CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI
CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI
OP/EUI/REFS/2017/003
GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE, REVISIONE, TRASCRIZIONE , PROOFREADING PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO E INTERPRETARIATO PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO.
L’Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come “Istituto”, “IUE”, “amministrazione aggiudicatrice” o “stazione appaltante”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente, Xxxx. X. XXXXXXXX, oppure, ai fini della firma del presente contratto quadro, dal Segretario Generale, Xxxxxxxx Xxxxxx, a ciò autorizzato per delega,
da una parte, e
[Nome ufficiale completo] [forma giuridica dell’impresa] 1
[numero di registrazione dell’impresa] 2
[indirizzo ufficiale completo] [partita IVA]
[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]
[per le offerte congiunte, ripetere queste informazioni tante volte quanto il numero di contraenti e continuare la numerazione]
(da qui in avanti indicato come “contraente” o “l’appaltatore”), rappresentato ai fini della firma del presente contratto quadro dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica del rappresentante legale]
[Le parti di cui sopra, da qui in avanti denominate collettivamente come “contraente” o “appaltatore”, sono responsabili in solido e separatamente di fronte alla amministrazione aggiudicatrice dell’esecuzione del presente contratto quadro e sono rappresentate per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione o ragione sociale dell'impresa nel caso di un'offerta congiunta]]
1 Eliminare se il contraente è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.
2 Eliminare se il contraente è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d’identità, o in mancanza, del passaporto o equivalente.
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi, [il modello di buono d’ordine] [il modello di Contratto specifico] nonché i seguenti allegati:
Allegato I Capitolato Speciale d’Appalto (numero di riferimento [compilare] di [inserire data])
Allegato II Offerta del Contraente (numero di riferimento [compilare] di [inserire data]) che include:
• Offerta tecnica (inserire data);
• Offerta economica (inserire data)
• Documenti amministrativi:
o Modulo di Dichiarazione sull’onore;
o Visura camerale;
o [Polizze assicurative;]
o Certificato Antimafia.
Allegato III [Modello per i buoni d'ordine] [e] [modello per i contratti specifici]
che formano parte integrante del presente contratto quadro (da qui in avanti indicato come “il CQ”).
In caso di conflitto si specifica che:
• Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.
• Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del buono d'ordine e del contratto specifico (Allegato III).
• Le disposizioni del buono d'ordine e del contratto specifico (Allegato III) prevalgono su quelle degli altri allegati.
• Le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (Allegato II).
• Le disposizioni del CQ prevalgono su quelle dei contratti specifici.
• [Le disposizioni dei contratti specifici prevalgono su quelle delle richieste di servizi.
• Le disposizioni delle richieste di servizi prevalgono su quelle delle offerte specifiche.]
Ogni riferimento ai contratti specifici si applica anche ai buoni d'ordine.
Per motivi di chiarezza, il contraente riconosce e conviene che si applichino le condizioni del CQ con esclusione dei termini e delle condizioni standard del contraente e/o di
qualsiasi altra disposizione desunta dalle consuetudini e dalla prassi commerciale o da pratiche precedenti tra le parti.
Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente CQ sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all’interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall’Istituto, salvo il diritto del contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all’Articolo I.7 del presente CQ.
I – CONDIZIONI PARTICOLARI
Articolo I.1 - Oggetto
I.1.1 Oggetto del presente CQ è la fornitura di servizi di Traduzione, trascrizione e interpretariato
I.1.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno sia le sedi dell’Istituto Universitario Europeo sia la sede del contraente.
I.1.3 Il contraente esegue le prestazioni affidategli conformemente al Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) annesso al presente CQ.
I.1.4 La firma del presente CQ non impone alcun obbligo d’acquisto in capo all’Istituto. Solo l’attuazione del CQ tramite buoni d’ordine o contratti specifici impone un obbligo d’acquisto in capo all’amministrazione aggiudicatrice.
I.1.5 CQ multiplo
Il contraente è stato selezionato per un CQ multiplo a cascata alla posizione [completare].
