Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile dei Natanti
Natanti
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile dei Natanti
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Edizione 01/2019
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.
Gruppo assicurativo Bene
PERSONA MOBILITÀ ATTIVITÀ
Mod. AM&V_CGAN_1901
INDICE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO pag. 1 di 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA pag. 1 di 8
SEZIONE 1 - R.C. NATANTI pag. 5 di 8
SEZIONE 2 - FORMULA TARIFFARIA DELLA R.C. NATANTI pag. 7 di 8 SEZIONE 3 – RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. NATANTI pag. 7 di 8
Integrano le Condizioni Generali di Assicurazione
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 5
RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1
GLOSSARIO
Ai seguenti termini del Contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Accessori aggiuntivi installazioni stabilmente fissate sul Natante costituenti la sua normale
di serie: dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il Contratto di assicurazione e/o la garanzia prestata con il
Contratto.
Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Natante.
Casa Costruttrice: l’impresa che ha progettato e/o costruito il Natante e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.
Condizioni Generali di le clausole del Contratto.
assicurazione o CGA:
Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del Natante.
Codice delle Assicurazioni il Decreto legislativo 209/2005.
o Legge:
Codice della Strada o CdS: il Decreto legislativo 285/1992.
Consap: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di assicurazione e che paga il premio.
Contrassegno: tagliando cartaceo che certifica la copertura assicurativa per la responsabilità civile del Natante.
Contratto: il Contratto di assicurazione.
Contratto di assicurazione il Contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente a distanza: nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale Contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del Contratto, compresa la conclusione del Contratto stesso.
Conducente: colui che è preposto alla guida del Natante durante le fasi della
circolazione.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in polizza.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione del valore del Natante o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.
Ente finanziatore: la società che concede un prestito per l’acquisto del Natante.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fenomeno Elettrico: i danni causati da correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fondo di garanzia vittime è un organismo di Indennizzo costituito presso la CONSAP che
della strada: risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni.
Franchigia: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Garanzia accessoria: estensione della copertura assicurativa che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione del Contratto.
Hovercraft: Natante sostenuto da un "cuscino d'aria" e mosso da una o più eliche in grado di spostarsi su diverse superfici.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Natante o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al Natante tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti.
Infortunio: un evento determinato da causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilita temporanea.
Intermediario: Il soggetto che esercita l’attività di cui all’art. 106 della Legge.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Massimale: l’importo fino a concorrenza del quale la Società presta l’assicurazione.
Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
Optional: dotazione stabilmente installata sul Natante fornita dalla casa costruttrice oppure da parte di imprese specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto a fronte di un supplemento al prezzo base di listino, ivi compreso ogni accessorio fono–audiovisivo.
Natante: il mezzo di trasporto di cui all’art. 123 della Legge.
Polizza o simplo di polizza: il documento che prova il Contratto di assicurazione.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società.
Proprietario: l’intestatario del Natante al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
R.C. Natanti.: Responsabilità Civile per la conduzione di Xxxxxxx.
Rivalsa: il diritto della Società recuperare, nei confronti del Contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al Risarcimento del danno.
Scoperto: parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’assicurato per ogni Sinistro.
Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Natante per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società di Leasing: la società che cede in locazione il Natante di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici.
Società: BENE Assicurazioni S.p.A.
Somma Assicurata: valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società si impegna a fornire la propria prestazione.
Sostanze Stupefacenti sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado di alterare
o Psicotrope: lo stato di coscienza.
Terzi: i soggetti di cui all’art. 129 della Legge e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Tariffa: i prezzi stabiliti dalla società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
U.C.I.: l’Ufficio Centrale Italiano.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza
Art. 1 Quanto dura il Contratto e da quando decorre
Il Contratto ha durata annuale e su espressa richiesta del Contraente può avere anche una durata composta da frazione di anno più anno intero.
In questo secondo caso la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma deve proseguire fino al termine del periodo concordato.
Alla scadenza del suddetto periodo, sarà presentata una proposta di rinnovo del Contratto secondo le condizioni contrattuali ed economiche vigenti in quel momento, per il periodo di un anno.
Esempio:
- Durata del Contratto dal 01.09.2016 al 31.12.2017;
- Il periodo dal 01.09.2016 al 31.12.2016 corrisponde alla frazione di anno (al termine di questo periodo non è possibile recedere dal Contratto);
- Il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017 corrisponde all’anno intero, al termine del quale ci sarà la variazione della classe di merito.
Se il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) - salvo accordi differenti - del giorno indicato nei documenti assicurativi, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento.
