CONTRATTO DI APPALTO -
ALLEGATO “ Schema contratto”
- CONTRATTO DI APPALTO -
Per la Fornitura di componenti hardware abilitanti all’implementazione della tecnologia OTN per gli apparati di instradamento di Pisa e Milano del Registro .it CIG [641122563C] CUP B53D13000720007
TRA
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica e Telematica (di seguito indicato come IIT), con sede in Pisa – Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, 1 - C.F. 80054330586 P.I. 02118311006, nella persona del Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, per la sua carica domiciliato presso la sede dell’Ente, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0, Xxxx,
E
L’operatore economico “ ” (in seguito per brevità anche “operatore economico”), con sede in , codice fiscale e partita IVA , nella persona del/la Legale rappresentante (o altra carica) Sig./ra/Dott. , codice fiscale , domiciliato/a per la carica in , Via , indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) , munito/a dei necessari poteri giusto
.
PREMESSO CHE:
Con Decisione a contrattare Prot. 6366 del 02/10/2015, l’Istituto ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54 e 55 e 82 del D. Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2008/18/CE l’indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell’appalto: “Fornitura di componenti hardware abilitanti all’implementazione della tecnologia OTN per gli apparati di instradamento di Pisa e Milano del Registro
.it” [641122563C] CUP B53D13000720007 per un importo a base d’asta pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00), IVA esclusa senza oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
⎯ Con verbale n. del la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’operatore economico aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
⎯ L’IIT, con Provvedimento Prot. N. del ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. del , disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di ;
⎯ La predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 è stata comunicata ai soggetti interessati in data ;
⎯ L’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui ………………………… il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
⎯ Stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione dal contratto medesimo;
⎯ È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 11 comma 10 del D. Lgs.
163/2006.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati tutti reperibili come da indicazioni a latere di ciascun atto o documento, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gara, e l’offerta economica acquisita agli atti con Prot. .
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
b) Dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 000 x xxx X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000;
c) Dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) Xxxxx Xxxxx 13 agosto 2010, n. 136;
e) Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
f) Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall’Ente prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’operatore economico ed accettate dall’Ente.
Art. 2 – Spese relative alla pubblicazione degli avvisi
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’operatore economico ha l’obbligo di corrispondere a questo Ente le spese relative alla pubblicazione degli avvisi pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre
2012 n. 221.
Art. 3 – Oggetto del contratto
Il servizio oggetto del presente contratto, come dettagliato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ha per oggetto: “Fornitura di componenti hardware abilitanti all’implementazione della tecnologia OTN per gli apparati di instradamento di Pisa e Milano del Registro .it”. CIG [641122563C] CUP B53D13000720007.
Art. 4 – Termini di consegna
La consegna della fornitura di cui al precedente art. 3 del presente contratto è fissata in 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dal giorno successivo dalla stipula del contratto.
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’operatore economico s’impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi autorizzati.
Art. 6 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per la fornitura di quanto indicato al precedente art. 3 del presente contratto, viene determinato in € ( ), al quale va aggiunta la quota I.V.A. ai sensi di legge.
L’importo di cui sopra resta fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell’Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico e, pertanto, gli oneri per la
sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono.
Art.7 - Modalità di pagamento
Le fatture saranno emesse successivamente alla verifica di conformità prevista dal capitolato tecnico e prestazionale e dal successivo articolo 8 Verifica di conformità della fornitura.
I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e dall’esito positivo della verifica di conformità.
La fattura dovrà contenere:
- Il riferimento al presente contratto (n° di protocollo data );
- Il CIG [641122563C] CUP B53D13000720007 ];
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4U09;
- L’oggetto del servizio;
- L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 8 – Verifica di conformità della fornitura
La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 312 e seguenti del
D.P.R. 207/2010.
Le attività di verifica di conformità, che saranno effettuate entro 20 (venti) giorni dalla consegna della fornitura, sono dirette ad accertare che l’oggetto della fornitura, sia in termini di beni che di servizi, relativi alle prestazioni contrattuali, siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, del capitolato generale e/o tecnico, ove presenti, nell’offerta, nonché nel rispetto delle eventuali leggi e norme tecniche di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i pagamenti da effettuare e le fatture emesse corrispondano alle attività e ai beni e servizi oggetto della fornitura fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Art. 9 - Subappalto
Il subappalto, data la natura del servizio non è consentito.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (e s.m. i.).
