Assicurazione contro i danni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Auto Rischi Diversi in convenzione BANCA PRIVATA LEASING”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota informativa comprensiva del glossario, Condizioni di assicurazione e Richiesta di copertura assicurativa.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa si compone di due pacchetti di coperture opzionabili a scelta del cliente, così composti
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Garanzia opzione A: Incendio e Furto, Atti vandalici, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Rottura cristalli, spese di soccorso stradale; Garanzia opzione B: Incendio e Furto, Atti vandalici, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Rottura cristalli, spese di soccorso stradale,
Kasko Completa;
Che cosa non è assicurato?
🗶 Xxxxx alle cose a bordo del veicolo assicurato o cagionati da cose e/o animali trasportati
🗶 Danni determinati o agevolati da dolo (e, in caso di furto, anche da colpag grave) dell’Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del veicolo
🗶 Danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive
🗶 Danni da deprezzamento o mancato uso del veicolo assicurato
🗶 Xxxxx preesistenti al sinistro denunciato
Per il dettaglio completo dei rischi esclusi dall’assicurazione si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Si, sono presenti franchigie, scoperti, massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni di assicurazione e alla Richiesta di copertura assicurativa.
! Per le garanzie incendio, furto, kasko, eventi naturali, eventi sociopolitici: l’ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
È un’assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo derivanti da eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto, riservata ai veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato con Banca Privata Leasing S.p.A.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è operante per i sinistri verificatisi sul territorio dei Paesi della Unione Europea (U.E.), e di quelli non aderenti alla UE ma appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o all’ Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA). L’assicurazione vale anche per i sinistri avvenuti sul territorio della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e del Principato di Andorra.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
- Il premio è pagato dal Contraente a mezzo bonifico bancario, in nome e per conto e su disposizione dell’Utilizzatore Assicurato alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione.
- Il premio è comprensivo delle imposte di legge.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• Le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella richiesta di copertura assicurativa – se il premio è stato pagato – e terminano alle ore 24 del giorno indicato nella richiesta di copertura assicurativa
• Alla scadenza di ciascuno dei periodi di assicurazione individuati nella richiesta di copertura assicurativa, la copertura assicurativa si risolve senza necessità di disdetta; per il suo proseguimento è sufficiente il pagamento del premio del successivo periodo di assicurazione da parte del Contraente in nome e per conto e su disposizione dell’Utilizzatore Assicurato. Alla scadenza dell’ultimo periodo, coincidente con la scadenza del contratto di locazione finanziaria – leasing, la copertura non è rinnovabile.
• Non è prevista la sospensione in corso di contratto.
Come posso disdire la polizza?
• Risoluzione del contratto: l’estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria – leasing, comunque determinata, comporta la risoluzione delle coperture assicurative prestate.
Assicurazione Garanzie Accessorie Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Allianz S.p.A. – Gruppo assicurativo Allianz
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattualeApuetroi RprisocdhotitiDaivsseircsuiriantivciodnavnenni z(DioIPneDBanAnNi)C, pAerPaRiuIVtaAreTAil pLoEteAnSzIiNalGe contraente a capire più nel
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Data ultimo aggiornamento: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398.
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx); tel. 00000 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.126.592; ed il valore dell’Indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.
Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale qualunque ne sia la causa determinante e a seguito di azione del fulmine, scoppio anche esterno, esplosione.
La garanzia è estesa anche ai danni:
- provocati ai terzi dall’incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo di € 200.000.
Furto: Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto, rapina o estorsione, tentati o consumati, con l’applicazione degli scoperti previsti dal contratto. Sono compresi in garanzia i danni prodotti al veicolo assicurato nell’esecuzione o in conseguenza degli eventi garantiti o nel tentativo di furto di cose contenute nel veicolo.
Sono altresì compresi in garanzia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione successiva alla consumazione del furto o della rapina o dell’estorsione.
INCENDIO E FURTO (totale e parziale)
La garanzia copre, con gli scoperti previsti ed entro il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
XXXX XXXXXXXXX E SOCIOPOLITICI
La garanzia copre, con gli scoperti previsti ed entro il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da eventi naturali quali trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti.
EVENTI NATURALI
L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale (non conseguente ad atti vandalici o dolosi).
