno opponibili ad AVEPA.
Art. 35 Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto.
Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente, verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA.
L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Il divieto di divulgazione resta escluso qualora:
- l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;
- la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA.
Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre
calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati di AVEPA.
Art. 36
Informativa sul trattamento dei dati
L’Istituto di credito dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia rispetta i precetti del Regolamento (UE) 2016/679, che dichiara di aver letto dal sito aziendale al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx e che dichiara di aver compreso.
L’Istituto aderisce ai principi del succitato Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a rispettarne i contenuti e le procedure, facendoli rispettare ad eventuali collaboratori, e, in generale, si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario ad essi. La violazione delle regole previste da tali norme rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
L’Istituto manleva fin d’ora l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione delle citate norme da parte dello stesso Istituto o di suoi eventuali collaboratori.
Art. 37
Spese e oneri fiscali
Le spese, così come ogni eventuale onere fiscale, inerenti alla stipulazione del presente contratto vengono assunte dal Tesoriere/Xxxxxxxx.
Art. 38 Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di cui al presente appalto unico Foro competente in via esclusiva è quello di Padova.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 39
Codici di comportamento
Al Tesoriere/Xxxxxxxx si applicano altresì le disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, nel “Codice etico e di comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n.
166 del 18.12.2013 (pubblicati nel sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”) e nel “Codice di comportamento per la tutela della
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013. Il Tesoriere/Xxxxxxxx dichiara di avere preso conoscenza dei codici di cui sopra. L’eventuale violazione delle disposizioni relative a tali codici sarà causa di risoluzione contrattuale.
Art. 40
Rinvio ed altre disposizioni
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti in materia di funzionamento e compiti assegnati all'AVEPA, nonché tutte le altre disposizioni di legge e i regolamenti comunitari, statali e regionali attinenti alle materie dei Servizi di Tesoreria e di Cassa in quanto compatibili, che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per il Tesoriere/Cassiere.
Quest’atto è stato letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono.
Per AVEPA Per il Fornitore