PRESTAZIONI DEL CONTRATTO Clausole campione
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell’Assicurato o l’erogazione di un capitale nel caso di richiesta di riscatto da parte dell’investitore-contraente. In caso di premorienza dell’’Investitore-Contraente qualora questi sia persona diversa dall’Assicurato, si applica il seguente regime. In seguito al decesso dell’Investitore-Contraente il Contratto prosegue, con il subentro nella contraenza dell’Assicurato o di un suo erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari. Il soggetto subentrante diventerà il nuovo titolare del Contratto. In assenza di diversa disposizione dell’Investitore-Contraente, dal momento del decesso i Beneficiari della polizza diventano automaticamente irrevocabili (art. 1921 Cod. Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto degli stessi. A partire dal giorno di conclusione e decorrenza del contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i – determinato come indicato al successivo art. 3.1. - incrementato gratuitamente di una “maggiorazione minima” dello 0,05%. • l’età dell’Assicurato alla data di conclusione del contratto non sia superiore a 80 anni (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all’età); • la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall’assicurato nell’ambito della Dichiarazione di Stato di Salute - non abbia comunicato per iscritto nella Lettera di Conferma di cui al successivo articolo 8 di non poter corrispondere tale maggiorazione. Età dell’Assicurato alla data del decesso Misura % della “maggiorazione standard Decesso non derivante da infortunio (*) Decesso derivante da infortunio Fino a 39 anni 20 40 (**) Da 40 a 49 anni 10 20 (**) Da 50 a 64 anni 4 8 (**) Da 65 a 70 anni 1 2 (**) Da 71 a 80 anni 1 1 (*) (*) L’importo massimo della maggiorazione standard è pari a € 25.000 per contratto. Qualora siano presenti più contratti AZ Galaxy con medesimo Assicurato, l’importo complessivo massimo della maggiorazione – fatto salvo l’importo massimo di € 25.000 per contratto - sarà pari a € 50.000. (**) L’importo massimo della maggiorazione standard in caso di decesso da infortunio è pari a € 50.000 per contratto. Qualora siano presenti più contratti AZ Galaxy con medesimo Assicurato, l’importo ...
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In base al presente Contratto la Società corrisponde: • in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato, da liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente. Concorrono alla formazione del capitale assicurato sia il premio unico corrisposto che il bonus riconosciuto dalla Società alla decorrenza pari al 2,00% del premio stesso. Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza Contratto, la prestazione è pari al capitale in vigore all’anniversario immediatamente precedente rivalutata in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di decesso dell’Assicurato, secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione. Il Contratto prevede inoltre la possibilità di liquidare la prestazione sia in un’unica soluzione che in rate semestrali anticipate di importo costante, nei termini e con le modalità indicate al successivo Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” . • ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'importo della rivalutazione annua del capitale assicurato, da liquidare al Soggetto a tal fine designato, come di seguito indicato. Viene calcolata la rivalutazione annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente la misura annua di rivalutazione che, a sua volta, si determina sottraendo l'1% al rendimento annuo della Gestione interna separata UNICREDIT CAP. Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione interna separata UNICREDIT CAP, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,50% per i primi dieci anni di durata del Contratto. Trascorsi dieci anni dalla decorrenza la Società si riserva di rivedere, con cadenza decennale, la misura annua minima di rivalutazione che sarà garantita per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione - per iscritto - al Contraente. In ogni caso la nuova misura annua minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del Contratto già trascorso. La rivalutazione, come sopra calcolata, viene diminuita della spesa fissa pari a Euro 20,00 trattenuta dalla Società; si determina così l’importo relativo alla rivalutazione an...
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale – qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e fermo restando le esclusioni indicate al successivo Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” e Art. 9 “CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA” che seguono – Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., di seguito definita Compagnia, garantisca ai Beneficiari designati il pagamento del capitale assicurato.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto (la “Data di Scadenza”), la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) rivalutato in base a quanto definito dal seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”. Al decesso dell’Assicurato, prima della Data di Scadenza (la “Data di Decesso”), la Compagnia liquiderà, agli aventi diritto un importo, pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della decorrenza del contratto (al singolare la “Ricorrenza Annuale” o al plurale le “Ricorrenze Annuali”) immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme eventualmente riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato limitatamente al periodo compreso tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto al seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Il Contratto garantisce, previo versamento del Premio Unico e degli eventuali successivi Premi Unici Aggiuntivi da parte del Contraente, alla cessazione di ogni singolo rapporto di collaborazione, la corresponsione del capitale maturato il cui importo si determina rivalutando, secondo le modalità descritte al successivo art. 12, il capitale costituito a fronte del pagamento di ogni Premio Unico versato indicato nell’Appendice di polizza, al netto dei costi indicati all’art. 11. Pertanto, la cessazione di ogni singolo rapporto di collaborazione dovrà essere documentata nelle modalità previste dal successivo art. 13. Alla scadenza prestabilita della posizione individuale, qualora il Contraente non comunichi alla Compagnia l’avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione, la Compagnia provvederà automaticamente a differire di anno in anno la corresponsione del capitale assicurato a scadenza, alle condizioni e con le modalità di rivalutazione in vigore a tale data. Le prestazioni garantite dalla Compagnia sono quelle derivanti dall'impiego dei versamenti effettuati dal Contraente in base al Contratto di capitalizzazione in forma collettiva (garanzia per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, contro versamento di un premio unico). La Compagnia non assume alcuna responsabilità circa i diritti dell'Amministratore/collaboratore a prestazioni diverse da quelle garantite.