BANDO DI GARA EUROPEA CON PROCEDURA RISTRETTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS DI CLASSE II LOW ENTRY E/O A PIANALE RIBASSATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG 5035625933 – CUP C30H13000000009.
BANDO DI GARA EUROPEA CON PROCEDURA RISTRETTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS DI CLASSE II LOW ENTRY E/O A PIANALE RIBASSATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG 5035625933 – CUP C30H13000000009.
PREMESSA
In riferimento al bando trasmesso alla GUCE in data 27/03/2013 le Ditte interessate dovranno presentare la propria domanda nel rispetto delle disposizioni riportate di seguito.
La fornitura in oggetto viene effettuata in base alle norme contenute nella Direttiva CEE 2004/17, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice”.
PRESCRIZIONI GENERALI
I veicoli oggetto delle forniture dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge ed in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data della fornitura.
Dovranno inoltre essere rispondenti a tutte le norme vigenti, alla data delle forniture, in materia di omologazione per essere ammessi alla circolazione stradale ed uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti e a tutte le norme previste dalla Regione Marche.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Le norme contenute nel presente bando hanno per oggetto l’aggiudicazione di un accordo quadro con n.1 solo operatore economico per la fornitura di n. 10 autobus Classe II low entry e/o a pianale ribassato a gasolio da m 12,31 a m 14,00 e per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 + iva. Il primo contratto applicativo prevede la fornitura di n. 4 autobus.
2.PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Verrà aggiudicato mediante procedura ristretta, un accordo quadro ai sensi dell’art. 222 del Codice con n. 1 solo operatore economico e con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che verranno indicati nel Capitolato speciale di gara trasmesso insieme all’invito a presentare l’offerta.
3. DURATA:
L’accordo quadro decorre dal 01/05/2013 e termina il 30/04/2015.
I singoli contratti applicativi dell’accordo quadro avverranno con procedura negoziata senza indizione di gara ai sensi dell’art. 222 D.lgs del Codice.
La gara è finanziata quota parte con fondi propri di bilancio e quota parte con il contributo della Regione Marche. Ai sensi della Delibera della Giunta Regione Marche 352 del 19/03/2012, ai fini della determinazione della contribuzione, la gara è indetta per conto della società affidataria dei servizi di bacino ATMA s.c.p.a..
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e della legge 07/08/1990, n. 241 e ss., è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxx responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti (tel. 0000000000 fax 0000000000, mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx). Le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate via mail pertanto le ditte partecipanti dovranno comunicare all’atto di presentazione della domanda il proprio indirizzo e-mail preferibilmente certificata.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del Codice. Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti:
5.1 REQUISITI GENERALI
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti ai senso dell’art. 38 del Codice:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
per poter essere ammessa alla procedura di gara la Ditta dovrà:
a) presentare due referenze bancarie;
b) avere un fatturato relativo alla vendita di autobus di classe II per il TPL nel triennio di esercizio 2010/2012 pari ad almeno € 6.000.000,00.
5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
per poter essere ammessa alla procedura di gara la Ditta dovrà:
a) elenco delle principali forniture dello stesso tipo di quelle in gara prestate nel triennio 2010/2012 con il rispettivo oggetto, importo, data e destinatario;
b) essere in possesso di certificazione della serie UNI EN ISO 9000.
6. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE (R.T.I.)
Sono permessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice tra i soggetti operanti nel settore oggetto di gara anche se non ancora costituiti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
I requisiti generali di cui all’ articolo 5.1 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna ditta costituente il raggruppamento pena l'esclusione.
Tuttavia conformemente alla segnalazione dell’ autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/2003, non e’ ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo tra imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di ammissione, di cui all’ articolo 5.2 e 5.3 pena l’esclusione dalla gara del raggruppamento stesso.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.
7. TERMINE E MODALITA’
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o corriere o per consegna a mano, nel qual caso verrà rilasciata ricevuta, all’ufficio protocollo della scrivente Conerobus S.p.a. – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - entro le ore 11.00 del giorno 22/04/2013.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo anche di forza maggiore non dovesse giungere a Conerobus s.p.a. entro il termine indicato. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente o altro soggetto munito di apposita procura.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si prenderà a riferimento il Codice.
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire entro i termini indicati al punto 7 una busta idoneamente sigillata indicante il mittente e riportante la dicitura “PROCEDURA RISTRETTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS DI CLASSE II LOW ENTRY E/O A PIANALE RIBASSATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG 5035625933 – CUP C30H13000000009”
contenente a sua volta :
• domanda di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale o altro soggetto munito di procura, completa dei dati identificativi dell’azienda e accettazione integrale bando di gara unitamente a copia fotostatica di un documento; in caso di costituendo
R.T.I. la firma deve essere apposta da tutti partecipanti al R.T.I.;
• dichiarazione dei requisiti di cui al punto 5.1, 5.2, 5.3 (in caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione va resa da tutti i partecipanti al R.T.I.);
• copia dell'atto di procura, nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da un procuratore della ditta;
• dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia e specifica oggetto sociale;
• dichiarazione dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5.2 e 5.3 (in caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione va resa in modo cumulativo precisando le quote di ciascun partecipante al R.T.I.);
• n. 2 referenze bancarie;
• comunicazione mail per ricevere informazioni inerenti la gara preferibilmente certificata.
9. PROCEDURA DI AMMISSIONE
Il giorno 22/04/2013 alle ore 12.00 la commissione di gara appositamente nominata dal CDA di Conerobus provvederà in seduta pubblica (in questa fase potrà partecipare un rappresentante per ditta offerente) alla verifica delle domande ed alla regolarità della documentazione amministrativa e quindi all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara. In data che verrà comunicata nel rispetto dei termini previsti dall’art. 227 del D.lgs 163/06 i soggetti in
possesso dei requisiti verranno invitati a presentare le offerte secondo le modalità che verranno disciplinate da apposito capitolato speciale di gara. Le fasi delle procedure successive saranno oggetto di apposita comunicazione.
10. PRIVACY
I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinchè tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati.
Ancona, 27/03/2013
Conerobus Spa