Provincia di Alessandria
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Xxxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxx Xxxxx (XX)
BANDO DI GARA E RELATIVO DISCIPLINARE
OGGETTO: COMUNE DI STREVI: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CROSIO. INTERVENTO INSERITO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO AMBIENTE/REGIONE PIEMONTE PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO DELLA VALLE BORMIDA. CUP D64H17000620001 CIG 714188886A.
INFORMAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)
Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice degli appalti pubblici, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come modificato ed integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo);
per Regolamento il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);
Il progetto di cui trattasi approvato dalla Struttura Tecnica Regione Piemonte in data 27/05/2017 e recepisce quanto prescritto dalla Direzione Regione Piemonte OO.PP - autorizzazione idraulica di cui alla determinazione nr.879/A1814A del 24/03/2017- ergo, data l’urgenza di provvedervi, il progetto di cui trattasi già stato redatto secondo la normativa del Codice degli appalti pubblici, può essere posto in gara, senza ulteriori modifiche. Per quanto concerne i CAM i Criteri Minimi ambientali previsti dall’art.34 del Codice degli appalti pubblici e riportati nel capitolato speciale di appalto, in questa prima applicazione, è previsto l’uso del 30%.di materiali riciclati.
Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.
Le informazioni sotto riportate rispettano l’allegato XIV del D.lgs n.50/2016.
Si precisa che in caso di dubbio interpretativo o contrasto tra quanto indicato nel disciplinare di gara e schema di contratto- capitolato speciale di appalto tecnico, prevarrà quanto riportato nel presente bando e disciplinare di gara.
Il capitolato speciale d’appalto e il computo estimativo metrico di progetto fanno parte integrante del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA
DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell’art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.
INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Xxxxxx Xxxx 00 00000 Xxxxx Xxxxx.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 - 770239 telefax: 0144770234, email: ufficio xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxx.xxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. TRUCCO RAG.XXXXXX Co Responsabile Tecnico CUC dell’Acquese.
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI STREVI C.F. e P.I.: 00432270064. Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 00000
Xxxxxx (XX).
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 telefax: 0144770234, email: ufficio xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxx.xxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Per informazioni di carattere tecnico: GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI ING.GEOL.XXXXX XXXXXXX E XXX.XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X.xx Stati Uniti 000 00000
Torino tel.011/0000000.
DATO ATTO CHE il Comune di Strevi ha con delibera Giunta Comunale nr.9 del 20/02/2016 delegato alla CUC dell’Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni singolo Ente associato ivi compresa la funzione di Rup per gli interventi di OO.PP di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro (quarantamila euro), in esecuzione della determinazione della CUC dell’Acquese n 32 del 23/06/2017 di autorizzazione a contrattare e con successiva determina CUC nr.36 del 10/07/2017 di approvazione atti di gara, è stata indetta la presente gara a procedura aperta (art.3 punto sss) , con termini abbreviati, per l’affidamento del progetto di sistemazione del tratto terminale del Rio Crosio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e comma 9 e 60 del D.lgs n.50/2016 e smi.
Suddivisione in lotti: NO. A sensi dell’art.51 del D.lgs n.50/2016. Il progetto non è stato suddiviso in lotti funzionali sia per ragioni tecniche: le lavorazioni di cui si compone l’intervento non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione medesima da parte delle micro, piccole e medie imprese e non è pertanto necessaria detta suddivisione.
Il luogo di svolgimento dei lavori nel suo complesso è il territorio del Comune di Strevi (AL) mentre il relativo codice NUTS è ITC18 Comune di Strevi.
RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: l’accesso (libero ed incondizionato) ai documenti di gara è possibile per via elettronica collegandosi al sito internet del Comune capofila xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito. I documenti di gara possono altresì essere richiesti alla CUC dell’Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara possono essere richiesti alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti agli indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte.
Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet sopra indicato xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, nella sezione appositamente istituita “CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito.
Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.
I Sig.Operatori Economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx e si impegnano pertanto a consultare il predetto sito.
Il presente bando di gara integrale sarà pubblicato con le modalità di cui all’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 :
_ Sull’ Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme quale Comune Capofila CUC.
_ Sul sito della CUC: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx.
_ Sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regione Piemonte.