Articolo I.2 - Entrata in vigore e durata
I.2.1 Il CQ entra in vigore dalla data in cui l’ultima delle parti lo ha firmato.
I.2.2 In nessun caso l’esecuzione del CQ può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore. In nessun caso l’esecuzione dei servizi oggetto del presente CQ può avere inizio prima della data di entrata in vigore dei buoni d’ordine o dei contratti specifici.
I.2.3 Il CQ è concluso per un periodo di 60 (sessanta) mesi con effetto dalla data della sua entrata in vigore. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.
I.2.4 Le parti devono firmare ogni buono d’ordine o contratto specifico prima della scadenza del CQ.
Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali buoni d’ordine o contratti specifici. I servizi relativi a tali contratti specifici devono essere eseguiti non oltre 6 (sei) mesi dopo la scadenza del CQ.
Articolo I.3 - Prezzi
I.3.1 L’importo [massimo]che l’amministrazione aggiudicatrice pagherà a norma del CQ è di 300,000.00 EUR [trecentomila/00] EUR, IVA esclusa, a copertura di tutte le prestazioni/servizi (spese incluse) eseguiti. Tale importo non impone alcun obbligo d’acquisto in capo all’Istituto fino al suo raggiungimento.
Si conviene che il suddetto importo include qualsiasi altra spesa che il contraente si trovi a sostenere durante l’esecuzione del presente CQ, ivi incluse spese di viaggio, di soggiorno o qualsiasi altra spesa correlata.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300.00 (come previsto dall’Articolo 72, paragrafo 1-e) e paragrafo 2 del D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).
L’offerta economica del contraente è contenuta nell’Allegato II.
I.3.2 Revisione Prezzi
L’importo totale di cui all’Articolo I.3.1 è fisso e non soggetto a revisione nel corso del primo anno di esecuzione del CQ.
All’inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del CQ, [l’importo può essere rivisto] [gli importi possono essere rivisti] al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti. La richiesta deve essere presentata per iscritto al più tardi tre mesi prima dell’anniversario della data di firma del CQ. L’altra parte dà conferma del ricevimento della richiesta entro 15 giorni. I nuovi prezzi sono comunicati per iscritto non appena è disponibile l’indice definitivo.
La revisione è effettuata in funzione di eventuali variazioni derivanti dall’indice di riferimento “EUROSTAT”.
L’indice di riferimento EUROSTAT ai fini della revisione è l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo. Per la rivalutazione si utilizza l’ultimo Indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato anteriormente alla richiesta. Laddove la richiesta di rivalutazione sia pervenuta in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.]
Articolo I.4 - M
3
ODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO
I.4.1 CQ multiplo a cascata
Entro 2 (due) giorni lavorativi dall’invio di un buono d’ordine o di una richiesta di servizi da parte dell’amministrazione aggiudicatrice al contraente, l’amministrazione aggiudicatrice riceverà indietro il buono d’ordine o una specifica offerta, debitamente firmate e datate o invierà una spiegazione dei motivi per cui non può accettare l’ordine.
Se il contraente non fosse disponibile, fornirà le ragioni del proprio rifiuto negli stessi termini di tempo previsti e l’amministrazione aggiudicatrice potrà inviare il buono d’ordine o la richiesta di servizi al contraente successivo della cascata. Nel caso in cui non osservi i tempi di scadenza previsti, il contraente sarà considerato non disponibile.]
Entro 2 (due) giorni lavorativi dall’invio di Buono d’ordine da parte dell’amministrazione aggiudicatrice al contraente, l’amministrazione aggiudicatrice lo riceverà indietro debitamente firmato e datato. Nel caso in cui non osservi i tempi di scadenza previsti, il contraente sarà considerato non disponibile.
Il periodo di tempo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti comincerà a decorrere dalla data in cui il contraente firma il buono d’ordine o il contratto specifico, a meno che sul buono d’ordine o sul contratto specifico non sia indicata una data diversa.
3 La previsione delle clausole di prefinanziamento o di pagamento intermedio è facoltativa ma deve sempre essere prevista la clausola di pagamento del saldo.
