Contract
ERSU di Catania | Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’A.A. 2023/2024 Approvato con Delibera del C.d.A. dell’E.R.S.U. di Catania n° 47 del 12/06/2023 |
“Progetto finanziato, nell’ambito del PNRR, dall’Unione Europea, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” della Missione 4 Componente 1”
SOMMARIO
PARTE PRIMA GENERALITÀ DEL CONCORSO 10
Art. 1 Normativa di riferimento 10
Art. 3 Modalità di partecipazione e scadenze 12
Art. 4 Documentazione richiesta ed eventuale aggiuntiva 16
Art. 7 durata di concessione dei benefici 20
Art. 8 Requisiti economico-patrimoniali 20
Art. 10 motivi di esclusione 26
Art. 13 Revoca dei benefici 28
Art. 14 False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni 29
Art. 15 Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti 29
Art. 16 Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati 30
Art. 18 Ricorsi avverso le graduatorie 32
Art. 19 Criteri di formulazione delle graduatorie 32
PARTE SECONDA BORSE DI STUDIO 34
Art. 20 Criteri di distribuzione 34
Art. 21 Criteri di determinazione degli importi 35
Art. 22 Status dei richiedenti benefici in base alla residenza 37
Art. 23 Dichiarazione di locazione 37
Art. 24 Modalità di erogazione della borsa di studio 39
Art. 25 Modalità di pagamento 40
Art. 26 Rimborso della Tassa regionale per il diritto allo studio 41
Art. 26bis Servizio Part Time 42
PARTE TERZA ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI 43
Art. 27 Altri contributi economici 43
Art. 28 Contributo per la mobilità internazionale 43
ART. 29 INTEGRAZIONE PER LAUREATI (PREMIO DI LAUREA) 43
PARTE QUARTA SERVIZIO ABITATIVO 45
Art. 30 Caratteristiche del beneficio 45
Art. 31 Criteri di distribuzione 46
Art. 32 Fruizione del posto letto 46
Art. 33 Assegnazione del posto letto 47
Art. 34 Termini per l’accettazione del posto letto 47
Art. 35 Modalità di accettazione del posto letto 47
Art. 36 Manifestazione di interesse al posto letto 49
Art. 37 Retta per la fruizione del posto letto 50
Art. 38 Decadenza dal servizio abitativo 51
PARTE QUINTA SERVIZIO RISTORATIVO 52
Art. 39 Accesso al servizio ristorativo 52
Art. 40 Mense universitarie 53
Art. 41 Attribuzione della fascia all’interno dell’App in uso all’ente 53
Art. 42 Sedi decentrate prive del Servizio Mensa 54
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Via Etnea, 000- 00000 Catania
Tel. 000.0000000
pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/ 12:00
Via Etnea, 000- 00000 Catania
Tel. 000.0000000
Ufficio Borse di Studio
Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/ 12:00
Via Etnea, 000- 00000 Catania
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Ufficio Ristorazione
Orario di ricevimento al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
Via Etnea, 000- 00000 Catania
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Ufficio Residenze
Orario di ricevimento al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
Via Etnea, 000- 00000 Catania
Tel. 000.0000000
email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
L’Ente ha attivo, per gli studenti, un servizio chat raggiungibile dal proprio sito istituzionale
N.B.: Si rammenta che in alternativa al ricevimento in presenza, gli studenti possono utilizzare, per eventuali ulteriori approfondimenti la prenotazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx utilizzando il “Calendario prenotazioni” o telefonando dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ai numeri 095/7517932, 095/7517935, 095/7517965.
Gentilissim*,
Confidando di esserci messi alle spalle i due anni e più di emergenza sanitaria, nel ricordare le innovazioni già introdotte oltre quella attuale che riguarda l’accesso a mensa, quali il sistema di prenotazioni telefoniche per avere risposte certe, senza attese fisiche, lo SPID ed il sistema di pagamenti digitali tramite Pago PA, più agevole e maggiormente trasparente, si riportano le novità introdotte dalle direttive ministeriali. Le principali riguardano l‘incremento del valore degli importi delle borse di studio e le maggiorazioni per particolari categorie di studenti: tra le più importanti quelle dedicate alle studentesse iscritte a facoltà scientifiche e per gli studenti disabili.
Sinteticamente si riportano le modifiche introdotte.
• È stata estesa la riserva anche alle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, limitatamente ai servizi abitativi, è stato prolungato il beneficio anche per un ulteriore trimestre;
• requisiti di autonomia: l’adeguata capacità di reddito passa da € 6.500 a € 9.000 annui;
• l’importo complessivo della borsa di studio, per gli studenti fuori sede e per gli studenti indipendenti e per
gli studenti pendolari e in sede è incrementato del +8,1% come previsto dal D.D.G. n.203 del 23/02/2023;
• agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento, l’importo
spettante della borsa di studio è incrementato del 15%;
• per gli studenti con indicatore ISEE superiore ai 2/3 e fino al limite massimo di riferimento, l’importo
spettante della borsa di studio è gradualmente ridotto fino al 50%;
• l'importo spettante della borsa di studio agli studenti con disabilità è incrementato del 40%;
• per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica) l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%;
• agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio e l’importo spettante è incrementato del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per l’intera durata dei corsi.
Buona fortuna!
Pubblicazione bando |
Dalle ore 9:00 del 16 giugno 2023 Avvio procedura on-line per la compilazione delle richieste benefici |
Entro il 10 agosto 2023 ore 14:00 Scadenza compilazione on-line della richiesta di partecipazione al Concorso |
Entro le ore 14:00 del 31 dicembre 2023 Scadenza regolarizzazione richiesta di partecipazione al concorso (caricamento upload del documento d’identità, limitatamente a coloro i quali accedono con le credenziali username e password, e l’eventuale documentazione aggiuntiva es. ISEE parificato, permesso di soggiornoo ricevuta attestante la richiesta rilascio/xxxxxxx permesso di soggiorno, ecc…) |
08 settembre 2023 Pubblicazione elenco partecipanti “Borse di studio” e “Servizi abitativi” |
Dal 09 settembre 2023 ore 09:00 al 19 settembre 2022 ore 14:00 Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso |
Entro il 25 settembre 2023 Pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo “Servizi abitativi” |
22 settembre 2023 Scadenza trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti (con esclusione del servizio abitativo) studenti e studentesse di primo anno |
Entro il 27 ottobre 2023 Pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo “Borse di studio” |
Dalle ore 9:00 del 28 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 ore 14:00 Periodo presentazione online “Dichiarazione di locazione” |
Entro il 31 dicembre 2023 Pubblicazione graduatorie con designazione assegnatari “Borse di studio” |
Entro il 19 aprile 2024 Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” anni successivi al primo |
Entro il 31 dicembre 2024 Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” primi anni |
Per tutte le altre scadenze, si raccomanda l’attenta lettura del Bando
• E.R.S.U.: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, istituito con L.R. n. 20/2002;
• Borsa di studio: Prestazione sociale agevolata, in Sicilia erogata dall’E.R.S.U. agli studenti aventi diritto, capaci e meritevoli, privi di mezzi;
• Alloggio: unità immobiliare autonoma con servizi annessi in camera o collettivi, contenente uno o più posti letto;
• Residenza: edificio organizzato su uno o più livelli contenente gli alloggi, ed i relativi spazi di servizio e collettivi di pertinenza;
• Servizio abitativo: assegnazione di posti letto presso le residenze universitarie e, in caso di indisponibilità degli stessi, concessione di un contributo economico integrativo riservato agli assegnatari di borsa di studio;
• Mensa: edificio o spazio organizzato per la distribuzione ed il consumo di pasti completi nell’ambito dei servizi di ristorazione;
• Pasto completo: si intende per pasto completo l’insieme di un primo piatto, di un secondo piatto,un contorno, pane, una frutta o dolce e bevande in bottiglia o alla spina;
• Servizio ristorazione: servizio per la distribuzione dei pasti completi serviti con la for-mula del self service presso le mense;
• A.N.DI.S.U.: Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario;
• M.I.U.R.: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
• M.U.R.: Ministero dell’Università e della Ricerca;
• A.A.: Anno accademico, periodo dell’anno in cui l’Università svolge la propria attività, in allineamento alle normative vigenti;
• PDF: Il “Portable Document Format” è un formato di file basato su un linguaggio di de- scrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli;
• P.E.C.: Posta Elettronica Certificata, avente effetto di raccomandata se inviata ad e-mail convenzionale e di raccomandata con ricevuta di ritorno se inviata ad altra P.E.C.;
• I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è un indicatore che misura la ricchezza posseduta dalle famiglie al fine di accedere a servizi, agevolazioni e contributi erogati dall'I.N.P.S. o da altri enti, quali comuni e Università;
• I.S.E.E.U. Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario: è un ricalcolo dell'I.S.E.E. che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università;
• D.S.U. Dichiarazione Sostitutiva Unica: contiene informazioni anagrafiche, economi- che e patrimoniale del nucleo familiare;
• I.S.P.E.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente;
• I.S.P.E.U.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario;
• I.B.A.N. International Bank Account Number: più noto nella forma abbreviata I.B.A.N., è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria;
• C.A.F.: Centro Assistenza Fiscale;
• A.I.R.E.: Anagrafe Italiani Residenti all’Estero;
• I.N.P.S.: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
• T.A.R.: Tribunale Amministrativo Regionale;
• C.F.U.: Crediti Formativi Universitari;
• C.d.A.: Consiglio di Amministrazione
• D.S.A.: Disturbi Specifici dell’Apprendimento
• SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.
• C.I.E.: Carta di identità elettronica
• Corsi di Studio S.T.E.M.: Corsi di studio afferenti alle aree “Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica”
• ss.mm.ii: Successive modifiche ed integrazioni
Contributi economici
o Borse di studio ordinarie
o Borse di studio riservate
• Borse di studio riservate a persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art.3 della
L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile2001;
• Borse di studio riservate a soggetti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 115/2023, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
• Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime del lavoro;
• Borse di studio riservate a soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
• Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime per motivi di mafia;
• Borse di studio riservate a soggetti vittime dell'usura e/o a figli di vittime dell'usura;
• Borse di studio riservate a soggetti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
• Borse di studio riservate a soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.
o Altri contributi:
• Contributi per la mobilità internazionale incoming;
• Integrazione per laureati (premio di laurea).
Servizi
o Servizio abitativo: posto letto presso una Residenza Universitaria dell’Ente o quota monetaria (“contributo alloggio”) per chi risiede a titolo oneroso, in una privata abitazione. Solamente gli idonei al servizio abitativo, assegnatari di borsa di studio, che dovessero risultare esclusi dal posto letto, per indisponibilità di posti disponibili, potranno ottenere il “contributo alloggio” presentando entro i termini e nelle modalità previste dal bando, la “Dichiarazione di locazione”.
o Servizio di ristorazione.
Generalità del concorso
Art. 1
Normativa di riferimento
Il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio per l’A.A. 2023/2024, è stato redatto tenendo conto dell’offerta formativa A.A. 2023/24 delle istituzioni universitarie afferenti l’ERSU Catania, di cui alla tab. 1 in appendice, e ai sensi della seguente normativa:
• Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 21 non abrogato
• L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”
• D.M. n. 509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede: corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione e dottorato di ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari
• Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma dei conservatori musicali”
• D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari
• L. R. n. 20 del 25 novembre 2002 e ss.mm.ii. sul diritto allo studio universitario in Sicilia
• L.R. n. 10 del 20 giugno 2019 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”
• Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equitàe il consolidamento dei conti pubblici
• D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 recante disposizioni in materia di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
• D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimentodelle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014
• D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 avente per oggetto “Formazione iniziale e tirocinio e
inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria”
• Decreto Interministeriale n. 798 del 11 ottobre 2017 “Decreto fabbisogni finanziari regionale”
• Decreto Ministeriale n. 157 del 12 febbraio 2021 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio A.A. 2021/2022”;
• Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
• Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di ap- prendimento in ambito scolastico”
• D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà”;
• Decreto Direttoriale n. 203 del 23 febbraio 2023, con cui, ai sensi dell’art.3, comma 10,del d.m. n.1320/2021, sono stati aggiornati gli importi minimi delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore per l’anno accademico 2023/2024
• Decreto Direttoriale n. 204 del 23 febbraio 2023, con cui, ai sensi dell’art.4, comma 2, del d.m. n.1320/2021 sono stati aggiornati i valori patrimoniali pari a +8,1%
• Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2023, n. 115, relativo alla definizione dell’elenco dei Paesi da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo, per l’anno accademico 2023/2024;
Art. 2
Finalità
Il presente bando fissa le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da erogare in forma di borse di studio, di servizi e di contributi economici per l’anno accademico 2023/24.
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• risorse proprie dell’Ente;
• quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MUR;
• risorse addizionali, nell’ambito del PNRR, da parte dell’UE – Iniziativa Next Generation EU,
investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università” della Missione 4 componente 1;
• eventuali altre risorse assegnate all'Ente.
