CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mediolanum TFM New
Contratto di assicurazione collettiva per il trattamento di fine mandato nella forma di capitalizzazione (Ramo Assicurativo V)
Edizione: 03/05/2019
Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida “Contratti Semplici e Chiari” elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall’ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.
È un prodotto di
Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in grassetto che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in corsivo che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.
Retro di copertina
Indice
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO 4
Art. 1 Oggetto del Contratto 4
SEZIONE II – PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO 5
Art. 3 Prestazioni del Contratto 5
SEZIONE III – FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 6
Art. 5 Conclusione ed entrata in vigore del Contratto 6
Art. 6 Comunicazioni da parte del Contraente 6
Art. 7 Diritto di revoca della proposta 6
Art. 8 Diritto di recesso dal Contratto 6
Art. 12 Rivalutazione delle prestazioni 7
Art. 13 Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni 8
Art. 14 Modalità di pagamento delle prestazioni 8
Art. 15 Obblighi da parte del Contraente 9
Art. 16 Modifica della ripartizione (c.d. switch) 9
SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI 10
Art. 17 Modalità e termini di ricezione delle disposizioni 10
Art. 20 Modifiche del Contratto 10
Art. 22 Legge applicabile al Contratto e foro competente 10
Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva al Contraente.
Capitale investito: Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di assicurazione nella gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.
Capitale maturato: Capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del Contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.
Compagnia (o Impresa di assicurazione)
Mediolanum Vita S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il Contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.
Costi di caricamento: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi dell’Impresa di assicurazione.
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).
Gestione interna separata: Fondo appositamente creato dall’Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall’investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è
determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.
Modulo di proposta: Xxxxxx sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di assicurazione al
momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato: Importo versato dal Contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del prodotto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto d’investimento assicurativo (IBIP): Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo: Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione.
Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del Contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per l’emissione del prodotto.
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1. Oggetto del Contratto
Mediolanum TFM New è un contratto di assicurazione collettiva nella forma di capitalizzazione per il trattamento di fine mandato (TFM) che opera esclusivamente nell’ambito di un’apposita Convenzione stipulata tra Mediolanum Vita S.p.A. (nel seguito anche la Compagnia) e il Contraente (l’Azienda) per la collettività dei propri amministratori/collaboratori (nel seguito anche Partecipanti).
Il presente Contratto è finalizzato alla costituzione di un capitale da destinare all’erogazione del Trattamento di Fine Mandato in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato tra il Contraente (l’Azienda) ed i propri amministratori/collaboratori (c.d. Partecipanti). La Compagnia rilascerà al Contraente, in base ai dati e documenti dallo stesso forniti, l’elenco dei Partecipanti con l’indicazione per ciascuno delle prestazioni assicurate e dei premi. Tale elenco, nonché le successive integrazioni e/o variazioni per effetto della nomina, cessazione o interruzione del rapporto di collaborazione, costituirà parte integrante della Proposta di Assicurazione/Convenzione.
Le prestazioni del Contratto sono direttamente collegate alla gestione interna separata denominata
“Medinvest”, disciplinata dal relativo Regolamento.
Art. 2. Beneficiari
L'assicurazione si estende agli Amministratori/collaboratori del Contraente; pertanto, in caso di vita alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che coincide con la scadenza contrattuale per ciascuna singola posizione assicurativa, a beneficiare della prestazione sarà il Partecipante associato alla posizione stessa.
In caso di decesso durante il periodo contrattuale, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte del/i Partecipante/i, relativamente a ciascuna posizione associata, gli eredi del Partecipante stesso, individuati secondo i criteri di cui all’Art. 2122 del Codice Civile.
Il Beneficiario in caso di riscatto anticipato coincide, per ciascuna posizione, con il Contraente.
SEZIONE II – PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO
Art. 3. Prestazioni del Contratto
Il Contratto garantisce, previo versamento del Premio Unico e degli eventuali successivi Premi Unici Aggiuntivi da parte del Contraente, alla cessazione di ogni singolo rapporto di collaborazione, la corresponsione del capitale maturato il cui importo si determina rivalutando, secondo le modalità descritte al successivo art. 12, il capitale costituito a fronte del pagamento di ogni Premio Unico versato indicato nell’Appendice di polizza, al netto dei costi indicati all’art. 11. Pertanto, la cessazione di ogni singolo rapporto di collaborazione dovrà essere documentata nelle modalità previste dal successivo art. 13.