_ Sui siti ministeriali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 DESCRIZIONE DELL’ APPALTO: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione “a misura” di tutto quanto occorrente per realizzare l’intervento meglio individuato ed unificato dalla Stazione appaltante come “SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CROSIO”. Si precisa che l'intervento (scheda n.49.) fa parte dei progetti finanziati attraverso il secondo accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per il recupero della Valle Bormida. Trattasi, principalmente,nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la sistemazione idraulica del Rio Crosio nel tratto settore a monte (A e B) ed a valle dell'abitato (C ) con lo scopo di limitare il trasporto del materiale flottante ed adeguare le sezioni di valle al fine di migliorarne la capacità di deflusso. Il progetto è stato vidimato dalla Struttura Tecnica Regionale in data 07/05/2017. SI PRECISA come da adempimenti di capitolato-contratto che l’aggiudicatario dovrà, dopo la consegna lavori, effettuare i necessari tracciamenti per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo.
2.2 TIPO DELL’ APPALTO: Appalto di lavori ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell’art.59, comma 1, del D.lgs.n.50/2016 e smi.
2.3 NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett.eeeee del “Codice degli appalti pubblici”.
2.4 VALORE STIMATO: L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a EURO 283.938,10 (euroduecentoottantatremilanovencentotrentotto/10) comprensivi dei costi della sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO | |
Importo totale lavorazioni | € 278.488,10 |
Costi della sicurezza (aggiuntivi) | € 5.450,00 |
TOTALE IMPORTO LAVORI | € 283.938,10 |
Di cui: | |
Importo soggetto a ribasso d’asta | € 278.488,10 |
Costi della sicurezza (aggiuntivi) | € 5.450,00 |
N:B.: L’importo contrattuale, è costituito dalla somma degli importi determinati nella precedente tabella, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, sull’importo di euro 278.488,10 oltre IVA relativo all’esecuzione del lavoro a misura.
Diritto di opzione: Il ribasso d’asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verrà interamente utilizzato, previa autorizzazione della competente Direzione Difesa suolo della Regione Piemonte, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del ribasso stesso e dell’economia di minor IVA, per l’esecuzione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto “principale”, inseriti e previsti nel progetto esecutivo ex art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella vale a dirsi di Euro 5.450,00.
Ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.lgs n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.lgs n.56/2017 si evidenzia che nel capitolato speciale d’appalto l’incidenza della manodopera è pari al 27,353% pertanto corrispondente ad Euro 77.664,94.
ATTENZIONE: L’art.60 del D.lgs n.56/2017 ha novellato il comma 10 dell’art.95 del Codice degli appalti pubblici come segue: “ nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
PERTANTO, a pena di esclusione, l’operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi. per la verifica di congruità dell’offerta.
2.5 CATEGORIA UNICA PREVALENTE: OG.8 IMPORTO: € 283.938,10 Classifica I . Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.M..MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
OPERE A MISURA
DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE | |
LE OPERE FANNO CAPO ALLA CAT.OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” | € 283.938,10 |
TOTALE OPERE a misura (compresi costi della sicurezza) | € 283.938,10 subappaltabile: SI 30%ai sensi art.105 del D.lgs n.50/2016 e smi.* |
Avvalimento: SI ai sensi dell’art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016 |
Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del “Codice degli appalti pubblici”.
L’ importo ricomprende tutte le lavorazioni, comprese quelle inferiori al 10% della somma totale dei lavori. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta.
*ATTENZIONE: A seguito dell’integrazione del D.lgs n.56/2017 che ha novellato le disposizioni in merito al subappalto si precisa che I CONCORRENTI PARTECIPANTI ALLA GARA E NON AGGIUDICATARI DEL CONTRATTO NON POTRANNO RISULTARE AFFIDATARI DI EVENTUALE SUBAPPALTO DI LAVORI PER LA GARA IN OGGETTO.
Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016, come dettagliatamente prescritto al successivo art. 11 del presente bando di gara, non sono accettate le designazioni di secondo grado o ”a cascata”, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato – Ad. Plenaria, n. 14 del 20/05/2013.
2.6 DURATA DELL’APPALTO: Come da art.7 dello schema di contratto- capitolato speciale di appalto, Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
SI PRECISA CHE
A) da crono programma tecnico la Stazione appaltante intende procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016.
