Divieto di cessione del credito Clausole campione

Divieto di cessione del credito. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del Codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso è prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
Divieto di cessione del credito. Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.
Divieto di cessione del credito. E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente servizio. Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito.
Divieto di cessione del credito. 17.1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dall'Ordine, senza preventiva approvazione esplicita da parte di Pfizer. 17.2 In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del Fornitore neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso. Le parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Pfizer di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto della Società al risarcimento dei danni.
Divieto di cessione del credito. 1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito riferito alla Quota Regionale nei confronti del beneficiario non è cedibile. 2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che il Co-finanziatore abbia ceduto uno o più crediti, questi sarà tenuto a restituire al Gestore l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. 3. il Co-finanziatore ha l’onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell’ipotesi in cui il Co-finanziatore ritenga di avvalersi di apposite società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a Gestore. 4. In caso il Co-finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione conservando la documentazione relativa ai finanziamenti agevolati. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Gestore.
Divieto di cessione del credito. In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE/ASSICURATO può delegare il proprio autoriparatore di fiducia (carrozziere, officina, ecc.) – anche non convenzionato con la SOCIETÀ – ad incassare direttamente il RISARCIMENTO dovuto per le riparazioni effettuate sul VEICOLO, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione che attesti l’importo delle riparazioni effettuate e concordate, dal CONTRAENTE/ASSICURATO o dall’autoriparatore, con il perito della SOCIETÀ. Il perito incaricato dalla SOCIETÀ, entro 2 giorni dalla messa a disposizione del VEICOLO da parte dell’ASSICURATO, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l’ASSICURATO o l’autoriparatore per effettuare la propria valutazione tecnica. Il CONTRAENTE/ASSICURATO14 non potrà cedere a terzi i crediti relativi al RISARCIMENTO del danno, a meno che la SOCIETÀ acconsenta alla cessione.
Divieto di cessione del credito. I crediti derivanti dall’esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1260, comma 2 del codice civile. I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all’Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Divieto di cessione del credito. È fatto divieto al FORNITORE di cedere i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Non saranno inoltre efficaci nei confronti di AL mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione del pagamento senza la preventiva ed esplicita autorizzazione di AL stessa.
Divieto di cessione del credito. È espressamente vietata, ex art. 1260 c.c. e ss al Fornitore/Prestatore la cessione dei crediti, di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. In caso di cessione del credito non autorizzata per iscritto da CSMT, questa potrà agire nei confronti del cedente e/o del cessionario per l’eventuale pregiudizio subito, oltre che per il risarcimento del dan no. 12. Legislazione applicabile e normativa di riferimento: Ai rapporti tra CSMT e il Fornitore/Prestatore s’applica la legislazione italiana, nonché la normativa europea vigente al momento dell'ordine, ove non contrastante. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile ed alla specifica normativa italiana ed europea vigente.
Divieto di cessione del credito. È espressamente vietato ad entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto. La cessione dei crediti del Cliente, derivanti dai compensi al medesimo dovuti a fronte dei servizi erogati, è espressamente esclusa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, secondo comma, c.c.