Verifica di conformità della fornitura Clausole campione

Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, quantitative e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nel caso l'esito della verifica di conformità non risultasse positivo o la fornitura non corrispondesse in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche previste, la stessa può essere totalmente o parzialmente rifiutata. Il fornitore è obbligato a rimuovere e sostituire le componenti che risultino difettose o difformi, parzialmente o totalmente, da quelle offerte in sede di gara, entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di contestazione come sopra effettuata. Tale fattispecie è considerata come "ritardata consegna" ai fini dell'applicazione della penalità. Le parti sostituite saranno sottoposte a verifica di conformità secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati per la fornitura. In caso di esito negativo di detta verifica di conformità della fornitura, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto in tutto o in parte. Delle operazioni è redatto apposito verbale di verifica di conformità della fornitura, sottoscritto dalle parti. Qualora l'accertamento diretto di cui sopra non fosse ritenuto idoneo allo scopo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire la verifica di conformità mediante perizie, analisi o altre operazioni meglio viste incaricando soggetti terzi a totale spesa del fornitore. In caso di ritardata consegna ed installazione saranno applicate le penalità indicate al paragrafo 18). Sono a carico dell'impresa assegnataria i rischi di perdite e danni dei materiali durante il trasporto e la sosta nei locali messi a disposizione della stazione appaltante fino alla data del verbale di verifica di conformità della fornitura con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla stazione appaltante.
Verifica di conformità della fornitura. Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati dell’appaltatore, il Responsabile Unico del procedimento o il Direttore di Esecuzione, secondo i termini previsti dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, provvederà ad effettuare verifiche e prove intese ad accertare la funzionalità e la completa conformità del Bibliobus elettrico fornito rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato. I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale e del successivo rilascio, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di verifica di conformità. In caso di esito favorevole, la data di consegna dei veicoli risulterà quella indicata nel Verbale. In caso di esito sfavorevole, invece, l’appaltatore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel Verbale. I veicoli saranno ripresentati ad una successiva verifica di conformità. In caso di esito favorevole di quest’ultima, sarà assunta come data definitiva di consegna quella del relativo Verbale. In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva, di cui al successivo art.8, riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti. Su richiesta della stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto l’appaltatore si impegna a favorire il confronto con la stazione appaltante in merito all’allestimento del mezzo, per la definizione di tutte le indicazioni tecniche di dettaglio. Considerate le caratteristiche particolari che la fornitura di un Bibliobus elettrico comporta, con possibili ripercussioni sulle modalità di guida e utilizzo, su eventuale richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna inoltre a una dimostrazione e prova su strada del mezzo oggetto della fornitura o similare già a disposizione dell’appaltatore (es. test drive), in fase di esecuzione del contratto e prima della consegna.
Verifica di conformità della fornitura. 10.1 La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 10.2 Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di completamento delle attività oggetto dell’appalto da parte dell’Aggiudicatario. 10.3 Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. 10.4 Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. 10.5 L’esito positivo della verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna della fornitura.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della fattura. Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
Verifica di conformità della fornitura. Entro venti giorni dalla consegna delle macchine G.A.I.A. S.p.A. avvierà la verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni dei termini stabiliti nel contratto. Il certificato di verifica di conformità conterrà gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
Verifica di conformità della fornitura. La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n° 50/2016, sarà effettuato nei termini di legge dal completamento della stessa, certificato con apposito verbale. L’esito favorevole della verifica non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le stesse operazioni di verifica. Qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Tale periodo verrà considerato -agli effetti di eventuali ritardi- come tempo impiegato per la fornitura. Qualora la ditta non ottemperi a tale obbligo, ciò comporterà la risoluzione del contratto e la Ditta stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altro fornitore del materiale di che trattasi.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010. Le attività di verifica di conformità, che saranno effettuate entro 20 (venti) giorni dalla consegna della fornitura, sono dirette ad accertare che l’oggetto della fornitura, sia in termini di beni che di servizi, relativi alle prestazioni contrattuali, siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, del capitolato generale e/o tecnico, ove presenti, nell’offerta, nonché nel rispetto delle eventuali leggi e norme tecniche di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i pagamenti da effettuare e le fatture emesse corrispondano alle attività e ai beni e servizi oggetto della fornitura fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Verifica di conformità della fornitura. Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Verifica di conformità della fornitura. 1. La verifica di conformità (collaudo) è effettuata dalla stazione appaltante, se ritenuto necessario in contraddittorio con la ditta e previo accordo. La verifica va effettuata entro 4 mesi dalla data dello stato di consistenza finale e viene sottoscritto, per accettazione, dalla ditta. 2. La stazione appaltante può nominare un’apposita commissione che si incarichi delle operazioni di verifica. 3. Sono a carico della ditta i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di verifica, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante. 4. In sede di verifica la stazione appaltante verificherà la conformità tra quanto dichiarato e le caratteristiche dello strumento fornito dalla ditta vincitrice nonché la sensibilità analitica. 5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.