Alla scadenza prestabilita della posizione individuale, qualora il Contraente non comunichi alla Compagnia l’avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione, la Compagnia provvederà automaticamente a differire di anno in anno la corresponsione del capitale assicurato a scadenza, alle condizioni e con le modalità di rivalutazione in vigore a tale data.
Le prestazioni garantite dalla Compagnia sono quelle derivanti dall'impiego dei versamenti effettuati dal Contraente in base al Contratto di capitalizzazione in forma collettiva (garanzia per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, contro versamento di un premio unico).
La Compagnia non assume alcuna responsabilità circa i diritti dell'Amministratore/collaboratore a prestazioni diverse da quelle garantite.
Art. 4. Riscatto
Il Contraente, trascorso un anno dalla data di conclusione del Contratto, può richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Compagnia la corresponsione del valore di riscatto maturato determinando la risoluzione del Contratto.
Il riscatto, se richiesto a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione dell’amministratore o collaboratore per qualunque causa, è ammesso anche il primo anno con riferimento alla singola posizione assicurativa.
In ogni caso il valore di riscatto liquidato sarà pari al maggior valore tra i premi unici complessivamente versati e il capitale maturato al momento della richiesta di riscatto.
L’efficacia dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.
Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via X. Xxxxxx – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxx.xx.
SEZIONE III – FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Art. 5. Conclusione ed entrata in vigore del Contratto
Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del Modulo di Proposta, riceve da parte della Compagnia l’Appendice di polizza debitamente sottoscritta. Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio Unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del Contratto o del giorno indicato nell’Appendice di polizza quale data di decorrenza del Contratto, se successivo. L’efficacia del Contratto è condizionata allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, nonché all’effettuazione di controlli atti a verificare l’adeguatezza dell’operazione stessa ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la Compagnia non darà corso all’operazione.
Art.6. Comunicazioni da parte del Contraente
Il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia l’elenco dei Dipendenti per i quali si manifesterà la volontà di inserimento in Contratto tramite la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Proposta, specificando il Premio Unico da corrispondere per ciascun Dipendente.
Art. 7. Diritto di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del Contratto, così come definita al precedente art.5, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta mediante lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della Proposta stessa. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la Proposta pervenuta.
Art. 8. Diritto di recesso dal Contratto
Il Contraente può recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto delle spese sostenute dalla Compagnia per l’emissione del Contratto, indicate al successivo art. 11.
Art. 9. Durata del Contratto
Il presente Contratto ha una durata compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, in funzione della durata indicata nel Modulo di Proposta. Alla sua scadenza, salvo disdetta di una delle parti da darsi con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata, si rinnova automaticamente di 5 anni in 5 anni.
Le singole posizioni assicurative già acquisite alla data dell'eventuale disdetta rimarranno in vigore fino alla scadenza prestabilita di ciascuna di esse.
La durata di ogni singola posizione assicurativa individuale può essere differita su richiesta del Contraente per un periodo pari a 5 anni, qualora il rapporto di lavoro o collaborazione perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione.
Durante il differimento è possibile continuare ad effettuare versamenti aggiuntivi. La Compagnia si riserva in ogni caso di non consentire più il versamento di premi aggiuntivi in qualsiasi momento.
Art. 10. Premio
Le prestazioni di cui all’art. 3 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il Premio Unico indicato nell’Appendice di polizza. Il Premio Unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del Contratto.
Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario che distribuisce il presente Contratto, tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario intestato alla Compagnia.
E’ prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi da parte del Contraente.
L’efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del Premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la Compagnia non darà corso all’operazione.
Art. 11. Costi
La Compagnia per far fronte alle spese di emissione del Contratto preleva un costo fisso pari a 5,00 euro, che si applica anche ai versamenti aggiuntivi.
I costi di caricamento gravanti sul Premio versato, al netto delle spese di emissione, atti a coprire i costi commerciali, le spese amministrative e i contributi di vigilanza da versare all’Autorità competente sono riportati nella tabella seguente:
Durata | Costi di Caricamento | Durata | Costi di Caricamento |
10 | 8,42% | 5 | 5,22% |
9 | 7,78% | 4 | 4,58% |
8 | 7,14% | 3 | 3,94% |
7 | 6,50% | 2 | 3,29% |
6 | 5,86% | 1 | 2,65% |
Art. 12. Rivalutazione delle prestazioni
Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di polizze per le quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, in base alle Condizioni di seguito indicate. A tal fine gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente Contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata “Medinvest”, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, convenzionalmente fissata al 1° gennaio di ogni anno il capitale investito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità definite al successivo punto A).