La Società manterrà operanti le garanzie prestate con la Polizza sottoscritta fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo Contratto stipulato con la Società o diversa Impresa assicurativa a copertura del medesimo rischio.
I Contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza l’estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni di copertura previsti dall’articolo 170 bis della Legge.
Il Contratto si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
Art. 2 Proposta di rinnovo
La Società formula una proposta di rinnovo ed emette un avviso di scadenza del Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Il Contraente può accettare la proposta di rinnovo del Contratto entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del Premio propostogli dalla Società. In tal caso riceverà i documenti di Polizza senza ulteriori formalità.
Le indicazioni circa la nuova proposta di Premio, sono disponibili presso l’Intermediario al quale è assegnata la gestione del Xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza dello stesso.
Al Contratto si applicano le Tariffe e le Condizioni Generali di Assicurazione in vigore al momento della stipula o della proposta di rinnovo.
Il Contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo Contratto.
Art. 3 Pagamento del Premio
Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna del Simplo di Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite a fronte del rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento dovrà essere effettuato presso
l’Intermediario o il punto vendita, autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni vigenti, cui sia stata assegnata la gestione del Contratto o direttamente alla Società.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901, 2° comma, del Codice Civile. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono coperti dall’Assicurazione.
Art. 4 Limiti di navigazione
L’Assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.
Art. 5 Cosa devo fare se vendo il Natante o se il Natante viene posto in conto vendita
Nel caso in cui il Natante assicurato sia venduto o posto in conto vendita, il Contraente ha l’obbligo di informare la Società, di distruggere il Certificato e il Contrassegno e scegliere fra le seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Natante
L’alienante può rendere valida la Polizza relativa al Natante venduto o posto in conto vendita (consegnandone idonea documentazione comprovante) per un altro Natante di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni e della stessa tipologia.
Se tale sostituzione comporta una variazione del Premio, si procede al conguaglio.
b) Cessione del Contratto
Il Contraente può cedere all’acquirente insieme al Natante anche il Contratto di Assicurazione In tale caso la Società si limita a prenderne atto emettendo un’appendice di cessione del Contratto e rilasciando un nuovo Certificato di Assicurazione.
Se la Tariffa relativa all’ acquirente/cessionario comporta un aumento di Premio in forza dei parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.
Il Contratto ceduto non può essere successivamente variato e sarà valido sino alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza stessa.
c) Risoluzione del Contratto
Il Contraente può risolvere il Contratto. In questo caso la Società restituisce il Premio non usufruito al netto di imposte e contributi dal giorno di consegna della copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita.
Se la vendita o la consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso decorre dalla data della sospensione del Contratto.
La Società non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta per i Contratti di durata inferiore all’anno
Art. 6 Cosa devo fare in caso di Furto o Rapina del Natante
In caso di Furto totale o Rapina del Natante il Contraente deve informare la Società e consegnare copia della relativa denuncia. Il Contraente può scegliere di:
a) risolvere il Contratto dal giorno successivo alla data di denuncia di Xxxxx o Rapina. In tal caso la Società restituisce la parte del Premio corrisposta e non usufruita, al netto di imposte e contributi ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro.
b) rendere valida la Polizza per altro Natante di sua proprietà e della stessa tipologia.
Art. 7 Cosa posso fare in caso di distruzione, demolizione o esportazione del Natante
Nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Natante assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo:
- l’attestazione del Registro di iscrizione, ove prevista, certificante la restituzione del Certificato o della licenza di navigazione e del documento di iscrizione alla Capitaneria di Porto;
- la documentazione attestante l’avvenuta demolizione del Natante.
Il Contraente in tali circostanze ha la facoltà di scegliere alternativamente una delle seguenti soluzioni:
a) utilizzare la Polizza per altro Natante di sua proprietà e della stessa tipologia;
b) risolvere il Contratto: il Contratto si risolve con il rimborso della parte di Premio corrisposta e non usufruita, dal momento della consegna dell’attestato certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa del Natante (o certificato di presa in carico del Natante da parte dei centri autorizzati); Per i Contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del Contratto.
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato e il Contrassegno.
Art. 8 Obbligo di distruzione del Certificato e del Contrassegno
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato e Contrassegno, egli è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Società ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione. La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di circostanza interessante l’esecuzione del Contratto, sia stato esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato e Contrassegno (se prevista nel Contratto).
Art. 9 Cosa posso fare se cambio idea (Diritto di ripensamento per contratti venduti a distanza) Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, richiedendo l’esercizio di tale diritto di recesso e confermando espressamente l’assenza di Sinistri.