L’ERSU si riserva di erogare quanto sopra in base ai fondi assegnati e disponibili.
Le percentuali di finanziamenti da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi economici sono riportati nella tab. 2 in appendice.
Per gli iscritti al primo anno saranno accantonate per l’attribuzione delle borse 1/3 delle somme.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, la somma restante (2/3) verrà proporzionalmente distribuita fra tutte le classi di laurea ed all’interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.
A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di xxxxx.Xx bando di concorso
è consultabile sul sito dell'Ente: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Art. 3
Modalità di partecipazione e scadenze
Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici a.a. 2023/2024 dovranno eseguire la seguente procedura:
1. Accedere all’applicazione internet “Portale studenti ERSU” disponibile sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx, come di seguito indicato:
a. gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la residenza in Italia, accedono all’area riservata con SPID o CIE;
b. gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
c. gli studenti minorenni accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
2. selezionare la voce “Richieste” del “Portale studenti ERSU”;
3. inserire una nuova richiesta “Richiesta benefici AA 2023/24”;
4. inserire le informazioni negli appositi form della procedura;
5. confermare i dati inseriti;
6. validare la richiesta con codice OTP (solo per coloro che accedono con codice fiscale e password);
Scadenza per la compilazione online della richiesta benefici (autocertificazione) e per la validazione della stessa (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP:
entro le ore 14:00 del 10 Agosto 2023
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 10 agosto 2023
Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedirela domanda) con le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso
Link per accedere, dal sito istituzionale dell’ERSU di Catania, direttamente alla pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx/XXXX0/Xxxxxxxx/XXX?xxxxxxxxxxx0x0
La richiesta benefici, ai fini concorsuali, deve essere regolarizzata entro le ore 14:00 (ora italiana) del 31/12/2023.
I richiedenti benefici devono caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile nell’apposita sottosezione denominata “Fascicolo” all’uopo creata nella homepage dei servizi “ersuonline” del portale studenti, la copia del documento d’identità (limitatamente a chi non ha effettuato accesso al portale con SPID) e l’eventuale documentazione aggiuntiva (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l’accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall’Ente.
Esempio:
o copia fronte/retro del documento d’identità (solamente chi non ha effettuato accesso con SPID);
o copia del permesso di soggiorno (per gli studenti internazionali)
o copia della documentazione attestante l’invalidità (per chi richiede benefici riservati);
o copia della sentenza di separazione/divorzio (per gli studenti con genitori separati/divorziati);
o copia documentazione attestante la situazione reddituale/patrimoniale per ISEE parificato (per gli studenti con nucleo familiare all’estero);
o altro (specificare).
I suddetti documenti, se già in possesso dell’Ente (ovvero, se sono stati caricati, lo scorso anno, nell’apposita sezione “Fascicolo” dell’area riservata del portale studenti) e sono ancora in corso di validità, saranno ritenuti validi ai fini della regolarizzazione della ri- chiesta benefici a.a. 2023/2024.
Si raccomanda di tenere il “fascicolo” sempre aggiornato e, se i documenti sono scaduti, caricare immediatamente la nuova documentazione indispensabile per regolarizzare la richiesta benefici a.a. 2023/2024.
Coloro i quali accedono al portale studenti con SPID o CIE, se non hanno obbligo di presentare documentazione aggiuntiva valida ai fini concorsuali, non dovranno regolarizzare la richiesta benefici. Essendo stati identificati con SPID, infatti, non avranno l’obbligo di caricare il documento d’identità nel “Fascicolo” dell’area riservata del portale studenti.
Per regolarizzare la richiesta benefici, i richiedenti a.a. 2023/2024 dovranno eseguire la seguente procedura:
a) Accedere all’applicazione internet “Portale studenti ERSU” disponibile sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx,;
b) compilare il form relativo all’acquisizione dei dati relativi alla singola documentazione aggiuntiva (ad esempio, per il documento d’identità, è necessario indicare data di rilascio, data di scadenza, comune che ha rilasciato il documento, ecc…);
c) scannerizzare ogni documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB, (es. copia
fronte/retro del documento d’identità, certificazione che attesti invalidità, ecc…);
d) caricare (upload) il suddetto file pdf.
Ripetere la procedura per ogni documento scannerizzato (file pdf).
LA RICHIESTA BENEFICI NON REGOLARIZZATA RIMARRA' SOSPESA. ESSA DOVRA' ESSERE REGOLARIZZATA, A PENA ESCLUSIONE DAL CONCORSO,
entro le ore 14:00 del 31 dicembre 2023
Ricapitolando:
- l'applicazione per la compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 10 agosto 2023;
- l’applicazione per la regolarizzazione della richiesta benefici sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 31 dicembre 2023.
Al termine della procedura online di compilazione/validazione della richiesta benefici, l’interessato potrà scaricare la ricevuta di avvenuta protocollazione della stessa direttamente dall’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente.
ATTENZIONE: | |
Gli studenti internazionali che intendono far valere il proprio ISEE parificato per la pubblicazione delle graduatorie, lo dovranno caricare nel “Fascicolo” entro le ore 14:00 del 19 settembre 2023 (scadenza termini presentazione modulo di rettifica/integrazione dati). In assenza di ISEE parificato entro tale data, gli stessi saranno sospesi e posti in coda alle graduatorie, limitatamente al servizio abitativo. Ai fini delle assegnazioni delle borse di studio potranno produrre comunque l’ISEE parificato entro il 31 dicembre 2023. Le graduatorie con le assegnazioni delle borse di studio terranno conto della regolarizzazione entro tale data. | |
ATTENTION: | |
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in entrata” della domanda di borsa di studio presentata presso altri Enti per il diritto allo studio, dovrà inoltrare istanza all’Ente di appartenenza che dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, la domanda e la documentazione a corredo entro il 22 settembre 2023, a pena di esclusione, con oggetto “Trasferimento richiesta benefici A.A. 2023/2024”, a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro il 10 agosto 2023, fatta eccezione per i corsi di laurea per i quali è prevista una graduatoria nazionale.
Qualora la richiesta di trasferimento in entrata dovesse pervenire successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo, questo beneficio non potrà essere concesso.
L’Ente declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data su indicata.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in uscita” della domanda di borsa di studio presentata all’ERSU Catania, dovrà inoltrare istanza all’ERSU Catania utilizzando apposita applicazione online disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti.
L’ERSU di Catania provvederà d’ufficio alla trasmissione della stessa presso l’Ente di
destinazione declinando ogni responsabilità nel caso in cui non dovesse essere accolta.
International students who intend to apply their ISEE parificato (ISEEUP) for the publication of the rankings, must upload it to the "Fascicolo" section by 19 september 2023 at 2:00 pm (deadline for submitting the data correction / integration form).
In the absence of an ISEE parificato (ISEEUP) by that date, they will be suspended and placed at the end of the rankings, this is limited to the housing service.
For the purposes of the assignments of the scholarships, they will still be able to produce the ISEE parificato (ISEEUP) by 31 December 2023. The rankings with the assignments of the scholarships will consider the “regolarizzazione” (updating/uploading/modification of the documents) by that date.
Tutti i soggetti partecipanti al concorso sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domandarelativamente alla propria carriera universitaria, situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, modifica o cessazione del contratto di locazione, ecc.
Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).
Art. 4
Documentazione richiesta ed eventuale aggiuntiva
I richiedenti benefici sono tenuti a caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile in un'apposita sottosezione denominata “DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA”/FASCICOLO all’uopo creata nella homepage dei servizi del portale studenti, la documentazione aggiuntiva (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l’accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall’Ente.
Alcune categorie di studenti, affinché la richiesta di benefici sia ritenuta valida aifini concorsuali, sono tenuti a caricare (upload) la seguente documentazione aggiuntiva:
a) Persone con disabilità - Certificazione medica, rilasciata dall’amministrazione pubblica competente, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità grave di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o il disturbo specifico dell’apprendimento di cui alla Legge n.170/2010;
b) Soggetti stranieri extracomunitari - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo) ed eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;
c) Soggetti stranieri provenienti da paesi poveri (D.M. n. 115/2023) - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo) e Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
d) Apolidi - Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;
e) Rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale - Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno;
f) Xxxxxxxx stranieri figli di emigrati siciliani all'estero - Certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine ed eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;
g) Orfani di vittime del lavoro - Attestazione rilasciata dall’INAIL;
h) Orfani per motivi di mafia - Attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
i) Vittime dell’usura o figli di vittime dell’usura - Documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
j) Orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, ospiti o ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private - Documentazione rilasciata dalla struttura competente.
I documenti prodotti dagli stranieri, rilasciati dalle competenti autorità del Paese e redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I suddetti documenti, se già in possesso dell’Ente (ovvero, se sono stati caricati, lo scorso anno, nell’apposita sezione “Fascicolo” dell’area riservata del portale studenti) e sono ancora in corso di validità, saranno ritenuti validi ai fini della regolarizzazione della richiesta benefici a.a. 2023/2024.
Si raccomanda di tenere il “fascicolo” sempre aggiornato e, se i documenti sono scaduti, caricare immediatamente la nuova documentazione indispensabile per regolarizzare la richiesta benefici a.a. 2023/2024.
Art. 5
Incompatibilità
Le Borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite per l'anno accademico 2023/2024. I soggetti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare di altre borse o che dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l’importo della borsa dell’ERSU e l’importo dell’altra borsa o dell’importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l’importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie. Il servizio abitativo erogato dall’ERSU è incompatibile con medesimo servizio eventualmente
concesso da altri Enti pubblici (es. INPS) o privati.
I soggetti assegnatari di servizio abitativo erogato da altri Enti pubblici o privati, possono comunque acquisire lo status di “fuori sede” ma non avranno diritto, se assegnatari di borsa di studio, all’eventuale quota monetaria integrativa alla borsa di studio relativa al suddetto servizio.
Solamente gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 3 comma 2 del DM 1047/2017, sono compatibili con le borse di studio.
Art. 6
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che sono iscritti o che intendono iscriversi per l’A.A. 2023/24 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Catania (vedasi elenco tab. 1) per le seguenti tipologie di corso:
a) corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale, in possesso dei requisiti economici e di merito specificati negli articoli 8 e 9;
b) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell’art. 4 del D.L.
03/07/98 n. 210) purché non retribuiti;
c) corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti;
d) corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale a condizione
che abbiano acquisito il titolo di diploma di scuola media superiore.
Gli studenti che hanno effettuato una rinuncia agli studi, o che sono decaduti dagli studi, possono partecipare al concorso purché risultino in regola con le tasse all’istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all’Ente per il diritto allo studio di riferimento le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, posto letto, pasti) dell’anno accademico in questione.
In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo possono partecipare al concorso:
• studenti laureandi che contano di laurearsi entro aprile 2024 nella sessione relativa all’anno
accademico 2022/23 e non intendono iscriversi nell’a.a. 2023/24
a. agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l’A.A. 2023/24 al 1° anno FC; per l’attribuzione dell’anno di corso, vale quanto riportato nel successivo art. 9 del bando;
b. perdono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio per l’A.A. 2023/24 coloro che conseguono la laurea entro l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2022/23, ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto fino al conseguimento della laurea e l’accesso ai servizi ristorazione, a tariffa agevolata sulla base delle condizioni economiche, fino al momento della laurea.
• studenti non ancora laureati alla triennale ed iscritti con riserva al primo anno magistrale biennale
c. agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, conseguita la laurea triennale, si iscriveranno per l’a.a. 2023/24 al primo anno della magistrale biennale, secondo quanto disciplinato negli art. 9, 17;
d. perdono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio per l’A.A. 2023/24 coloro i quali non conseguono la laurea triennale entro l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2022/23, ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto (con pagamento anticipato della retta secondo fascia e secondo quanto previsto dal successivo articolo 33) e l’accesso ai servizi ristorazione, a tariffa agevolata sulla base delle condizioni economiche.
I richiedenti benefici, laureandi, che hanno conseguito la laurea entro l’ultima sessione relativa all’a.a. 2022/23 e che successivamente intendono proseguire gli studi e si iscrivono per l’a.a. 2023/24 al primo anno della laurea magistrale biennale, potranno rettificare la loro richiesta benefici (limitatamente alle informazioni relative alla carriera, da 1° anno fuori corso laurea triennale a 1° anno laurea magistrale biennale, con posizione in coda alla graduatoria di rispettiva pertinenza) entro l’ultima sessione relativa all’a.a. 2022/23 (comunicare iscrizione a.a. 2023/24 al 1° anno magistrale biennale inviando email a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx).