Se il contraente rifiuta ripetutamente di firmare i contratti specifici o omette ripetutamente di rinviarli puntualmente, può essere considerato inadempiente ai suoi obblighi ai sensi del presente CQ come indicato alla clausola II.14.1, lettera c).
I.4.2 Prefinanziamento
non applicabile al presente CQ.
I.4.3 Pagamento del saldo
Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente presenta una fattura.
L’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In nessun caso il pagamento del saldo avverrà prima dell’esecuzione del servizio.
L’Istituto Universitario Europeo è esente dall’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell’Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00).
Per gli acquisti intracomunitari, occorre aggiungere sulla fattura la dicitura: "Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 paragrafo 1 (b) e paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE".
Se l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è dovuta in Italia, occorre aggiungere sulla fattura la dicitura: "Esenzione IVA - Articolo 72-comma 1-lettera (e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche”.
I.4.4 Garanzia d’esecuzione
Non applicabile al presente CQ.
Articolo I.5 - Conto bancario
I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del contraente, entrambi denominati in euro [o nella valuta locale, se la parte ricevente ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro] e identificati dalle seguenti coordinate:
Denominazione della banca: | |
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria: | |
Denominazione esatta del titolare del conto: | |
Codice IBAN: | |
Codice SWIFT: |
Articolo I.6 - Indirizzi per le comunicazioni e responsabile del trattamento dei
Ai fini dell’Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Patrimonio e Logistica, rappresentato dal proprio Direttore, Sig.ra Kathinka España.
Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente CQ sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del CQ, e inviato ai seguenti indirizzi:
Istituto:
Istituto Universitario Europeo Servizio Patrimonio e Logistica
Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0- 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX) Indirizzo E-mail: xxxxxxxx@XXX.xx
Contraente:
Nome e cognome | |
Funzione | |
Denominazione Impresa | |
Indirizzo ufficiale completo | |
Articolo I.7 - Diritto applicabile e composizione delle controversie
I.7.1 Il CQ è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l’aggiudicazione degli appalti in uso presso l’Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente CQ e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.
I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente CQ verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata dalle Regole Internazionali di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.
I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di avviare la procedura di Mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d’Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
La sede dell’Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d’Arbitrato sarà quella Inglese.
La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.
Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell’Istituto Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano.
Articolo I.8 - Sfruttamento dei risultati del contratto
Per quanto riguarda tutti i prodotti e le consegne commissionati dall’IUE e sviluppati dal contraente nell’ambito del contratto risultante dal presente bando di gara, così come i codici sorgente delle applicazioni informatiche e dei modelli sviluppati per l’IUE, i diritti di proprietà intellettuale saranno detenuti esclusivamente dall’Istituto, in qualità di finanziatore del contratto. Il contraente non può depositare una domanda di marchio o di brevetto, acquisire i diritti d’autore o avvalersi di altri sistemi di protezione della proprietà intellettuale in relazione a nessuno dei risultati o diritti acquisiti dall’IUE in esecuzione del contratto, a meno che il Contraente non richieda all’IUE un’autorizzazione ex ante e ottenga dall’Istituto un consenso scritto in tal senso.
Articolo I.9 - Risoluzione del Contratto a opera di una delle parti
Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che sia a essa richiesto il pagamento di un indennizzo, recedere dal CQ dando all’altra parte un preavviso di 6 (sei) mesi. L’Istituto può recedere dal CQ, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne il contraente dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione. In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell’Articolo II.14.3 del presente CQ.
Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell’Istituto, il contraente prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell’Istituto. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal CQ o dai suoi allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del contratto, entro un periodo non eccedente 60 (sessanta) giorni dalla data di risoluzione del CQ.
Articolo I.10 - Meccanismo sanzionatorio e penalità
L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti a giudizio dell’Istituto, comporta l’applicazione di penalità ai sensi dell’Articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, fatto salvo il diritto dell’Istituto di risolvere il CQ.