ROTTURA CRISTALLI
Copre, entro il capitale assicurato (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada e collisione durante la circolazione.
KASKO COMPLETA
La garanzia opera qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di altro evento in garanzia (ad esempio, uscita di strada se presente la garanzia Kasko); è previsto il rimborso delle spese sostenute per l’intervento di un mezzo di soccorso stradale con il massimo di € 400 per evento.
SPESE DI SOCCORSO STRADALE
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | La Società non indennizza i danni: • alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del veicolo assicurato o cagionati da cose e/o animali trasportati; • determinati o agevolati da “dolo” dell’Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del Veicolo nonché – limitatamente alla garanzia furto – da “colpa grave” degli stessi soggetti di cui sopra; • causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quegli agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo assicurato o dei suoi Accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; • avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo, comunque controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività. • da deprezzamento o mancato uso del veicolo assicurato; • preesistenti al sinistro denunciato; • arrecati al Veicolo assicurato qualora l’Utilizzatore Assicurato risulti essere, al momento del sinistro, diverso da quello descritto sulla Richiesta di Copertura Assicurativa, a prescindere dalla persona effettivamente alla guida del veicolo al momento del sinistro. Inoltre, la garanzia Cristalli non comprende: • le rigature, segnature e simili; • i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; • i danni conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi; • i danni conseguenti ad atti vandalici e dolosi. |
Ci sono limiti di copertura?
Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali:
• INCENDIO: la liquidazione verrà effettuata senza l’applicazione di scoperti e/o franchigie
• XXXXX, ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, KASKO COMPLETA: rimane a carico dell’assicurato lo scoperto del 10% dell’ammontare del danno con i seguenti minimi:
- per autovetture aventi valore assicurato non superiore a 120.000 €, autocarri fino a 35 x.xx e – limitatamente alla garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici – autocarri oltre 35 x.xx: minimo € 500 (€ 250 nel caso di riparazione presso una delle carrozzerie convenzionate con Allianz S.p.A.);
- autocarri oltre 35 x.xx (esclusa garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici): minimo € 900 (€ 450 nel caso di riparazione presso una delle carrozzerie convenzionate con Allianz S.p.A.);
- autovetture aventi valore assicurato compreso tra € 120.000 e € 160.000: minimo € 1.000 (€ 500 nel caso di riparazione presso una delle carrozzerie convenzionate con Allianz S.p.A.);
In caso di furto totale, per i veicoli dotati di sistema antifurto satellitare con regolare contratto di assistenza con centrale operativa, attivo al momento del sinistro, non verrà applicato alcuno scoperto o franchigia.
• CRISTALLI: la garanzia è prestata con i seguenti massimali per sinistro:
- Autovetture, autocaravan e camper: € 750;
- Autocarri: € 1.000
E’ prevista una franchigia fissa di 100 € (nessuna franchigia sarà applicata in caso di riparazione presso centro convenzionato con Allianz S.p.A.)
• SPESE DI SOCCORSO STRADALE: la garanzia è prestata con il massimale di € 400 per evento. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Minimo / Franchigia (xxxxxxxx xxxxx completa):
- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 250 (riparatore convenzionato) importo liquidato al netto della franchigia € 9.000
Scoperto (garanzia furto):
- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 500 (riparatore non convenzionato) importo liquidato al netto dello scoperto € 300
Massimale (garanzia rimborso spese di soccorso stradale)
- ammontare delle spese sostenute € 1.000
- massimale per sinistro € 400 importo liquidato € 400
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa per il tramite di “Area Broker Consulting SRL”, xxx Xxxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Tel: 0522/0000000 – Fax: 0522/272491 – Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) entro 3 giorni dall’avvenimento (art. 1913 del Codice Civile) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc. |
Assistenza diretta / in convenzione - “Carrozzeria Amica”: per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici ed eventi naturali, l’assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito “Carrozzeria Amica”. - Cristalli / grandine: per i sinistri cristalli e grandine, l’assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell’Impresa. | |
Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall’art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Banca Privata Leasing S.p.A ha stipulato con Allianz S.p.A. una polizza collettiva in convenzione per i rischi ARD, a copertura dei veicoli oggetto di un contratto di locazione finanziaria (leasing) con la stessa Banca Privata Leasing S.p.A. che, in qualità di Contraente, la mette a disposizione della propria clientela; l’accesso avviene per adesione volontaria.