B) Da crono programma finanziario, pena le revoca del finanziamento, i lavori dovranno essere collaudati e rendicontati entro e non oltre il 31/12/2017.
2.7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità' e' garantita dallo svolgimento della procedura di gara sulla base del progetto esecutivo, l’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice degli appalti pubblici, in quanto l’importo dei lavori è inferiore a Euro 2.000.000,00 e considerata la tipologia dei medesimi, la cui oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a misura , mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D.lgs n.56/2017, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci) . In tal caso non si applicano i commi 4,5 e 6 dello stesso art.97. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica delle offerte. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso di cui al precitato art.97, comma 2, soltanto in presenza di cinque offerte ammesse. L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
2.8 FINANZIAMENTO E MODALITA’ ESSENZIALI DI PAGAMENTO: L’intervento nel suo complesso pari ad Euro 375.000,00 è finanziato come da delibera del Comune di Strevi G.C. nr.31/2017 con contributo in c/c di pari importo, rientrante nell’ atto integrativo accordo di programma Regione Piemonte e Ministero dell’Ambiente , scheda 49. Pertanto l’intervento al Rio Crosio risulta a totale carico del su indicato accordo di programma e dovrà sottostare a quanto specificato dalla Regione Piemonte “Istruzioni per l’erogazione del finanziamento”; come già sottolineato al paragrafo
2.6 il crono programma regionale finanziario, pena le revoca del finanziamento, impone che i lavori debbono essere collaudati e rendicontati entro e non oltre il 31/12/2017.
Il contratto sarà come già detto stipulato a misura. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice e comunque non prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il suddetto termine dilatorio non si applica nei casi di cui all’art.32 comma 10 del Codice.
Per quanto attiene ai pagamenti questi sono regolati dallo schema di contratto- capitolato speciale di appalto all’art.11 Pagamenti. Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.lgs n.50/2016 e smi è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto (art.10 schema di contratto-capitolato speciale di appalto). A tal proposito si fa presente che, ai fini della redazione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista l’utilizzo delle condizioni già previste dallo schema 1. 3 del D.M. 12.03.2004 n. 123 non soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e occorre che in detta garanzia sia prevista la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 codice civile. Trova applicazione l’art.3 della legge 13/08/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016 e smi, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.. Nello specifico sono ammessi a partecipare:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società anche cooperative), di cui alla lettera b) (consorzi tra società cooperati vedi produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge n.443/1947), e di cui alla lettera c) (consorzi stabili) dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti e delle concessioni;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), alla lettera f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla lettera g) (gruppo europeo di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), dell’art. 45, comma 2, del Codice degli appalti e delle concessioni,
3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice degli appalti e delle concessioni.
4) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso pena l’esclusione dalla gara dell’autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice degli appalti pubblici nonché dell’art.92 del DPR.n.207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016 e smi. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.
La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Si richiama quanto previsto dall’art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .
Vedasi anche condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.
3.2 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazione ivi indicate compresa l’iscrizione al registro delle camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità all’art.83 del Codice degli appalti pubblici.
3.3 CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA : Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara: a) ATTESTAZIONE di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e per classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti in associazione orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti .
3.4 REQUISITI GENERALI : Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017, nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dallo stesso disciplinare ivi compresa l’inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e l’adesione al “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici.”
3.5. AVCPass
Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art.81 D.lgs.n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito xxx.xxxx.xx, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.
Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è CIG 714188886A si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell’Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Vedasi disciplinare di gara.
Antimafia
Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale “SI.CE.ANT.”, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico “alert” la presenza o meno di annotazione a proprio carico.
L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio interrogabile tramite il portale X.X.XX. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.
Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell’art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/ e 5/06/2013), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi dell’art.12 della legge n.190/2012 l’iscrizione dell’operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa e conseguita.
3.6 SOPRALLUOGO ASSISTITO
Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso le zone oggetto dell’intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)- dipendente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa. Il sopralluogo dovrà
tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico della CUC dell'Acquese. La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate : 21/07/2017; 25/07/2017 e 28/07/2017.
La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell’art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.