I richiedenti benefici non ancora laureati alla triennale e iscritti con riserva al primo anno della magistrale biennale, che non hanno conseguito la laurea entro aprile 2024 nella sessione relativa all’a.a. 2022/2023 e che, conseguentemente, rinnovano l’iscrizione al 1° anno fuori corso della laurea triennale, potranno rettificare la loro richiesta benefici (limitatamente alle informazioni relative alla carriera, da 1° anno laurea magistrale a 1° anno fuori corso laurea triennale, con posizione in coda alla graduatoria di rispettiva pertinenza) entro l’ultima sessione relativa all’a.a. 2022/23 (comunicare iscrizione a.a. 2023/24 al 1° anno fc triennale inviando email a protocollo @xxxxxxxxxxx.xx).
Per gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei “Percorsi formativi” previsti dal D.M. n.616/2017, purché in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
Art. 7
Durata di concessione dei benefici
I benefici saranno concessi, a condizione che ricorrano i requisiti economici e di merito previsti, per i periodi sotto indicati:
ϒ Per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell’Alta Formazione Musicale) la durata di concessione dei benefici, a partire dall’anno accademico di immatricolazione, è di sette semestri per i corsi di laurea triennale di cinque semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
o nove semestri se la durata del corso è di 4 anni
o undici semestri se la durata del corso è di 5 anni
o tredici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
In generale equivalente al primo semestre del 1° anno fuori corso per tutti i benefici con diritto all'erogazione, per il 1°FC, ad un importo monetario dimezzato (1 semestre).
Limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore trimestre.
ϒ Per gli studenti con disabilità di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui al D.M. 9 aprile 2001 o con disturbi dell’apprendimento di cui alla Legge n°170/2010, la durata di concessione dei benefici, a partire dall’anno accademico di immatricolazione, è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di:
o undici semestri se la durata del corso è di 4 anni
o tredici semestri se la durata del corso è di 5 anni
o quindici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
In generale equivalente al primo anno fuori corso più il primo semestre del 2° anno fuori corso per tutti i benefici (incluse le residenze universitarie) con diritto all'erogazione, per il 2° FC, ad un importo monetario dimezzato (un semestre).
Limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore trimestre.
ϒ Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione del nuovo ordinamento, la durata di concessione dei benefici è quella prevista dall’ordinamento didattico (non è previsto il 1° fc).
Art. 8
Requisiti economico-patrimoniali
Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente sono individuate, rispettivamente, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), i cui limiti massimi sono riportati nella tab.6) in appendice, ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, D.Lgs. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità, priva di omissioni/difformità, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Coloro i quali si avvalgono per la richiesta benefici di Attestazione ISEE recante l'annotazione delle difformità, dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (vedi tab.16 in appendice).
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Xxxxx gli studenti per i quali ilvalore ISEE e/o ISPE superi i limiti riportati nella tab.6 in appendice.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini del calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere presentata all’INPS,in via esclusivamente telematica (collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xx o mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
L’attestazione ISEE è rilasciata senza oneri per lo studente.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF validi), rilasciata dal CAF, attestante l’avvenuta presentazione della DSU, ai finidel rilascio dell’attestazione ISEE. Successivamente dovranno comunicare all’Ente, entro e non oltre il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l’esclusione dal concorso, il protocollo DSU dell’Attestazione ISEE rilasciata.
Lo studente che avrà compilato la domanda online indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare le informazioni durante il periodo di presentazione delle richieste di rettifica/integrazione, sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.
Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.
Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare ISEE corrente qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare.
I nuovi valori ISEE e ISPE dovranno risultare inferiori ai limiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso.
Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (alcune indicazioni sono riportate in appendice al bando).
Lo studente internazionale è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il
patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente internazionale è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Lo studente internazionale residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell’ISEE parificato, non siano ancora in
possesso dello stesso, all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta online il solo codice fiscale del dichiarante ma dovranno comunque comunicare all’Ente, entro e non oltre il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l’esclusione dal concorso, i valori ISEE/ISPE parificato.
ATTENZIONE: | |
Gli studenti internazionali che intendono far valere il proprio ISEE parificato per la pubblicazione delle graduatorie, lo dovranno caricare nel “Fascicolo” entro le ore 14:00 del 22 settembre 2023 (scadenza termini presentazione modulo di rettifica/integrazione dati). In assenza di ISEE parificato entro tale data, gli stessi saranno sospesi e posti in coda alle graduatorie, limitatamente al servizio abitativo. Ai fini delle assegnazioni delle borse di studio potranno produrre comunque l’ISEE parificato entro il 31 dicembre 2023. Le graduatorie con le assegnazioni delle borse di studio terranno conto della regolarizzazione entro tale data. |
Art. 9
Requisiti di merito
Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, i soggetti partecipanti al concorso saranno valutati a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.
a. Iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale o magistrale a ciclo
unico, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito saranno valutati ex post, vale a dire all’atto di erogazione del saldo della borsa di studio, secondo quanto descritto all’art. 24 e riassunto nella tabella 4 in appendice.
b. Iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di
merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.
c. Iscritti ad anni successivi al primo in possesso dei requisiti di merito
Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della presentazione della domanda, dovranno
essere in possesso di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari). Tali crediti vanno
acquisiti entro il 10 agosto 2023, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 e riassunto nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 in appendice.
I soggetti partecipanti al concorso, nella richiesta online, dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito di merito, specificando il numero complessivo di CFU (conseguiti, convalidati) registrati sul piano di studi alla data del 10 agosto 2023.
Consulta le LINEE GUIDA per la corretta determinazione del merito in appendice al bando. (Tab.3)
Per i soggetti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per coloro che effettueranno per l’A.A. 2023/24 il passaggio di istituzione universitaria di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici, il corso di laurea da cui proviene.
d. Studenti e studentesse in possesso della laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e ammessi al quarto anno
Essi possono usufruire dei benefici per due anni più l’ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni), oppure usufruire dei benefici per tre anni più l’ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni), a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea magistrale biennale. Potranno usufruire del semestre aggiuntivo a condizione che non ne abbiano già usufruito nella laurea triennale.
Durante la procedura online dovranno indicare nella sezione “Condizione particolare” che si tratta
di “PROSECUZIONE LAUREA”.
I soggetti partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate con i criteri stabiliti al successivo art. 19.
Ai fini del merito, gli studenti e le studentesse che accedono al quarto anno saranno valutati secondo quanto previsto per gli iscritti al primo anno; mentre coloro i quali accedono al quinto anno e successivi secondo quanto previsto per gli iscritti ad anni successivi al primo.
e. Bonus
Qualora i soggetti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato con le seguenti modalità:
• Fino a 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
• Fino a 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
• Fino a 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
Es. Al 2° anno lo studente ha utilizzato 3 punti bonus dei 5 a disposizione; nella rimanente carriera potrà utilizzare solo e soltanto i 2 punti rimasti
Gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alle tabelle 5.1 e 5.2 possono utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbiano mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non hausufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).
Es. uno studente che, alla triennale al 3° anno, ha utilizzato 8 punti bonus, nella rimanente carriera (laurea biennale magistrale), qualora non avesse utilizzato i 4 punti rimanenti al fuori corso, potrà usufruire del bonus di 4 punti al 2° anno e all’eventuale fuori corso della biennale.
Il bonus non può essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato.
f. Persone con disabilità in condizioni di gravità, di cui all'art.3 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 o con disturbi specifici dell’apprendimento, di cui alla L. 170/2010
Per le persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o affette da disturbi specifici dell’apprendimento, di cui alla L. 170/2010, al fine di tenere conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, il requisito di merito è ridotto del 40%.
Per concorrere alla Borsa di Studio, gli iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato entro il 10 agosto 2023 il numero dei CFU riportati nelle tabelle 5.2 o 5.4 in appendice.
Per i soggetti iscritti al primo anno, i requisiti di merito saranno valutati ex post secondo quanto riassunto nella tabella 4 in appendice.
La borsa di studio è assegnata alle persone con disabilità secondo quanto previsto dall'art 6; il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore semestre.
Qualora gli studenti, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” (pari al 40% in meno rispetto a quelli indicati al punto e) maturato con leseguenti modalità:
• fino a 3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
• fino a 7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
• fino a 9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
Il bonus non può essere utilizzato dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.
Art. 10
Motivi di esclusione
Xxxxxxx esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso contemporaneamente dei requisiti economici e di merito previsti:
1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono benefici, ossia:
a. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso del diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari);
b. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso di laurea di primo livello;
c. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di una laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico;
d. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea di primo livello o magistrale o laurea specialistica;
e. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea vecchio ordinamento (DM 509/99);
2. si iscrivono a tempo parziale e/o per frequentare corsi singoli;
3. si iscrivono o si sono iscritti per abbreviazione corso nell’anno accademico di riferimento del bando benefici;
4. non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patrimoniali previsti dal bando;
5. hanno già beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno di corso;
6. hanno inviato la domanda on-line in difformità (modalità e tempi) a quanto disciplinato agli artt. 3 e 4 e/o contenente dati falsi e/o errati;
7. non hanno validato con OTP la richiesta benefici;
8. non hanno regolarizzato la richiesta benefici entro i termini previsti (caricamento upload del documento d’identità e della documentazione aggiuntiva;
9. non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d’ufficio e riportate nella pagina personale dello studente;
10. hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità. ecc…) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi tabella 16 in appendice);
11. risultano morosi, ossia, coloro i quali sono stati oggetto di revoca benefici per anni accademici precedenti e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri benefici monetari e non);
12. sono incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della fruizione del servizio mensa;
13. risultano beneficiari di borsa di studio o di analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre amministrazioni pubbliche.
14. si iscrivono presso le istituzioni universitarie in data successiva al 30 marzo 2024.
15. non hanno dichiarato il proprio codice IBAN entro i dodici mesi successivi alla data di chiusura
prevista per la partecipazione al presente Bando (31 luglio 2023).
Art. 11
Trattamento dati
Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta benefici (autocertificazione), gli studenti consultano l’informativa sulla privacy, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679.
Con la sottoscrizione della stessa, gli studenti e le studentesse dichiarano di avere letto il contenuto, ed in particolare che:
• i dati personali forniti, nonché quelli contenuti nella documentazione eventualmente prodotta, saranno trattati, senza il loro consenso espresso, per le finalità istituzionali (attività connesse alla gestione del concorso per l’attribuzione delle borse, altri contributi eservizi per il diritto allo studio universitario, riconducibili inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di rilevazione statistica;
• le categorie particolari di dati personali (informazioni che ”…rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una personafisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale dellapersona fisica”) eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate;
• il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal concorso.
I dati personali non saranno diffusi; nelle graduatorie, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di pratica della domanda presentata (ID Web).
Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda dei benefici.
Art. 12
Accertamenti
In base alla L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, l’ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente.
L’ERSU potrà richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:
• dell’Agenzia delle Entrate
• dei Comuni
• dell'INPS
• dell'Università di Catania e delle altre Istituzioni Universitarie
• della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana dei Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
• dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono
all’estero;
ed inoltre:
• dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
• del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
• del sistema informativo dell'INPS.
Si provvederà, inoltre, ad inviare all’INPS gli elenchi degli assegnatari di borsa di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal decreto 8 marzo 2013 relativo alla “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE".
Art. 13
Revoca dei benefici
Xxxxxxx revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse ricadenti nei seguenti casi:
✓ non siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2023/24 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 6) entro la data del 30/03/2024, salvo eccezioni previste dall’istituzione universitaria dove lo studente dovrebbe risultare iscritto (come da richiesta benefici);
✓ si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2023/24;
✓ rinuncino agli studi nel corso dell’anno accademico 2023/24 in data anteriore al 18 Aprile 2024 (compreso gli studenti di 1° anno, anche se hanno raggiunto il requisito minimo di merito);
✓ abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti dal bando;
✓ non abbiano il merito previsto dalle tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4;
✓ non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini
dell’assegnazione dei benefici;
✓ studenti del 1° anno che entro le date indicate nella tabella 4 non abbiano conseguito i crediti previsti;
✓ siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2023/24 previste all’art. 5, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
✓ si laureino entro l’ultima sessione relativa all’A.A. 2022/23, fatto salvo quanto previsto per i laureandi all’art.6;
✓ vengano meno all’invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
✓ si trovino nelle ipotesi indicate all’art.10, sopravvenute o delle quali l’ERSU venga a conoscenza successivamente.
✓ non regolarizzino, entro i termini previsti, la richiesta dei benefici.
✓ non sia presente, negli archivi INPS, alcuna attestazione ISEE o DSU dichiarata all’atto della
richiesta dei benefici.
Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, quota monetaria relativa a retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza) e, nei casi ricadenti nel successivo art. 14, saranno applicati i disposti di legge.
Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque dodici mesi dall’intimata revoca.
I pagamenti si dovranno effettuare tramite servizio PagoPA, collegandosi al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/ del sito istituzionale dell’Ente. Le eventuali spese per effettuare i pagamenti, sono a carico dello studente.
Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso l’Istituto cassiere dell'Ente.
Art. 14
False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni
I soggetti assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all’Autorità giudiziaria per l’eventuale sussistenza di reati di:
• falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
• truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).