Le garanzie ARD sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla garanzia Responsabilità Civlie Auto.
A chi è rivolto questo prodotto?
La provvigione del prodotto prevista a vantaggio dell’intermediario è pari al 16% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – Indirizzo e.mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx. Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 – PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx., Info su: xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
POLIZZA COLLETTIVA ARD - CONVENZIONE n. 611086
Contraente: Banca Privata Leasing S.p.A.
Premessa
Banca Privata Leasing S.p.A. ha stipulato con Allianz S.p.A. una polizza collettiva in convenzione per i rischi ARD, a copertura dei veicoli oggetto di un contratto di locazione finanziaria (leasing) con Banca Privata Leasing S.p.A. e, in qualità di Contraente, la mette a disposizione della propria clientela che può accedervi per adesione.
Avvertenza
Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.
GLOSSARIO
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Apparecchi audiofonovisivi: apparecchi radio, lettori di cassette e CD, impianti antifurto, apparati telefax, radiotelefonici e satellitari veicolari, lettori MP3, purché stabilmente fissati sul veicolo assicurato e compresi nel valore assicurato in quanto oggetto di fornitura nel contratto di locazione finanziaria-leasing, come risultante da fattura/e d’acquisto.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Broker L’intermediario del contratto: Area Broker Consulting SRL – Xxx Xxxxxxxxx, 00/x – 00000 Xxxxxx Xxxxxx
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.
Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.
Contraente proprietario del veicolo: Banca Privata Leasing Spa - Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0/x - 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx).
Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l’abitacolo del veicolo.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Eventi naturali e atmosferici: Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve. Grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altri eventi e/o calamità naturali.
Estorsione: ottenimento di un ingiusto profitto attraverso violenza e minaccia; fattispecie prevista dall’art. 629 c.p.
Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Impresa o Compagnia o Società: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa – in forza dell’obbligo contrattualmente assunto - al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.
Impianto antifurto: Idoneo impianto elettronico antifurto e/o “immobilizzatore elettronico”, installato a regola d’arte da impresa regolarmente costituita, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore, o installato dal Costruttore stesso.
Kasko completa: Urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada e collisione durante la circolazione.
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Proprietario del veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Richiesta di copertura assicurativa: Il documento comprovante l’assicurazione prestata dalla POLIZZA COLLETTIVA ARD e contenente i dati necessari all’assicurazione (Modulo di Adesione).
Risarcimento: è la compensazione in moneta, dovuta al terzo da chi abbia causato un danno materiale o morale per responsabilità propria o di persona della quale debba rispondere. Differisce dall’indennizzo in quanto è un’obbligazione che non deriva da un patto contrattuale.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo a emissione d’onda.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Soccorso stradale: Invio di un mezzo di soccorso stradale in caso di veicolo danneggiato in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza collettiva.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Terzi (garanzie diverse da RCA): non sono considerati terzi – rispetto all’assicurato – i soggetti indicati dall’art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.
Utilizzatore assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione che ha stipulato il contratto di locazione finanziaria - leasing del veicolo assicurato.
Valore assicurato: Costo del Veicolo assicurato risultante dalla fattura d’acquisto, al netto di eventuali sconti, comprensivo di “optional” e Accessori, costo di immatricolazione e/o messa su strada e/o altre tasse di prima immatricolazione o simili, “I.V.A. COMPRESA” o “I.V.A. ESCLUSA” (opzione esercitata dall’Utilizzatore Assicurato al momento dell’ingresso in assicurazione risultante dalla Richiesta di Copertura Assicurativa).
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo a una certa data.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata a un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
Veicolo: Il veicolo oggetto di contratto di locazione finanziaria-leasing.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, per l’uso a cui sono destinati, quando sia selezionata una delle
opzioni (A o B) contenute nella Richiesta di Copertura Assicurativa ovvero:
GARANZIE OPZIONE A): Incendio, Furto, atti vandalici, sociopolitici ed eventi naturali, cristalli, spese soccorso stradale GARANZIE OPZIONE B): Incendio, Furto, atti vandalici, sociopolitici ed eventi naturali, cristalli, spese soccorso stradale, Kasko completa
1.1 Incendio qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine, scoppio anche esterno, esplosione.
Se l’incendio o lo scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D.Lgs.209/05-Codice delle assicurazioni private sull’assicurazione obbligatoria, la Società risponde della Responsabilità Civile derivante all’Utilizzatore Assicurato e/o al Proprietario del Veicolo per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di € 200.000,00 (duecentomila/00).
