CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
PROGRAMMA
Protezione Auto
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
contro i danni CVT agli Autoveicoli HYUNDAI Capital Bank Europe GmbH Italy
(in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 300 517)
SET INFORMATIVO
Modello HYUNDAI CVT 09/2021
Ultimo aggiornamento 10/2022
Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari
La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Xx Xxxx 000 000 000 - XXXXXXX MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA
Prodotto: HYUNDAI Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 7 300 517)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Autovetture di marca HYUNDAI/KIA di prima immatricolazione.
Autovetture di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI/KIA.
Garanzie di base:
Incendio
Furto danno totale e parziale Collisione
Kasko
Rottura cristalli Eventi naturali
Eventi sociopolitici e Atti vandalici Assistenza stradale
Garanzie accessorie: pacchetto composto da più coperture tra le quali Indennizzo imposta di proprietà, Ripristino dei dispositivi di sicurezza, Rimborso spese per perdita chiavi, Urto contro animali selvatici.
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con valore di acquisto superiore a
€ 120.000,00
Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Dolo
Colpa grave (tranne per Xxxxxxxx Xxxxx e Collisione) Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (tranne per la Garanzia Kasko e Collisione)
Partecipazione a gare o competizioni sportive
Principali limiti:
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o con leasing HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy.
Dove vale la copertura?
Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assistenza, le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
Che obblighi ho?
•
Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le
informazioni richieste. Pagare i premi.
•
In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
•
In caso di sinistro: Segnalare la perdita totale entro 3 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire
denuncia scritta entro 5 giorni a Double S Services. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato dal Contraente alla Societa’ in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sara’ valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Double S Services , Xxx Xxxxxxx, 0 , 00000 Xxxxxxx (XX), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.
Versione 02/2022
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: HYUNDAI Protezione Auto (Polizza Collettiva n. 7 300 517) Data di realizzazione: ottobre 2022
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 0 xxxxx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx cedex 09.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.:
x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 0 xxxxx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx xxxxx 00.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.345.895.282,63 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.400.223.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.080.100.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 420% ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 189%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.528.091.577,42 euro di cui per riserve 953.400.464,11 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.143.324.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 285.231.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.911% ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 478%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy.
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
Incendio:
Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Esplosione, Scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano
– e/o di azione del fulmine
Xxxxx Xxxxx totale e parziale o Rapina:
Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di Furto o di Rapina tentati o consumati. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.
Copre altresì:
1) Danni da circolazione non autorizzata:
copre i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2) Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate:
La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
3) Ricorso terzi e rischio locativo:
La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
b) al locale condotto in locazione dall’Aderente.
Collisione:
Copre i danni materiali e diretti - verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private -subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato.
Kasko:
Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durate la circolazione in aree pubbliche o private.
Rottura Cristalli: Copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo.
Eventi Naturali:
La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve.
Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici:
La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da atti vandalici e dolosi in genere, comprese anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
Garanzia Assistenza Auto :
Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza. Comprende le seguenti prestazioni:
Soccorso stradale e traino; Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale; Auto in sostituzione; Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero); Taxi per ritirare l’auto in sostituzione; Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo; Recupero dell’Autoveicolo; Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero; Invio di un’autoambulanza; Medico on line; Anticipo di denaro all’estero; Anticipo cauzione penale all’estero; Anticipo spese legali all’estero; Interprete all’estero; Autista a disposizione in Italia; Spese di albergo.
Garanzie Accessorie: Danni all’Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell’Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. L’Aderente viene indennizzato per ciascun Sinistro entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Xxxxx all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell’Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Xxxxx risarcibile. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Spese di dissequestro sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’Autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’Autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale. L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). L’Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Garanzia Furto con Installazione di Antifurto satellitare | La società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla Centrale Operativa sia attivo. La presenza di uno degli antifurti, determina uno sconto del |
premio assicurativo rispetto alla tariffa base. Lo sconto non si applica alla Zona 1 dove l’installazione dell’Antifurto è obbligatoria. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
N/A |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per singole garanzie non sono assicurati: ROTTURA CRISTALLLI: E’ esclusa la fanaleria e specchi retrovisori. RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: L’Assicurazione non opera se il danno non è conseguente ad incidente stradale. EVENTI NATURALI: L’Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili. |
Ci sono limiti di copertura?