In applicazione dell’art 10 del D.Lgs 29/03/2012 n°68, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, èsoggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.
Art. 15
Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti
Gli elenchi di tutti i soggetti partecipanti al concorso e le successive graduatorie saranno pubblicati, entro le date elencate nel “Promemoria”, sul sito istituzionale dell'ERSU di Catania e sulla pagina personale del portale studenti.
I soggetti partecipanti dovranno porre particolare attenzione alle note pubblicate negli elenchi accanto agli esiti provvisori di sospensione o di respingimento, sarà comunque cura dello studente, anche se definito nell’elenco idoneo, verificare il proprio status e se mancante o suscettibile di correzione intervenire nel tempo assegnato per le rettifiche.
L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso.
La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Catania e sulla pagina personale del portale studenti costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del 18/06/2009).
Art. 16
Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati
Eventuali rettifiche/integrazioni dai dati personali o delle dichiarazioni rese, potranno essere effettuate presentando online, tramite applicazione disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti, il “Modulo di rettifica/integrazione dati”
Per presentare il “Modulo di rettifica/integrazione”, i richiedenti benefici dovranno eseguirela seguente procedura:
1. Accedere all’applicazione internet “Portale studenti ERSU” disponibile sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. selezionare la voce “Richieste” del “Portale studenti ERSU”;
3. inserire una nuova richiesta “Rettifica/integrazione dati”;
4. inserire le informazioni da modificare negli appositi form della procedura;
5. confermare i dati inseriti;
6. validare la richiesta con codice OTP (solo per coloro che accedono con codice fiscale e password);
Attivazione procedura online per la compilazione del “Modulo di rettifica/integrazione dati”:
ore 9:00 del 09 settembre 2023
Scadenza procedura per la compilazione online del “Modulo di rettifica/integrazione dati” e per la validazione dello stesso (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID) con codice OTP
ore 14:00 del 19 settembre 2023
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore13:00 del 19 settembre 2023.
Nei casi di differimento della data di pubblicazione degli elenchi dei partecipanti, il periodo di presentazione del “Modulo di rettifiche/integrazioni dati” è fissato in 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli stessi.
Per le attestazioni ISEE recante l'annotazione delle omissioni o difformità vedere tabella 16 in appendice.
Art. 17
Graduatorie
L’esito del concorso è definito attraverso la pubblicazione delle seguenti tipologie di graduatorie, in ordine cronologico:
a. Graduatorie;
b. Graduatorie con designazione assegnatari;
c. Graduatorie assestate.
a. Graduatorie
Le Graduatorie sono compilate dopo la chiusura dei termini del concorso.
All’esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:
1. Idonei – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9;
2. Respinti – gli esclusi dal concorso rientranti nelle casistiche di cui all’art. 10;
3. Idonei sospesi - idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l’idoneità, né l’esclusione dal concorso.
b. Graduatorie con designazione assegnatari
In questa fase viene effettuato il riparto dei fondi disponibili per il concorso, con la conseguente designazione degli assegnatari.
All’esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:
1. Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
3. Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all’art. 10;
4. Idonei sospesi – idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali,ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l’idoneità, né l’esclusione dal concorso.
c. Graduatorie assestate
Le graduatorie assestate sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai punti precedenti. All’esito di questa elaborazione gli studenti possono risultare:
1. Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
3. Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all’art. 10.
Nelle graduatorie assestate non saranno presenti sospesi, ad eccezione degli studenti che hanno partecipato a programmi ERASMUS e per i quali ancora non è stata definita la registrazione degli
esami sostenuti.
Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli “elenchi dei
partecipanti” entro le date indicate nel “Promemoria”.
Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Catania sulla pagina personale del portale studenti si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.
Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.
La pubblicazione delle graduatorie e ogni altra eventuale comunicazione concorsuale sarà effettuata sulla base di procedure che garantiscano la tutela della riservatezza con riferimento ai dati sensibili, come previsto dalla legge. A tale scopo in sede di domanda è attribuito ad ogni studente un codice individuale (ID Web) per la verifica e la consultazione delle relative graduatorie. Nella pagina personale servizi ERSU del portale studenti viene inserita ogni eventuale variazione in ordine alla posizione concorsuale.
In presenza di errori, l’ERSU potrà procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte
debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive
Art. 18
Ricorsi avverso le graduatorie
Successivamente alla data di pubblicazione, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 19
Criteri di formulazione delle graduatorie
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• risorse proprie dell’Ente;
• quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MUR;
• risorse addizionali, nell’ambito del PNRR, da parte dell’UE – Iniziativa Next Generation EU,
investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università” della Missione 4 componente 1;
• eventuali altre risorse assegnate all’Ente.
Tali fondi saranno suddivisi in funzione della qualità degli utenti, nel modo di seguito indicato:
• 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
• 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
Le somme disponibili saranno ripartite tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l’A.A. 2023/24, assicurando per ogni anno di corso di laurea almeno una borsa.
Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:
• Per gli studenti di primo anno tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio,ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:
100*(1 – ISEE dichiarato/ISEE limite)
• Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie suddivise per scuola, corsi di studio e anni di corso, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE prevale l’età anagrafica in ordine crescente. Verrà utilizzata la seguente formula:
70*(n. cfu superati/n. cfu previsti) +28*(media aritmetica dei voti/30) +0.5*n. lodi
(max n. 4 lodi)
Per “cfu previsti” si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.
Nelle graduatorie il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell’idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.
Per il 4° anno dei corsi di prosecuzione laurea e per tutti i corsi per i quali non sarà possibile stabilire i parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti per gli studenti di primo anno.
Per alcune istituzioni universitarie (Istituto “Bellini” di Catania, Istituto “Bellini” di Caltanissetta, ABADIR) le graduatorie saranno accorpate per anno di corso, senza differenziazione di anno di corso.
Gli studenti assegnatari dei benefici potranno essere sospesi, sia in graduatoria che successivamente, per varie motivazioni che verranno riportate nelle note pubblicate nella pagina personale.
Agli studenti sospesi la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che avranno annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria degli assegnatari di posto letto.
PARTE SECONDA
Borse di studio
Art. 20
Criteri di distribuzione
In fase di distribuzione delle borse di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 19, si terrà conto della riserva di borse elencate nella tab.2, fermi restando i requisiti economici e di merito specificati agli artt. 8 e 9, così regolamentata:
✓ fino alla copertura dell’intera platea di persone in condizione di disabilità grave, di cui all’art 3 della L.104/92 o con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
✓ fino ad un massimo di n. 40 Borse di studio riservate a stranieri provenienti da paesi extracomunitari, di cui alla tabella 8 in appendice, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
✓ fino ad un massimo di n. 15 Borse di studio riservate a orfani di vittime del lavoro che alla data del 10.8.2023 siano in possesso della dichiarazione dell’INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro;
✓ fino ad un massimo di n. 3 Borse di studio riservate a stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che alla data del 10/08/2023 risultano residenti da almeno 5 anni all’estero con tutto il nucleo familiare;
✓ fino ad un massimo di n. 2 Borse di studio riservate a orfani vittime per motivi di mafia che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia;
✓ fino ad un massimo di n. 5 Borse di studio riservate a vittime dell'usura o a figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
✓ fino ad un massimo di n. 15 Borse di studio riservate a residenti, da almeno 5 anni alla data del 10.8.2023, nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
✓ fino ad un massimo di n.7 Borse di studio riservate a orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrino, con idonea documentazione, di essere ospiti o essere stati ospitati in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.
Le borse di studio riservate saranno assegnate, nei limiti previsti dalla tab.2 e delle risorse economiche disponibili, in base a graduatorie formulate come di seguito indicato:
• per gli studenti di primo anno, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE.A parità di punteggio, la
posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
• per gli studenti di anni successivi al primo, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola, corsi di studio e anno di corso, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
Art. 21
Criteri di determinazione degli importi
Gli importi delle borse di studio, nelle more dell’attuazione definitiva dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 68/2012, sono definiti dal D.M. 1320/2021 che dispone, agli importi attuali come da ultimo individuati dal MUR con D.D.G. 203 del 23 febbraio 2023 (euro 6.656,52 “studenti fuori sede”, euro 3.889,99 “studenti pendolari”, euro 2.682,77 “studenti in sede”), un incremento medio pari all’ 8,1% degli per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026) e, dunque, dall’anno accademico 2022/2023 sino all’anno accademico 2025/2026. Nello specifico:
- per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti” l’importo di euro 6.656,52;
- per gli studenti “pendolari” l’importo di euro 3.889,99;
• per gli studenti “in sede” l’importo di euro 2.682,77.
L’importo della borsa di studio (di seguito “BS”), così come sopra determinato dalla normativa vigente, è dato dalla somma della quota monetaria relativa alla borsa di studio (di seguito “bs”), della quota monetaria relativa al servizio abitativo (di seguito “sa”) e della quota monetaria relativa al servizio ristorativo (di seguito “sr”):
BS = bs + sa + sr
L’importo della borsa di studio è ridotto della quota monetaria relativa al servizio ristorativo.
L’importo della borsa di studio per gli studenti “fuori sede” è ridotto della quota monetaria relativa al servizio abitativo.
L’importo della quota monetaria relativa alla borsa di studio da erogare (bs), pertanto, è dato dall’importo complessivo della borsa di studio (BS) al netto delle trattenute delle somme corrispondenti al valore del servizio abitativo e del servizio ristorazione:
bs = BS - sa - sr Importo della borsa di studio in relazione al reddito
Con riferimento al combinato disposto dell’art. 3, comma 3, che introduce una maggiorazionedel 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell’art. 3, comma 8, che (ribadendo quanto già previsto dall’art. 9, comma 6, del D.P.C.M. del
09/04/2001) stabilisce che l’importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio, si riporta, di seguito, la tabella inserita nella Circolare Ministeriale esplicativa al D.M. 1320/2021, che specifica il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento.
Valore ISEE | Studente fuorisede o indipendente | Studente pendolare | Studente in sede |
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (fino a € 12.167,55) | Importo base incrementato del 15% € 7.655,00 | Importo base incrementato del 15% € 4.473,49 | Importo base incrementato del 15% € 3.085,19 |
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento (da € 12.167,56 ad € 16.223,41) | Importo base € 6.656,52 (100%) | Importo base € 3.889,99 (100%) | Importo base € 2.682,77 (100%) |
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (da € 16.223,42 a € 24.335,11) | Importo base gradualmente ridotto sino alla metà (minimo € 3.328,26) | Importo base gradualmente ridotto sino alla metà (minimo € 1.945,00) | Importo base gradualmente ridotto sino alla metà (minimo € 1.341,39) |
Incrementi e riduzioni
L’importo base della borsa di studio di cui alla tabella precedente, è:
a. incrementato del 15% nel caso in cui il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale alla metà dell’ISEE limite, come indicato nella prima riga della tabella sopra riportata;
b. incrementato del 40% agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;
c. incrementato del 20% alle studentesse iscritte ai CdL (corsi di laurea) in materie S.T.E.M.;
d. incrementato del 20% agli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM diversi;
e. ridotto del 50% agli iscritti al 1°fc (per tutte le borse di studio, incluse quelle riservate);
f. ridotto del 50% agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% iscritti al 2°fc;
g. ridotto del 50% agli studenti di primo anno che conseguono n.20 CFU entro il 30/11/2023 ma non hanno conseguito almeno n. 15 cfu entro il 10/08/2023;
h. ridotto d’ufficio delle somme corrispondenti al valore del servizio abitativo e del servizio ristorazione;
i. incrementato del 50% nel caso in cui l’assegnatario consegua la laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, cd. “premio laurea”. Tale incremento sarà riconosciuto solo in caso di esaurimento delle graduatorie degli idonei e di disponibilità di risorse economiche ulteriori rispetto alle borse di studio;
j. ridotto d’ufficio delle somme eventualmente dovute all’Ente a qualsiasi titolo (morosità pendenti,
danni, ecc.).
Gli incrementi e le riduzioni sono effettuati in automatico dall’Ente, procedendo alle eventuali verifiche con gli atenei/istituti AFAM.
Gli incrementi di cui sopra non sono cumulabili tra loro e conseguentemente verrà applicato l’incremento
contenente la percentuale maggiore di quelli eventualmente spettanti.
Nell’applicazione degli incrementi/riduzioni i singoli valori calcolati verranno sommati tra loro algebricamente.
La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alle tab. 9.1-9.2-9.3-9.4 in appendice al bando.
Art. 22
Status dei richiedenti benefici in base alla residenza
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, i richiedenti benefici sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:
a. “in sede”;
b. “pendolari”;
c. “fuori sede”.
In linea generale, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/2001, sono considerati:
a. “in sede”, i residenti nel comune o nell’area circostante la sede del corso di laurea
cui sono iscritti (vedi tabella 11 in appendice);
b. “pendolari”, i residenti in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato (vedi tabella 11 in appendice);
c. “fuori sede”, i residenti in un luogo distante dalla sede del corso di laurea frequentato e che per tale motivo alloggia presso una residenza universitaria gestita dall’ENTE, fino alla data di chiusura estiva delle stesse, prevista per il 29/07/2024, ad esclusione degli studenti che conseguono la laurea entro tale data, o dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato nell’art.23 nelle tabelle 11 e 12.
Per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui alle lettere a) b) e c) applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati comunque FUORI SEDE secondo quanto previsto dall’art. 13.3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Art. 23
Dichiarazione di locazione
Sono tenuti a presentare la Dichiarazione di locazione gli assegnatari e gli idonei non assegnatari di Borsa di Studio che vorranno acquisire lo status di “fuori sede”, con esclusione degli “in sede”, dei “pendolari” residenti nei comuni indicati nelle tab. 11 e 12 in appendice e
degli assegnatari di posto letto.
La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato o cointestato al soggetto richiedente benefici, regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2023 e il 31 ottobre 2024.
Per presentare la “Dichiarazione di locazione” i richiedenti benefici dovranno attivare la procedura di seguito:
1. Accedere all’applicazione internet “Portale studenti ERSU” disponibile sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx, come di seguito indicato:
a. gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la residenza in Italia, accedono all’area riservata con SPID o CIE;
b. gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
c. gli studenti minorenni accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
2. selezionare la voce “Richieste” del “Portale studenti ERSU”;
3. inserire una nuova richiesta “Dichiarazione di locazione”;
4. inserire le informazioni negli appositi form della procedura;
5. confermare i dati inseriti;
6. validare la richiesta con codice OTP (solo per coloro che accedono con codice fiscale e password);
Attivazione procedura online per la compilazione della “Dichiarazione di locazione”:
ore 9:00 del 28 ottobre 2023
Scadenza procedura per la compilazione online della “Dichiarazione di locazione” e per la validazione della stessa (limitatamente per coloro iquali non accedono con SPID) con codice OTP
ore 14:00 del 31 gennaio 2024
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 31 gennaio 2024.
Coloro i quali hanno presentato la Dichiarazione di locazione sono tenuti a comunicare all’ERSU qualsiasi modifica di contratto entro 15 giorni dalla variazione (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto) pena l’esclusione dalla quota aggiuntiva del beneficio.
Art. 24
Modalità di erogazione della borsa di studio
La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MUR la quota del Fondo Integrativo Statale (FIS), dell’Unione Europea l’Iniziativa Next Generation EU (risorse addizionali, nell’ambito del PNRR, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università” della Missione 4 componente 1), nonché delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità:
Erogazione prima rata (acconto)
Per gli assegnatari di primo anno, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio commisurata come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, entro il 31 dicembre 2023 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2023/24.
Per gli assegnatari degli anni successivi al primo, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio commisurata come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, entro il 31 dicembre 2023 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2023/24.
Agli assegnatari non “in sede” sarà attribuito temporaneamente lo status di “pendolare”, con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tab. 9).
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 23) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di “fuori sede” e quindi il diritto a ricevere il saldo secondo questo status.
Erogazione seconda rata (saldo)
Xxxx assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2024 e al conseguimento di un minimo di 20 (es. 15+5) crediti formativi entro il 30 Novembre 2024 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 9 aprile
2001).
Nel caso si acquisiscano solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2024 e non anche quelli richiesti entro il 10 agosto 2024 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti) gli assegnatari mantengono i benefici concessi (50% del valore spettante della borsa di studio (1^ rata), posto letto e pasti consumati).
Qualora gli assegnatari non abbiano acquisito nemmeno i 20 CFU entro il 30 Novembre 2024 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti), saranno revocati i benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di studio ricevuta, del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
Xxxx assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del rimanente 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2024 e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 Novembre 2024 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001) di cui alla tab.4.
Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2024, ma abbiano acquisito i 12 CFU entro il 30 Novembre 2024, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (50% del valore spettante della borsa di studio (1^ rata), posto letto e pasti consumati).
Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2024, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della borsa di studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
Agli assegnatari di primo anno iscritti ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, il saldo della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico.
Il periodo presunto per l’erogazione del saldo agli assegnatari di primo anno, compatibilmente
con le risorse economiche disponibili è il 31 dicembre 2024.
Xxxx assegnatari di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 compatibilmente con le risorse economiche disponibili il saldo verrà erogato entro il 30 Giugno 2024.
Xxxx assegnatari con disabilità di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 5.1, 5.2, 5.3e 5.4, compatibilmente con le risorse economiche disponibili il saldo, verrà erogato entro il 30 Giugno 2024.
I laureandi che si laureano entro l’ultima sessione dell’A.A. 2022/23, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.
I laureandi che non si laureano entro l’ultima sessione dell’A.A. 2022/23, saranno pagati solo dopo l’avvenuta iscrizione per l’anno accademico 2023/24 (vedi art. 6).
Art. 25
Modalità di pagamento
Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono:
• nell’accredito su conto corrente intestato o cointestato ai beneficiari;
• nell’accredito su carta prepagata con codice IBAN intestata o cointestata aibeneficiari.
Accertarsi che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l’accredito con bonifico delle somme previste dal bando di concorso (vedi anche Art.4). Non sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici.
Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a loro nome, dovranno darne tempestiva segnalazione scritta o con email all’Ente.
Xxxx assegnatari che devono regolarizzare la propria posizione viene sospeso il pagamento.
Saranno inoltre revocati d’ufficio i benefici a coloro i quali, entro 12 mesi dall’assegnazionedegli stessi, non comunicheranno all’Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.
Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale dei servizi
“ersuonline” del portale studenti.
Trascorsi dodici mesi dall’emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.
Art. 26
Rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio
Agli assegnatari e agli idonei non assegnatari di borsa di studio, il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio sarà effettuato d’ufficio.
In tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta esclusivamente per via informatica, tramite applicazione web predisposta sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx accedendo al portale studenti, di rimborso da parte dello studente entro il 31/12/2024 pena decadenza.
La sezione relativa al rimborso della tassa regionale è indicata, all’interno del portale studenti, con la denominazione “Casi particolari” ed è prevista per le fattispecie dei casi di:
• Studenti che hanno pagato erroneamente più volte la tassa regionale per lo stesso anno accademico e relativa ad iscrizioni in Atenei ubicati nel medesimo territorio regionale (l’iscrizione in due Atenei insistenti su due diversi territori regionali comporta correttamente il doppio versamento della tassa e non genera diritto al rimborso);
• Studenti che hanno pagato la tassa regionale e non hanno formalizzato l’iscrizione per lo
specifico anno accademico per il quale si chiede il rimborso;
• Studentesse aventi lo specifico status di “ragazza-madre” (studentessa non coniugata e
non convivente con figlio minore non riconosciuto legalmente dall’altro genitore);
• Studenti diversamente abili (persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art.3 della
L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001) che abbiano erroneamente versato l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo studio;
Tale somma verrà erogata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, con apposito pagamento:
o entro il 31.12.2024, per gli assegnatari/idonei di primo anno;
o entro il 30.06.2024 per gli assegnatari/idonei di anni successivi al primo.
Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale del portale
studenti.
L'Ente non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sul rimborso della Tassa regionale. La pubblicazione nella pagina personale servizi “ersuonline” del portale studenti costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n. 69 del 18/06/2009).
La tassa regionale non sarà rimborsata a coloro i quali sono stati revocati i benefici o abbiano rinunciato agli studi.
La competenza dell’eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie
Art. 26 bis
Servizio PART TIME
L’Ente durante l’anno accademico 2023/24 si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria degli “Idonei” assegnando borse di studio per lo svolgimento di lavoro part-time, presso gli uffici dell’ERSU di Catania, per un massimo di 150 ore rivolte agli studenti dell’ultimo anno di corso.
In caso di scorrimento della graduatoria degli assegnatari di borsa, gli studenti che hanno beneficiato del part-time riceveranno solo la differenza tra l’importo della borsa di studio assegnata e l’importo ricevuto del compenso part-time.
Il compenso orario stabilito è di € 7,75 al netto (euro sette/settantacinque).
PARTE TERZA
Altri contributi economici
Art. 27
Altri contributi economici
Per “altri contributi economici” si intendono:
✓ contributi per la mobilità internazionale “incoming”
✓ integrazione per laureati (premio di laurea)
Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti richiedenti questi benefici dovranno produrre l’apposita documentazione per ciascun beneficio richiesto.
I contributi di cui al presente articolo sono compatibili con gli altri benefici erogati dall’Ente.
Essi saranno assegnati, nei limiti previsti nella tabella 2 e delle risorse economiche disponibili.
Art. 28
Contributo per la mobilità internazionale “incoming”
L’ERSU di Catania ha recepito quanto indicato dall’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale con le note prot.1119/GAB del 06.03.2020 e prot.1680 del 21.04.2020 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie dedicate all’integrazione delle borse di studio per la Mobilità Internazionale per l’A.A.2023/24. Per cui la procedura attuata fino all’A.A.2019/20 viene per il futuro totalmente assorbita e superata dall’intervento congiunto Regione Siciliana/INDIRE che ricomprende le posizioni degli studenti Xxxxxxx outgoing.
Pertanto così come indicato nelle citate note questo Ente si impegna a destinare le suddette somme, nei limiti delle disponibilità finanziarie, (pari al massimo al 4% delle risorse economiche assegnate al Bando) a supporto dell’accoglienza di studenti incoming dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e comunque da paesi extra-europei.
L’ERSU si riserva di definire, con successivo provvedimento, le modalità di partecipazione, i criteri di ammissione, importi, formulazione delle graduatorie e quant’altro utile per la completa definizione della procedura che non trova esplicazione nel presente articolo del Bando.
Art. 29
Integrazione per laureati “premio di laurea”
Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e nei limiti delle disponibilità finanziarie, sarà concesso ad integrazione alla borsa di studio il “premio di laurea”, riservato agli assegnatari di borsa di studio per l'A.A. 2023/24 che conseguono il titolo di laurea triennale, laurea magistrale biennale e laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Il contributo può essere concesso una sola volta nella carriera. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendono beneficiare di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale. Ovvero, gli studenti che non hanno già beneficiato di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale. Per presentare la richiesta del “premio di laurea”, è necessario eseguire la seguente procedura:
• accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale
xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
• compilare online la richiesta (i campi obbligatori del form) entro le ore 14:00 del 30 maggio 2025;
• confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali accedono con le credenziali username e password);
• validare i dati inseriti nella richiesta benefici, inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS (solamente per coloro i quali accedono con le credenziali username e password);
ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare indicato infase di registrazione al portale;
Scadenza per la compilazione online del modulo di richiesta e validazione della stessa con codice OTP:
entro le ore 14:00 del 30 MAGGIO 2025
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantiti fino alle ore 13:00 del 30 maggio 2025.
Gli importi del contributo per laureati sono indicati nella tabella 9 bis in appendice.
Il beneficio verrà erogato solo dopo l’accertamento, da parte dell’ufficio preposto, del titolo conseguito e ferma restando la disponibilità economica dell’Ente in base alla formulazione di una graduatoria. Per l’ottenimento del premio di laurea la graduatoria è formulata in ordine decrescente rispetto al voto di laurea conseguito e, a parità di punteggio, in ordine crescente rispetto al valore ISEE, punti 0,50 sono attribuiti alla lode. A parità dei parametri sopra indicati, si prendono in considerazione, rispettivamente, il valore ISPE e l’età anagrafica entrambi in ordine crescente.
PARTE QUARTA
Servizio abitativo
Le residenze universitarie dell’ERSU di Catania sono:
o “ Cittadella” - Xxx Xxxxx Xxxxxxx xx 000 - Xxxxxxx
o “ Centro” - Xxx X. Xxxxxxx xx 000 – Xxxxxxx
o “ Casa Xxxxxx” – Xxx Xxxxxxx xx 000 – Xxxxxxx
o “ Suore Cappuccine” – Via C. Forlanini n° 180 – Catania
o “ Verona” – Via Carrata ( angolo Via Oberdan ) – Catania
o “ Camplus College D’Xxxxxxx” – Xxx Xxxxxxxxxxx xx 000 – Xxxxxxx
o “ Gala” – xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx 0 - Xxxxxxx
o “X.Xxxxxxx” – via Generale di X.Xxxxxxx - Catania
o “ Giudecca” – Vicolo 3° e 4° di Via della Giudecca – Siracusa
o “ Casa Castillett” – Xxxxx Xxxxxxx xx 000 – Xxxxxx Xxxx
L’Ente, nel corso dell’A.A.2023/2024, cercherà di reperire attraverso manifestazioni d’interesse, locali idonei ad ospitare Residenze Universitarie realizzate nel rispetto delle norme antisismiche e/o adeguate sismicamente. In caso positivo sarà data ampia comunicazione e diffusione alla popolazione studentesca attraverso il sito istituzionale dell’Ente al fine di ampliare l’offerta del Servizio abitativo.