Il Contraente deve inoltre restituire all’Intermediario i seguenti documenti in originale:
- il Certificato, il Contrassegno e il Contratto;
- la dichiarazione di non aver avuto Sinistri nel periodo di validità del Contratto.
Alla ricezione di tali documenti la Società provvederà, alternativamente:
- al rimborso del Premio pagato, comprensivo di imposte e del contributo sanitario nazionale qualora il recesso sia esercitato prima della decorrenza della Polizza;
- al rimborso del Premio pagato, al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale qualora il recesso sia esercitato dopo la decorrenza della Polizza.
Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
Art. 10 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio l’età e/o il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di leasing, la Classe di Conversione Universale, ecc., o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894).
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 11 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Art. 12 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti dalla legge, in vigore al momento della stipula e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 13 Rinvio alle norme
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti applicabili in materia.
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SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e dei regolamenti, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni alla persona involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante. E’ facoltà del Contraente estendere la garanzia per i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria attraverso le condizioni aggiuntive richiamate in Polizza. In questi casi, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali per R.C. Natanti.
Quando il Natante è un hovercraft, la garanzia vale anche durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua.
Art. 1.2 Estensioni della garanzia RCA
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura la responsabilità:
a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza in acque private del Natante;
b) la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell’unità assicurata per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione alle manovre dell’unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all’unità assicurata. I trasportati non sono considerati terzi tra loro;
c) la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose od animali di terzi. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate;
d) la Responsabilità Civile del Contraente, dell’Assicurato e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all’unità assicurata;
e) la Responsabilità Civile dell’istruttore se l’unità è adibita ad insegnamento per la scuola guida. Ai fini dell’operatività di questa clausola si precisa che sono considerati terzi l’allievo Conducente quando è alla guida, salvo durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente.
Art. 1.3 Cosa non assicuriamo (Esclusioni e Rivalse)
La garanzia non è valida e la Società eserciterà, nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario del Natante, il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di Sinistro in ottemperanza alla Legge, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
a) se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta da non più di 180(centottanta) giorni o non rinnovata entro 90(novanta) giorni dalla data del Sinistro salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente dell’unità assicurata in occasione del Sinistro stesso;
b) per unità adibite a scuola guida durante la guida dell’allievo, se la navigazione non è effettuata nel rispetto della normativa vigente;
c) navigazione e/o giacenza di unità con la “autorizzazione alla navigazione temporanea” se essa avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione;
e) per i danni causati dalla partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
f) quando l’unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o alla quale sia stata comminata una sanzione di cui all’Art. 53 comma 1 del D.L. n.171 del 18 luglio 2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
g) per i danni cagionati a terzi durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti (es.: siluro gonfiabile, ciambella, surf, paracadute ascensionale, ecc.) e l’attività idrosciatoria, effettuate a qualsiasi scopo;
h) nel caso di noleggio occasionale di unità da diporto, se il noleggio non è effettuato nel rispetto della normativa vigente.
Nei precedenti casi, dalla lettera a) alla lettera h), ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’Art. 144 comma 2 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Il predetto elenco di limitazioni della garanzia RC Natanti è da considerarsi tassativo e non può essere esteso per analogia a casi simili. Le relative azioni di rivalsa potranno essere esercitate dalla società solo nei casi indicati nell’elenco stesso.
I danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’Art. 129 della Legge e precisamente:
- dal proprietario del Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
CONDIZIONI SPECIALI PER RC NATANTI
Premessa
L’Assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto estese Condizioni Speciali per Rc Natanti è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’Art. 129 della Legge.
Le condizioni speciali per Rc Natanti sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza
A - Attività Idrosciatoria
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività idrosciatoria tradizionale con sci o monosci.
L - Limiti di navigazione
I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
SMART - Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza
A parziale deroga dell’art. 1.3 lettera f) la Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Natante guidato in stato di ebbrezza.
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SEZIONE 2 – FORMULA TARIFFARIA DELLA R.C.NATANTI
Art. 2.1 “FISSA”
Il Contratto è stipulato nella formula tariffaria “Fissa” che non prevede variazione di Premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. Il Premio è determinato in base ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
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SEZIONE 3 – RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. NATANTI
Art. 3.1 Come denunciare un Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società entro 3 (tre) giorni dalla data di verificazione del Sinistro o da quella in cui ne abbia avuta conoscenza. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni.