Ulteriori esclusioni:
atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività o di inquinamento;
Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni:
• conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
• conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione di cristalli.
Limitatamente alla garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI sono esclusi i danni:
• riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.
Limitatamente alle garanzie COLLISIONE e KASKO sono esclusi
• i danni cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo;
• cagionati da operazioni di carico e scarico;
• subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
• alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo e verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile.
Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA sono esclusi:
• gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
• le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;
• i danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Aderente:
Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA | Zona | Scoperto e minimo |
Furto / Incendio | 1 | 10,00% minimo € 1.000 |
2 | 0,00% minimo € 250 | |
3 | 0,00% minimo € 250 | |
4 | 0,00% minimo € 250 | |
Eventi naturali* / Atti vandalici | 1 | 10,00% minimo € 500 |
2 | 10,00% minimo € 350 | |
3 | 10,00% minimo € 250 | |
4 | 10,00% minimo € 250 | |
Cristalli | 1 | no franchigia |
2 | no franchigia | |
3 | no franchigia | |
4 | no franchigia | |
Collisione | 1 | 15,00% minimo € 1.000 |
2 | 10,00% minimo € 600 | |
3 | 10,0% minimo € 500 | |
4 | 10,0% minimo € 500 | |
Kasko | 1 | NA- non assicurabile |
2 | 10,00% minimo € 750 | |
3 | 10,00% minimo € 500 | |
4 | 10,00% minimo € 500 |
*Per i soli danni da GRANDINE, è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.
Garanzia con riparazione/riacquisto NON in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA | Zona | Scoperto e minimo |
Furto / Incendio | 1 | 25,00% minimo € 2.000 |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 500 | |
4 | 15,00% minimo € 500 | |
Eventi naturali / Atti vandalici | 1 | 25,00% minimo € 2.000 |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 500 | |
4 | 15,00% minimo € 500 | |
Cristalli | 1 | Franchigia € 200 |
2 | Franchigia € 100 | |
3 | Franchigia € 100 | |
4 | Franchigia € 100 | |
Collisione | 1 | 25,00% minimo € 2.000 |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 750 | |
4 | 15,00% minimo € 750 | |
Kasko | 1 | NA- non assicurabile |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 750 | |
4 | 15,00% minimo € 750 |
Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per provincie raggruppate per le seguenti zone:
Zona | Provincia di Residenza dell’Aderente o locatario in caso di leasing |
1 | Caserta, Catania, Puglia (esclusa Lecce e provincia), Napoli, Reggio Calabria, Salerno. |
2 | Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valentia. |
3 | Ascoli Xxxxxx, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastra, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani. |
4 | Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo. |
COLLISIONE e KASKO:
Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
CRISTALLI:
In caso di riparazione in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA: Nessuna Franchigia;
In caso di riparazione NON in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA: Franchigia di € 100,00 o € 200,00.
FURTO TOTALE:
• In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
• Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto satellitare, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
• Per la zona territoriale 1, l’installazione del sistema di antifurto satellitare è obbligatoria.
DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
DANNO TOTALE:
In caso di Xxxxx totale con riacquisto, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con HCBE, di un nuovo veicolo con finanziamento HCBE, la Società calcola l’indennizzo in misura pari al Valore Assicurato.
- Se il Sinistro si verifica nei primi 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, o in caso di Veicolo d’occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione);
- Se il Sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d’occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione al Pack Gold (Classic + Kasko ) ma limitatamente alla garanzia Kasko dello stesso; per le restanti garanzie del Pack si applicano le condizioni di cui al punto precedente ovvero 48 mesi;
- Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d’occasione, dalla data di voltura, per la Zona 1 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione).
Se il Sinistro si verifica oltre i termini sopra indicati, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.
Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti.
DANNO PARZIALE:
Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto degli scoperti previsti dalle condizioni di assicurazione.
La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.
In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica presso i riparatori convenzionati.
Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro Convenzionato HYUNDAI/KIA:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.
Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro Convenzionato HYUNDAI/KIA:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. IN CASO DI DANNO PARZIALE, l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. Limitatamente alle seguenti garanzie l’Aderente deve consegnare la seguente documentazione: 1. Rispristino dei dispositivi di sicurezza: - fattura a seguito di avvenuta riparazione. 2. Furto con installazione di antifurto satellitare: - copia del contratto di installazione - dichiarazione che attesti che l’antifurto era attivo al momento del sinistro. 3. Eventi naturali: - gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata dalla rete HYUNDAI/KIA . E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Double S Services per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA, l’Aderente deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000000 dall'Italia, tel. x00 00 00000 000 dall’estero– fax +39 02/00000000. Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 300 517, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. Il Premio non è frazionabile e viene corrisposto in un’unica soluzione all’inizio dell’Assicurazione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy in nome e per conto dell’Aderente mediante bonifico. |
In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy, il Premio è corrisposto alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell’Aderente. In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a carico dell’Aderente, il Premio, corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy in nome e per conto dell’Aderente e sarà finanziato a quest’ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integrazione delle garanzie. | |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - Ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - Recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell’Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria. Qualora l’Aderente abbia richiesto la cessazione del contratto la Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui il rimborso è calcolato in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. La Società rimborsa dal mese successivo il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Xxxxx). La società rimborsa dall’anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa dall’anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. - In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI il premio è integralmente pagato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy senza alcun costo o onere a carico dell’Aderente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy , fatto salvo il diritto dell’Aderente in ordine al rimborso premio relativo alle estensioni di pagamento pattuite. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - Xxxxxxxxxx anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall’Assicurato, la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell’Assicurato stesso tramite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l’invio di una comunicazione a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Xxxxx totale coperto da polizza per cui si applica la procedura per estinzione anticipata per danno totale. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: 1) informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione; 2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r inviata a Double S Services , Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (XX), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa. • o tramite mail all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - Xxxxxxxxxx anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell’assicurazione. |
La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy e che sia Proprietario (ovvero l’intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di
A chi è rivolto questo prodotto?
proprietà) o Utilizzatore (in caso di veicolo in leasing) di un veicolo:
• nuovo di marca HYUNDAI/KIA di prima immatricolazione;
• usati di altre marche con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito;
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è
€ 120.000,00.
Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 56 % del premio imponibile pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 2,5 %.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Double S Services srl, Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx – Tel.: x00 000.000.000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx oppure all’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 0 xxxxx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx cedex 09, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. È facoltà dell’Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme |
contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
GLOSSARIO 6
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA 6
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE 7
5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 9
6. VINCOLO A FAVORE DI HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy 11
7. DANNI ESCLUSI 12
8. SCOPERTI e FRANCHIGIE 12
9. COME SI DETERMINA IL PREMIO 14
10. A CHI RIVOLGERSI 14
11. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/ADERENTE 15
12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO 16
13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 17
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 17
GLOSSARIO
(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Xxxxxxx verranno riportati con iniziali maiuscole)
Animali selvatici: animali che vivono liberi sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di cani e gatti randagi.
Antifurto Satellitare/Antifurto: dispositivo installato in modo permanente sul veicolo che in caso di furto ne permette la geoloca- lizzazione tramite centrale operativa di supporto. Si equipara al localizzatore satellitare anche il localizzatore a radiofrequenza.
Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento erogato dal Contraente per l’acquisto di un veicolo e che ha sottoscritto il Modulo di adesione ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l’Utilizzatore del veicolo.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 7 300 517.
Centrale operativa: (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.
Centro Assistenza Clienti: Double S Services srl, con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (XX), capitale sociale di € 10.000, 00
i.v. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 02888100902, Partita IVA 02888100902
Centro convenzionato: Il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata della Rete HYUNDAI/KIA.
Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita di prodotti HYUNDAI/KIA.
Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario o dell’Utilizzatore.
Contraente o HCBE: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH - Italy, Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00/X, 00000 Xxxxxx che stipula l’Assi- curazione. Trattasi del soggetto iscritto all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al Registro Unico degli Interme- diari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00011544, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l’ammontare della stessa Franchigia relativa.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Xxxxx o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circo- lazione abusiva.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all’Assistenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza fornita tra- mite la Centrale Operativa.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH – Italy, in seguito e nel contratto indicato come HCBE. Trattasi del soggetto iscritto all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con n. UE00011544, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell’Aderente.
Parti: Il Contraente, l’Assicurato/Aderente e la Società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Docu- mento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n.
7 300 517 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.
Premio: La somma dovuta alla Società.
Proprietario del Veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia
Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l’Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato/Aderente.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.
Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.
Tecnica Mista: tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.
Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.
Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale in caso di perdita totale del veicolo l’indennizzo liquidabile non terrà conto della dimi- nuzione di valore dovuta all’uso ol trascorrere del tempo.
Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Veicolo indicato in fattura.
Valore Commerciale: E’ il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.
Veicolo/Autoveicolo: autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
Veicolo/Autoveicolo d’occasione: Autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.
PROGRAMMA
Protezione Auto ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli
per HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH - Italy
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 300 517
Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. E’ fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall’art. 180 del Codice delle Assicurazione Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Xxxxxxx è stipulata ai sensi e per effetti dell’art. 1891 c.c. per conto e nell’interesse dei singoli clienti di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy che vi aderiscano.
d. Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assistenza, le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).
e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
f. Recesso dal contratto.
-In caso di ripensamento, l’Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato al netto degli oneri di legge.
-In caso di durata poliennale della Polizza, l’Aderente ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera racco- mandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell’Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
L’Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società all’indirizzo mail infohcbe@doublesinsu- xxxxx.xxx o a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Double S Services , Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.
-Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n.40/2018, l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge. In tal caso la Società rimborsa all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata. Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della racco- mandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.
g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. L’Aderente, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in nome e per conto dell’Aderente. Resta convenuto, in tal caso, che il Premio viene anticipato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy e finanziato all’Aderente
da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy stessa.
In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI Italy offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy, il Premio è corrisposto alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative; e ciò senza alcun onere o costo a carico dell’Ade- rente.
In caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI offerto a proprie spese da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy con contestuale estensione/integrazione delle garanzie con pagamento a carico dell’Aderente, il Premio, corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative, sarà versato alla Società da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in nome e per conto dell’Aderente e sarà finanziato a quest’ultimo per la sola parte oggetto di estensione/integrazione delle garanzie.
h. Durata del contratto. L’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sara’ valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione.L’Assicurazione puo’ durare al massimo 90 mesi . L’Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla per- dita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
i. Cessazione dell’Assicurazione. La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
a) estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall’Assicurato, la copertura assicurativa resterà attiva salvo espressa richiesta di cessazione dell’Assicurato stesso tra- mite comunicazione scritta alla Compagnia attraverso l’invio di una comunicazione a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx en- tro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo, fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Xxxxx totale coperto da polizza per cui si applicano le procedure di cui ai punti c) e d). La Società rimborsa dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui si applicano le modalità di calcolo di cui ai punti c) e d).
b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario:
• informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del Modulo di adesione;
• consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del Veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.
La Società rimborsa dal mese successivo, ad eccezione dei punti c) e d) seguenti, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:
• essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. inviata a Double S Services , Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (XX), all'atten- zione Centro Assistenza Clienti Covéa
• o tramite mail a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): la Società rimborsa dall’anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
d) per tutti gli altri casi di Xxxxx totale a seguito di Sinistro coperto dalla polizza, la Società rimborsa dall’anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
Come previsto dal precedente articolo 1.g delle Condizioni di assicurazione, in caso di adesione al programma assicurativo CAMPAGNA HYUNDAI il Premio è integralmente pagato da HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy senza alcun costo o onere a carico dell’Aderente; pertanto, la restituzione del Premio andrà a vantaggio di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy , fatto salvo il diritto dell’Aderente in ordine al rimborso Premio relativo alle estensioni di pagamento pattuite così come previsto dal presente articolo delle Condizioni di assicurazione.
j. Aggravamento o diminuzione del rischio. Il Proprietario e l’Utilizzatore si impegnano a comunicare alla Compagnia ogni circo- stanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell’Utilizzatore del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario o dell’Utilizzatore, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all’art.8) previsti per il luogo di Resi- denza o di sede al momento del Sinistro.
k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell’Aderente, sono evidenziate in grassetto.
l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terresti 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket; Assistenza 10%.