3.7. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L’OFFERTA È VINCOLATA:
L’offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
3.8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). Come previsto dalla Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n.1377/2016 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2017 gli operatori economici che partecipano alla presente gara, sono assoggettati al contributo a favore di detta Autorità per un importo di Euro 20,00 (VENTI EURO). Codice gara CIG 714188886A.
3.9.GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI STREVI.
L’offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 5.678,76 quale 2% del valore della gara pari ad Euro 283.938,10. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell’articolo 93 del D.lgs n.50/2016 e smi.
Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
4.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi del combinato disposto dell’art.36 comma 2 e comma 9 e del successivo art.60 del Codice degli appalti pubblici. Pertanto nel rispetto del disposto dell’art.79 il termine per la ricezione delle offerte viene ridotto alla metà vale a dirsi 18 giorni dalla pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio del Comune Capofila della CUC dell’Acquese (riduzione termini delle offerte).
4. 2 TERMINE DI RICEMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO XXXXXX XXXX X.00 00000 XXXXX XXXXX (XX) in qualità di Comune Capofila della CUC dell’Acquese, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 Agosto 2017 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI STREVI. PROCEDURA APERTA PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CROSIO. INTERVENTO INSERITO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO AMBIENTE/REGIONE PIEMONTE PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO DELLA VALLE BORMIDA CIG 714188886A. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 01/08/2017”. In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione, fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – ore 12.00 del 01/08/2017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da
impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
4. 3 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: La gara avrà inizio con la seduta pubblica di ammissibilità il 02/08/2017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme sede della CUC dell’Acquese Ufficio Tecnico Xxxxxx Xxxx x.00 Xxxxx Xxxxx (XX). Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Vedi disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti o persone munite di procura dei medesimi possono effettuare dichiarazioni a verbale.
4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART.89 d.LGS N.50/2016 E SMI: Le irregolarità essenziali ed il soccorso istruttorio sono disciplinati dall’apposito paragrafo del disciplinare di gara.
SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La CUC dell’Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione d’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
_ in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
_ in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
_ in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
_ alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
_ ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
_ A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
4 L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5 Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
6 L’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 “Opere” non deve essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA, massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00. Ai sensi dell’art. 6 del summenzionato schema tipo 2.3 la polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di mesi 12 (dodici) decorrenti dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
8 Gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 così come integrato dal D.lgs n.56/2017, nonché all’art.30 dello schema di contratto- capitolato speciale d’appalto. La quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
9 L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
10 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l’Xxx.
Xxxxxxx Xxxxxx.
11 L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs.
n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all’art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore quale Comune capofila della CUC dell’Acquese. Responsabile del trattamento è il responsabile della CUC.
13 CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario si applica
l’articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.
Costituiscono parte integrante del presente bando il disciplinare di gara ed i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.
Acqui Terme, 13/07//2017
LA CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL’ACQUESE TRUCCO RAG. XXXXXX
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: COMUNE DI STREVI: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CROSIO. INTERVENTO INSERITO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO AMBIENTE/REGIONE PIEMONTE PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO DELLA VALLE BORMIDA CIG 714188886A.
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUC dell’Acquese, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto meglio emarginato in oggetto.
La documentazione di gara comprende:
Bando e Disciplinare di gara Patto di integrità
Modello di istanza di partecipazione con Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.
PROGETTO ESECUTIVO con autorizzazione idraulica del 07/03/2017 Direzione OO.PP. Regione Piemonte.
Il presente bando e disciplinare di gara viene redatto dalla presente Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l’ANAC ai sensi dell’art.216 comma 10 del Codice degli appalti pubblici. Numero di iscrizione 0000549655.
1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ‘ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Ai fini della partecipazione alla procedura come già evidenziato nel bando di gara paragrafo 3.1. gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 49, del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e smi.)
a) Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
c) I consorzi stabili dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
e) I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell’articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
h) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).
1.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni qui elencate comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio)
1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017: pertanto la non sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis;) c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). N.B: ai fini delle violazioni contemplate al comma 4 si considera in regola rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di gravi irregolarità definitivamente accertate, il concorrente che, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione: a) abbia integralmente pagato il debito; b) oppure abbia formalizzato con l’Agenzia delle Entrate un piano di rateazione, assumendo l’impegno vincolante a pagare e pagando effettivamente secondo le scadenze previste dal piano; c) oppure sia nei termini per impugnare gli atti amministrativi o le sentenze da cui scaturisce l’accertamento dell’irregolarità.