1.2 Furto, Rapina o Estorsione, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo assicurato e agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi o nel tentativo di furto di cose contenute sul Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto, della Rapina o dell’Estorsione.
1.3 Atti Vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori.
1.4 Eventi Naturali, Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve. Grandine, terremoti o altri eventi e/o calamità naturali.
La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori.
1.5 Kasko completa, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada e collisione durante la circolazione.
1.6 Cristalli, Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l’abitacolo del veicolo.
1.7 Spese di soccorso stradale, la Società rimborsa le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale con il massimo di Euro 400,00 per evento. Non verrà applicata nessuna franchigia.
Art.2) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
La Società non indennizza i danni:
2.1 alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del veicolo assicurato o cagionati da cose e/o animali trasportati;
2.2 determinati o agevolati da “dolo” dell’Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del Veicolo nonché –limitatamente ai rischi di cui al precedente punto 1.2 (furto) – da “colpa grave” degli stessi soggetti di cui sopra;
2.3 causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quegli agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo assicurato o dei suoi Accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
2.4 verificatisi durante la partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
2.5 avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo, comunque controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
2.6 da deprezzamento o mancato uso del veicolo assicurato;
2.7 preesistenti al sinistro denunciato;
2.8 arrecati al Veicolo assicurato qualora l’Utilizzatore Assicurato risulti essere, al momento del sinistro, diverso da quello descritto sulla Richiesta di Copertura Assicurativa, a prescindere dalla persona effettivamente alla guida del veicolo al momento del sinistro.
Art.3) DISCIPLINA DEL CONTRATTO - RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA
Le garanzie assicurative sono prestate con polizza collettiva a contraenza Banca Privata Leasing S.p.A., di durata annuale, rinnovabile,
e scadenza ricorrente al 1° marzo di ciascun anno solare.
Le garanzie verranno attivate dalla Contraente in favore dell’Utilizzatore in ragione di quanto riportato sulla Richiesta di Copertura Assicurativa.
La Richiesta di Copertura Assicurativa è l’unico documento comprovante l’assicurazione prestata dal presente contratto. E’ formato da tre originali che dovranno essere sottoscritti dall’Utilizzatore Assicurato per presa visione ed accettazione.
Art.4) EFFETTO, DURATA E SCADENZA DELLA RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA
La Richiesta di Copertura Assicurativa riporta la durata delle garanzie che, se pagato il premio, la Società attiva dalle ore 24 dei seguenti
periodi di assicurazione:
• Periodo iniziale, dalla data di decorrenza indicata nella Richiesta di Copertura Assicurativa alle ore 24 del successivo 1° marzo, (scadenza ricorrente della polizza collettiva);
• Periodi successivi dalla scadenza del periodo iniziale alle ore 24 della data di scadenza del contratto di locazione finanziaria – leasing. Ad ogni scadenza, compresa quella del Periodo iniziale, la copertura assicurativa si risolve senza necessità di disdetta; per il suo proseguimento è sufficiente il pagamento del premio del successivo periodo di assicurazione.
Alla scadenza dell’ultimo periodo, coincidente con la scadenza del contratto di locazione finanziaria – leasing, la copertura non è rinnovabile salvo specifico accordo.
Il premio per ciascun periodo di assicurazione è pagato dal Contraente in nome e per conto e su disposizione dell’Utilizzatore Assicurato. Nel corso della sua validità la copertura assicurativa non può essere modificata relativamente alle garanzie pattuite.
