Estensioni della garanzia R.C.A. Clausole campione

Estensioni della garanzia R.C.A.. A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all’Art. 122 della Legge, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura: a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private; b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo nel limite del Massimale R.C.A. indicato in Polizza; c) la Responsabilità Civile per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati; d) la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni materiali e diretti provocati ai Terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei Terzi, in conseguenza di Incendio del Veicolo indicato in Polizza ed Esplosione e/o Scoppio del carburante del Veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 100.000 (eurocentomila) indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il Veicolo non si trovi in Circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.
Estensioni della garanzia R.C.A.. A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura la responsabilità: a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza in acque private del Natante; b) la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell’unità assicurata per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione alle manovre dell’unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all’unità assicurata. I trasportati non sono considerati terzi tra loro; c) la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante a cose od animali di terzi. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate; d) la Responsabilità Civile del Contraente, dell’Assicurato e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all’unità assicurata; e) la Responsabilità Civile dell’istruttore se l’unità è adibita ad insegnamento per la scuola guida. Ai fini dell’operatività di questa clausola si precisa che sono considerati terzi l’allievo Conducente quando è alla guida, salvo durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente.
Estensioni della garanzia R.C.A.. A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all’Art. 122 della Legge, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura: a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private; b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo nel limite del Massimale R.C.A. indicato in Polizza; c) la Responsabilità Civile per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati; d) la Responsabilità Civile dell’istruttore per gli autoveicoli adibiti ad insegnamento per la scuola guida. Ai fini dell’operatività di questa clausola si precisa che sono considerati Xxxxx l’allievo Conducente quando è alla guida, salvo durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente; e) la Responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del Veicolo per gli autotassametri o per le autovetture a noleggio con Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento; f) la Responsabilità Civile del Contraente, dell’Assicurato e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull’autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all’autovettura; g) la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni materiali e diretti provocati ai Terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei Terzi, in conseguenza di Incendio del Veicolo indicato in Polizza ed Esplosione e/o Scoppio del carburante del Veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 150.000 (eurocentocinquantamila) indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che...
Estensioni della garanzia R.C.A.. A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all’Art. 122 della Legge, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura: a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private; b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo nel limite del Massimale R.C.A. indicato in Polizza; c) La responsabilità civile dell’assicurato per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di regolarità. d) La responsabilità civile dell’assicurato per i danni causati nel caso di Xxxxxxx guidato in stato di Xxxxxxxx solo se il grado di Ebbrezza rilevato non superi 1 g/l grammi per litro.
Estensioni della garanzia R.C.A.. A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all’Art. 122 della Legge, la Società, senza alcun sovrapremio, assicura: a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private; b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo nel limite del Massimale R.C.A. indicato in Polizza;