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
7. non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
8. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
9. essere in regola in materia di DURC;
10. (qualora se ne ravvisasse la condizione) Ai sensi dell’art.24 comma 7 del D.lgs n.50/2016 e delle Linee Guida n.1 ANAC approvata con deliberazione n.973/2016 e cioè che “..omissis.. gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la medesima attività di progettazione…. Omissis… Tali divieti Non si applicano laddove i soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”
11. la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.
E’ altresì vietato partecipare alla gara:
_ Agli operatori economici concorrenti, qualora si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett.a),b), c), d); ed e) f) f.bis) f.ter) g) h) i) l) m) anche riferita ad un suo
subappaltatore (motivi legati a insolvenza conflitto di interessi o illeciti professionali), del Codice appalti pubblici;
_ In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
_ Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
_ In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 0 xxx x 0 xxx, xxx xxxxxxx legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto; b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione previste.
_ È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/0000.Xx mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
_ Si richiama quanto previsto dall’art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .
Si sollecita quindi l’attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all’art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all’A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall’avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).
1.2 Requisiti di idoneità professionale
1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che
deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
Il requisito relativo deve essere dimostrato:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ;
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.
N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.
1.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
I concorrenti, ai sensi degli articoli 84 co.1, dell’art. 216 comma 14 del Codice e art.61 DPR n.207/2010 dovranno essere in possesso a pena di esclusione:
A) di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.
N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio. A tale proposito si rammenta che un`impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l`affidamento dei lavori pubblici; l’operatore dovrà allegare alla medesima attestazione scaduta copia della richiesta all’organismo preposto per il rinnovo della suddetta SOA onde poter avere diritto all’ammissione.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all’art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Operatori economici stranieri
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 co. 1, 90
co. 8 del Codice e dell’art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del DPR 207/10;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83.
DESIGNAZIONI DI SECONDO GRADO “A CASCATA”
Si precisa che, come stabilito dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013 n. 14, per i consorzi, non sono consentite le designazioni di secondo grado o ”a cascata” (che si verificano quando la società consorziata - indicata per l'esecuzione dei lavori dal consorzio concorrente - che a sua volta è un consorzio - indichi una o più sue consorziate per l'esecuzione dei lavori). Come precisato nella sentenza citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di “secondo grado” (cioè consorziati dei consorziati diretti del consorzio aggiudicatario). Pertanto eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o “a cascata”, non saranno prese in considerazione e la stazione appaltante considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio aggiudicatario.
POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o in classifica II.
Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potranno beneficiare delle riduzioni dell’importo della cauzione provvisoria ivi previste : a tal fine dovranno allegare alla stessa una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante di essere in
possesso della/e certificazione/i che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile ovvero in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata alla dichiarazione di gara copia della/e certificazione/i medesima/e Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate ancorchè non individuate per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..
In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate della cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta da parte di tutti i soggetti associati.
In caso di avvalimento dell’attestazione SOA per poter beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta, nelle modalità già sopra indicate, da parte dell’impresa concorrente o ausiliaria che di volta in volta porta il requisito della certificazione di qualità.
Resta fermo che ai sensi di quanto disposto dalla AVCP nella determinazione n. 2/2012 non è consentito l’avvalimento della certificazione di qualità aziendale disgiunto dall’avvalimento dell’attestazione SOA da cui detta certificazione risulta.
Vedasi anche successivo punto sulla garanzia provvisoria.
IMPRESE COOPTATE di cui all’art.92 del DPR n.207/2010. Ai sensi dell’art.216 comma 14 del Codice il concorrente, sia singolo, sia raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un’impresa che potrà eseguire lavori in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’appalto e che sia in possesso di qualificazioni ancorchè diverse anche per classifica da quelle richieste nella presente procedura, pari almeno l’importo dei lavori alla stessa affidati come previsto dall’art.92 comma 5 DPR n.207/2010 attualmente ancora in vigore.
2. AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice degli appalti pubblici così integrato dal Correttivo (D.lgs n.56/2017), il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi..
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).
Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80
del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3):
1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:
a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonche il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Strevi (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;
c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fine dell’avvalimento.
Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all’art. 89, comma 1, del medesimo decreto.
N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:
a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma1 dell’art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l’applicazione della sanzione e l’attivazione del soccorso istruttorio;
b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all’avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell’offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.
3 AVCPASS e Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Gli operatori concorrenti ex art.81 D.lgs n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito xxx.xxxx.xx, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la “documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.
Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell’Acquese, provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara.
Gli operatori economici concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt.81 comma 2 e 216 comma 13 D.lgs.n.50/2016 e smi e fino all’entrata in vigore del D.M. del MIT di cui all’art.81 comma
2 dello stesso Codice verranno verificati (possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario) attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà come già detto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.
N.B. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC quale Amministrazione aggiudicatrice e successivamente dalla Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 76 del Codice.
Ai sensi dell’art. 76 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 del Codice degli appalti e delle concessioni, si precisa che, per la resa delle dichiarazioni, la CUC dell’Acquese, acquiscisce il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente bando/ disciplinare. Inoltre con la medesima verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
In caso di presentazione del DGUE, oltre al Modulo A.1, che dovrà comunque essere presentato, il suddetto modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull’operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 8.2.
Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente Disciplinare, da inserirsi nella Busta A- Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l’utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
4.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016 così come integrato e corretto da D.lgs n.56/2017,, la mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l’Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.
In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall’invio della richiesta di regolarizzazione.
La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.
Si precisa che:
- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione delle’incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente è escluso dalla gara;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l’altro, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell’ATI determina esclusione dell’intero raggruppamento.
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
4. L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.
5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
7. Nel caso di cui all’art.32 comma 8 del Codice, il Comune di Strevi si riserva la facoltà di pretendere comunque l’esecuzione del contratto anche prima della sua stipula mediante apposito atto di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
8. Alla presente procedura si applicano le disposizioni del Protocollo di integrità per il quale dovrà essere esibita dichiarazione di accettazione espressa del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici” allegato alla documentazione di gara. Si precisa che l’espressa accettazione dello stesso e la materiale allegazione del testo sottoscritto dal legale rappresentante costituiscono CONDIZIONE DI AMMISSIONE alla procedura di gara.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.lgs n.56/2017 è stato ribadito che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. A seguito dell’integrazione del D.lgs n.56/2017 che ha novellato le disposizioni in merito al subappalto si precisa che I CONCORRENTI PARTECIPANTI ALLA GARA E NON AGGIUDICATARI DEL CONTRATTO NON POTRANNO RISULTARE AFFIDATARI DI EVENTUALE SUBAPPALTO DI LAVORI PER LA GARA IN OGGETTO.
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, compilando la sezione all’uopo predisposta nell’Istanza allegato A anche l’apposita SEZ.D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si evidenzia altresì che il comma 6 dell’art.105 del D.lgs n.50/2016 e smi prevede che “è obbligatoria la terna di subappaltatori in sede di offerta…. Omissis…. Qualora i lavori, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuata al comma 53 dell’art.1 della legge 6/11/2012 n.90.”
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice.
Xxx non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà
al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni
dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo decreto non è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori, salvo se il subappalto riguardi la fattispecie sopra evidenziata di cui al comma 6 dell’art.105 dello stesso Xxxxxx.
7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. ATTENZIONE LEGGERE SCRUPOLOSAMENTE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad Euro 5.678,76 (cinquemilaseicentosettantotto/76 euro) e corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, fissato a base di gara.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente :
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante cioè il Comune di Strevi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Strevi- BANCA BPM spa AGENZIA DI ACQUI TERME mediante versamento C/C codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta Rio Crosio Accordo di programma Valle Bormida CIG 714188886A” Nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in contanti o in titoli) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all’art.93 del Codice.
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 2° co. del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto a richiesta del concorrente una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice;
e. che il foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Ente sia esclusivamente quello dell’Autorità giudiziaria dove ha sede lo stesso Ente.
Per quanto concerne le polizze provvisorie rilasciate con firma digitale occorre la produzione del documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.20 del D. L.vo n.82/2005 su cd.rom.ed in aggiunta la produzione in copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente ai sensi dell’art.23 del D. L.vo n.82/2005, in copia autentica che ne dimostri la conformità all’originale.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice degli appalti pubblici, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.
