Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni. Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto. Per esse, unico responsabile è l’Appaltatore che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente Contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Responsabilità per infortuni e danni. La ditta aggiudicataria risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; - a terzi e/o cose di loro proprietà. La Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all’Amministrazione ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo.
Responsabilità per infortuni e danni. È fatto obbligo all’Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell’Aggiudicatario senza riserve e/o eccezioni. Pertanto, il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse. È obbligo dell’appaltatore stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’ente per l'intera durata del contatto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato, con un massimale minimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persona e € 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a cose. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a prestazioni eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., l...
Responsabilità per infortuni e danni. L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla SO.GE.NU.S. S.p.A., ed ad altri operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione della fornitura. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT/RCO), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, non inferiore a € 2.200.000,00 per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e non inferiore a € Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Responsabilità per infortuni e danni. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del contratto, tanto dell’aggiudicatario stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi. A tale scopo, a copertura dei rischi sopra richiamati, l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valida per l’intera durata contrattuale.
Responsabilità per infortuni e danni. La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali infortuni e danni derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Responsabilità per infortuni e danni. La ditta aggiudicataria risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
Responsabilità per infortuni e danni. L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto della stazione appaltante che di terzi o suoi dipendenti. E’ obbligo dell’aggiudicataria produrre adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio, fino all’importo di euro 500.000,00. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo da parte dell’affidataria al risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.