L’estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria – leasing determina la risoluzione delle coperture assicurative prestate
Esempio: Richiesta di Copertura Assicurativa con decorrenza alle ore 24 del 20 maggio 2018 e scadenza contratto di locazione finanziaria (leasing) alle ore 24 del 20 maggio 2023. I periodi di assicurazione sono così determinati:
• Periodo iniziale: dalle ore 24 del 20 maggio 2018 alle ore 24 del 1° marzo 2019;
• 1° Periodo Successivo: dalle ore 24 del 1°marzo 2019 alle ore 24 del 1° marzo 2020;
• 2° Periodo Successivo: dalle ore 24 del 1° marzo 2020 alle ore 24 del 1° marzo 2021;
• 3°Periodo Successivo: dalle ore 24 del 1° marzo 2021 alle ore 24 del 1° marzo 2022;
• 4° Periodo Successivo: dalle ore 24 del 1° marzo 2022 alle ore 24 del 1° marzo 2023.
• Ultimo Periodo Successivo: dalle ore 24 del 1° marzo 2023 alle ore 24 del 20 maggio 2023. Successivamente a questa data la copertura non è più rinnovabile salvo specifico accordo.
Il premio per le garanzie prestate è dovuto per intero per ciascun periodo di assicurazione.
Art.5) LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione è operante per i sinistri verificatisi sul territorio dei Paesi della Unione Europea (U.E.), e di quelli non aderenti alla UE
ma appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o all’ Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).
L’assicurazione vale anche per i sinistri avvenuti sul territorio della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e del Principato di Andorra.
Art.6) MODALITA’ DI DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri debbono essere denunciati esclusivamente in forma scritta (raccomandata, telegramma, telefax, o email) al Broker, entro 3 giorni
da quando l’Utilizzatore Assicurato ne sia venuto a conoscenza, utilizzando la modulistica predisposta dal Broker o, in mancanza, almeno con le seguenti indicazioni:
• numero del Contratto di locazione finanziaria Leasing, e numero della Convenzione a cui la Richiesta di Copertura Assicurativa si riferisce;
• tipologia del sinistro (incendio, scoppio, furto, rapina, estorsione, kasko completa, evento atmosferico, evento sociopolitico, ecc.);
• data, ora e luogo del sinistro;
• eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
• modalità e cause del sinistro;
• l’entità, almeno approssimativa, del sinistro ed i danni visibili al Veicolo assicurato;
• categoria, numero e scadenza della Patente di guida del Conducente.
Ed inoltre, l’Utilizzatore Assicurato dovrà allegare alla denuncia i seguenti documenti:
• per le garanzie: Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione ed Eventi Sociopolitici, copia della denuncia presentata dalle Autorità competenti;
• per le garanzie: Incendio (fulmine e scoppio), copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco se intervenuti;
• per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove siano interessati altri veicoli o pedoni, copia della Constatazione Amichevole d’incidente se compilata (modulo blu) e/o copia del verbale redatto dall’Autorità eventualmente intervenuta .
Il broker provvederà a trasmettere tutta la documentazione del danno all’Ispettorato Sinistri della Società competente entro 5 giorni da quando l’utilizzatore Assicurato ha inviato denuncia.
Per eventuali maggiori informazioni è a disposizione l’Ufficio Sinistri del Broker Area Broker Consulting SRL Tel. 0522/0000000– Fax 0522/272491 – Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Art.7) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che il veicolo assicurato o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il
valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle eventuali spese di rimessaggio, dei danni indiretti per mancato uso e di altri eventuali pregiudizi.
7.1 in caso di perdita del veicolo a seguito di danno TOTALE: intendendosi per TOTALE il danno il cui costo di riparazione e ripristino del veicolo assicurato sia maggiore od uguale al valore indicato nella successiva tabella di degrado, ovvero in caso di perdita totale (a seguito di furto, rapina o estorsione).
La Società liquiderà l’indennizzo all’Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, col massimo del Valore assicurato, con le seguenti modalità:
7.1.1 Opzione “I.V.A. ESCLUSA”: | |
Perdita del veicolo anzianità minore di 12 mesi | Perdita del veicolo anzianità maggiore o uguale a 12 mesi |
1. valore assicurato, 2. ridotto della percentuale della successiva tabella di degrado, 3. ridotto dello scoperto e relativo minimo convenuto all’Art.8, 4. ridotto del valore ricavato dal relitto | 1. valore assicurato, 2. ridotto al valore commerciale (punto 3.7.1.3.2) della tabella di degrado, 3. ridotto dello scoperto e relativo minimo convenuto all’Art.8, 4. ridotto del valore ricavato dal relitto |
7.1.2 OPZIONE “I.V.A. COMPRESA | |
Perdita del veicolo anzianità minore di 12 mesi | Perdita del veicolo anzianità maggiore o uguale a 12 mesi |
a) Valore assicurato scorporato dell’I.V.A., b) ridotto della percentuale della successiva Tabella di degrado c) aumentato dell’I.V.A. effettivamente pagata dall’Utilizzatore Assicurato sugli anticipi e/o canoni di locazione e/o sul riscatto anticipato d) ridotto dello scoperto e del relativo minimo convenuto all’Art.8, e) e) ridotto del valore ricavato dal relitto | a) Valore assicurato scorporato dell’I.V.A., b) ridotto al valore commerciale (punto 3.7.1.3.2) della tabella di degrado, al netto IVA c) aumentato dell’I.V.A. effettivamente pagata dall’Utilizzatore Assicurato sugli anticipi e/o canoni di locazione e/o sul riscatto anticipato, d) ridotto dello scoperto e del relativo minimo convenuto all’Art.8, e) ridotto del valore ricavato dal relitto. |
La Società ha il diritto di acquistare il relitto del Veicolo assicurato per avviarlo alla demolizione e/o radiazione, rinunciando così alla detrazione di cui ai punti 4. ed e).
7.1.3 Tabella di degrado:
7.1.3.1 entro i primi 06 mesi: nessun degrado
7.1.3.2 da 07 a 12 mesi: 15% del valore assicurato
7.1.3.3 oltre 12 mesi: liquidazione del valore commerciale (come previsto dalla rivista specializzata Quattroruote per le autovetture e Eurotax Giallo o in mancanza rivista specializzata equipollente per gli altri veicoli).
7.1.3.4 Per i veicoli già immatricolati all’estero e poi reimmatricolati in Italia a seguito di importazione, verrà considerata come data di 1^ immatricolazione, ai fini della valutazione commerciale e dei relativi degradi, quella avvenuta all’estero.
7.2 In caso di danno Parziale:
La Società previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, liquiderà l’indennizzo all’Utilizzatore Assicurato, col massimo del valore assicurato, con le seguenti modalità:
7.2.1 per Veicoli immatricolati da non oltre 12 mesi la Società, valutata l’entità del danno, effettuerà l’indennizzo senza tenere conto del degrado d’uso di cui alla precedente tabella (ad eccezione dei pneumatici e della batteria, per i quali sarà calcolato il degrado d’uso);
7.2.2 per veicoli immatricolati da oltre 12 mesi la Società, valutata l’entità del danno, effettuerà l’indennizzo tenendo conto del degrado d’uso di cui alla precedente Tabella, ad eccezione dei pezzi di ricambio, della strumentazione, dei cristalli e della carrozzeria, con esclusione della selleria, dei pneumatici, e della batteria , che verranno indennizzati applicando il degrado d’uso;
7.2.3 le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte non possono superare il valore del veicolo al momento del sinistro, risultante dalla Tabella di degrado di cui sopra;
7.2.4 all’ammontare dell’indennizzo sarà aggiunta l’I.V.A., (nei modi previsti dall’Art.7.1.2 lettera b) semprechè al momento dell’assicurazione il valore assicurato sia comprensivo dell’I.V.A. stessa (opzione “I.V.A. compresa”) e per l’Utilizzatore Assicurato questa sia un costo;
7.3 In tutti i casi:
7.3.1 non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;
7.3.2 se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.
Art.8) SCOPERTI A CARICO DELL’UTILIZZATORE ASSICURATO
Per i sinistri indennizzabili dalla presente polizza ad eccezione dei danni di cui al punto 1.1 –Incendio e Scoppio, resta a carico
dell’Utilizzatore Assicurato uno SCOPERTO DEL 10% (dieci per cento) dell’importo di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, con i minimi sotto riportati che verranno dimezzati in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate con Allianz S.p.A.:
8.1.1 di € 500,00 (cinquecento)
di € 250,00 (duecentocinquanta) presso centri convenzionati
►per autovetture ed autocarri fino a 35 x.xx di peso complessivo a pieno carico
►per veicoli di oltre 35 x.xx di peso complessivo a pieno carico limitatamente alle sole garanzie eventi socio-politici e vandalismo
8.1.2 di € 900,00 (novecento)
di €450,00 (quattrocentocinquanta) presso centri convenzionati
►per veicoli di oltre 35 x.xx di peso complessivo a pieno carico
8.1.3 In caso di FURTO TOTALE per i veicoli dotati di SISTEMA ANTIFURTO SATELLITARE, con regolare contratto di assistenza con centrale operativa, e attivo al momento del sinistro, non verrà applicato, sulla liquidazione spettante a termini di polizza, alcuno scoperto o franchigia.
8.1.4 Per le autovetture aventi valore assicurato compreso tra € 120.000,00 e 160.000,00, fermo lo scoperto del 10% ed escluso quanto riportato al punto 8.1.3, in caso di sinistro sarà applicato il minimo di € 1.000,00, dimezzabile in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate con Allianz S.p.A.
L’elenco delle garanzie convenzionate con Allianz S.p.A. è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx
Art.9) ARBITRATO - NOMINA DEI PERITI
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti. In mancanza di accordo, quando una delle Parti lo richieda, mediante
Periti nominati uno per parte, comunicandolo all’altra parte con lettera raccomandata a.r.; i Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. I Xxxxxx decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Xxxxxx e la metà di quella del terzo Perito.
Art.10) DOCUMENTI NECESSARI PER L’INDENNIZZO
10.1 Xxxxx totali conseguenti a Furto/Rapina/Estorsione:
L’Utilizzatore Assicurato e/o il Proprietario del veicolo assicurato s’impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:
10.1.0 certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o – se rilasciato- codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito xxx.xxx.xx) ;
10.1.1 estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.;
10.1.2 copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
10.1.3 procura speciale di vendita a favore della Società con Atto notarile;
10.1.4 qualora l’assicurazione sia prestata con opzione “I.V.A. COMPRESA” dichiarazione dell’I.V.A. pagata dall’Utilizzatore Assicurato sugli anticipi e/o sui canoni di locazione, nonché sugli importi afferenti l’anticipata risoluzione/riscatto anticipato qualora già perfezionato;
10.1.5 dotazione completa di tutte le chiavi/congegni di apertura riguardanti il Veicolo assicurato.
10.2 Xxxxx conseguenti a Furto/Rapina/Estorsione con successivo ritrovamento. L’Utilizzatore Assicurato s’impegna a fornire alla Società i seguenti documenti:
10.2.1 copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità;
10.2.2 copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
10.2.3 copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini;
10.3 Negli altri casi:
L’Utilizzatore Assicurato s’impegna a fornire alla società i seguenti documenti:
10.3.1 copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato (se richiesta);
10.3.2 copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati.
Art.11) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
11.1 Danni totali
La Società effettuerà la liquidazione del danno all’Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l’indennizzo, come previsto al precedente art.10), ovvero entro 90 giorni dalla data del sinistro, qualora l’Utilizzatore Assicurato non sia in grado di produrre i documenti di cui al precedente articoli 10.1.1; resta fermo l’obbligo dell’Utilizzatore Assicurato di dimostrare alla Società di aver richiesto agli Uffici competenti tali documenti, nonché di fornirli alla Società non appena ne venga in possesso.
Qualora successivamente vengano accertate le esclusioni di cui al precedente art.2.2 (dolo dell’Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del Veicolo Assicurato), l’Utilizzatore Assicurato s’impegna a rifondere la Società dell’intero importo precedentemente indennizzato.
11.2 Xxxxx conseguenti al Furto/Rapina/Estorsione con successivo ritrovamento. La Società effettuerà la liquidazione del danno come previsto al successivo art.11.3.
11.3 Negli altri casi
La Società effettuerà la liquidazione del danno all’Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito di presentazione dei documenti necessari per l’indennizzo di cui all’Art.10, la Società stessa sia stata posta in grado di constatare l’entità obiettiva del danno, come previsto in polizza, mediante accordo fra le parti o, in mancanza d’accordo, come previsto dall’art.9.