Art. 30
Caratteristiche del beneficio (Posti Letto e Rimborso Alloggio)
L’Ente offre la possibilità ai partecipanti al bando di concorso, ad esclusione degli studenti “in sede” di cui alle tab. 11 e 12 in appendice, degli studenti “pendolari”, di cui alle tab. 11 e
12 in appendice, di richiedere il servizio abitativo, nelle modalità di cui all’art. 3, contestualmente alla domanda di borsa di studio, oppure presentando il “Modulo di rettifica/integrazione dati”, nelle modalità e nei tempi indicati nell’art. 16.
Dopo la prima assegnazione e l’esaurimento della procedura di ridistribuzione previsto dall’art.36,che deve concludersi entro il 31 dicembre 2023, gli studenti che rimarranno idonei per il servizio abitativo e che avranno manifestato il proprio interesse al servizio avranno la possibilità di presentare la dichiarazione di locazione nei termini previsti dall’art.23 entro il 31 gennaio 2024. Tali studenti, se assegnatari di borsa di studio, avranno diritto anche alla quota monetaria relativa al servizio abitativo pari ad € 1.250,00 così come indicato nella tab. 9.
Gli assegnatari di borsa di studio che avranno richiesto il servizio abitativo, ma risulteranno idonei perché frequentanti sedi di corso prive di residenze universitarie non dovranno confermare il servizio abitativo con la manifestazione di interesse e avranno diritto alla quota integrativa del servizio abitativo se presenteranno regolare “Dichiarazione di locazione” nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 23.
Gli assegnatari di borsa di studio che non avranno presentato la manifestazione d'interesse o che non avranno accettato il posto letto anche per scorrimento, e che quindi risulteranno decaduti dal beneficio, non avranno diritto alla quota monetaria relativa al servizio abitativo, ma acquisiranno comunque lo status di “fuori sede” ai fini del servizio ristorazione, se presenteranno regolare “Dichiarazione di locazione” nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 23.
Gli studenti richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, che intendono rinunciare al servizio abitativo, dovranno inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine del 31 dicembre 2023.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie del servizio abitativo, gli assegnatari del servizio non potranno rinunciare al posto letto e optare per la consegna della dichiarazione di locazione (vedi anche art.23 del bando).
Art. 31
Criteri di distribuzione
I posti letto disponibili saranno suddivisi nel modo di seguito indicato:
• 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
• 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
La specifica dei posti letto è riportata nella tab. 15.
Art. 32
Fruizione del servizio abitativo - posto letto
Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell’accettazione e
fino al 29 luglio 2024, ad esclusione dei seguenti periodi:
o dal 21/12/2023 al 07/01/2024 (chiusura festività natalizie);
o dal 01/08/2024 al 28/09/2024 (chiusura estiva);
o periodo pasquale (da definire).
Al termine della chiusura estiva sarà consentito agli studenti il reingresso nelle strutture abitative solo in presenza di richiesta benefici (borsa di studio e posto letto) valida per l’anno accademico 2024/2025; quindi, in assenza di tale richiesta, la permanenza dello studente presso le strutture si riterrà conclusa alla data del 29/07/2024.
Gli assegnatari di posto letto nell'A.A. 2022/23, che dovessero risultare idonei, ma non assegnatari del posto letto nell'A.A. 2023/24, dovranno comunque lasciare il posto letto da loro occupato in una delle Residenze Universitarie, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto a pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall'ERSU.
I vincitori dovranno accettare incondizionatamente il “Regolamento delle Residenze Universitarie” vigente alla data di accettazione del posto letto, ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni. Gli studenti, che per l’A.A. 2023/24, presentano domanda all’ERSU di
Catania e risultano nelle graduatorie “assegnatari di posto letto” e che per motivi personali, rinunciano al posto letto, manterrannolo “status di fuori sede” a condizione che presentino regolare “dichiarazione di locazione” – entro il 31 dicembre 2023 (vedi art.23 del bando). Lo studente assegnatario di posto letto che per motivi personali, rinuncia al posto letto entro il 31 maggio 2024 sarà considerato con lo status di pendolare relativamente all’assegnazione della borsa di studio.
Lo studente assegnatario, che da accertamenti d’ufficio decade dal diritto acquisito, deve restituire all’ERSU il costo del posto letto per tutto il periodo di permanenza. Il valore del posto letto è di € 125,00 al mese.
“Foresteria dal 1° agosto al 25 settembre”
Fermo restante la disponibilità dei “posti letto” durante la chiusura estiva, lo studente assegnatario, dietro richiesta scritta, potrà ottenere il posto letto in regime di “Foresteria dal 1° agosto al 25 settembre”, a seguito del pagamento come disposto dal tariffario. L’assegnazione del “posto letto” avverrà in base all’ordine cronologico della presentazione della domanda ed al relativo pagamento. Il pagamento dovrà essere corrisposto per l’intero mese. Non verranno accettate richieste inferiori al mese o pagamenti frazionati.
STUDENTI LAUREATI Gli studenti assegnatari di posto letto che si laureano devono lasciare il posto letto entro 5 (cinque) giorni dalla data di laurea.
Gli studenti laureati assegnatari di alloggio per l’A.A. in corso, che per particolari motivi ne fanno richiesta, potranno soggiornare in regime di “Foresteria”, a seguito del pagamento come disposto dal tariffario.
“BUONO CASA”: l’ERSU di Catania si riserva, qualora nel corso dell’anno accademico, per motivi straordinari si imponesse l’esigenza di chiudere una o più residenze universitarie, con conseguente perdita del posto letto, di garantire allo studente assegnatario, un corrispettivo monetario definito “buono casa” di € 200,00 mensili, con tetto massimo di € 1.250,00.
Art. 33
Assegnazione del posto letto
I posti letto sono assegnati dall'Ufficio competente per ottimizzare l'utilizzo delle Residenze Universitarie, al fine di potere pienamente distribuire i posti letto messi a concorso.
L’ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una Residenza Universitaria all’altra pergiustificati motivi.
La preferenza della residenza universitaria espressa, in fase di partecipazione, è solo indicativa e nessuna pretesa di assegnazione residenza potrà essere avanzata da parte degli studenti.
Art. 34
Termini per l’accettazione del posto letto
Gli studenti di primo anno e anni successivi assegnatari di posto letto nella graduatoria 2023/24 devono roporre la scelta in una delle residenze indicate nel bando, tramite applicazione online pubblicata sul sito dell’Ente: xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale - tramite avviso sullo stesso sito
- verrà data comunicazione della data di inizio e fine delle procedure di prenotazione.
Si fa presente che gli studenti già assegnatari di posto letto (riconfermatari) per l’A.A. 2022/23 avranno diritto di prelazione, con la possibilità quindi di confermare o meno per l’A.A. 2023/24 il posto letto nella stanza occupata nell’anno precedente, nei limiti di disponibilità dei posti letto.
Nei giorni seguenti potranno scegliere il posto letto coloro che sono risultati assegnatari per la prima volta.
Nel caso in cui, dopo le scelte degli assegnatari, dovessero essere disponibili ulteriori posti letto,
l’ufficio Residenze procederà alla ridistribuzione dei posti rimanenti tra gli idonei.
Gli studenti assegnatari che hanno scelto il posto letto utilizzando la procedura online, ma che non si presenteranno per l’assegnazione dell’alloggio entro le date di scadenza comunicate, solo ed esclusivamente per giustificati e documentati motivi di salute, dovranno inviare i documenti giustificativi all’indirizzo di posta elettronica xx0@xxxxxxxxxxx.xx, a pena di decadenza del beneficio, entro 3 giorni dalla data di scadenza prevista per l’assegnazione dell’alloggio.
A seguito di valutazione positiva dell’istanza, agli studenti richiedenti, potrà essere assegnato un
posto letto se residuati al termine della procedura di assegnazione.
Con la pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo sul sito istituzionale dell'Ente, si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.
Lo studente assegnatario di posto letto, che risulta decaduto o rinunciatario agli studi, deve restituire all'ERSU la somma corrispondente ai giorni di permanenza, dalla data di assegnazione alla data dell'eventuale decadenza o rinuncia.
La rinuncia al posto letto deve essere presentata dallo studente per iscritto. La richiesta deve essere indirizzata all'ERSU di Catania: U.O.I e U.O.II.
Gli studenti che, pur avendo manifestato interesse per il posto letto, non rientreranno nell’assegnazione del beneficio per indisponibilità di posti, potranno usufruire del contributo alloggio solo se vincitori di borsa di studio con regolare dichiarazione di locazione presentata entro i termini e fermo restando la disponibilità dei fondi dell’Ente
Art. 35
Modalità di accettazione del posto letto
Per effettuare l'accettazione del posto letto è necessario eseguire la seguente procedura:
• accedere all’applicazione internet “Portale studenti ERSU” disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
• Accedere alla sezione “Richieste” del “Portale studenti ERSU”;
• inserire una nuova richiesta “Scelta posto letto”
• selezionare residenza e stanza tra le opzioni disponibili;
• confermare la scelta della stanza;
L’accettazione del posto letto inviata esclusivamente online, ai fini concorsuali deve
essere regolarizzata, come descritto di seguito.
Coloro che hanno effettuato la procedura online di scelta posto letto, la regolarizzano caricando:
1. una foto formato tessera personale dello studente con il viso in primo piano, all’interno del profilo personale del “Portale studenti ERSU”, qualora non caricata precedentemente.
2. all’interno del fascicolo personale del “Portale studenti ERSU”, alla voce “Documentazione Accettazione Posto Letto”, la documentazione aggiuntiva (un singolo file in formato pdf):
• certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richiedente (studente) non soffra di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
• ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta alloggio 2023/24 se dovuta (vedi succ. art 37);
• fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
• dichiarazione della presunta data di laurea (per gli studenti laureandi);
• originale e fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari;
Art. 36
Manifestazione di interesse al posto letto
Al fine di una piena e celere distribuzione dei posti letto messi a concorso, tutti gli studenti e le studentesse che sono risultati idonei non assegnatari nella graduatoria per “servizio abitativo”, dovranno manifestare il loro reale interesse all’assegnazione del posto letto, nella procedura cosiddetta di “ridistribuzione”.
I termini e la modalità per partecipare alla manifestazione di interesse saranno comunicati subito dopo la fine della assegnazione dei posti letto ai vincitori tramite avviso sul sito istituzionale rivolto a tutti dli studenti risultati idonei nella graduatoria per il servizio abitativo.
Per manifestare l’interesse al posto letto gli studenti devono:
• accedere all’applicazione internet “Portale studenti ERSU” disponibile sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
• accedere alla sezione “Richieste” del “Portale studenti ERSU”;
• inserire una nuova richiesta “Manifestazione di interesse al posto letto”
• confermare la manifestazione di interesse al posto letto;
• validare la richiesta con codice OTP (solo per coloro che accedono con codice fiscale e password);
L’elenco dei nuovi assegnatari di posto letto sarà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale, tramite il quale verrà data comunicazione della data di inizio e fine delle procedure di accettazione del posto letto, che avverrà con le medesime modalità di cui all’art. 35.
I criteri di redistribuzione dei posti letto assegnati tramite scorrimento sono i seguenti:
• per gli studenti e studentesse di primo anno che hanno manifestato interesse al servizio abitativo, sarà elaborata un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla basedell’ISEE (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età (vedi art. 19);
• per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo del nuovo ordinamento, sarà elaborata una graduatoria secondo i medesimi criteri di attribuzione dei posti letto, salvaguardando il numero dei posti letto previsti per ogni corso di Laurea.
Art. 37
Retta per la fruizione del posto letto
Non pagano la retta:
o i vincitori di Borsa di studio e di posto letto;
✓ gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
✓ gli idonei di borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al 1° fc, ai quali il servizio abitativo è esteso per un ulteriore semestre;
✓ gli idonei di borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l’a.a. 2023/24, in quanto laureandi, limitatamente al primo semestre
✓ persone con disabilità;
Pagano la retta:
“Servizio di foresteria”:
In presenza di eventuali posti letto risultati vacanti successivamente all’espletamento della procedura di assegnazione, questi potranno essere disponibili per assegnazione temporanee a tutti gli studenti dell’Ateneo di Catania che non hanno richiesto la borsa di studio;
Le tariffe relative alla fruizione dei posti letto in regime di foresteria sono riportate nel Regolamento della foresteria e pubblicato sul sito della trasparenza dell’ERSU di Catania ed è visionabile presso ERSU di Catania – Xxx Xxxxx x. 000, Xxxxxxx presso l’Unità Operativa 2 –
Nel caso in cui il ritardo del pagamento della retta si protragga oltre 5 (cinque) giorni dai termini stabiliti dal Regolamento della foresteria, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti.
Se il ritardo si protragga oltre i 30 (trenta) giorni, si procederà alla revoca dei benefici.