93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto:
• del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
• L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti che siano microimprese, piccole e
medie imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del comma precedente.
• L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
• L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
• L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
• L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO XXXXXX XXXX X.00 00000 XXXXX
XXXXX (XX) in qualità di Comune Capofila della CUC dell’Acquese, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 AGOSTO 2017 apposito plico sigillato contenente l’offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all’esterno oltre ALL’INDICAZIONE DEL MITTENTE E L’INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: “CUC DELL’ACQUESE PER COMUNE DI STREVI: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO CROSIO. INTERVENTO INSERITO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO AMBIENTE/REGIONE PIEMONTE PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO DELLA VALLE BORMIDA CIG 714188886A. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 01/08/2017”.
In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione, fuori termine, all’Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – ore 12.00 del 01/08/2017 farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l’apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno obbligatoriamente due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: “A - Documentazione amministrativa”; “B - Offerta economica.
n.b.: si darà direttamente corso all’esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai difetti di sottoscrizione si stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione dell’istanza/dichiarazione, o dell’offerta tecnica o di quella economica, comporta l’immediata esclusione dalla gara senza la possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui all’art.83 del Dlgs n.50/2016.
a) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta “A Documentazione amministrativa che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà essere confezionata e contenere quanto previsto al successivo paragrafo 8 .1.
b) BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA. La busta contrassegnata con la lettera “B Offerta economica ” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: l’Offerta economica in bollo, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. vedasi successivo paragrafo 8.3.
La mancanza di una delle predette buste costituisce causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice.
La mancata separazione dell’offerta Economica di cui alla busta B dalla busta A documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice .
Verranno escluse (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
1.1. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA i concorrenti dovranno inserire:
1. DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” E RELATIVA DGUE entrambi i documenti redatti in CARTA SEMPLICE datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico con allegata copia di un documento di identità. In caso in cui vengano sottoscritti da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione e DGUE devono essere sottoscritti da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure (qualora trattasi di imprese) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
3. (se del caso) copia della certificazione aziendale di qualità rilasciata da organismi accreditati. Si precisa altresì che per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016 , il concorrente dovrà specificarne la tipologia; tale dichiarazione sarà inclusa nella Domanda di partecipazione ed inoltre si dovrà compilare il DGUE nella Parte IV^, Sezione D.
4. (se del caso) Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione OPPURE
(se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: l’apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.
5. Cauzione Provvisoria a favore del Comune di STREVI secondo quanto disposto al paragrafo 7 del presente disciplinare pari ad Euro 5.678,76 con l’allegata dichiarazione di cui all’art.93 comma 8 del Codice concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l’impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia definitiva.
6. Attestazione SOA in copia conforme all’originale adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata;
7. Attestazione di versamento del contributo ANAC di Euro 20,00 di cui alla deliberazione ANAC n.1377 del 21/12/2016 e relative istruzioni nonchè Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice CIG 714188886A.
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di Acqui Terme in qualità di stazione appaltante per conto del Comune di Strevi.
9. (se del caso) la documentazione prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
10. Patto di integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico.
11. (se del caso) Documentazione e dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
12. Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche more uxorio con coloro che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3 del D.lgs n.50/2016 e smi. Qualora l’Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata in alternativa alla dichiarazione di cui sopra (copia conforme della comunicazione prefettizia di avvenuta iscrizione).
8.2(DGUE)
Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e la relativa Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.
Si riportano alcune informazioni (principali) sulla compilazione del DGUE.
Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per
dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.
Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione:
1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazione SOA, eventuale avvalimento. ( DGUE compilare Parte II sez. A, B, C, ) PER Subappalto (compilare Sezione D).
N.B. Se in possesso di attestazione SOA non è necessario compilare la successiva Parte IV sez.B e C. e parte VI.
Requisiti di ordine generale:
1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);
1.3 la dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Acqui Terme, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);
1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.
1.5 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ.C LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI ART.90 DPR N.207/2010 NON COMPILARE IN QUESTO CASO.
