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Verifica di conformità della fornitura Clausole campione

Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, quantitative e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nel caso l'esito della verifica di conformità non risultasse positivo o la fornitura non corrispondesse in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche previste, la stessa può essere totalmente o parzialmente rifiutata. Il fornitore è obbligato a rimuovere e sostituire le componenti che risultino difettose o difformi, parzialmente o totalmente, da quelle offerte in sede di gara, entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di contestazione come sopra effettuata. Tale fattispecie è considerata come "ritardata consegna" ai fini dell'applicazione della penalità. Le parti sostituite saranno sottoposte a verifica di conformità secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati per la fornitura. In caso di esito negativo di detta verifica di conformità della fornitura, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto in tutto o in parte. Delle operazioni è redatto apposito verbale di verifica di conformità della fornitura, sottoscritto dalle parti. Qualora l'accertamento diretto di cui sopra non fosse ritenuto idoneo allo scopo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire la verifica di conformità mediante perizie, analisi o altre operazioni meglio viste incaricando soggetti terzi a totale spesa del fornitore. In caso di ritardata consegna ed installazione saranno applicate le penalità indicate al paragrafo 18). Sono a carico dell'impresa assegnataria i rischi di perdite e danni dei materiali durante il trasporto e la sosta nei locali messi a disposizione della stazione appaltante fino alla data del verbale di verifica di conformità della fornitura con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla stazione appaltante.
Verifica di conformità della fornitura. 12.1 La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 12.2 Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna (e posa in opera) della fornitura. 12.3 Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. 12.4 Xxxx rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. 12.5 L’esito positivo della verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di installazione della fornitura. Durante le operazioni di verifica di conformità, l’IBBA ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. Xxxx rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente capitolato e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara. In caso di esito negativo del collaudo, l’Aggiudicatario si impegna a sostituire gli articoli entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale di conformità, pena l’applicazione delle penali indicate all’art. 12. All'esito positivo della verifica di conformità provvisoria il responsabile unico del procedimento del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Aggiudicatario. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.lgs 50/2016 il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’IBBA, prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna della fornitura.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della fattura. Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’esito positivo della verifica non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.
Verifica di conformità della fornitura. Entro venti giorni dalla consegna delle macchine G.A.I.A. S.p.A. avvierà la verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni dei termini stabiliti nel contratto. Il certificato di verifica di conformità conterrà gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
Verifica di conformità della fornitura. Ai sensi dell’art. 102 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 12 dello Schema di accordo quadro, e secondo quanto previsto all’art. 13 del capitolato, successivamente alla consegna si procederà alla verifica di conformità della fornitura. L’Esecutore si obbliga a sostituire i capi eventualmente deteriorati a seguito del collaudo, senza alcuna pretesa e rimborso.
Verifica di conformità della fornitura. L’Amministrazione procederà alla verifica di conformità dei prodotti software. Tale verifica dovrà essere effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità della fornitura, l’Amministrazione contraente provvederà a redigere apposito verbale, la cui data verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. In caso di esito negativo della verifica di conformità, qualora la fornitura non sia rispondente a quanto ordinato, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, a rendere disponibile, ai fini della ulteriore verifica di conformità, la fornitura effettivamente ordinata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di non conformità, pena l’applicazione delle penali di cui alle Convenzioni. Qualora la verifica di conformità della fornitura successiva alla prima abbia esito negativo, il contratto si risolverà come previsto nella Convenzione. Per l’accertamento della conformità delle forniture, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di effettuare unilaterali verifiche ispettive durante l’esecuzione dei contratti. L’esito, delle suddette verifiche di conformità, dovrà essere comunicato dall’Amministrazione mediante e-mail al Contact Center del Fornitore (cfr. paragrafo 5.2 Capitolato Tecnico).
Verifica di conformità della fornitura. 1. La verifica di conformità (collaudo) è effettuata dalla stazione appaltante, se ritenuto necessario in contraddittorio con la ditta e previo accordo. La verifica va effettuata entro 4 mesi dalla data dello stato di consistenza finale e viene sottoscritto, per accettazione, dalla ditta. 2. La stazione appaltante può nominare un’apposita commissione che si incarichi delle operazioni di verifica. 3. Sono a carico della ditta i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di verifica, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante. 4. In sede di verifica la stazione appaltante verificherà la conformità tra quanto dichiarato e le caratteristiche dello strumento fornito dalla ditta vincitrice nonché la sensibilità analitica. 5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.
Verifica di conformità della fornitura. La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010. Le attività di verifica di conformità, che saranno effettuate entro 20 (venti) giorni dalla consegna della fornitura, sono dirette ad accertare che l’oggetto della fornitura, sia in termini di beni che di servizi, relativi alle prestazioni contrattuali, siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, del capitolato generale e/o tecnico, ove presenti, nell’offerta, nonché nel rispetto delle eventuali leggi e norme tecniche di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i pagamenti da effettuare e le fatture emesse corrispondano alle attività e ai beni e servizi oggetto della fornitura fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.