Si precisa che la previsione contrattuale prevista al presente articolo deve intendersi alla stregua di un vincolo assicurativo, per cui il Contraente deve intendersi quale beneficiario della copertura assicurativa in virtù di tale vincolo. Il Contraente, in qualità di proprietario del veicolo, può negare l’autorizzazione al pagamento del danno all’Utilizzatore Assicurato ovvero può chiedere che la liquidazione del danno venga effettuata a proprio favore, senza che l’Utilizzatore Assicurato possa sollevare eccezioni nei confronti della Società, fermi ed impregiudicati i propri diritti nei confronti del Contraente.
Art.12) RIPARAZIONI – AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’officina o rimessa, l’Utilizzatore Assicurato
non deve provvedere a riparazioni prima di aver ricevuto il benestare della Società: tale benestare si riterrà tacito in mancanza di comunicazione contraria entro DIECI giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro.
S’intendono comunque confermati e fatti salvi gli eventuali pregiudizi sofferti dalla Società medesima.
Art.13) RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di ritrovamento del Veicolo assicurato, le spese relative al recupero si intendono così attribuite:
13.1 a carico dell’Utilizzatore Assicurato se la Società non ha corrisposto l’indennizzo e non è ancora in possesso della documentazione di cui agli Artt.10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 e 10.1.4;
13.2 a carico della Società qualora, pur non avendo ancora corrisposto l’indennizzo, la Società medesima fosse già in possesso della documentazione di cui sopra;
13.3 a carico della Società nel caso in cui la stessa avesse già corrisposto l’indennizzo e l’Utilizzatore Assicurato dichiarasse per iscritto la volontà di rientrare in possesso del bene sottratto.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà totalmente computato in detrazione dell’indennizzo stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degradi e/o gli scoperti.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo diverrà di proprietà della Società se quest’ultima avrà pagato integralmente; qualora l’indennizzo fosse parziale per effetto di sotto assicurazione, la Società tratterrà l’intero importo sino alla copertura dell’indennizzo corrisposto all’Utilizzatore Assicurato, versando l’eventuale differenza allo stesso.
Art.14) DIRITTI DELLA SOCIETA’
L’Utilizzatore Assicurato cede i suoi diritti, azioni o ricorsi alla Società contro eventuali responsabili e/o corresponsabili civili
del sinistro, sino alla concorrenza dell’importo liquidato.
Art.15) SPESE DI SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza e a condizione che l’Utilizzatore
Assicurato lo possa dimostrare con idonea documentazione, la Società rimborserà le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale, col massimo di € 400,00 (quattrocento/00) per evento. Alla presente estensione di garanzia non si applica alcuna franchigia.
Art.16) ROTTURA CRISTALLI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Utilizzatore Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli
delimitanti l’abitacolo del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, se risultino essere integri ed esenti da difetti al momento dell’assicurazione.
L’assicurazione è prestata con il massimo per sinistro di:
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) per Autovetture autocaravan e camper
€ 1000 (mille/00) Autocarri.
La garanzia non comprende:
• le rigature, segnature e simili;
• i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
• i danni conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi;
• i danni conseguenti ad atti vandalici e dolosi.
Alla presente estensione di garanzia non sia applica alcuna franchigia se la riparazione o sostituzione viene effettuata presso Centri Convenzionati, in caso contrario verrà applicata una franchigia fissa di 100 euro.
L’elenco dei centri convenzionati con Allianz S.p.A. è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx
Art. 17) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 18) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Utilizzatore Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, e la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente ad Allianz S.p.A. e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 19) FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Utilizzatore Assicurato.
Art. 20) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dalla presente Richiesta di Copertura Assicurativa, valgono le norme di legge.
AVVERTENZE IMPORTANTI
A) L’Utilizzatore Assicurato e/o il Proprietario del Veicolo assicurato dovranno sempre chiudere a chiave il Veicolo stesso, per non incorrere -in caso di furto- nel rifiuto dell’Assicuratore all’indennizzo (vedasi punto 2.2 delle Condizioni di Assicurazione).
B) I sinistri debbono essere denunciati esclusivamente in forma scritta (lettera “raccomandata”, telefax o email ) al Broker::
Area Broker Consulting SRL
Via Copernico, 28/A – 42124 Reggio Emila
Tel. 0522/0000000– Fax 0522/272491 – Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
entro 3 giorni da quando l’Utilizzatore Assicurato e/o il Proprietario del veicolo ne sia venuto a conoscenza (Art.6 delle Condizioni di Assicurazione).