m. Cessione del contratto di assicurazione
In caso di subentro di un nuovo Assicurato nel contratto di leasing, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto su- bentrante con decorrenza dalle ore 24.00 della data di subentro del contratto di leasing. In caso di aggravamento o diminuzione
del rischio, si applicheranno all’Assicurato gli scoperti e le franchigie di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione e, la Società, tramite il Centro Assistenza Clienti Double S Services , provvederà a contattare l’Assicurato per regolare gli eventuali adegua- menti del Premio assicurativo, fatti salvi i diritti di cui agli artt. 1897 e 1898 c.c..
x. Xxxxxxxx di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicura- zione, xxx comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Aderente in dipendenza del contratto e della liqui- dazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD SA (delegataria): 99,9 % MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1 %
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo HYUNDAI sono fornite esclusivamente per i veicoli acquistati tramite contratto finanziario stipulato con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy. Sono assicurabili:
• autoveicoli con targa italiana di marca HYUNDAI / KIA di prima immatricolazione;
• autoveicoli con targa italiana di tutte le marche usate con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni e che siano vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI/KIA.
Non sono assicurabili:
• i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) i veicoli concessi a noleggio senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;
• i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
• i veicoli con valore di acquisto superiore a € 120.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.
La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal Cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Garanzie disponibili
3. GARANZIE DISPONIBILI
Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’Autovei- colo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Xxxxxxx così definite:
“Incendio”
Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.
“Furto o Rapina”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.
“Collisione”
Scontro con un altro Veicolo identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
“Kasko”
Collisione con un altro Veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
“Rottura Cristalli”
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al co- sto dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Xxxxxxxxxx.
“Eventi naturali”
Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrori- smo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione
“Garanzie Accessorie”
- Danni all’Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada.
La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali dal luogo dell’Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. L’Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- Lesioni subite dagli animali domestici trasportati.
- La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo.
L’indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per per Sinistro e anno assicurativo.
- Danni all’Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici.
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con ani- mali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico sino ad un massimo di € 3.000,00 per Sinistro e anno assicurativo. Sarà necessario fornire il verbale delle Autorità intervenute che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dall’ Autoveicolo.
- Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell’Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Xxxxx risarcibile. L’Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- Ripristino dei dispositivi di sicurezza.
L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell’Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. L’Indennizzo è pari ad un massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- Spese di dissequestro sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale. L’Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.
In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell’Autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricola- zione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società. L’Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 420,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell’Autoveicolo disposti dall’Autorità in caso di ritro- vamento a seguito di Furto totale.
L’Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- Spese per il rifacimento delle chiavi dell’Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
L’Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.
“Garanzia Assistenza Auto”
Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.
L’Aderente potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi:
→ A: PACK BASE* = INCENDIO e FURTO TOTALE/PARZIALE, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA.
→ B: PACK CLASSIC* = FORMULA BASE + ROTTURA CRISTALLI + EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI.
→ C: PACK TOP* = FORMULA CLASSIC + COLLISIONE.
→ D: PACK GOLD **= FORMULA CLASSIC + KASKO
*Obbligatoria installazione Antifurto in caso di residenza o sede legale dell’Aderente in Zona 1
**Pack non previsto per la Zona 1
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:
• I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del ful- mine;
• I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono comprese inoltre:
1) Circolazione non autorizzata
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2) Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate
La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
3) Ricorso terzi e rischio locativo
La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplo- sione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legisla- tivo 07 settembre 2005 n. 209;
b) al locale condotto in locazione dall’Aderente.
Articolo 2 - Condizioni contrattuali vigenti in caso di installazione di antifurto satellitare.
Relativamente agli Autoveicoli dotati dei sistemi di antifurto sopra menzionati, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l’impianto sia effettivamente installato sull’Autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito e che l’ab- bonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’Indennizzo con uno Scoperto del 35% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
L’Aderente quindi dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l’antifurto era attivo al momento del Sinistro.
Per la zona territoriale 1 indicata negli articoli 8 e 9, l’installazione del sistema di antifurto satellitare è obbligatoria.
GARANZIE COLLISIONE E KASKO
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
A) GARANZIA COLLISIONE (Non concedibile in caso di presenza della Xxxxxxxx Xxxxx)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
B) XXXXXXXX XXXXX (Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Se il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente oppure si rifiuti di sottoporsi al relativo test, o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applica un ulteriore Scoperto del 10% da aggiungersi allo Scoperto eventualmente già previsto in Polizza e con il minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Articolo 2 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile.
