Presupposto dell’imposta Clausole campione

Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Presupposto dell’imposta. 1. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita dall’articolo 8 del presente regolamento, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge .
Presupposto dell’imposta. 1. Il presupposto dell’Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili.
Presupposto dell’imposta. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, ove non espressamente considerati esenti dalla normativa primaria o regolamentare.
Presupposto dell’imposta. 1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale per le categorie catastali A1,A8 e A9 e relative pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Presupposto dell’imposta. ART. 3 (
Presupposto dell’imposta. 1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Presupposto dell’imposta. Art. 3 - Soggetto attivo
Presupposto dell’imposta. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 23 del 14/03/2011, il presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive, così come definite dalla L.R. 4/6/2008, n. 6 (Pubblicata nel BUR della Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 del 16/06/2008), ubicate nel territorio comunale: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere.