Gestione delle controversie. In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente – nominato dalla locale DPL;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale. NOTA A VERBALE A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all’Ente bilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.
Gestione delle controversie. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino a che i danneggiati siano stati soddisfatti delle loro pretese economiche. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Gestione delle controversie. Le controversie insorte tra l’Amministrazione contraente e l’Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro dove hanno sede le Aziende Sanitarie contraenti.
Gestione delle controversie. Entrambe le Parti coopereranno in modo efficace, efficiente e professionale nella risoluzione di eventuali conflitti, problemi o dispute che sorgessero durante lo svolgimento del Contratto o dopo la cessazione dello stesso rispetto a qualsiasi aspetto attinente realizzazione del Prodotto/all’erogazione del Servizio e/o dell'interpretazione del Contratto medesimo. Le Parti, pertanto, esperiranno un tentativo di risoluzione amichevole come segue: • all’insorgere di una controversia, la Parte interessata dovrà comunicare per iscritto all’altra l’inconveniente; • i Responsabili del Progetto di entrambe le Parti dovranno incontrarsi al più presto e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal sorgere dell’inconveniente, al fine di avviare il processo di analisi dell’inconveniente, con lo scopo di identificare la soluzione dello stesso; • se neppure questo fosse sufficiente a risolvere l’inconveniente entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, le Parti potranno ricorrere al Foro competente previsto nelle Condizioni Generali.
Gestione delle controversie. La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle controversie, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici: - in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno; - in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno. la Società non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo preveda o la Società lo ritenga opportuno/necessario a sua insindacabile discrezione e lo richieda.
Gestione delle controversie. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi per le imprese e per i lavoratori, le Parti sottoscrittrici osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate, secondo la ripartizione tra vertenze nazionali e vertenze territoriali/aziendali.
Gestione delle controversie. In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente – nominato dal locale;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Gestione delle controversie. Se ci sarà una controversia tra Assicurato e Terzo, la Compagnia si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all’azione proposta contro l’Assicurato sono a carico della Compagnia, entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza. Se la somma dovuta dall’Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.
Gestione delle controversie. Qualora sorga una controversia tra Contraente/Assicurato e Terzo, la Compagnia si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome del Contraente/Assicurato, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti del Contraente/Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all’azione proposta contro il Contraente/Assicurato sono a carico della Compagnia, entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata in Polizza. Se la somma dovuta dal Contraente/Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.
Gestione delle controversie. Le controversie insorte tra l’ASL BI e l’aggiudicatario sono risolte, di norma, in via amministra- tiva. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.