Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO Assicurazione Viaggi o a capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di: • elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; • prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive); • inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze SCI SICURO o di capitolato ERGO Reiseversicherung AG a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERV a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato della Società a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze OUTDOOR o di capitolato ERGO Reiseversicherung AG a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato della Società a garanzia del medesimo rischio al fine di elevar e i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti trenta giorni. In caso di recesso la società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di assicurazione. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinis tro o qualunque altro at o della società non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti ad avvalersi della facoltà di recesso. La Società si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma i condizioni di assicurazione. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto, oltre a fare quanto in suo potere per evitare o diminuire il danno, ai sen
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ER GO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto . le. si riconosce
Limite di sottoscrizione. Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto. Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L’Assicurat o si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell’Assicurato.
Limite di sottoscrizione. Art.14 Condizioni di Assicurazione