Criteri di distribuzione Clausole campione

Criteri di distribuzione. I posti letto disponibili saranno suddivisi nel modo di seguito indicato: • 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca; • 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca. La specifica dei posti letto è riportata nella tab. 15.
Criteri di distribuzione. In fase di distribuzione delle borse di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 19, si terrà conto della riserva di borse elencate nella tab.2, fermi restando i requisiti economici e di merito specificati agli artt. 8 e 9, così regolamentata: ✓ fino alla copertura dell’intera platea di persone in condizione di disabilità grave, di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92 o con invalidità riconosciuta non superiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001; ✓ fino ad un massimo di n. 40 Borse di studio riservate a stranieri provenienti da paesi extracomunitari, di cui alla tabella 8 in appendice, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; ✓ fino ad un massimo di n. 15 Borse di studio riservate a orfani di vittime del lavoro che alla data del 10.8.2019 siano in possesso della dichiarazione dell’ INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro; ✓ fino ad un massimo di n. 3 Borse di studio riservate a stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che alla data del 10/08/2019 risultano residenti da almeno 5 anni all’estero con tutto il nucleo familiare; ✓ fino ad un massimo di n. 2 Borse di studio riservate a orfani vittime per motivi di mafia che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia; ✓ fino ad un massimo di n. 5 Borse di studio riservate a vittime dell'usura o a figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente; ✓ fino ad un massimo di n. 15 Borse di studio riservate a residenti, da almeno 5 anni alla data del 10.8.2019, nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; ✓ fino ad un massimo di n.7 Borse di studio riservate a orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrino, con idonea documentazione, di essere ospiti o essere stati ospitati in una struttura di accoglienza, pubblica o privata. Le borse di studio riservate saranno assegnate, nei limiti previsti dalla tab.2 e delle risorse economiche disponibili, in base a graduatorie formulate come di seguito indicato: • per gli studenti e studentesse di primo anno, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di punteggio, la posizione in gradu...
Criteri di distribuzione. In fase di distribuzione delle borse di studio secondo quanto previsto dal precedente art.16 si terrà conto delle riserve di posti elencati art.1, fermi restando i requisiti di merito e di reddito specificati agli artt. 7 e 8 e i benefici monetari stabiliti dalla tabella 4 (Importi della borsa di studio), così regolamentate: La borsa è riservata agli studenti che risultano alla data del 10/08/2017 residenti all’estero da almeno cinque anni. La borsa è riservata agli studenti orfani di vittime per motivi di mafia che producano l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia. La borsa è riservata agli studenti vittime o figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. La borsa è riservata agli studenti che risultano alla data del 10/08/2017 residenti in una delle isole minori ricadenti nel territorio della regione Siciliana, da almeno 5 anni.
Criteri di distribuzione. Le risorse di cui al punto precedente sono destinate all’incentivazione del personale tecnico amministrativo e sono distribuite secondo i seguenti criteri:
Criteri di distribuzione. A) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Criteri di distribuzione. I posti letto disponibili saranno suddivisi nel modo di seguito indicato: • 1/5 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca; • 4/5 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca. I posti letto, complessivamente n. 275 per la sede di Messina, destinati agli studenti aventi sede di corso di laurea a Messina, saranno così ripartiti (vedi tabella 15 in appendice): • n°62 presso la residenza del Papardo; • n°83 presso la residenza dell’Annunziata; • n°130 posti presso il Residenza Gravitelli. La suddivisione di cui al precedente comma, non è vincolante per l’ERSU in quanto soggetta all’effettiva disponibilità dei posti. La ripartizione dei n°275 posti alloggio, avverrà nel modo seguente: - n°14 posti alloggio riservati, nella misura massima del 5% dei posti disponibili, così suddivisi: • n°5 posti per studenti diversamente abili alla residenza di Xxxxxxxxxx; • n°2 posti a studenti diversamente abili alla residenza di Papardo; • n°1 posto a studente diversamente abile alla residenza dell’Annunziata; • n°2 posti a studenti residenti da almeno cinque anni nelle isole minori della Sicilia; • n°2 posti a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 358 del 3.5.2018, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; • n°2 posti a studenti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private. I posti letto per riserve di cui ai punti precedenti saranno equamente ripartiti tra gli studenti di “primo anno” e quelli di “anni successivi”, con in ogni caso la finalità dell’assegnazione di tutti gli alloggi riservati. - n°261 posti alloggio, così suddivisi: - 1/5 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca; - 4/5 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
Criteri di distribuzione. I posti letto complessivamente assegnabili, durante l’anno accademico, sono n.698
Criteri di distribuzione. I posti letto complessivamente assegnabili sono n.650 Essi saranno così ripartiti: ▪ 10 agli studenti portatori di handicap; ▪ 2 agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (tabella 13); ▪ 2 agli studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata; ▪ 159 agli studenti immatricolati per la prima volta (corso di laurea triennale, corso di laurea magistrale biennale, corso di laurea a ciclo unico, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione); ▪ 477 agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.
Criteri di distribuzione. Le risorse stabili finanziano le progressioni orizzontali consolidate, l’indennità di comparto e le indennità educatrici/insegnanti nonché le maggiorazioni orarie relative a lavori notturni e/o festivi, previsti dai vigenti CCNL. Residuano risorse che finanziano gli altri istituti di seguito descritti e già contenuti nel CCDI del 2005 e ss. modifiche ed integrazioni:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.