Il non regolare e non soddisfacente espletamento della prestazione sarà notificato per iscritto al contraente che dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora a giudizio dell’Istituto non sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al contraente le penali indicate all’Articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non solleverà, in nessun caso, il contraente dall’esecuzione delle obbligazioni di cui egli è in quel momento responsabile.
Articolo I.11 - Disposizioni in materia di sicurezza
I.11.1 È fatto obbligo al contraente, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ai pavimenti, alle porte e alle vetrate, ai muri, ai dipinti e a qualsiasi altro bene dell’Istituto. Il contraente è obbligato inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. È onere del contraente la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.
Resta, inoltre, a carico del contraente la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
L’Istituto si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte del contraente delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del CQ.
I.11.2 Il contraente, riguardo agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, espressamente solleva l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Istituto, sia del contraente, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.
A tale scopo il contraente s’impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze, in cui venga esplicitamente indicato che l’Istituto viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.
Articolo I.12 – Spese contrattuali
Tutte le spese di CQ e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico del contraente senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Istituto.
Articolo I.13 – Altre condizioni particolari
Le seguenti Condizioni Generali del presente CQ non sono applicabili:
• Articolo II.16 – Rimborsi
FIRME
Per il Contraente, [nome della ditta/nome e cognome del rappresentante/qualifica] Firma/e: Data: | Per l’Istituto Universitario Europeo, [nome/cognome/qualifica] Firma/e: Data: |
In due esemplari, in lingua italiana.
II – CONDIZIONI GENERALI PER I CQ DI SERVIZI
Articolo II. 1 - Esecuzione del CQ
II.1.1 Il contrente esegue il CQ secondo i più alti standard professionali.
II.1.2 È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del CQ a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
II.1.3 Salvo quanto stabilito all’Articolo II. 4, ogni riferimento nel testo del CQ al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all’esecuzione del CQ.
II.1.4 L’appaltatore deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del CQ possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle prestazioni affidategli.
II.1.5 L’appaltatore non rappresenta l’Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.
II.1.6 L’appaltatore è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.
Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l’appaltatore è tenuto a precisare che:
i. il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall’Istituto;
ii. in nessun caso l’Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell’Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l’Istituto e il contraente.
II.1.7 In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale del contraente impiegato nei locali dell’Istituto, oppure nel caso in cui l’esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel CQ, l’appaltatore provvede senza indugio a sostituire l’interessato. L’Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il CQ alle medesime condizioni contrattuali. L’appaltatore è responsabile di ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.
II.1.8 Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prende nota e ne informa l’Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, l’Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei
suoi obblighi nell’ambito del presente CQ. In tale circostanza l’Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.
II.1.9 Se il contraente non adempie agli obblighi nell’ambito del CQ, l’ amministrazione aggiudicatrice – fermo restando il suo diritto di risolvere il CQ – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all’entità dell’inadempimento. Inoltre, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all’Articolo II.12 e/o le penali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo II.2 - Mezzi di comunicazione
II.2.1 Ogni comunicazione relativa al CQ o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente CQ.
II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d’invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione.
Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per xxx xxxxxxxxxxx x confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell’originale senza ritardi ingiustificati.
II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall’Istituto alla data alla quale l’ha registrata il servizio responsabile di cui all’Articolo I.6.
Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.
Articolo II. 3 - Responsabilità e oneri
II.3.1 È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 L’Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del CQ, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell’Istituto stesso.
II.3.3 L’appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa sostenuto dall’Istituto ma causati dal contraente nell’esecuzione del CQ, anche se verificatisi nell’ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, [ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell’importo totale del CQ]. Il contraente rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione d’importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di colpa grave o dolo del contraente o del suo personale, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo del suo personale.
II.3.4 Inoltre, l’appaltatore dovrà, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente CQ, rispettare tutte le procedure e le precauzioni necessarie per impedire che possano verificarsi danni a beni di proprietà dell’Istituto o di terzi, e soprattutto che si verifichino lesioni al personale impiegato nell’esecuzione del servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente. Ogni responsabilità, nel caso di incidenti, per danni causati dal personale del contraente ricadrà, quindi, sull’appaltatore, così dal sollevare l’Istituto da ogni responsabilità al riguardo.