Per la fruizione del servizio di foresteria superiore a 60 giorni (anche non continuativi) è obbligatorio il pagamento di una cauzione € 150,00, da versare all’ERSU, al momento dell’ingresso, secondo le modalità che saranno indicate dall’Ente, specificando la seguente causale: “Cauzione servizio di foresteria”.
Si specifica che alla fine del servizio foresteria, una volta verificata l’assenza di danni di qualsiasi natura arrecati alla residenza universitaria di assegnazione, la cauzione sarà automaticamente restituita.
Art. 38
Esclusione o decadenza dal posto letto (PL)
Decadono dal servizio abitativo e, se assegnatari di borsa di studio, non hanno più diritto
all’eventuale quota aggiuntiva alla borsa di studio, gli assegnatari del servizio abitativo che:
• non accettano il posto letto (PL) e/o non si presentano per l’assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall’Ente;
• non presentano la manifestazione d’interesse al posto letto;
• omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
• conseguono la laurea;
• rinunciano formalmente al posto letto;
• violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell’Ente;
• si trasferiscono presso altro ateneo;
• omettono di comunicare entro 1 mese l’assenza per la loro partecipazione a programmi di
mobilità internazionale;
• non sono in regola con il pagamento della retta (vedi art. 37).
Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi sopra elencati dovrà pagare la retta come previsto dall’art.13, per il periodo per il quale ha usufruito del beneficio.
PARTE QUINTA
Servizi di ristorazione
Art. 39
Accesso al Servizio Ristorativo
I benefici relativi alla ristorazione, erogati agli studenti in conformità delle norme citate nella Parte Prima del presente Xxxxx, che si intendono integralmente richiamate, sono destinati agli studenti secondo quanto previsto dalle norme di seguito riportate, oltre a quanto stabilito nel D.P. n. 20 del 29/05/2018.
Possono usufruire dei servizi di ristorazione tutti gli studenti iscritti per l'A.A. 2023/24 all'Università degli Studi di Catania, all’Accademia delle Belle Arti di Catania, all’Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania, all’Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Caltanissetta, all’Accademia delle Belle Arti "ABADIR" di Sant’Agata Li Battiati (CT) operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Catania per le seguenti tipologie di corso:
a) Laurea triennale;
b) Laurea Magistrale Biennale;
c) Laurea Magistrale a ciclo unico;
d) Xxxxx di laurea magistrale a cui accedono con una laurea del vecchio ordinamento;
e) Corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/98 n.210);
f) Corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368);
g) Corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore e per i corsi di laurea magistrale biennale, mediante diploma di laurea triennale.
LAUREANDI e FUORI CORSO
Gli studenti dell’Università di Catania, delle Accademie e Istituti Musicali iscritti all’ultimo anno dei corsi di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati, ai fini della fruizione del servizio vengono distinti come di seguito:
1. Gli studenti che non si laureano entro l’ultima sessione relativa all’a.a. 2022/23 e si iscrivono fuori corso per l'A.A. 2023/24, dovranno rifare richiesta di accesso a mensa mediante autocertificazione e pagheranno il servizio secondo la fascia di appartenenza (Vedi tab. 14.2) fino ad un massimo di n°180 pasti;
2. Gli studenti che partecipano come “laureandi” e si laureano entro l’ultima sessione relativa
all’a.a. 2022/23 perdono il diritto all’utilizzo del servizio mensa il giorno della laurea.
Motivi di esclusione dal servizio mensa
Saranno dissociati dal sistema di accesso a mensa gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti:
a. non si iscrivono all’anno di corso per cui richiedono i benefici;
b. hanno inviato la domanda online priva di uno o più documenti richiesti o priva di firma autografa;
c. non hanno sanato, le irregolarità rilevate d’ufficio;
d. hanno autocertificato dati che risultino difformi a quanto dichiarato nei documenti allegati;
e. presentano ISEE non conforme a quanto stabilito all’art.8 del bando con “omissione e
difformità”.
f. hanno credito negativo sull’App. in uso all’Ente da oltre 15 giorni (resta impregiudicatala possibilità da parte dell’Ente del recupero delle somme).
Art. 40
Mense universitarie
Le mense universitarie in funzione per l’anno 2023/24 saranno le seguenti:
- “Cittadella” di Via Santa Sofia – Catania
- “Oberdan” di Xxx Xxxxxxx x. 000 – Xxxxxxx;
- “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx 00/00 – Xxxxxxx.
L’ERSU di Catania si riserva di comunicare agli studenti eventuali variazioni sul sito dell’ERSU.Gli importi del pasto sono stabili come da tabelle 13 e 14.
Art. 41
Attribuzione della fascia all’interno dell’App. in uso all’Ente
Gli studenti richiedenti borsa di studio possono accedere al servizio ristorativo, senza ulteriori richieste, tramite APP per smartphone denominata “ERSU Catania” e possono usufruire del servizio fino al 31 ottobre 2024, tranne i laureandi che vi possono accedere fino al conseguimento della laurea. Per usufruire del servizio basta scaricare l’APP “ERSU Catania” e accedere con SPID.
Gli studenti NON richiedenti borsa di studio accedono con la stessa modalità prima descritta, ma devono prima fare richiesta per il servizio di ristorazione tramite apposita procedura online, disponibile all’interno del “Portale studenti ERSU”, sezione “Richieste”.
N.B. L’ERSU si riserva di procedere a controlli a campione e mirati, anche da remoto,volti ad accertare il corretto utilizzo dell’APP “ERSU Catania”. In caso di riscontro positivo dei controlli, allo studente verrà inibito l’utilizzo dell’App di accesso alla mensa e avviato il procedimento di recupero delle somme per tutti i pasti consumati durante l’anno accademico, al prezzo minimo di € 6,00.
In particolare è stabilito:
1) Studenti che nelle graduatorie di Borsa di studio risultano vincitori o idonei: avranno attribuito la fascia mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo quanto previsto dalla tabella 13;
2) Studenti che hanno fatto richiesta di benefici e che nelle graduatorie risultano esclusi o sospesi a qualsiasi titolo:
avranno attribuito la fascia mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza, fino ad un numero massimo di pasti pari a 180.
Il superamento della citata soglia comporterà il pagamento del pasto per
l’interoimporto di € 6,00. (vedi tabella 14);
3) Studenti che non hanno partecipato al concorso:
fermo restando quando stabilito nella del.ra di CdA 17/11/2021 n.96 (vedi succ. punto 4), avranno accesso a mensa tramite l’App in uso all’Ente con l’attribuzione della fascia in base a quanto autocertificato sul reddito pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza, fino ad un numero massimo di pasti pari a 180.
Il superamento della citata soglia comporterà il pagamento del pasto per l’intero
mi porto di € 6,00. (vedi tabella 14).
4) Per quanto riguarda le altre categorie di Studenti si applicano le tariffe stabilite dalla delibera di CdA 17/11/2021 n.96, come di seguito indicato:
Studenti Universitari provenienti da altri Atenei € 6,00
Studenti laureati iscritti a nuovo corso di laurea € 6,00 Studenti iscritti a nuovo corso di laurea a seguito di rinuncia agli studi € 6,00 Master € 6,00
Dottorandi di ricerca € 3,50
Studenti Erasmus € 3,50
Studenti S.I.S.M. € 3,50
Xxx.xx studentesche in occasione di convegni riconosciuti dall’Ente € 3,50 Per quanto non previsto, in caso di motivata richiesta e successiva concessione dell’accesso a mensa, il costo resta comunque fissato ad € 6,00.
CONDIZIONI PARTICOLARI:
• Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere l’associazione all’App in uso all’Ente a cui sarà attribuita la fascia relativa all’ISEE e all’ISPE dichiarato con limitazioni previste al punto 3) (vedi tabella 14).
• Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono usufruire del pasto e verranno inseriti nella 5^ fascia.
Art. 42
SEDI DECENTRATE PRIVE DEL SERVIZIO MENSA
Assegnatari | ISEE inferiore o uguale al limite di 2/3 del limite massimo | ISEE compreso nell’intervallo tra 2/3 e il limite massimo |
Studenti fuori sede: | € 600,00 | € 500,00 |
Studenti Pendolari | € 500,00 | € 400,00 |
Studenti in sede | € 400,00 | € 300,00 |
Lo studente fuori corso percepirà il 50% delle somme indicate in base al proprio status.
APPENDICE
Tab. 1 – Elenco istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Catania |
Università degli Studi di Catania |
Accademia delle Belle Arti di Catania |
Accademia ABADIR di S’Agata li Battiati (CT) |
Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania |
Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Caltanissetta |
Tab. 2 – Percentuali di finanziamento da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi |
Il 3,5% delle risorse economiche assegnate saranno riservate alle seguenti categorie: • 53%, fino ad un massimo di 40, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, di cui alla tabella 8 in appendice, o a studenti stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; • 9%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro; • 7%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero; • 7%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia; • 5%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura; • 14%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; • 5%, fino ad un massimo di 7, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata. N.B. A tutti gli studenti in condizioni di disabilità, di cui all'art.3 comma 1 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, in possesso dei requisiti previsti del bando sarà concessa la borsa di studio. |
Fino ad un massimo del 4,0% delle risorse economiche assegnate saranno riservate ai contributi per la mobilità internazionale incoming. Il contributo “Integrazione per laureati” (premio di laurea) sarà erogato dopo esaurimento graduatorie borse di studio. In presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, esaurite le graduatorie di borsa di studio, saranno erogati ad integrazione della borsa di studio i premi di laurea. |
Tab. 3 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito |
🡺 Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2023; 🡺 Per i corsi di laurea o di specializzazione, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2023; 🡺 I tirocini e le attività formative saranno considerati validi solo se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2023; 🡺 I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2023/24 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate; 🡺 Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria e/o preaccademica; 🡺 Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi; 🡺 Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute; 🡺 Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio in annualità non coerente con l’anno di corso. Saranno considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio fino all'annualità precedente all'anno di corso riferito all'iscrizione a.a. 2023/24 (es. studente o studentessa che si iscriverà al 2° anno, potrà considerare validi ai fini del merito gli esami del 1° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 2° anno e successivi, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2023; studente o studentessa che si iscriverà al 3° anno, considererà validi ai fini del merito gli esami del 1° e del 2° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 3° anno e successivi, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2023; ecc... 🡺 Gli studenti iscritti con debiti formativi, per concorrere, oltre al numero minimo di crediti richiesti, dovranno aver superato, entro il 10 agosto 2023, anche quelli relativi allo stesso debito formativo; 🡺 I crediti conseguiti all’estero, nell’A.A. 2022/23 nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2023 anche se saranno convalidati e registrati con data successiva. |
Tab. 4 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno | |||||||
ASSEGNATARI di Borsa di studio | |||||||
Opzione | A | → | se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2024 e 20(15+5) cfu entro il 30 nov 2024 | → Hanno diritto: alla seconda rata e al rimborso della Tassa regionale (TRDS) | |||
Opzione | B | → | se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2024 | → Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata e dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato | |||
Opzione | C | → | se non rientrano nell'opzione A o B | → Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato | |||
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio | |||||||
Opzione | D | → | se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2024 e 20 cfu entro il 30 nov 2024 | → Mantengono l’idoneità ai benefici, rimborso della Tassa Regionale | il | diritto | al |
Opzione | E | → | se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2024 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale ma dovranno pagare la metà dell’eventuale postoletto assegnato | |||
Opzione | F | → | se non rientrano nell'opzione D o E | → Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato e i pasti eventualmente consumati secondo fascia |
ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità | ||
Opzione G → | se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2024 e 12 cfu entro il 30 nov 2024 | → Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e il diritto all’esonero della Tassa Regionale |
Opzione H → | se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2024 | → Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata |
Opzione I → | se non rientrano nell'opzione G o H | → Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale, ma dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio |
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità | ||
Opzione L → | se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2024 e 12 cfu entro il 30 nov 2024 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale |
Opzione M → | se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2024 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale |
Opzione N → | se non rientrano nell'opzione L o M | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale |
Tab. 5.1 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2023 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso dell’Università di Catania,dell’ABADIR di Sant’Agata Li Battiati, degli Istituti di Alta Formazione Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania e Caltanissetta agli studenti che frequentano corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu uguale a quella stabilita dal MUR (es. 60 cfu per ogni anno di corso) | ||||||
Anno di immatricolazione | ||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
LAUREA Triennale | 25 | 80 | 135 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 30 | 80 | - | - | - | - |
LAUREA Magistrale a ciclo unico | 25 | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 |
Tab. 5.2 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2023 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai soggetti con disabilità che frequentano corsi di laurea dell’Università di Catania, dell’ABADIR diSant’Agata Xx Xxxxxxxx, degli Istituti di Alta Formazione Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania e Caltanissetta - corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu uguale a quella stabilita dal MUR (es. 60 cfu per ogni anno di corso) | |||||||
Anno di immatricolazione | |||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 |
LAUREA TRIENNALE | 15 | 48 | 81 | 114 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 18 | 48 | 81 | - | - | - | - |
LAUREA Magistrale a ciclo unico | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 | 213 |
N.B.: Il numero di crediti della superiore tabella è ridotto del 40%, utilizzando il criterio aritmetico.
