DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nella stessa e cessa alla scadenza convenuta, senza obbligo di disdetta. L’assicurazione di durata superiore ad anni 1 potrà essere rescissa da entrambe le parti ad ogni ricorrenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC da inviarsi con almeno sessanta giorni di anticipo. Alla scadenza del contratto, qualora l’Istituto Scolastico ne faccia richiesta, in relazione alla necessità di esperire apposita procedura selettiva, la Società accorderà una proroga di durata non superiore a 180 gg. dalla data di scadenza del contratto stesso. Il relativo periodo di proroga verrà conteggiato, alle condizioni tutte della polizza in corso, sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta. Alla luce dell’Art. 1, comma 3, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente contratto.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione nei confronti dell’Assicurato decorre dalle 00.00 del giorno di prenotazione e cessa nel giorno di partenza di ogni tratta di viaggio.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione nei confronti dell’Assicurato decorre dalle 00.00 del giorno di partenza e dura fino alle ore 24.00 del giorno della tratta di ritorno.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte. In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.; b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9; c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10; d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato; e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata). In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio. Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato. Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo ...
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto di assicurazione
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. La prestazione di assistenza Allianz Global Assistance entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza di assicurazione 3CentosesSanta° Protezione Lavoro, e rimane attiva a condizione che non sia intervenuta la risoluzione del contratto tra l’impresa e la Contraente o l’uscita anticipata dell’Assicurato dal contratto 3CentosesSanta° Protezione Lavoro.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento da parte della Contraente e, salvo quanto indicato agli artt. “Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato” e“Estinzione anticipata parziale/totale del contratto di finanziamento”, scade alle ore 24.00 dell’ultimo giorno di durata originaria del finanziamento stesso, così come comunicato dalla Contraente a Europ Assistance, senza possibilità di rinnovo. Il premio di Polizza viene pagato dall’assicurato che aderisce alla Polizza per tramite della Contraente in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della Polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all’Assicurato.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. Decorrenza Ore 24:00 della data di decorrenza del Finanziamento / Locazione finanziaria Durata Pari a quella del Finanziamento / Locazione finanziaria (massimo 84 mesi)
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate. E’ escluso il tacito rinnovo.