Revoca dei benefici Clausole campione

Revoca dei benefici. Xxxxxxx revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse ricadenti nei seguenti casi: ✓ non siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/20 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 6) entro la data di pubblicazione della graduatoria assestata, di cui al successivo art. 17 (entro il 31 maggio 2020), salvo eccezioni previste dall’istituzione universitaria dove lo studente dovrebbe risultare iscritto (come da richiesta benefici); ✓ si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2019/20; ✓ rinuncino agli studi nel corso dell’anno accademico 2019/20 in data anteriore al 30 Aprile 2020; ✓ abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti dal bando; ✓ non abbiano il merito previsto dalle tabelle 4.1, 4.2, 5.1 e 5.3; ✓ non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell’assegnazione dei benefici; ✓ studenti del 1° anno che entro le date indicate nelle tabelle 4.1 o 4.2 non abbiano conseguito i crediti previsti; ✓ siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2019/20 previste all’art. 5, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo; ✓ si laureino entro la sessione straordinaria del 2018/19, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2019/20; ✓ gli studenti che vengano meno all’invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta; ✓ si trovino nelle ipotesi indicate all’art.10, sopravvenute o delle quali l’ERSU venga a conoscenza successivamente. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza) e nei casi ricadenti nel successivo art. 14 saranno applicati i disposti di legge. Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque dieci mesi dall’intimata revoca. Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso l’Istituto cassiere dell'Ente.
Revoca dei benefici. 1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeter minato entro il ter mine per entorio di novanta giorni di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2; b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2. c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro dodici mesi dall’assunzione. 2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro cinque anni dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento. 3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell’incentivo cosi co mmisurata: a) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione; b) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione; c) nella misura del 50 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mesi dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione. 4. La revoca parziale dell’ incentivo di cui al comma 3, lettera c) non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o giusta causa. 5. In relazione all’incentivo di cui all’articolo 5 comporta la revoca totale dell’incentivo: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo deter minato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 2; b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo di cui all’ articolo 14, comma 2; c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro otto mesi dall’assunzione.
Revoca dei benefici. La borsa di studio e l’esonero dalle tasse ottenuti saranno revocati: → alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno che non conseguiranno almeno 20 crediti (12 crediti per il corso Gestione aziendale part-time) entro il 5 agosto 2023 o che si trasferisco- no ad altra sede universitaria o rinunciano agli studi senza aver conseguito lo stesso merito; nel caso di trasferimento ad altra sede universitaria gli studenti e le studentesse dell’Università di Trento potranno ottenere il nulla osta previa restituzione dei benefici ottenuti Bando 2022/23 pagina 13 te il primo anno o che non prendono iscrizione al secondo anno‌ → alle studentesse e agli studenti iscritti ad anni successivi al primo che rinunciano alla carriera entro il 31 marzo 2023. In caso di revoca della borsa di studio le somme percepite dovranno essere interamente restituite all’Opera Universitaria entro il 31 dicembre 2023, con le modalità che verranno indicate dall’Opera Universitaria (verrà inviato alla casella di posta un avviso contenente tutti gli elementi per effet- tuare il pagamento). Nel caso in cui non si provveda alla restituzione dell’importo entro la scaden- za indicata, lo studente o la studentessa dovrà pagare un’indennità di mora e le somme dovute, maggiorate di interessi e spese, saranno recuperate con l’iscrizione a ruolo (recupero crediti con Trentino Riscossioni). La revoca del beneficio della borsa di studio comporta anche il pagamento delle tasse universitarie. Per informazioni in merito al pagamento delle tasse, in caso di revoca della borsa, lo studente o la stu- dentessa dell’Università di Trento può scrivere all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, mentre coloro che sono iscritti al Conservatorio di Musica possono rivolgersi alla segreteria dell’Istituto. Il beneficio del posto alloggio sarà inoltre revocato nei casi indicati nelle Disposizioni per la frui- zione dei servizi abitativi dell’Opera Universitaria, disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.xx nella se- zione “Posti alloggio”.
Revoca dei benefici. I. La concessione dei benefici di cui all’articolo 2 comporta per i soggetti richiedenti, l’obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate. II. Nel caso che l’attività o l’iniziativa non venga realizzata o venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma presentato al Comune, la Ripartizione Servizi alla Persona procede alla revoca dei benefici ed all’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal legittimo affidamento dello svolgimento dell’attività. III. Parimenti il beneficio è revocato qualora: - la rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta; - vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese; - siano state presentate dichiarazioni e documentazione mendaci; - il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 3.
Revoca dei benefici. 1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6: a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2; b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2. c) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l’erogazione ed entro dodici mesi dall’assunzione.

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  • Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso - alla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul sito istituzionale della Regione – sono: ▪ le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; ▪ le ODV e le APS iscritte ex novo al RUNTS; ▪ le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460/1997; ▪ le fondazioni iscritte ex novo al RUNTS. Tra i soggetti potenziali beneficiari sono incluse: ▪ le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio regionale, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè nei registri regionali; ▪ le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai relativi precedenti registri di cui alle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, nonché le reti associative rientranti in una delle tipologie sopra citate iscritte al 1 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 con la risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto da parte di tutti i soggetti beneficiari (compresi i partners) per l’intero periodo di durata dell’Accordo di Programma 2021 (4 novembre 2023), unitamente al rispetto della vigente normativa applicabile, pena la revoca del contributo.

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  • Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

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