II.3.5 Il contraente si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l’Istituto da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. Il contraente si obbliga a manlevare l’Istituto nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro la stazione appaltante da terzi in conseguenza di un danno causato dall’appaltatore nell’esecuzione del CQ. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro la stazione appaltante da terzi in relazione all’esecuzione del CQ, il contraente presterà assistenza all’Istituto.
II.3.6 Il contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del CQ se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della stazione appaltante, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.
Articolo II. 4 - Conflitto d’interessi
II.4.1 Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del CQ è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del CQ è comunicata per iscritto senza indugio all’Istituto. Inoltre, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L’Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.
II.4.3 L’appaltatore dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all’esecuzione del CQ, e che s’impegna in tal senso anche per il futuro.
II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell’IUE e in particolare del suo Articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. L’appaltatore prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.
II.4.5 L’appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di
prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Il contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d’interessi a terzi coinvolti nell’esecuzione del CQ, inclusi i subappaltatori.
Salvo quanto previsto all’Articolo II.1, il contraente sostituirà, immediatamente e senza alcun indennizzo a carico dell’Istituto, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.
Articolo II.5 - Obbligo di riservatezza
II.5.1. L’Istituto e il contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del CQ e segnalati per iscritto come riservati.
II.5.2 Il contraente è tenuto a:
(a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi nell’ambito del CQ, del buono d’ordine senza previo consenso scritto dell’Istituto;
(b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
(c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell’Istituto
II.5.3 L’Istituto e il contraente sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui all’Articolo
II.5.1 durante tutta l’esecuzione del CQ e per un periodo successivo di cinque anni dall’ultima scadenza a meno che:
(a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l’altra parte dall’obbligo di riservatezza;
(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’appaltatore ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del CQ, del buono d’ordine, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’Articolo II.5.1.
Articolo II.6 - Trattamento dei dati personali
II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel CQ sono trattati a norma della disciplina adottata dall’Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n. 40/2013, consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxXxxxxxx/XxxxXxxxxxxxxx.xxxx, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell’esecuzione, della gestione e del controllo del CQ, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d’ispezione in applicazione delle leggi dell’Unione Europea e nazionali.
II.6.2 L’appaltatore ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all’Articolo I.6.
II.6.3 L’appaltatore ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona di [inserire il nome e cognome del Direttore del Servizio responsabile dell’appalto], dandone al contempo notifica al Data Protection Officer dell’Istituto via email: xxx@xxx.xx .
II.6.4 Se il CQ richiede il trattamento di dati personali da parte del contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell’interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, l'appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la procedura per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente IUE n. 40 del 27 agosto 2013, nella Direttiva Europea 95/46/EC e in qualsiasi legge e regolamentazione del paese in cui essa ha sede.
II.6.5 Il contraente concede al suo personale l’accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione, la gestione e il controllo del CQ.
II.6.6 Il contraente si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall’Istituto;
e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.
Articolo II. 7 - Subappalti
II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, il contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del CQ.
II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente CQ e di ogni normativa applicabile [italiana / nazionale]. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del CQ derivante dalla presente procedura, l’appaltatore deve presentare tutta la necessaria documentazione all’Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.
II.7.3 Anche quando l’Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l’appaltatore resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente CQ.
II.7.4 Il contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all’Istituto a norma del presente CQ, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il CQ si risolverà di diritto.
Articolo II. 8 - Modifiche
II.8.1 Ogni modifica del CQ e/o del buono d’ordine è effettuata per iscritto prima dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d’ordine non può essere considerato una modifica del Contratto.
II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al CQ, al buono d’ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ e/o del buono d’ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.
Articolo II.9 - Cessione
II.9.1 Il contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le richieste di pagamento, e gli obblighi derivanti dal CQ, senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto.
II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal contraente non è opponibile all’Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.