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Art. 3.2 Risarcimento del terzo trasportato
Salva l'ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Società entro il Massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. Per il Risarcimento dell'eventuale maggior danno, il trasportato può rivolgersi all'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il Natante di quest'ultimo è coperto per un Massimale superiore a quello minimo.
Art. 3.3 Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di Sinistro:
- con Natante non assicurato;
- con Natante non identificato;
- Natanti assicurati con imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.
la richiesta di Xxxxxxxxxxxx dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia di assicurazioni è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxx.xx, da cui è anche possibile scaricare il modulo di richiesta di Risarcimento.
Art. 3.4 Gestione delle controversie
La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle controversie, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
la Società non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo preveda o la Società lo ritenga opportuno/necessario a sua insindacabile discrezione e lo richieda.
Art. 3.5 Incidenti con controparti estere
In caso di Sinistro provocato in Italia da un Natante immatricolato all’estero, per richiedere il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una esplicita richiesta a:
UCI – Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx tramite lettera raccomandata a.r. oppure in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) a xxx@xxx.xxxxx.xx (se si invia la
p.e.c. non serve la raccomandata) indicando ogni dato utile a rendere veloce l’evasione della richiesta.
A ricezione della richiesta l’UCI incarica la società nominata dalla Impresa di Assicurazione estera indicata nella richiesta danni per le successive attività. Sarà questa società a disporre la perizia per la valutazione del danno, a valutare la responsabilità e formulare l’offerta o motivare il diniego.
Se invece il Sinistro provocato da un Natante straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di Risarcimento deve essere inviata direttamente all’Impresa di assicurazione del Responsabile civile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del Sinistro, individuare esattamente l’Impresa di Assicurazione del Natante straniero. Nel caso particolare in cui il Sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un Natante immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento potrà essere inviata alla Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP - Centro di Informazione Italiano - inviando una email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di Risarcimento può essere scaricato dal sito xxx.xxxxxx.xx.
Natanti
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito xxx.xxxx.xx “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Calcolo dei preventivi
• Assistenza clienti
1 CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx oppure telefonicamente al numero verde 800 615398
2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono
in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Diritti | Cosa significa? |
1. Diritto all’informazione | È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa. |
2. Diritto di accesso | È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati. |
3. Diritto di rettifica | È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza. |
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio | È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni. |
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati | È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro. |
6. Diritto alla portabilità dei dati | È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto |
consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità. | |
7. Diritto di obiezione al trattamento | È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società. |
8. Facoltà di avanzare reclami | È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati. |
9. Diritto di revoca del consenso | È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing. |
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxx.xx, contattare il servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: xxx@xxxx.xx.
4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.
4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento | Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse) |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta. |
Conferimento | Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami. |
5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8 MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito xxx.xxxx.xx per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
9 DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Natanti
RIFERIMENTI UTILI
(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI | |
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di xxx.xxxx.xx, all’area clienti a lei riservata. | |
INTERMEDIARIO | |
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia. Trova tutti i riferimenti nel simplo di polizza. | |
ASSISTENZA CLIENTI | |
Numero verde | 800 327605 |
Xxxxx | Xxx-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Ven: dalle 10 alle 12 |
ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in polizza) | |
Numero verde | 800 327605 |
Dall’estero | + 39 02 24128391 |
Orari | H24 |
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (richieste di rimborso spese mediche) xx.xxx@xxxxxxxxx.xx (informazioni sui dossier e reclami) | |
ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in polizza) | |
Numero verde | 800 282323 |
Dall’estero | x00 000 0000000 |
Xxxxx | Xxx-Gio: dalle 8 alle 18 |
Posta Ordinaria | D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx |
SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni) | |
Telefono | x00 00 00000000 |
Xxxxx | Xxx-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 |
Posta Ordinaria | Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
SERVIZIO RECLAMI | |
Posta Ordinaria | Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0 |
Natanti
Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel x00 00 000 000
Fax x00 00 000 000 00
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale sociale euro i.v. Codice Fiscale e partita IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
Polizza R.C. AUTO (Natanti)
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “AutoMoto & Van”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
Ci sono limiti di copertura?
La compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
! partecipazione del natanta a gare o competizioni sportive, regate veliche
! conducente non abilitato alla guida
! xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
Per l’elenco completo vedi l’Allegato
Che cosa è assicurato?
Danni causati a terzi navigazione del Natante.
dalla
Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la navigazione.
Natanti adibiti a scuola guida:
danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.
Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul Natante purché non eseguite con mezzi meccanici.
Xxxxx casusati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose od animali di terzi.
