Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, ove non espressamente considerati esenti dalla normativa primaria o regolamentare.
2. Non costituisce presupposto dell’IMU il possesso di un immobile destinato ad abitazione principale, nei termini previsti dalla normativa primaria e dal presente regolamento, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a cui continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L’imposta non è allo stesso modo dovuta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che sono da considerarsi esenti dall’imposta nel Comune di Bardonecchia, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani ai fini IMU.
4. L’IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro- silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.
5. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
6. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
Presupposto dell’imposta. 1. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita dall’articolo 8 del presente regolamento, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in base al quale un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.
c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Presupposto dell’imposta. 3 Art. 7 Dichiarazione. 3 Art. 8 Soggetto passivo 4 Art. 9 Categoria delle località 4 Art. 10 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 0 Art. 11 Tariffe. 4
Presupposto dell’imposta. Art. 26- Base imponibile
Presupposto dell’imposta. 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria.
2. Ai fini TASI costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
Presupposto dell’imposta. 1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
3. L’imposta non si applica agli immobili, anche se classificati nelle categorie catastali del gruppo D, di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Fabriano, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell’abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Presupposto dell’imposta. Art. 3 - Soggetto attivo
Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi, quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.