Articolo II.10 - Proprietà dei risultati – Diritti di proprietà intellettuale e
INDUSTRIALE
Si rimanda all’ Articolo I.8 - Sfruttamento dei risultati del contratto delle Condizioni Particolari del presente CQ.
Articolo II. 11 - Forza maggiore
II.11.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del CQ e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.
II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.
Articolo II. 12 - Clausola Penale
La stazione appaltante può applicare una penale se il contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato Speciale d’Appalto.
Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal CQ, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del contraente e fatto salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il CQ, la stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo.
Il contraente può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione del contraente o di revoca scritta da parte della stazione appaltante entro 30 giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione dell’appaltatore, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.
Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole
stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Articolo II. 13 - Sospensione dell’esecuzione del CQ
II.13.1 Sospensione da parte del contraente
Il contraente può sospendere l’esecuzione del CQ o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. L’appaltatore comunica senza indugio la sospensione all’Istituto, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell’esecuzione del CQ.
Non appena le circostanze consentono di riprendere l’esecuzione, il contraente ne dà immediata comunicazione all’Istituto, a meno che quest’ultimo abbia già risolto il CQ.
II.13.2 Sospensione da parte dell’Istituto
L’Istituto può sospendere l’esecuzione del CQ o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:
(a) se la procedura di aggiudicazione del CQ oppure l’esecuzione del CQ risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
(b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.
La sospensione ha effetto alla data in cui l’appaltatore riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l’Istituto informa il contraente che egli può riprendere l’esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del CQ. Il contraente non può chiedere indennizzi per la sospensione del CQ o di una sua parte.
Articolo II. 14 - Risoluzione del CQ
II.14.1 Motivi di risoluzione
Il CQ è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico del contraente venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informativa interdittiva antimafia ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. Il CQ sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell’Istituto al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l’Istituto.
Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente CQ, l’Istituto può risolvere il CQ, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:
(a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente
sull’esecuzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il CQ;
(b) se l’esecuzione delle prestazioni del CQ o buono d’ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l’eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall’Istituto;
(c) se l’appaltatore non esegue il CQ o un buono d’ordine o un contratto specifico conformemente al Capitolato Speciale d’Appalto o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale oppure viola un altro obbligo contrattuale sostanziale o si rifiuta ripetutamente di firmare contratti specifici. Anche la risoluzione di tre o più contratti specifici in queste circostanze è motivo di risoluzione del CQ;
(d) in caso di forza maggiore comunicata in accordo all’Articolo II.11 o in caso l’esecuzione del CQ sia stata sospesa dall’Impresa per causa di forza maggiore come previsto dall’Articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l’esecuzione oppure le modifiche apportate al CQ, al buono d’ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
(e) se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
(f) se l’appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
(g) se il contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente CQ o dello Stato in cui il CQ deve essere eseguito;
(h) se l’Istituto è in possesso di prove che l’appaltatore o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un’organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell’IUE;
(i) se l’Istituto è in possesso di prove che il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell’esecuzione del CQ, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
(j) se l’appaltatore non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del CQ, buono d’ordine;
(k) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell’Istituto al contraente e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;
II.14.2 Procedura di risoluzione
Allorché l’Istituto intende risolvere il CQ, buono d’ordine, ne dà comunicazione ufficiale al contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.
L’Istituto invita l’appaltatore a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all’Articolo II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.
Se l’Istituto non conferma l’accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l’Istituto comunica ufficialmente al contraente la propria decisione di risolvere il CQ.
Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) e j) dell’Articolo. II.14.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.
Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell’Articolo II.14.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’appaltatore.
II.14.3 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione, il contraente rinuncia a chiedere l’indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l’appaltatore prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il contraente dispone di sessanta (60) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d’ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura.
L’Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.
In caso di risoluzione, l’Istituto può rivolgersi a un altro contraente per l’esecuzione o il completamento delle prestazioni. L’Istituto ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del CQ.
Articolo II. 15 - Relazioni e pagamenti
II.15.1 Data del pagamento
I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell’Istituto.
II.15.2 Valuta
Il CQ è stipulato in Euro.