Bene Assicurazioni risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La Legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal
numero di sinistro.
persone
coinvolte nel
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Natanti per i danni causati a terzi dalla navigazione in aree pubbliche e private, con formula Fissa
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
AM&V_DIPNAT_1810
Assicurazione R.C. AUTO
Natanti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
BENE Assicurazioni S.p.A. AUTOMOTO & VAN
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è stato realizzato il 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. BENE Assicurazioni S.p.a. – Gruppo Assicurativo Bene - Via dei Valtorta, n. civico 48; CAP 20127; città MILANO; tel. x00 00 000 000; sito internet: xxx.xxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180. |
Il patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 2018 si è conclusa l’operazione di aumento del capitale sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milionidi euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 5,6 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 140,1%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx |
Al contrato si applica la legge Italiana. |
MOD. AM&V_DIPA5N_1901
Che cosa è assicurato? | |
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Natanti per i danni causati a terzi dalla navigazione in acque pubbliche e private. Bene Assicurazioni risarcisce i danni fino all’importo massimo stabilito in polizza (Massimale). Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 (euroseimilionisettantamila) per i danni alla persona e di € 1.220.000 (eurounmilioneduecentoventimila) per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto |
Garanzie estese | Danni causati a terzi dalla navigazione del Natante. Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la navigazione. Xxxxxxx adibiti a scuola guida: danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato. Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul Natante purché non eseguite con mezzi meccanici. Xxxxx causati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose od animali di terzi. |
Tipo di guida | Non è previsto alcun tipo di personalizzazione. Xxxxxxxxx conducente, purché abilitato alla guida, può condurre il natante. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste opzioni che comportino una riduzione del premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Attività idrosciatoria | La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività idrosciatoria tradizionale con sci o monosci. |
Limiti di navigazione | I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. |
RCA Smart | la Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Natante guidato in stato di ebbrezza. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria non è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Ci sono limiti di copertura? | |
Rischi esclusi | ! Ulteriori casi di limitazioni • per i danni cagionati a terzi durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti (es.: siluro gonfiabile, ciambella, surf, paracadute ascensionale, ecc.) e l’attività idrosciatoria, effettuate a qualsiasi scopo • nel caso di noleggio occasionale di unità da diporto, se il noleggio non è effettuato nel rispetto della normativa vigente • navigazione e/o giacenza di unità con la “autorizzazione alla navigazione temporanea” se essa avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti • per unità adibite a scuola guida durante la guida dell’allievo, se la navigazione non è effettuata nel rispetto della normativa vigente In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento Informativo, la Società ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata alla Società o all’agenzia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici se: - Il natante di controparte sia non identificato; - Il natante di controparte sia non assicurato; - Il natante di controparte risulta assicurato da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il contratto è stipulato con la forma tariffa ria fissa, pertanto non è prevista la possibilità di rimborsare il sinistro. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’Assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il Risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive invece in 1 (uno) anno dalle singole scadenze ai sensi del medesimo articolo prima richiamato. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, costituiscono motivo di rivalsa. |
Obblighi dell’impresa | Il termine entro il quale l’Impresa formula l’offerta di Risarcimento per la liquidazione e il pagamento del Sinistro è fissato in: - 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti; - 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte; - 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno in caso di lesioni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere visione dei relativi atti |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Rimborso | In caso di: - vendita o conto vendita; - demolizione, esportazione o distruzione; - furto o rapina; del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto avendo diritto al rimborso della parte del premio pagato e non usufruito. Il rimborso avviene al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se stipularne uno nuovo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. L’assenza del tacito rinnovo è prevista anche per tutte le altre garanzie accessorie presenti in polizza (es. incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.) |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. |
Risoluzione | In caso di: - vendita o conto vendita; - demolizione, esportazione o distruzione; - furto o rapina; del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto avendo diritto al rimborso della parte del premio pagato e non usufruito. Il rimborso avviene al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto AutoMoto & Van è rivolto a tutte le persone che hanno la necessità di ottemperare agli obblighi assicurativi, relativi alla navigazione dei natanti, previsti dalla normativa vigente. |
Quali costi devo sostenere? |
• Costi di intermediazione 12,82% sui premi imponibili. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Posta Ordinaria: Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A. Xxx xxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000 La Società dovrà fornire riscontro al massimo entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9/8/2013, n. 98, l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi è subordinato, quale condizione di procedibilità, al ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia; |
Negoziazione assistita | Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014, convertito dalla L.162/2014 l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di Risarcimento del danno da Circolazione di veicoli e natanti, è subordinato, quale condizione di procedibilità̀ ad una richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita; |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.