Xxx Xxxxx Clausole campione

Xxx Xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx)
Xxx Xxxxx. Xx basi del diritto civile, cit., p. 185; X. XXXXXXX, Diritto civile e commerciale, I, Padova, 1999, p. 147. 26 Cfr. X. XXXXXXXXX, voce Autorizzazione (dir. priv.), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 506, il quale evidenzia come l’autorizzazione costitutiva determini la nascita di un potere giuridico di disporre o di una legittimazione ad agire sul patrimonio altrui. 27 Cfr. F. RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti patrimoniali, cit., p. 34, il quale rinvia anche ad altri ordinamenti, che effettivamente contemplano l’autorizzazione dei genitori (§ 107 BGB). L’Autore sostiene che non ha senso parlare di autorizzazione ad un atto compiuto dal minore solo nel caso in cui l’atto ricade nella sfera di controllo del genitore e non invece nel caso dell’atto della vita quotidiana ordinato allo sviluppo della personalità del minore stesso (es. l’acquisto di un quaderno di scuola non può servire al genitore, ma solo al minore). Una tale osservazione, invero, non fa che confermare quanto si sta dicendo nel testo, secondo cui l’atto compiuto servendosi di uno strumento informatico del genitore, ovvero di un mezzo di pagamento di cui costui è titolare comporta una tacita preventiva autorizzazione. 28 Per l’inapplicabilità dell’art. 1426 c.c. alla contrattazione telematica, v. anche X. XXXXXXXX, Il contratto concluso in Internet, Napoli, 2005, p. 186. In senso contrario v. M. CINQUE, Il minore e la contrattazione telematica tra esigenze di mercato e necessità di apposite tutele, in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, p. 24, nota 21. Solo prendendo di ciò coscienza si riesce a tutelare la certezza dei traffici giuridici che, appunto, in uno spazio dai confini tutt’altro che certi, deve essere a nostro avviso maggiormente garantita. Il mondo del commercio, in altri termini, ha il diritto di difendersi dalla realtà virtuale. Ciò non significa, ovviamente, che il venditore online possa considerarsi esonerato da qualsivoglia accortezza a tutela del contraente, specie se vulnerabile, dovendo invero impedire, per quanto possibile, la conclusione di contratti a soggetti incapaci di agire. In ciò dovendo dunque rispettare tutti gli obblighi informativi, tra cui quello relativo alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata (art. 12, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70), che comunque – nella sostanza – non possono evitare che il minorenne giunga all’accordo online. Concludiamo con una osservazione di un’autorevole dottrina29 che ci fa notare come Xxxxxx Xxxxxxx nel 189...
Xxx Xxxxx. Considerato il termine stabilito dal Senato Accademico entro il quale è necessario espletare il colloquio, la Commissione stabilisce che il colloquio si terrà il giorno 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in via telematica al seguente link: xxxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxx-xxx La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00. Letto, confermato e sottoscritto. Firma del Commissari - X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx -X.xx Prof.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx -X.xx Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx L’anno 2021, il giorno diciassette del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/A1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n 1686 del 28.10.2021 e composta da: - Xxxx. Xxxxx Xxxxxx – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); - Prof.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bergamo (Componente); - Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, Lecce (Segretario); Il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx è fisicamente presente mentre la Prof.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sono collegate per via telematica tramite piattaforma google meet all’indirizzo: xxxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxx-xxx . La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e delle rinunce sino ad ora prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n.11 e precisamente:
Xxx Xxxxx. La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). • Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni dei candidatI:
Xxx Xxxxx. La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. 2/B). La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati:
Xxx Xxxxx. Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando che si terrà il giorno 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in via telematica al link: xxxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxx- rnf La Commissione viene sciolta alle ore 19:00 e si riconvoca per il giorno 2 dicembre alle ore 10:00 Letto approvato e sottoscritto seduta stante. La Commissione - X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx -X.xx Prof.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx -X.xx Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx. Via Torrigiana. All’esito della valutazione verrà redatta e pubblicata la graduatoria finale la quale sarà resa pubblica nelle forme previste per legge. Infine tra i soggetti attivi e l’ente scrivente sarà stipulato, come previsto dal vigente regolamento sul Baratto Amministrativo, un patto di collaborazione, dove sarà concordato tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente bando e sarà definito tutto ciò che è indicato nell’art. 8 del Regolamento sul Baratto Amministrativo. Per tutto quello non previsto nel presente bando, si rimanda al sopracitato Regolamento. Le domande dovranno essere presentate al Comune entro la data del 30/01/2023 , comunicando tutte le informazioni richieste ed i dati necessari per l’istruttoria della domanda, secondo il modello predisposto. Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Settore 7 – Tributi, economato, ciclo dei rifiuti e notifiche. , durante l’orario di apertura al pubblico. Il responsabile del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Related to Xxx Xxxxx

  • XXXXX XXXXXX Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.

  • Xxxxx Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno, premesso che: i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio; sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023; la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori; l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inqui- namento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre con- fine; sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario con- trattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera; oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a segui- to di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir me- no lo status di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese; un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo asso- lutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita- xxxxx con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'im- patto ambientale; valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno rag- giunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo; impegna il Governo: ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con mo- dalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023. Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenu- to che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe; pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche resi- denti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavora- no presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere; in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023; occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso; in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale ita- liana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del rela- tivo contributo in Italia; il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale con- sentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbia- mente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività eco- nomiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale; considerato che: tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera han- no concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla da- ta del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in contro- tendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha de- ciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telela- voro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali; a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di la- voro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposi- zione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavora- tori frontalieri; impegna il Governo: ad attivarsi celermente al fine di consentire un ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue; ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei fronta- lieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Sviz- zera con la Francia.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.

  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto.

  • Xxxxxx Premesso che si conviene tra le parti che : 1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. 3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art. 3 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.e la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.