Articolo 3 - Colpa grave
In deroga a quanto previsto dall’art. 7.1.c) (Xxxxx Xxxxxxx) delle Condizioni di assicurazione, le garanzie Kasko e Collisione sono attive anche in caso di colpa grave a carico del Conducente.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti sotto indicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
Articolo 2 – Massimali
Sono applicati per ogni sinistro i seguenti massimali per evento anno:
- riparazione in rete: € 1.000,00
- riparazione fuori rete: € 600,00.
GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione Eventi naturali
La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui articolo 8 delle Condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.
Eventi sociopolitici e atti vandalici
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
VALORE A NUOVO
In caso di Xxxxx totale con riacquisto, entro 6 mesi dal Sinistro, sempre presso la rete convenzionata con HCBE, di un nuovo vei- colo con finanziamento HCBE, la Società calcola l’indennizzo in misura pari al Valore Assicurato:
- Se il Sinistro si verifica nei primi 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d’occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione);
- Se il Sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d’occasione, dalla data di voltura, per le Zone 2, 3 e 4 in relazione al Pack Gold (Classic + Kasko) ma limitatamente alla garanzia Kasko dello stesso; per le restanti garanzie del Pack si applicano le condizioni di cui al punto precedente ovvero 48 mesi;
- Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, o, in caso di Veicolo d’occasione, dalla data di voltura, per la Zona 1 in relazione ai Pack Base, Classic e Top (Classic + Collisione).
Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all’art. 8.
La garanzia è operante nei limiti sopra indicati a decorrere dalla data di effetto della polizza.
5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Le prestazioni che seguono devono essere richieste a IMA Servizi S.c.a.r.l., nei termini indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicura- zione.
5.1. Prestazioni
Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di Guasto, Incidente, o Danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino dell’Autoveicolo stesso fino al Con- cessionario, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l’Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. L’Aderente può inoltre richiedere di essere trainato fino al Concessionario anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.
Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Aderente il mezzo di soccorso per riportare l’Autoveicolo danneg- giato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Aderente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Cen- trale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Aderente i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Auto in sostituzione. Qualora l’Autoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la Garanzia e se la riparazione richieda oltre 3 ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del Veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Aderente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari
di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:
a. 30 gg. consecutivi in caso di Danno totale del Veicolo ed in caso di riacquisto di altro veicolo presso la rete
b. 15 gg. consecutivi in caso di Danno totale del Veicolo ed in caso di non riacquisto.
In caso di Furto totale del Veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia
c. 15 gg. consecutivi per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso la rete
d. 5 gg. consecutivi per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la rete.
L’auto in sostituzione sarà fornita a chilometraggio illimitato senza autista.
L’Aderente può indicare anche una seconda guida purché preventivamente segnalata al momento della richiesta dell’auto in sosti- tuzione.
A carico dell’Aderente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già pre- state con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovet- tura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a seguito di Incidente, Guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio l’Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedi- zione restano a carico della Società.
Taxi per ritirare l’auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Aderente al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio dell’Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un Guasto, di Incidente o Danno pre- visto dal contratto occorso all’Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell’Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare de- nuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l’Auto- veicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un Incidente, di Xxxxx previsto dal contratto o di un Guasto occorso all’Autoveicolo assicu- rato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Aderente, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo assicurato successivo a Furto, l’Aderente potrà richiedere alla Centrale Opera- tiva che disponga la riconsegna dell’Autoveicolo alla propria Residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla Residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’Autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Aderente.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero. Qualora a seguito di Incidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l’Autoveicolo assi- curato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rim- patrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Ade- rente. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del Valore Commerciale in Italia dell’Autoveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Aderente i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’Autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Invio di un’autoambulanza. Qualora, a seguito di Incidente stradale che abbia interessato l’Autoveicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coin- volto l’Autoveicolo assicurato, le condizioni degli occupanti dell’Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro Residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l’Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occu- panti dell’Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico on-line. L’Aderente, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di Infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o pre- scrizioni mediche.
Anticipo di denaro all’estero. Nel caso in cui l’Aderente debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un Guasto, un Incidente o Danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restitu- zione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo cauzione penale all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Autovei- colo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Aderente l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo spese legali all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Autoveicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Interprete all’estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad Incidente stradale, qualora l’Aderente si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Aderente non sia in condizioni di guidare l’Autoveicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Centrale Opera- tiva, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l’Autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla Residenza dell'Aderente secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Aderente tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro dell’Au- toveicolo.
