Rinvio alle norme di legge – Foro competente Clausole campione

Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 xx.xx. e ii., (mediazione conciliativa).
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. E’ competente territorialmente il foro di residenza e/o domicilio dell’assicurato/consumatore.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Contraente.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Il foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Certificato, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti il presente Certificato è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’Assicurato.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 12.04.06 n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia. Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. La presente Polizza è regolata dalla legge italiana. Le parti sottoporranno le controversie derivanti dalla presente Polizza alla giurisdizione esclusiva del Foro ove ha sede il Contraente.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per tutto quello che non è regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia. . Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Rinvio alle norme di legge – Foro competente. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Polizza, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente Polizza è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’Assicurato.