PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. A condizione che l’Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza anniversaria annuale della decorrenza del contratto (al singolare la “Ricorrenza Annuale” o, al plurale, le “Ricorrenze Annuali”), ad eccezione della data di scadenza (la “Data di Scadenza”), la Compagnia corrisponderà al Contraente una somma (la “Cedola”). pari alla differenza tra il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) rivalutato in base a quanto disposto dal seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”, ed il Capitale Assicurato prima della rivalutazione. Il pagamento di ciascuna Cedola, che sarà eseguito non oltre 30 giorni dopo la rispettiva Ricorrenza Annuale, comporta una riduzione del Capitale Assicurato pari all’ammontare lordo della Cedola liquidata. Inoltre, alla scadenza del contratto, a condizione che l’Assicurato sia in vita, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati per questa ipotesi, il Capitale Assicurato rivalutato in base a quanto definito dal seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”. Al verificarsi del decesso dell’Assicurato entro la Data di Scadenza (la “Data di Decesso”), la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato alla Ricorrenza Annuale precedente la Data di Decesso, rivalutato fino alla Data di Decesso stessa in base alle modalità previste al seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In base al presente Contratto la Società corrisponde: • in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato, da liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente che si ottiene diminuendo i premi corrisposti (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) di un importo pari al prodotto dei premi stessi per la percentuale di caricamento pari a: Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza Contratto, la prestazione è pari al capitale in vigore all’anniversario immediatamente precedente rivalutata in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di decesso dell’Assicurato, secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, in caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'anniversario di cui sopra, l'importo come sopra calcolato viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti rivalutati, in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, come definita al punto A della Clausola di Rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di decesso dell'Assicurato. Il Contratto prevede inoltre la possibilità di liquidare la prestazione sia in un’unica soluzione che in rate semestrali anticipate di importo costante, nei termini e con le modalità indicate al successivo Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” . • ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'importo della rivalutazione annua del capitale assicurato, da liquidare al Soggetto a tal fine designato dal Contraente, come di seguito indicato. Viene calcolata la rivalutazione annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente la misura annua di rivalutazione che, a sua volta, si determina sottraendo l'1% al rendimento annuo della Gestione interna separata UNICREDIT CAP. Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione interna separata UNICREDIT CAP, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 2,00% per i primi tre anni di durata del Contratto. La Società potrà variare tale misura annua minima, anche prima dei tre anni di durata contrattuale, solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla da...
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale – qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e fermo restando le esclusioni indicate al successivo Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” e Art. 9 “CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA RAPPORTO DI VISITA MEDICA” che seguono – Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., di seguito definita Compagnia, garantisca ai Beneficiari designati il pagamento del capitale assicurato.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione, ai beneficiari designati da parte della Società - per il tramite del Soggetto Distributore - di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del Fondo Interno prescelto incrementato di una maggiorazione che varia in funzione dell’età dell’Assicurato stesso al momento del decesso, come da tabella sottoriportata. Il rischio del decesso è coperto in qualunque momento si verifichi e per qualsiasi causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Il controvalore delle quote è determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute per il relativo valore unitario delle stesse il terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di liquidazione per decesso, corredata della necessaria documentazione. La data di ricevimento di tutta la documentazione viene assunta come giorno di riferimento per il disinvestimento. Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto, la Società restituisce interamente il premio versato. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte della Società il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale premio aggiuntivo che verrà integralmente restituito.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell’Assicurato o l’erogazione di un capitale nel caso di richiesta di riscatto da parte dell’investitore-contraente. In caso di premorienza dell’’Investitore-Contraente qualora questi sia persona diversa dall’Assicurato, si applica il seguente regime. In seguito al decesso dell’Investitore-Contraente il Contratto prosegue, con il subentro nella contraenza dell’Assicurato o di un suo erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari. Il soggetto subentrante diventerà il nuovo titolare del Contratto. In assenza di diversa disposizione dell’Investitore-Contraente, dal momento del decesso i Beneficiari della polizza diventano automaticamente irrevocabili (art. 1921 Cod. Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto degli stessi. A partire dal giorno di conclusione e decorrenza del contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i – determinato come indicato al successivo art. 3.1. - incrementato gratuitamente di una “maggiorazione minima” dello 0,05%. • l’età dell’Assicurato alla data di conclusione del contratto non sia superiore a 80 anni (cfr. quanto riportato nel Glossario in merito all’età); • la Società - sulla base delle dichiarazioni fornite dall’assicurato nell’ambito della Dichiarazione di Stato di Salute - non abbia comunicato per iscritto nella Lettera di Conferma di cui al successivo articolo 8 di non poter corrispondere tale maggiorazione. Età dell’Assicurato alla data del decesso Misura % della “maggiorazione standard Decesso non derivante da infortunio (*) Decesso derivante da infortunio Fino a 39 anni 20 40 (**) Da 40 a 49 anni 10 20 (**) Da 50 a 64 anni 4 8 (**) Da 65 a 70 anni 1 2 (**) Da 71 a 80 anni 1 1 (*) (*) L’importo massimo della maggiorazione standard è pari a € 25.000 per contratto. Qualora siano presenti più contratti AZ Galaxy con medesimo Assicurato, l’importo complessivo massimo della maggiorazione – fatto salvo l’importo massimo di € 25.000 per contratto - sarà pari a € 50.000. (**) L’importo massimo della maggiorazione standard in caso di decesso da infortunio è pari a € 50.000 per contratto. Qualora siano presenti più contratti AZ Galaxy con medesimo Assicurato, l’importo ...
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In caso di decesso dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 – “Limitazioni ed Esclusioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore dell’investimento, ossia, in base alle scelte effettuate dal Contraente corrisponderà:
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto (la “Data di Scadenza”), la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) rivalutato in base a quanto definito dal seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”. Al decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza (la “Data di Decesso”), la Compagnia liquiderà, agli aventi diritto un importo, pari al Capitale Assicurato alla ricorrenza anniversaria annuale della decorrenza del contratto (al singolare la “Ricorrenza Annuale” o al plurale le “Ricorrenze Annuali”) immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto delle somme eventualmente riscattate tra detta Ricorrenza Annuale e la data di calcolo, rivalutato limitatamente al periodo compreso tra la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base a quanto disposto al seguente art. 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. (A) In caso di vita dell’Assicurato verrà liquidato: Il capitale determinato dal prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto ed il valore unitario della quota viene definito anche come “controvalore delle quote del Comparto”, e si determina in base al valore unitario della quota del Comparto alla data del 1° dicembre 2014, giorno di scadenza del contratto stesso. Qualora tale data non fosse un giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo o un giorno in cui la borsa italiana sia aperta, il controvalore delle quote del Comparto verrà calcolato il giorno di banca aperta successivo.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Al decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale assicurato, rivalutato fino alla data del decesso con le modalità previste al seguente articolo 7 - “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”.
PRESTAZIONI DEL CONTRATTO. Con il presente Contratto Aviva Life S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi ai Beneficiari designati, il capitale assicurato rivalu- tato all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso dell’Assicurato, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso del- l’Assicurato.