Spese di albergo
La centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del Veicolo assicurato tenedo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite de € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.
5.2. Obblighi in caso di Sinistro.
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l’Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Cen- trale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente auto- rizzate dalla Centrale stessa.
6. VINCOLO A FAVORE DI HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy
Se il Veicolo assicurato è stato concesso in leasing, risulta essere di proprietà della HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell’Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy in qualità di Proprietario-locatore a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH Italy;
In caso di danno totale da Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l’Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietario di detto Xxxxxxx e pertanto da quest’ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza.
In caso di danno parziale il sinistro sara’ liquidato al locatario.
La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l’Aderente.
Esclusioni e limitazioni
7. DANNI ESCLUSI
7.1. Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Collisione e Kasko, l’assicu- razione non comprende i danni:
a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche pre- liminari e finali previste dal regolamento di gara.
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Xxxxxxx assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko.
7.2. Oltre a quanto previsto all’articolo 7.1., limitatamente alle Garanzie Collisione e Kasko, l’Assicurazione non è operante anche per i danni:
a) provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
b) cagionati da cose o da animali trasportati sull’Autoveicolo;
c) cagionati da operazioni di carico e scarico;
d) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
e) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) o ai rivestimenti interni dell’Autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;
7.3. Limitatamente alla Garanzia Cristalli sono esclusi i danni:
a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko o Collisione;
c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.
7.4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 7.1, limitatamente alla Garanzia Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici l’As- sicurazione non comprende altresì i danni riconducibili alla Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione del Veicolo.
7.5. Limitatamente alla Garanzia Assistenza, sono esclusi:
a) gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
b) gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c) i danni provocati con dolo dall’Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;
d) le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;
e) danni verificatisi in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefa- centi, psicofarmaci od allucinogeni;
f) danni verificatisi in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e com- petizioni;
g) danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
8. SCOPERTI e FRANCHIGIE
Gli scoperti e le franchigie per le diverse garanzie sono differenti per provincie raggruppate per zone che di seguito si riportano:
Zona | Provincia di Residenza dell’Aderente o locatario in caso di leasing |
1 | Caserta, Catania, Puglia (esclusa Lecce e provincia), Napoli, Reggio Calabria, Salerno. |
2 | Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Torino, Vibo Va- lentia. |
3 | Ascoli Xxxxxx, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastra, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani. |
4 | Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cu- neo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Man- tova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Pe- rugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo. |
Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA | Zona | Scoperto e minimo |
Furto / Incendio | 1 | 10,00% minimo € 1.000 |
2 | 0,00% minimo € 250 | |
3 | 0,00% minimo € 250 | |
4 | 0,00% minimo € 250 | |
Eventi naturali* / Atti vandalici | 1 | 10,00% minimo € 500 |
2 | 10,00% minimo € 350 | |
3 | 10,00% minimo € 250 | |
4 | 10,00% minimo € 250 | |
Cristalli | 1 | no franchigia |
2 | no franchigia | |
3 | no franchigia | |
4 | no franchigia | |
Collisione | 1 | 15,00% minimo € 1.000 |
2 | 10,00% minimo € 600 | |
3 | 10,0% minimo € 500 | |
4 | 10,0% minimo € 500 | |
Kasko | 1 | NA- non assicurabile |
2 | 10,00% minimo € 750 | |
3 | 10,00% minimo € 500 | |
4 | 10,00% minimo € 500 |
*Per i soli danni da GRANDINE, è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.