Tab. 5.3 – Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2023 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai richiedenti dell’Accademiadelle Belle Arti di Catania agli studenti frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MUR | ||||||
Anno di immatricolazione | ||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
LAUREA Triennale | 30 | 96 | 162 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 36 | 96 | - | - | - |
Tab. 5.4 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2023 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai soggetti con disabilità agli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MIUR | |||||||
Anno di immatricolazione | |||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 |
LAUREA TRIENNALE | 18 | 58 | 97 | 141 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 22 | 58 | 97 | - | - | - | - |
N.B.: Il numero di crediti della superiore tabella è ridotto del 40%, utilizzando il criterio aritmetico.
Tab. 6 – Requisito economico-patrimoniale | |
ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente | € 24.335,11 |
ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | € 57.187,53 |
Tab. 7 – Definizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.
Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve produrre l’ISEE del nucleo familiare d’origine.
In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca, il richiedente benefici ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare “ristretto” composto da se stesso, coniuge e figli, se presenti (DPCM n. 159/2013).
Lo studente autonomo, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia
d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma, così come stabilito dal D.M. 1320/2021, a € 9.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell’attestazione
ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d’origine.
Lo studente coniugato e/o avente figli e non avente le condizioni per essere considerato “studente autonomo” (limitatamente al punto b, redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 9.000,00 anche se prodotti dal coniuge), ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere comunque “attratto” nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/o figli.
Lo studente straniero è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEE/ISPE parificato (rivolgersiai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibileil patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Lo studente straniero residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, non siano in
Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
possesso dello stesso all'atto della compilazione della domanda, potranno allegare la suddetta documentazione alla richiesta di Borsa di Studio. L’Ente provvederà d'ufficio al calcolo degli indicatori di situazione economica patrimoniale per le prestazioni per il diritto allo studio
Tab. 8 – Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi del D.M. n. 115/2023 | |||
Afganistan | Djibouti | Madagascar | Solomon Islands |
Angola | Eritrea | Malawi | Somalia |
Bangladesh | Ethiopia | Mali | South Sudan |
Benin | Gambia | Mauritania | Sudan |
Bhutan | Guinea | Mozambico | Tanzania |
Burkina Faso | Guinea Bissau | Myanmar | Timor-Leste |
Burundi | Haiti | Nepal | Togo |
Cambogia | Kiribati | Niger | Tuvalu |
Central African Rep. | Korea Dem. Rep. | Rwanda | Uganda |
Xxxx | Xxx People’s DemocraticRepubblic | Sao Tome & Principe | Yemen |
Comoros | Lesotho | Senegal | Zambia |
Congo Dem. Rep. | Liberia | Sierra leone | Syrian Arab Republic |
Tab. 9.1 – Importi della borsa di studio | ||
ISEE inferiore o uguale a 1/2 limite ISEE compreso tra 1/2 e 2/3 del limite da € 0,00 a € 12.167,55 da € 12.167,56 a € 16.223,41 | ||
Status “fuori sede” | agli assegnatari di posto letto: € 5.205,00 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 5.205,00 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 5.205,00 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto | agli assegnatari di posto letto: € 4206,52 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 4206,52 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 4206,52 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto |
Status “pendolari” | € 3.873,49 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 3.290,00 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Status “in sede” | € 2.485,19 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 2.082,77 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 5.205,00 + pasti come da tab 13, per ISEE inferiore o uguale a 1/2 del limite, o € 4206,52 + pasti come tab. 13, per ISEE compreso tra 1/2 e 2/3 del limite. |
Tab. 9.2 – Importi della borsa di studio | ||
ISEE compreso tra 10/15 e 11/15 del limite ISEE compreso tra 11/15 e 12/15 del limite da € 16.223,42 a € 17.845,75 da € 17.845,76 a € 19.468,09 | ||
Status “fuori sede” | agli assegnatari di posto letto: € 3.540,87 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 3.540,87 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 3.540,87 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto | agli assegnatari di posto letto: € 2.875,22 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 2.875,22 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 2.875,22 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto |
Status “pendolari” | € 2.900,99 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 2.511,99 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Status “in sede” | € 1.814,49 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 1.546,22 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 3.540,87 + pasti come da tab 13, per ISEE compreso tra 10/15 e 11/15 del limite, o € 2.875,22 + pasti come tab. 13, per ISEE compreso tra 11/15 e 12/15 del limite. |
Tab. 9.3 – Importi della borsa di studio | ||
ISEE compreso tra 12/15 e 13/15 del limite ISEE compreso tra 13/15 e 14/15 del limite da € 19.468,10 a € 21.090,43 da € 21.090,44 a € 22.712,77 | ||
Status “fuori sede” | agli assegnatari di posto letto: € 2.209,56 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 2.209,56 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 2.209,56 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto | agli assegnatari di posto letto: € 1.543,91 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 1.543,91 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 1.543,91 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto |
Status “pendolari” | € 2.122,99 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 1.733,99 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Status “in sede” | € 1.277,94 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 1.009,66 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 2.209,56 + pasti come da tab 13, per ISEE compreso tra 12/15 e 13/15 del limite, o € 1.543,91 + pasti come tab. 13, per ISEE compreso tra 13/15 e 14/15 del limite. |
Tab. 9.4 – Importi della borsa di studio | |
ISEE compreso tra 14/15 e il limite da € 22.712,78 a € 24.335,11 | |
Status “fuori sede” | agli assegnatari di posto letto: € 878,26 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 878,26 importo borsa di studio + € 1.250,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 878,26 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto |
Status “pendolari” | € 1.345,00 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Status “in sede” | € 741,39 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 878,26 + pasti come da tab 13, per ISEE compreso tra 14/15 e il limite. |
Tab. 9bis – Importi dell’integrazione per laureati (premio di laurea) |
L’importo del “premio di laurea” è pari al 50% dell’importo della borsa di studio spettante, definita nell’art. 21 e nelle precedenti tab. 9.1-9.2-9.3-9.4 |
Tab. 10 – Importi della quota monetaria della borsa di studio corrisposta alle persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3 della L. 104/1992, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 |
L’importo della borsa di studio spettate alle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, è incrementato del 40% |
Tab. 11 – Classificazione dello Studente in base alla residenza anagrafica.
Studente in sede | Studente pendolare | Studente fuori sede |
Aci Castello Catania Gravina di Catania Mascalucia Misterbianco San Xxxxxxxx La Punta San Xxxxxxxx di Catania San Xxxxxx Xxxxxxxx Sant'Agata li Battiati Tremestieri Etneo Valverde | Aci Xxxxxxxxxx Aci Catena Acireale Aci Sant’Xxxxxxx Xxxxxxxx Camporotondo Etneo Giarre Mascali Motta Sant’Anastasia Nicolosi Paternò Pedara Ragalna Riposto Santa Venerina Trecastagni Viagrande Zafferana | ✓ Lo studente vincitore o idoneo di borsa di studio che risulta assegnatario di posto letto nelle residenze dell’ERSU di Catania. ✓ Lo studente residente in un comune diverso da quelli indicati nella colonna: “studente in sede” e “studente pendolare”, distante almeno Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed impiega oltre 50 minuti avvalendosi dei mezzi pubblici di trasporto e prende alloggio nei pressi della sede del corso a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi, così come disciplinato all’art.23. |
Tab. 12 – Studenti in base alla residenza di corso di laurea
SEDE DEL CORSO | Studente fuori sede |
Ragusa Siracusa Caltanissetta Troina | Lo studente distante Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed impiega oltre 50 minuti, avvalendosi dei mezzi pubblici, assegnatario di posto letto nelle residenze dell’ERSU di Catania o prende alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso per almeno 10 mesi |
Tab. 13 – Servizio ristorativo |
studenti primo anno
TIPOLOGIA | FUORI SEDE | PENDOLARE - IN SEDE |
VINCITORI | 2 Pasti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza. | 1 Pasto gratuito giornaliero fino adun massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti(1). |
IDONEI | 2 Pasti giornalieri ad € 1,60 fino ad un massimo di 360 pasti. (1) | 1 Pasto giornaliero ad € 1,60 fino ad un massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti. (1) |
studenti anni successivi al primo
TIPOLOGIA | FUORI SEDE | PENDOLARE - IN SEDE |
VINCITORI | 2 Pasti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza. | 1 Pasto gratuito giornaliero fino adun massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti. (1) |
IDONEI | 2 Pasti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza. | 1 Pasto giornaliero gratuito fino ad un massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti. (1) |
(1) il superamento delle soglie comporterà il pagamento del prezzo intero di € 6,00 per pasto.
Tab. 14 – Costo a carico dello studente del pasto intero per accedere al servizio ristorativo
Fasce mensa
Fascia | ISEE | ISPE | Importo |
Prima | da € 0,00 a € 8.111,70 | Fino a € 79.353,65 | € 1,60 |
Seconda | da 8.111,71 a € 16.223,41 | Fino a € 105.804,86 | € 2,10 |
Terza | da € 16.223,42 a € 24.335,11 | Fino a € 132.256,08 | € 2,60 |
Quarta | da € 24335,12 a € 36.502,67 | Fino a € 158.707,29 | € 3,50 |
Quinta | da € 36.502,68 a € 48.670,22 | € 4,50 | |
Sesta | Oltre € 48.670,22 | € 6,00 |
Tab. 15 – Distribuzione dei posti letto
Il numero di posti letto è suscettibile di rimodulazione in funzione delle misure di sicurezza eventuali da assumere in base all’evoluzione dell’epidemia da COVID-19 ed in funzione della conseguente rimodulazione del Protocollo comportamentale per gli studenti residenti presso le strutture ERSU ai fini del contenimento del rischio emergenza SARS COV 2, nonché della eventuale acquisizione/perdita di posti letto.
I posti letto, complessivamente n° 683 di cui n° 642 nella sede di Catania, n°16 nella sede di Ragusa e n° 25 nella sede di Siracusa, saranno così ripartiti: Sede di Catania | |
• • | n° 214 agli studenti immatricolati per la prima volta (corso di laurea triennale, corso di laurea magistrale biennale, corso di laurea a ciclo unico, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione); n° 428 agli studenti iscritti agli anni successivi al primo. |
Posti letto riservati | |
• n° 3 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti di prima immatricolazione; • n° 6 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti ad anni successivi al primo; • n° 2 agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui alla tabella 7 in appendice o studenti stranieri rifugiati politici; • n° 2 agli studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata; • n° 2 agli studenti orfani di vittime del lavoro; • n° 2 agli studenti orfani di vittime per motivi di mafia; • n° 2 agli studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; | |
Sede di Ragusa | |
• n° 1 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 della L. 104/1992 o coninvalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001; • n° 5 agli studenti immatricolati per la prima volta; • n° 10 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo; Sede di Siracusa | |
• n° 1 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 comma3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001; • n° 8 agli studenti immatricolati per la prima volta; • n° 16 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo; |
Tab. 16 – DSU con omissioni/difformità
In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3,
D.P.C.M. n.159/2013).
Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.
Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:
1) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
2) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità ed allegando idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nelladichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate.
A far data dalla pubblicazione degli elenchi ed entro la data della fine del periodo delle rettifiche/integrazioni il richiedente dovrà attivarsi per risolvere il provvisorio respingimento della domanda in una delle due summenzionate possibilità.
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Si raccomanda pertanto l’attenta lettura della presente informativa, resa ai sensi dell'art.
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Solo con il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti, alla promozione degli stessi e delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate e/o patrocinate dall’Ente (invio email,
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Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal concorso e l’impossibilità ad ottenere i benefici.
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I Suoi dati saranno trattati dal Titolare, dal Responsabile della protezione dati, dai Responsabili del trattamento (da lui nominati), dagli Incaricati del trattamento (strettamente autorizzati) e dagli Amministratori di sistema. Essi saranno accessibili inoltre a quei soggetti ai quali è affidato il compito di svolgere attività per conto del Titolare per l’espletamento delle finalità istituzionali.
7. Comunicazione dei dati a terzi
Senza il suo consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali (es. Istituzioni universitarie, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Istituti di credito, Questura, ecc.). I Suoi dati personali, altresì, potranno essere comunicati ad altri soggetti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e a terzi, fornitori di servizi, cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle finalità istituzionali (es. CAF, ecc.).
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proporre reclamo al Garante della Privacy) inviando una raccomandata a/r all’ERSU di Catania, Xxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx; oppure una email a xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ; oppure una pec a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
12. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento è l’ERSU di Catania, con sede legale in Xxx Xxxxx x.000 – 00000 Xxxxxxx
tel. 095/0000000
email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile del trattamento dati è il dirigente della UOB1 tel. 095/0000000
email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Catania, 12 giugno 2023