Art. 10 – Penali
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) calcolata sull’importo contrattuale, al netto dell’IVA.
Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherò una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto o, alternativamente approvigionarsi in danno all’operatore economico; è tuttavia salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso
le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 11 – Responsabilità per infortuni e danni
L’operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’operatore economico stesso quanto dell’Ente e/o di terzi.
L’operatore economico terrà manlevato e indenne il committente per tutti i danni subiti e subendi da terzi e potrà essere chiamato in garanzia in eventuali giudizi.
A tale scopo, a copertura dei rischi sopra richiamati, l’operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCT), stipulata con la Compagnia
, con un massimale di € ( ). L’importo della polizza non contribuisce alla determinazione dell’eventuale risarcimento.
Art. 12 - Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’IIT è , il quale provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell’esecuzione del contratto stesso. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’operatore economico, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tali fini il direttore dell’esecuzione del contratto sottoporrà al direttore dell’Istituto una relazione che dovrà comunque evidenziare il buon esito dell’esecuzione del lotto relativo a cui l’approvazione, da parte del direttore dell’Istituto, è in tutti i casi subordinata.
Art. 13 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'operatore economico utilizzi, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi, software o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza il consenso dei predetti.
L'operatore economico assume l'obbligo di tenere la Stazione appaltante manlevata ed indenne da tutte le rivendicazioni e responsabilità, incluse le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutte le spese ed oneri accessori, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione o altra azione da parte di terzi in relazione a diritti di cui al presente articolo di cui venga a conoscenza.
Art. 14 - Obblighi Degli Appalti Pubblici E Risoluzione Di Diritto
L’operatore economico, in base all’art. 3, paragrafo 8 della Legge del 13 agosto 2010, N. 136 (e sue modifiche), accetta di adeguarsi, a pena dell’assoluta nullità del contratto, alla legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del contratto.
L’operatore economico accetta di dare immediata notizia alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, di qualsiasi inadempimento da parte di qualsiasi subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui venga a conoscenza.
L’operatore economico accetta di comunicare tutti gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto. Ciò deve essere fatto entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla firma del presente contratto oppure, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Se l’operatore economico non utilizza il conto corrente specificato nel precedente paragrafo per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, il contratto si risolverà in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge N. 136/2010 (e successivi emendamenti),
Per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari, tutte le fatture dovranno contenere il Codice di
Identificazione della gara CIG [641122563C] CUP B53D13000720007 .
L’operatore economico si obbliga a fornire allo IIT le informazioni relative ai conti correnti dedicati ai pagamenti da parte dello IIT relativi al presente contratto oltre alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 15 - Clausola Risolutiva Espressa
L’IIT risolverà di diritto il contratto:
• nel caso in cui la fornitura di beni e servizi non risulti conforme a quanto stabilito nel presente contratto, al capitolato tecnico generale e/o speciale, o a quanto offerto in gara;
• per le inadempienze contrattuali gravi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la illegittima cessione del contratto;
• quando l’operatore economico non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all’assistenza ed alla garanzia;
• nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (iva esclusa);
in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010 e s.m.i.).
Nei suddetti casi l’IIT avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’operatore economico a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento di danni subiti e subendi .
Art. 16 – Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’operatore economico ha depositato la cauzione costituita mediante
n. del emessa da:
per l’importo di €
( ), resa ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, in favore dell’Ente.
La garanzia dovrà avere efficacia fino all’emissione di apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
È fatto divieto all’operatore economico di cedere in tutto o in parte, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D. Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del citato d.lgs.
L’operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del
D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. In caso di inosservanza da parte dell’operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’IIT al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente
Al presente accordo compresa la sua interpretazione, esecuzione e inesecuzione si applicheranno la legge italiana e le applicabili normative dell’Unione Europea.
Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 19 – Forma del contratto, imposta di xxxxx e registrazione
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione.
ART. 20- Trattamento dei dati personali
I dati dell’operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
L’OPERATORE ECONOMICO (Nome e ragione sociale impresa) (Nome e Cognome firmatario) | IIT |
Firma | Firma |
Il/la sottoscritto/a , in qualità di dell’operatore economico , dichiara espressamente di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del codice civile, l’operatore economico dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto dall’articolo 1 all’articolo 20.
L’OPERATORE ECONOMICO |
(Nome e ragione sociale impresa) |
(Nome e Cognome firmatario) |
Firma |