1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^,
IV^ - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^-
, e VI;
1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
1.8 AVVALIMENTO : In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):
a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^, Xxxxxxx A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI ).
- 8.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “B OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica in bollo, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e indicante il ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza ).
Non sono ammesse offerte in aumento.
ATTENZIONE: L’art.60 del D.lgs n.56/2017 ha novellato il comma 10 dell’art.95 del Codice degli appalti pubblici come segue: “ nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
PERTANTO, a pena di esclusione, l’operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi.
Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico con allegazione del documento di identità del sottoscrittore. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all’ art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l’aggregazione di imprese a rete.
Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.
Qualora l’offerta non venga inserita nell’apposita busta, si procederà ad esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte. Si precisa, quindi, che, a garanzia della segretezza delle offerte economiche, la mancata presentazione del plico “B - Offerta economica” oppure l’inserimento dell’offerta economica all’interno della busta esterna, oppure l’inserimento dell’offerta all’interno della Busta A è a pena di esclusione. Non verrà comminata l’esclusione, al contrario, laddove l’operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta all’interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta A.
9 . PROCEDURA , MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, a MISURA ex art.3 comma 1 lett.eeeee, nonchè ai sensi dell’art.36 e dell’art.60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo del minor prezzo, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a) e la congruità delle offerte arà valutata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si prevede l’esclusione automatica dalla presente gara delle offerte uguali o superiori a dieci che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, dello stesso Xxxxxx, individuato mediante sorteggio in seduta di gara., (i metodi indicati alle lettere a), b), c),d) ed e) del citato art. 97, comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi) al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’Art. 97 citato D. Lgs. 50/2016 e smi.
Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà esclusione automatica delle offerte, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare come segue, la congruità delle offerte.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Si precisa che l’'individuazione dell'offerta più bassa, nel caso in cui non sia applicabile l’esclusione automatica delle offerte anomale e nel caso di offerte ammesse siano pari o superiori a 5 è effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs 50/2016 e cioè secondo il calcolo del comma 2 per poter individuare la congruità d’offerta.
Criterio di individuazione della congruità delle offerte (art. 97, comma ,4, 5 e 6 DLgs 50/2016)
Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art.97 del D.lgs n.50/2016 e smi, la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi dello stesso art.95 comma 10 del Codice: Inoltre secondo la lettera d) comma 5 dell’art.97 D.lgs n.50/2016 e smi la verifica di congruità verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice.
In ogni caso, questa Amministrazione aggiudicatrice ( o il RUP) valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97, comma 6, ultimo capoverso D. Lgs.50/2016). In tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente
basse, sulla base di un giudizio tecnico di sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare:
_ L’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
_ Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
_ L’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
In caso di offerte ammesse inferiori a 5 la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016 ultimo capoverso, l’Amministrazione aggiudicatrice o il RUP in ogni caso, potranno valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10 Data e luogo dello svolgimento della gara
L’inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita vale a dirsi il giorno 02/082017 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell’Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico e vi potranno presenziare tutti, ma soltanto con possibilità di dichiarazione a verbale: i legali rappresentanti e/o i titolari delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La suddetta data/ora nonchè tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul profilo del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.
Qualora il numero dei concorrenti lo consenta (e qualora possibile) l'Amministrazione si riserva di comunicare quanto sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo pec.
Nella 1° seduta pubblica, si procederà:
- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
- all’apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all’interno siano contenute le buste previste al punto 8 del presente bando e disciplinare;
- all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta A “documentazione amministrativa” al fine di accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.
- al sorteggio del metodo di aggiudicazione di cui all’art.97 comma 2 del Codice.
In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.
Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.
Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa ( prima seduta di gara) sarà/saranno pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente CUC dell’Acquese” e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.
Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, eventualmente in una seconda seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste B: "offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente bando, alla graduatoria in ordine di ribasso e successivamente all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo l’art.97 comma 2 e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 9. In caso di offerte valide inferiori a dieci alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97. A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra e meglio esplicitate al paragrafo 9 al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto del Seggio di gara. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.
Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente (CUC dell’Acquese) e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta
In esito delle operazioni di gara il seggio di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .
Al termine della procedura l’Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art.
74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
LA CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL’ACQUESE TRUCCO RAG. XXXXXX
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]