Garanzia con riparazione/riacquisto NON in un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA | Zona | Scoperto e minimo |
Furto / Incendio | 1 | 25,00% minimo € 2.000 |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 500 | |
4 | 15,00% minimo € 500 | |
Eventi naturali / Atti vandalici | 1 | 25,00% minimo € 2.000 |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 500 | |
4 | 15,00% minimo € 500 | |
Cristalli | 1 | Franchigia € 200 |
2 | Franchigia € 100 | |
3 | Franchigia € 100 |
4 | Franchigia € 100 | |
Collisione | 1 | 25,00% minimo € 2.000 |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 750 | |
4 | 15,00% minimo € 750 | |
Kasko | 1 | NA- non assicurabile |
2 | 15,00% minimo € 1.000 | |
3 | 15,00% minimo € 750 | |
4 | 15,00% minimo € 750 |
Calcolo del Premio
9.COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. garanzie scelte dall’Aderente
2. provincia di Residenza dell’Assicurato o, in caso di leasing, dell’Utilizzatore:
Zona | Provincia di Residenza dell’Aderente o locatario in caso di leasing |
1 | Caserta, Catania, Puglia (esclusa Lecce e provincia), Napoli, Reggio Calabria, Salerno. |
2 | Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Latina, Milano, Matera, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valen- tia. |
3 | Ascoli Xxxxxx, Aquila, Asti, Bergamo, Brescia, Cagliari, Chieti, Carbonia Iglesias, Sulcis Iglesiente, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Medio Campidano, Monza e Brianza, Messina, Ogliastra, Palermo, Pescara, Pavia, Repubblica di San Marino, Siracusa, Sud Sardegna, Trapani. |
4 | Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bologna, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Como, Enna, Firenze, Fermo, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Olbia Tempio, Nord Est Sardegna, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trento, Trentino, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo. |
3. valore Assicurato;
4. durata dell’Assicurazione;
5. presenza Antifurto Satellitare (Zone 2-3-4)
6. presenza o meno della Campagna di HYUNDAI.
In caso di Sinistro
10. A CHI RIVOLGERSI
In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Double S Services srl – Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx. E’ possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti Double S Services, Telefono x00 000.000.000; email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato: il servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.
Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi; Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sosti- tuzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assi- stenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Aderente le eventuali appendici contrattuali;
Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favo- revoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Double S Services per avere l’indica- zione del riparatore convenzionato più vicino.
IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato/Aderente deve rivolgersi sempre e pre- ventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000000 dall'Italia, tel. x00 00 00000 000 dall’estero– fax +39 02/00000000.
Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 300 517, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.
11. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/ADERENTE
In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l’Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:
A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
In caso di Xxxx contro animali selvatici si richiede il verbale delle Autorità intervenute che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal Veicolo.
B. fornire denuncia scritta a DOUBLE S Services srl , Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx, o tramite email : sinistrihcbe@doublesinsu- xxxxx.xxx fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.
In caso di Danno totale, l’Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l’Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di Danno parziale l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accer- tato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.
12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Nella determinazione dell’ammontare del Danno si tiene conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Aderente la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Xxxxx totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusi- vamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate sem- pre che l’IVA resti a carico dell’Aderente.
A) DANNO TOTALE
- La liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d’acquisto riportato in fattura secondo le condizioni indicate all’Art. 4 “Valore a Nuovo”.
L’Assicurato riceverà l’Indennizzo del Valore Commerciale del veicolo. Per ricevere l’eventuale differenza tra il Valore Commerciale e il Valore a Nuovo, dovrà inviare alla Società: i) la fattura d’acquisto o l’ordine di acquisto, se seguito da fattura, entro 6 mesi dalla data del sinistro ii) contratto di finanziamento del nuovo veicolo.
- Se il Sinistro si verifica oltre i termini indicati all’ Art.4 “Valore a Nuovo “ la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.
Si considera “perdita totale” del Veicolo quando i danni subiti dallo stesso siano superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.
Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L’Assicurato si rende pertanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.
B) DANNI PARZIALI
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l’avvenuto accadimento del Sini- stro.
L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione.
In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Societa: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.
Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.
Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.
Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato HYUNDAI/KIA:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro
decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato,
ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al mo- mento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.
D) TERMINI DI PAGAMENTO:
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse.
In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.
13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Double S Services appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevo- lando le operazioni connesse.
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.
Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a titolo di In- dennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.
L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni par- ziali.
Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.
Protezione dei dati personali
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
□ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 xxx Xx Xxxxxx - 00000 Xxxxx - Xxxxxxx. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattual- mente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
□ Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?
1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
□ Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.
Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
□ Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
□ di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
□ di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
□ di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
□ di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi con- sente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
□ di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
□ di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
o in caso di uso illecito dei vostri dati;
o se contestate l'esattezza dei vostri dati;
o se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données per- sonnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all’indirizzo “protectiondesdon- xxxx@xxxxxx-xxx.xx”.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competente.