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In base al presente Contratto la Società corrisponde: IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO Nel corso della durata contrattuale, e purchè l’Assicurato sia in vita, il Contratto prevede la corresponsione di importi periodici – prestazioni periodiche ricorrenti - a cadenza semestrale e commisurati ai proventi che il fondo interno CREDITRAS INCOME 360 si propone di ottenere nel tempo. La sottoscrizione del Contratto comporta automaticamente l’adesione al piano di prestazioni periodiche ricorrenti e l’Investitore-Contraente non potrà richiederne l’interruzione in corso di Contratto. L’ammontare di ciascuna prestazione periodica ricorrente varia in funzione del premio unico versato nella misura, su base annua, del 3,6% di quest’ultimo (corrispondente, su base semestrale, all’1,8% del premio unico versato). Nella seguente tabella si riportano alcuni esempi di importo fisso delle prestazioni periodiche ricorrenti a cadenza semestrale al variare dell’ammontare del premio unico versato: L’Investitore-Contraente non può modificare né la data di inizio erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti (che è fissa e coincide con la prima ricorrenza semestrale della data di decorrenza del Contratto), né la frequenza di erogazione (che è semestrale), né l’importo (che è fisso e pari semestralmente all’1,8% del premio unico versato). Le prestazioni periodiche ricorrenti verranno erogate in misura pari all’importo fisso previsto, tramite riduzione del numero di quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360 assegnate al Contratto, anche in caso di una performance semestrale dell’investimento inferiore alla percentuale sopra indicata. Il numero di quote da prelevare dal contratto si determina semestralmente dividendo l'importo della prestazione periodica ricorrente per il valore unitario delle quote rilevato il giorno lavorativo coincidente con ogni ricorrenza semestrale del contratto. Nel caso in cui la ricorrenza semestrale coincida con un giorno festivo, la Società considera il valore unitario delle quote risultante il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo. A seguito di tale operazione, pertanto, come anche per effetto dell’andamento del valore unitario delle quote, il controvalore del capitale attribuito al Contratto potrà risultare inferiore all’importo del premio unico versato. Le prestazioni periodiche ricorrenti saranno erogate fino a che sul Contratto residuino quote del fondo interno CREDITRAS INCOME 360. L’esaurimento delle quote del ...
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Essendo in vita l'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati, il capitale assicurato a tale data rivalutato in base a quanto disposto dal seguente articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”. Alla morte dell'Assicurato, prima della scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati il premio versato, rivalutato fino alla data del decesso con le modalità previste al seguente articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. A partire dal giorno di conclusione e decorrenza del contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i – determinato come indicato al successivo art. 3.1. - incrementato gratuitamente di una “maggiorazione minima” dello 0,05%. La Società, in luogo della “maggiorazione minima”, riconoscerà ai beneficiari - a partire dal primo giorno del mese successivo al giorno di conclusione e decorrenza del contratto - la “maggiorazione standard” in tabella applicando il costo di cui al successivo art. 12.1.3, qualora: • l’età dell’Assicurato alla data di conclusione del contratto non sia superiore a 80 anni (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all’età); • la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall’assicurato nell’ambito della Dichiarazione di Stato di Salute - non abbia comunicato per iscritto nella Lettera di Conferma di cui al successivo articolo 8 di non poter corrispondere tale maggiorazione. Età dell’Assicurato alla data del decesso Misura % della “maggiorazione standard Decesso non derivante da infortunio (*) Decesso derivante da infortunio Fino a 39 anni 20 40 (**) Da 40 a 49 anni 10 20 (**) Da 50 a 64 anni 4 8 (**) Da 65 a 70 anni 1 2 (**) Da 71 a 80 anni 1 1 (*) In caso di decesso dell’Assicurato, la “maggiorazione standard” non verrà tuttavia riconosciuta: • se l’età dell’Assicurato alla data di decesso è superiore a 80 anni (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all’età); • nel caso in cui l’Assicurato abbia reso dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul proprio stato di salute; • nei casi espressamente elencati al successivo art 3.2. in relazione alle cause di esclusione.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In base al presente Contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un importo liquidabile in un’unica soluzione, pari al capitale assicurato indicato in polizza. Tale capitale non può comunque essere inferiore a 150.000,00 Euro. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, il contratto si risolve. Pertanto non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La Società, in ogni caso, non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell’Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari di seguito riportate. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate al successivo Art. 8 “ESCLUSIONI”. La durata del Contratto scelta dal Contraente è fissa e può essere pari a cinque anni, dieci anni ovvero quindici anni. Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni; in ogni caso l’età massima dell’Assicurato prevista alla scadenza contrattuale non deve essere superiore a 75 anni. L’età considerata è, in tutti i casi, quella computabile.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Al decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale assicurato, rivalutato fino alla data del decesso con le modalità previste al seguente articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.