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  • Estensioni di garanzia A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 1. Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere; 2. RC personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, amministratori, collaboratori e/o incaricati, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o della carica, a terzi e a prestatori di lavoro; esclusi i danni patrimoniali provocati al Contraente. La Compagnia rinuncia all’azione di rivalsa, salvo il caso di dolo e colpa grave; 3. RC per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell’Assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività; 4. RC derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, compresi i dipendenti e le loro cose, causati dai pazienti assistiti dai centri gestiti dall’Assicurato; 5. RC derivante dalla partecipazione di xxxxxxx e visitatori alla vita ospedaliera della Contraente, e/o organizzazione di visite guidate di Xxxxx; 6. R.C. derivante all'Assicurato per danni a terzi e/o dipendenti causati dallo svolgimento di attività libero professionale del personale nell’ambito delle strutture in uso od autorizzate dall'Assicurato stesso. Resta impregiudicata la facoltà di rivalsa della Società nei confronti del sopracitato personale in caso di dolo e/o colpa grave; 7. RC derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto illecito verificatosi in relazione a tale specifica attività; 8. R.C per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'assicurato (ivi compresi corsisti, stagisti, volontari e simili), della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività; 9. RC per le malattie contratte per cause di servizio dal personale; 10. RC ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08) (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”), nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Viene riconosciuta la qualifica di “Assicurato” anche al dipendente designato come “responsabile del servizio di protezione e prevenzione” per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell’art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994; 11. R.C. derivante per danni corporali conseguenti alla raccolta, distribuzione, trasfusione o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego e/o sostanze di origine umana, (tessuti cellule, organi etc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. Il contraente ha implementato procedure atte ad ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto. Sono compresi in garanzia i danni da HIV e AIDS. L’assicurazione non comprende tuttavia le responsabilità che ai sensi del D.P.R. del 24/5/1988 n° 224 ricadono sui terzi produttori; 12. La garanzia si estende alla Responsabilità Civile per sperimentazioni autorizzate, ivi comprese le sperimentazioni no profit, effettuate su pazienti consenzienti e svolte in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, in via diretta o tramite istituti o soggetti appositamente convenzionati. E’ inteso che l’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sugli sponsor e sui committenti delle sperimentazioni; 13. RC per assistenza ospedaliera e ambulatoriale di qualsiasi ordine e tipo, compresa l’assistenza fuori dei nosocomi, nulla escluso né eccettuato; 14. RC derivante dall'esistenza e utilizzo da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi (compresi gli apparecchi a raggi x), concessa all’Assicurato in comodato od uso. Inoltre la garanzia si estende anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopi terapeutici e diagnostici di altre apparecchiature (ad esempio la TAC o la PET); l’assicurazione è prestata anche per la RC derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di apparecchi per emodialisi, compresa la distribuzione a domicilio (sub locazione) a scopo terapeutico per danni arrecati a terzi (compresi i sub locatari). Detta garanzia si estende al rischio derivante dalla manutenzione degli apparecchi dati in locazione sia essa effettuata da dipendenti della Contraente, sia da parte di tecnici specializzati, incaricati dalla Contraente;

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA a) L’offerta di affitto costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per un periodo di 60 giorni dalla sua presentazione. b) Gli interessati dovranno depositare la loro offerta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Benevento, via Xxxxxxxx Xx Xxxx Benevento, e darne contestuale avviso al curatore a mezzo PEC all’indirizzo xxxx00.0000@xxx.xx. entro e non oltre le ore 12,00 del 12 gennaio 2015. c) Sulla parte esterna della busta contenente l’offerta dovrà essere apposta la dicitura "Offerta per l'affitto del complesso aziendale - Tribunale di Benevento - Fallimento 79/2014". d) Xxxx’offerta dovrà essere esplicitamente indicata la volontà di obbligarsi alla sottoscrizione del contratto estimatorio per i beni mobili del magazzino alle condizioni indicate nel bando e nello stesso contratto allegato. e) L’offerta dovrà contenere l’indicazione del valore offerto del canone annuo per l’affitto dell’azienda specificato in cifre e in lettere; f) L’offerta dovrà contenere l’obbligo di trasferire i dipendenti in forza della società fallita; g) L’offerta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a "Curatela FALLIMENTO 79/2014", recante un importo pari ad almeno due mensilità del canone proposto ovvero euro 3.000,00 (tremila/00); h) L’offerta dovrà contenere l’indicazione degli istituti bancari ed delle compagnie assicurative disponibili al rilascio delle fidejussioni bancarie e delle polizze assicurative previste dal bando; i) Per le ditte individuali, allegare copia del documento di identità, codice fiscale del titolare, indicazione dello stato civile e il regime patrimoniale, nonché visura aggiornata del registro delle Imprese; j) Per le società allegare visura aggiornata del Registro delle Imprese e documento di identità del legale rappresentante; k) dichiarazione dell’offerente di aver preso visione dei luoghi e degli impianti e di averli ritenuti confacenti all'offerta, di ben conoscere il complesso aziendale da affittare, di aver attentamente visionato tutte le condizioni indicate nel bando visibile sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx, di non aver nulla da osservare.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.