I pagamenti sono eseguiti in Euro (€) o nella valuta locale, se la parte che riceve il pagamento ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro.
II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto
L’Istituto è un centro d’insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L’appaltatore, s’impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall’Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.
Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l’importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del CQ e il riferimento del buono d’ordine o dello specifico contratto.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell’Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell’Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.
Se l’IVA è dovuta in Italia, la suddetta esenzione si applica ai beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell’Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ammesso che la fattura includa la seguente dicitura: “Esenzione IVA - Articolo 72-comma 1 lettera e) e comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 come modificato dalla Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8”.
L’IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del “Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell’Istituto Universitario Europeo” (Legge 181 del 21 Novembre 2014).
L’appaltatore s’impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l’esecuzione del CQ siano esenti da imposte e dazi, inclusa l’esenzione IVA.
II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento
L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del CQ oppure perché non corredata degli idonei documenti.
L’Istituto informa quanto prima l’appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi.
La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il contraente può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione.
Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il CQ come previsto dall’Articolo II.14.1 (c).
II.15.5 Garanzie di [pre-finanziamento] e di esecuzione
[Le garanzie di prefinanziamento rimangono in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo e, nel caso in cui quest’ultimo assuma la forma di nota di addebito, per tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione della nota di addebito al contraente. La stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo.]
Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l’esecuzione dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto fino al loro collaudo definitivo da parte della stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del CQ. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore fino al collaudo definitivo. La stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo alla data del collaudo definitivo.
Se a norma dell’Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
(b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la stazione appaltante agisca contro il debitore principale (il contraente).
Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del contraente.
Articolo II. 16 - Rimborsi
II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.
II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.
II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:
(a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
(b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
(c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla Stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un’indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.
II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:
(a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta,
(b) L’indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
(c) L’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
(d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.
Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 giorni per soggiorno.
Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.
II.16.5 La conversione tra l’Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.
Articolo II. 17 - Recupero pagamenti
II.17.1 Se a norma del contratto dev’essere recuperato un importo, il contraente rimborsa alla stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come
pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice.
Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull’importo del capitale.
II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall’Istituto.
Articolo II. 18 - Controlli e revisioni contabili
II.18.1 L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull’esecuzione del CQ. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall’Istituto.
Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell’esecuzione del CQ e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.
La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dalla stazione appaltante. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.
II.18.2 Il contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.
II.18.3 Il contraente riconosce al personale della stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il CQ e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. L’appaltatore assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.
II.18.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al contraente la relazione finale.
Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile la stazione appaltante può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.
CONTRATTO QUADRO ORDINE D’ACQUISTO | ||||||
Buono d’ordine | ||||||
Unità: | Ordine n.: | (Nome e indirizzo del contraente) | ||||
Valuta di pagamento: EUR | ||||||
Tel.: | Offerta (data e riferimento): | |||||
E-mail: | ||||||
Il presente ordine è disciplinato dalle disposizioni del Contratto Quadro n. in vigore dal al | ||||||
Elenco dei servizi (con indicazione del codice) | Unità | Quantità | Prezzo in € | |||
Unitario | Totale | |||||
A norma degli articoli 4 e 5 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Istituto universitario europeo, l’IUE è esente da imposte, tasse e diritti; è inoltre esente dall’imposta sul valore aggiunto sui pagamenti dovuti in forza del presente contratto per importi superiori a €300.00, ai sensi dell’art. 72- comma 1-lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute. | ||||||
Assicurazione | ||||||
Trasporto | ||||||
Montaggio | ||||||
IVA | ||||||
TOTALE: | ||||||
Luogo di consegna o esecuzione e/o Incoterm: | Firma del contraente | |||||
Termine ultimo per la consegna o l’esecuzione: | ||||||
Condizioni di pagamento: | Cognome e nome: | |||||
Funzione: | ||||||
Garanzia: | Data: | |||||
Data di emissione: | ||||||
Firma [cognome e nome, funzione] | ||||||
La richiesta di pagamento è valida solo se il contraente ha fatto pervenire il buono d’ordine firmato. |