A) Misura della rivalutazione
La Compagnia dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alla polizza moltiplicando il tasso di rendimento finanziario, come definito all’art. 3 del Regolamento del “Medinvest”, per l’aliquota di retrocessione dell’80%, con un minimo garantito dell’1% su base annua.
B) Modalità della rivalutazione
La rivalutazione dichiarata è applicata in occasione di ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto alle prestazioni allora in vigore e comporta l’aumento a totale carico della Compagnia della
riserva matematica della polizza calcolata a tale ricorrenza. Per riserva matematica della collettiva si intende il totale delle riserve matematiche calcolate per ciascuna posizione.
In occasione della prima ricorrenza annuale del Contratto ed in caso di riscatto, oppure con riferimento ai capitali derivanti dai premi aggiuntivi corrisposti, la rivalutazione avviene pro rata temporis.
Le successive rivalutazioni di cui benefica la polizza sono determinate sulla base delle prestazioni in essere
nell’anno precedente.
Alla data di scadenza il capitale rivalutato verrà ulteriormente rivalutato, per il periodo che intercorre tra l’ultima data di rivalutazione e la data di scadenza; la misura di rivalutazione verrà calcolata, come sopra descritto, sulla base dell’ultimo rendimento certificato.
L’importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta al Contraente.
Art. 13. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
In particolare, per la liquidazione del valore di riscatto o del capitale a scadenza è richiesto:
- originale della richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente e/o Beneficiario, con specifica delle modalità di pagamento;
- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del Beneficiario.
Inoltre, nell’ipotesi di liquidazione del capitale a scadenza, oltre alla documentazione sopra riportata, dovrà essere documentata la cessazione del rapporto di collaborazione mediante invio di copia della delibera assembleare (o analoga documentazione), che attesti la fine del mandato; ciò nel rispetto delle disposizioni in tema di informativa sulla Privacy.
Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale la Compagnia può comunque richiedere ulteriore documentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.
Art. 14. Modalità di pagamento delle prestazioni
La Compagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07; nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, a partire dalla data di effetto della richiesta oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.
Il pagamento delle prestazioni garantite sarà effettuato al Partecipante per il tramite del Contraente.
Nelle ipotesi di decesso del Partecipante durante il periodo contrattuale, la liquidazione sarà effettuata dalla Compagnia direttamente a favore degli aventi diritto del Partecipante stesso. In ogni caso, il pagamento è liberatorio per la Compagnia nei confronti dei Partecipanti stessi o dei loro aventi diritto nei limiti di legge.
Il pagamento del valore di riscatto avverrà nei confronti del Contraente.
In ogni caso il Contraente provvederà a trattenere dalle somme dovute al Partecipante/Beneficiario a titolo di prestazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, gli importi che lo stesso Contraente sarà
tenuto a pagare agli Enti preposti alla riscossione, a titolo di ritenuta di natura fiscale e/o contributiva in base alla normativa vigente all'atto della liquidazione della prestazione.
Art. 15. Obblighi da parte del Contraente
Sarà cura del Contraente effettuare annualmente alla Compagnia i versamenti relativi alla quota annua di indennità da accantonare per ciascun Amministratore/collaboratore.
Il Contraente tiene sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità la Compagnia in ordine all'esattezza dei versamenti di cui sopra.
Art. 16. Modifica della ripartizione dell’investimento (c.d. switch)
MEDIOLANUM TFM NEW è collegato unicamente alla gestione interna separata MEDINVEST. Non è pertanto prevista la possibilità di effettuare switch.
SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 17. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni
Mediolanum Vita impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’Art. 1411 C.C. – il Soggetto Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.
Art. 18. Prestiti
Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 19. Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al presente Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 20. Modifiche del Contratto
La Compagnia si riserva di apportare alle presenti Condizioni di Assicurazione quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi da parte degli enti competenti. Le nuove condizioni verranno applicate ai capitali derivanti dai premi versati dalla prima ricorrenza di polizza successiva all’entrata in vigore delle modifiche.
Art. 21. Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 22. Legge applicabile al Contratto e foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente.
Retro di copertina
MEDIOLANUM VITA S.p.A.
Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci
Xxx X. Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx (XX) - T +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano
n. 01749470157 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo
del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973) xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx